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Il funzionamento dello Stato Albanese alla luce della nuova forma di Stato adottata dalla Comunità Internazionale e lo Statuto Organico

1.4 L’assegnazione del Re dalla Comunità Internazionale, il Principe straniero come Capo di Stato nella prima Monarchia Albanese

1.4.1 Il funzionamento dello Stato Albanese alla luce della nuova forma di Stato adottata dalla Comunità Internazionale e lo Statuto Organico

Il Principe riconosciuto oramai dalla Comunità Internazionale come Capo dello Stato Albanese, incarica Turham Pash Permeti57 di formare il Governo definitivo. La scelta di Durazzo come capitale città roccaforte di Esat Toptani il quale era nominato

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Salleo Ferdinando, Albania: un Regno per sei mesi, Sellerio, Palermo, 2000, pp. 68-70

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Ministro dell’interno nel Governo appena formatosi riconferma che la Comunità Internazionale voleva concentrare tutti i poteri. La composizione del Governo altresì da elementi conservativi che avevano un distacco evidente con la maggioranza della popolazione lo confermava ulteriormente. Questo si rende evidente con la nomina di Capo di Governo, una persona legato all’Albania solo dalla sua lontana origine. Azzardata, era sembrata peraltro la scelta del Re di accettare la nomina di Esat Toptani come Ministro, decisione che non era accolta bene dalla popolazione, la quale si aspettava che il Re si mettese in una posizione sovrastante alle parti. Questo dimostra inoltre l’intenzione della CIC di lascare da parte l’elemento patriotico del paese, e il suo avvicinamento con la politica dei conservatori come Esat Toptani.

Con l'avvenuta del Regime di Vied si conferma la sottomissione dell’Albania al potere alle Grandi Potenze le quali la esercitano con la CIC. La CIC doveva, inoltre iniziare a preparare la stesura dello Statuto Organico dell’Albania il quale viene imposto al suo Governo. Lo Statuto viene definito dalla CIC in base alle decisioni della Conferenza degli Ambasciatori, la quale esprime la forma di Stato e la sua organizzazione.

Lo Statuto era composto da 216 articoli diviso in 17 titoli58. Nel primo articolo veniva rispecchiata la decisione delle Grandi Potenze, ovvero, che l’Albania diveniva un:

Principato Costituzionale Sovrano e Ereditario sotto la garanzia delle 6 grandi Potenze.

Si stabiliva che il suo territorio era indivisibile e i suoi confini non si potevano cambiare senza la loro approvazione. Nello Statuto si sanciva appunto l’eredità del trono del Principato Albanese alla famiglia del Principe, il quale come capo famiglia reale emanerebbe da se una legge esclusivamente per la sua dinastia.

Il Principe stava al capo dell’amministrazione militare e civile, inoltre il suo potere si estendeva nel campo legislativo previsto il suo diritto di emanare dei decreti. I decreti dovevano essere controfirmati dal Capo del Governo e dai ministri competenti, inoltre era previsto, la creazione di un’assemblea nazionale la quale era l’organo legislativo del Regno. L’assemblea era composta di persone nominati dal Re, eletti dalla popolazione nonché da persone ex officio. I membri ex officio erano i rappresentanti delle comunità

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religiose, l’alto commissario presso la banca centrale Albanese. Invece i membri eletti erano scelti in elezioni indirete tre persone per ogni prefettura. Il diritto per essere eletto apparteneva alle persone di nazionalità albanese che avevano compiuto 30 anni al giorno delle elezioni, e dovevano avere una certa istruzione.

Per quanto riguarda al territorio l’Albania si divideva in 7 Sanxhaqe (Prefetture) che a sua volta si dividevano in sottoprefetture, e questi in comuni. Era competenza esclusiva del Re di convocare in sessioni ordinarie e straordinarie l’assemblea, la quale era prevista come organo legislativo, addirittura esso poteva scioglierla anche prima della fine legislatura che aveva una durata di 4 anni. Il Re nominava il Presidente dell’assemblea, e le decisioni da questa presi nel campo legislativo, dovevano passare sotto l’approvazione del Re59.

Non c’è dubbio che l’assemblea aveva un carattere di un organo formale, e il vero potere legislativo era una prerogativa del Re. Inoltre era diritto del Re di nominare i Ministri che dovevano prestare giuramento d’avanti a lui, e in caso di dimissioni consegnavano il potere nelle sue mani, e non era previsto voto di fiducia del Governo dall’assemblea. Per quanto riguarda alla nazionalità, era considerato cittadino albanese ogni persona che era nata o risiedeva in Albania prima del 28 novembre 1912, e che durante l’Imperò Ottomano aveva avuto la cittadinanza ottomana. Qui vale la pena specificare che la CIC pur non avendo riconosciuto il valore del Governo provvisorio prendeva in considerazione la data della dichiarazione dell’indipendenza riconoscendo il valore giuridico di quest’atto.

Lo Statuto stabiliva che l’albanese diveniva la lingua ufficiale del paese, pur permettendo l’utilizzo delle altre lingue che erano già in uso, per venire in aiuto temporaneamente all’amministrazione e dovevano essere autorizzate dal Governo. Un altro punto che prendeva in considerazione lo Statuto era la religione, e stabiliva che l’Albania non aveva una religione ufficiale, questo per non creare delle differenze tra le religioni. L’Albania era un paese multi-religioso e la preferenza dell’una o dell’altra poteva mettere in una posizione sconveniente il regime, poiché la scelta del Re era determinata

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anche da questa condizione. Invece riguardo alle forze armate, si formava la gendarmeria organizzata sotto il comando di una missione Olandese, al quale era assegnato il dovere di assicurare l’integrità fisica del Re e della CIC60 ancora presente in paese. Per quanto riguarda l’integrità territoriale, questa missione veniva assegnata alla milizia, la quale si poteva mobilitare su ordine del Re. Nonostante questa avesse dei limiti, dalla gendarmeria, è da considerare a pieno titolo parte delle forze armate, poiché dallo Statuto si prevedeva espressamente l’obbligo del servizio militare.

Per quanto riguarda l’organizzazione giudiziaria, lo Statuto prevedeva tre gradi di giudizio e un corpo di conciliatori, e prevedeva le loro competenze territoriali e di merito:

 Il Conciliatore s’istituiva in ogni paese, e comunque prevedeva una penna massima, una multa.

 Il Giudice di Pace, invece era nominato direttamente dal Re, e giudicava sia cause civili sia penali le quali si potevano appellare oppure no, in base alla loro importanza e il pericolo che aveva per la società.

 Il Tribunale di primo grado s’istituisce in ogni prefettura o sottoprefettura in base al bisogno. Questi potevano giudicare anche in campo commerciale, nonché servivano da appello per le cause penali del giudice di pace.

 Inoltre, si prevedeva l’istituzione di tre Corti d’Appello le quali sedi venivano definite dal governo in un secondo momento. La loro funzione stava nel rappresentare il secondo grado di giudizio di tutte le cause appellati dal primo grado.

Lo Statuto prevedeva la costituzione dei tribunali che dovevano giudicare le cause di carattere amministrativo, (una specie di tribunale amministrativo).

Altro punto rilevante per quanto riguarda l’ordinamento giudiziario era il cosiddetto “Giurisdizione Consolare” che riconosceva i trattati stipulati tra l’Imperò

60 CIC (la commissione internazionale di controllo) aveva mandato per preparare la situazione politica prima

dell’arrivo del Re, e quindi trasferire il suo potere al arrivo di quest’ultimo, ma rimase in Albania anche dopo il suo arrivo.

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Ottomano e i paesi stranieri. Questo trattato escludeva i cittadini stranieri dal giudizio dei tribunali del paese, questo diritto spettava ai consolati dei paesi stranieri, come per altro era previsto dalle “capitolazioni”61. Questa decisione viene contrastata fortemente dal membro Albanese della CIC (Mehdi Frasheri)62 il quale durante la discussione pr la redazione Statuto Organico Albanese si sofferma sulle capitolazioni qualificandoli come “grave” limitazione dell'indipendenza e della sovranità del nuovo Stato63. Dal punto di vista dell’importanza, lo Statuto Organico proclamato non c'è dubbio che era superiore alla legge dell’amministrazione pubblica proclamato dal Governo provvisorio (Kanuni i

Përtashëm i Administratës Civile të Shqipërisë).

In questo Statuto peraltro veniva definita la forma dello Stato e di Governo nonché l’istituzione del Capo dello Stato, il quale era il Re, insomma questa a differenza della legge menzionata si occupava di un’organizzazione statale più completa. Lo Statuto Organico dell’Albania si presenta come la Costituzione del Regno, ma nonostante fosse redato dalla Comunità Internazionale, assomiglia poco alle Costituzioni dei paesi che la rappresentavano. Lo statuto a parte la definizione dell’ordinamento statale si dimostrava incompleto, tralasciando i principi fondamentali che le carte fondamentali Europee, li avevano inserite al loro interno.

Questa era una legge imposta dalla Comunità Internazionale, e non da un organo rappresentativo del popolo cioè non prendeva in considerazione un consenso popolare. Lo Statuto pur proclamando l’Albania uno Stato indipendente, lo sottoponeva alla garanzia delle Grandi Potenze, e ai trattati dell’Imperò Ottomano, cioè di un’entità statale dalla quale si era reso indipendente. Il Re, inoltre aveva un potere di assoluto dominio e controllo nei confronti dell’assemblea, e dell’ordinamento giudiziario negando a priori il principio della separazione dei poteri.

61 Le Capitolazioni erano accordi firmati tra l’Imperò Ottomano e i paesi occidentali, con queste si rivendicava il

diritto dei cittadini stranieri residenti nell’Imperò Ottomano i quali godevano del diritto di non essere giudicati dai tribunali musulmani i quali applicavano il diritto islamico (Alsharia). Per altro cfr. Arben Puto, E Drejta

Ndërkombëtare Publike, Tiranë, 2002, pp. 134- 137

62 Mehdi Frashëri presse il posto di Turhan Permeti dopo che lui vene nominato Ministro della Giustizia del nuovo

Governo.

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Questo regime durò poco in Albania, poiché coincise con l’inizio della Prima Guerra Mondiale dopo di che il Re, si allontanò, lasciando a metà il percorso iniziato per la formazione dello Stato appena riconosciuto, il paese avrebbe versato in una situazione di assenza di Capo di Stato, da dover organizzare la protezione dello stesso.

Il Re, in questa circostanza, si allontana dal paese per organizzarsi personalmente con l’esercito Tedesco, Nazione della quale era cittadino, il tutto senza neppure abdicare, lasciando l’impressione che quello era un posto che ormai gli spettava di diritto, e quindi poteva tornare a suo piacimento. Questo si riscontrò anche dopo la fine della guerra, quando lui non smise di pretendere il trono pur essendo uscito il suo paese perdente dalla guerra. Il metodo usato dalle Grandi Potenze di assegnare le corone reali ai paesi balcanici, dopo la loro indipendenza dall’Impero Ottomano era risultato, inefficace. Queste Conferenze che avevano, se pur limitati, risultati positivi, tra i quali quello di garantire il diritto alle popolazioni di "auto-governarsi", a parte questo, sembrava come una sostituzione di un dominio con un altro. Lo Stato Albanese appena formatosi non riesce a organizzarci per la protezione della sovranità territoriale, voi perché il Re quale Comandante Supremo dell’esercito si era allontanato ma anche perché le Grandi Potenze che si assumevano il dovere di garantirla ormai erano entrati in guerra tra di loro.

L’Albania ormai senza un’organizzazione statale diventava cosi una terra libera, dove tanti paesi cercavano di organizzare occupazioni dei territori, inventando organizzazioni Statali locali. Il Governo formato dal Re non riuscirà a fare fronte a queste minace che mettevano in rischio la vita dello Stato Albanese che si era formato in un ambiente di forti contradizioni interne ma sopra tutto internazionali.

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CAPITOLO II

LA RIORGANIZZAZIONE DELLO STATO ALBANESE DOPO LA

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