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Il Parlamento Bicamerale: i rapporti tra le due Camere in funzione alla politica Presidenziale

LA RIORGANIZZAZIONE DELLO STATO ALBANESE DOPO LA FINE DELLA PRIMA GUERRA E LE FORME DI STATO CHE S

2.5 Parlamentarismo versus Presidenzialismo, la forma di Stato definita nello Statuto fondamentale della Repubblica Albanese del

2.5.1 Il Parlamento Bicamerale: i rapporti tra le due Camere in funzione alla politica Presidenziale

Per quanto riguarda il Parlamento nello Statuto, fu previsto un Parlamento bicamerale, composto, da Camera dei Deputati e il Senato. Questa forma bicamerale del Parlamento, era giustificata durante le discussioni dell’assemblea costituente, che voleva vedere il Senato come organo di garanzia per le possibili controversie tra il Capo dello Stato e la Camera dei Deputati. Infatti, il ragionamento che si faceva era questo “ Quando sorge una controversia tramite il potere esecutivo e il potere legislativo, il Senato diventa arbitro, e impedisce l’aggravarsi della situazione, in poche parole il Senato deve essere un regolatore”137.

La struttura bicamerale del Parlamento si vede per la prima volta nello Statuto della Repubblica Albanese, dopo la riforma di questo nel 1928 non lo si vedrà più fin ad oggi. La giustificazione usata durante le discussioni per la creazione del Senato come organo di controllo era più unica che rara. In effetti, all’epoca esistevano tanti Stati, che per altro esistono anche oggi, con una struttura parlamentare bicamerale. Questo però era previsto come una forma rappresentativa regionale, e molto giustificata negli Stati che avevano una struttura federale e un’estensione territoriale molto grande, che non era il

136 Il preambolo dello statuto della Repubblica Albanese: “ La nazione Albane libera e indipendente, con la testa in

alto per il tempo passato, e piena di fiducia per il future, nell’assemblea costituente decide questo statuto”

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caso dell’Albania. Non era neppure il caso dell’Albania che avesse avuto una tradizione bicamerale del parlamento, come il caso del Regno Unito. L’Albania era uno Stato riconosciuto da poco, nonché in via di consolidamento, e non aveva senso che cercava di imitare le migliori esperienze internazionali138. Poiché la loro applicazione nel contesto Albanese in assenza ormai di un pluralismo politico, che peraltro era morto prima che nascesse, era molto difficile.

Analizzando per intero lo Statuto, non v’è dubbio che la creazione del Senato, non era nient’altro che un rafforzamento del potere del Presidente della Repubblica. Nello Statuto era prevista che il Senato un numero di 18 Senatori, i quali dovevano eleggersi per due terzi dal popolo e un terzo dal Capo dello Stato, per un periodo di 6 anni a differenza della Camera dei Deputati che era previsto avesse una durata di 4 anni. Però, anche per questo come nel caso del Capo dello Stato l’assemblea faceva un’eccezione, che per questa volta il due terzi si eleggeva direttamente dall’assemblea, e un terzo dal Capo dello Stato. Come si vede per questa volta il potere dell’assemblea va oltre al suo vero obiettivo e cioè quella della definizione della forma di Stato.

L’elezione di un terzo dei Senatori da parte Presidente della Repubblica, stranamente fu giustificato nelle discussioni dell’assemblea costituente come una correzione di un errore popolare: “Il Capo dello Stato è un elemento moderatore e pacificatore, perciò se il popolo sbaglia nelle elezioni dei Senatori, quest’ultimo sistema gli errori popolari, migliorando la composizione della Camera alta”139.

Qui sii conferma la crescita dell’influenza e dell’autorità del Capo del Partito popolare, il quale ormai era diventato Capo di Stato, nel dettare le discussioni dell’assemblea costituente. Lo Statuto prevedeva che il Presidente del Senato doveva nominarsi dal Capo dello Stato, poiché questo era previsto anche come vice Presidente. Per quanto riguarda alle qualità che doveva avere il Senatore, oltre a quelle che doveva avere un deputato com’era previsto nell’art.12 dello Statuto, a parte l’età, cioè doveva avere compito 40 anni questo specificava che doveva avere almeno una di queste sotto-elencate:

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Cfr. Anastasi Aurela, op. cit. p.158

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 Deve essere in possesso di un diploma di laurea  Di essere stato un deputato oppure un ministro

 Che avesse avuto, un’alta posizione nell’Amministrazione Civile e Militare, e che avesse dimostrato un alto senso di patriottismo, alte capacità e rispetto alla legge.  Un grande industriale, oppure un potente Businessmen, e che avesse dimostrato

grandi capacità in questi campi, e un buon conoscitore del campo economico140. Probabilmente, con questa decisione, l’assemblea voleva assicurare un posto in politica, ai feudali, del paese perché parlare d’industria a quell’epoca in Albania, era molto azzardato. Infatti, successe cosi, vennero scelti le persone più fedeli, al Presidente, poiché per questa volta lo Statuto prevedeva che fosse l’assemblea a eleggerli. Dato che il Presidente aveva un potere indiscutibile all’interno dell’assemblea costituente aveva condizionato la scelta dei senatori141.

Per quanto riguarda l’iniziativa legislativa, lo Statuto prevedeva, che questo fosse diritto, del Senato, della Camera dei Deputati e del Capo dello Stato. Si poneva un limite all’iniziativa della Camera dei Deputati, poiché questa doveva passare al Senato. In realtà il Senato aveva un potere di controllo per le leggi approvate dalla Camera dei Deputati, prima che questo passasse al Capo dello Stato per l’approvazione definitiva. La discussione del disegno di legge, approvato dalla Camera, doveva avvenire entro un mese dalla sua presentazione in Senato, se ciò non accadesse, si considerava automaticamente approvata e quindi, si presentava al Capo dello Stato. Nel caso in cui il Senato non avesse approvato, il disegno di legge presentato dalla Camera, il disegno poteva essere rimesso alla discussione soltanto nella sessione successiva.

Lo Statuto non menzionava, chiaramente per quanto riguarda possibili modifiche che il Senato, poteva fare oppure suggerire alla Camera per il disegno di legge. Però probabilmente questo e da sotto-intendersi poiché era prevista anche per questo l’iniziativa legislativa. Peraltro nell’art.56 dello Statuto, era previsto che in caso che la

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Lo Statuto della Repubblica Albanese del 1925, art. 52

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Camera dei Deputati fosse in contrasto con una decisione, oppure legge approvata dal Senato e se la prima insistesse sulla sua scelta, doveva intervenire il Presidente della Repubblica e con il parere del Senato di sciogliere la Camera dei Deputati. Il secondo comma dell’art.56 stabiliva invece che se dopo lo scioglimento e le elezioni della nuova Camera, anche la nuova Camera insistesse sulla stessa decisione della prima, questa diveniva definitiva. Lo Statuto non specificava se questa decisione supera, solo l’approvazione del Senato, oppure anche quella del Capo dello Stato, poiché per lui era previsto il diritto al veto142.

Per quanto riguarda la Camera dei Deputati, l’assemblea costituente, rimandava questa alle elezioni popolari, la quale avviene, quasi due mesi dopo lo scioglimento dell’assemblea costituente, cioè il 17 maggio del 1925143.

L’assemblea costituente invece aveva finito di redigere lo Statuto il 2 marzo del 1925, dopo 33 riunioni144.

Nelle elezioni svolte, furono eletti 57 Deputati, in base alla legge elettorale veniva eletto un deputato per 15 mila votanti e le elezioni verrebbero svolte di nuovo con il doppio grado. Invece per quanto riguarda le qualità del candidato alla Camera questo si regolava dall’art.12 dello Statuto145 e non venivano inserite novità, ma rimaneva come per altro era previsto nello Statuto precedente. La legge elettorale per l’elezione della Camera dei Deputati, aveva comunque subito un ulteriore riforma.

Dal corpo elettorale non furono ammesse anche questa la volta le donne, inoltre si escludevano, diverse categorie della popolazione come gli ufficiali dell’esercito, i militari e la gendarmeria etc. Questa decisione probabilmente si giustificata con il fatto di depoliticizzare le forze armate. Le forze armate durante la rivoluzione di un anno prima si erano coinvolti pienamente e il nuovo regime costituzionalizzato dall’assemblea costituente probabilmente si mostrava diffidente nei loro confronti.

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Lo Statuto della Repubblica Albanese del 1925, art. 56

143 Si veda, Shqipënia më 1937. Veprimi shtetnor gjatë…,cit. p. 58

144 Ibbidem, p. 56. Per quanto riguarda il periodo da 2 marzo fino al 17 maggio, la funzione legislative e stata fata dal

senato, ma sopra tutto dal Presidente della Repubblica, visto che lo Statuto prevedeva il decreto legge in caso di emergenza e necessità.

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Riguardo, alle modalità del voto, la legge stabiliva che questa avveniva tramite le schede, visto che la maggioranza della popolazione era analfabeta non era una buona scelta appunto nella realtà Albanese. Se poi aggiungi anche il fatto che era permesso di votare anche fuori dai seggi, aumentando la possibilità della compra-vendita del voto, innalzava molto l’affidabilità di queste elezioni. Invece per quanto riguarda lo status politico giuridico, il deputato secondo lo Statuto non rappresentava solo la zona, dove era eletto, ma era un rappresentante di tutta la nazione previsto dall’art. 14. Lo Statuto prevedeva per la Camera dei Deputati, che svolgesse l’iniziativa legislativa, ma poiché, la sua attività, era messa sotto il controllo del Senato e dopo sotto il controllo del Presidente della Repubblica, alza forti dubbi sulla sua forza reale. Lo Statuto prevedeva un limite a questa iniziativa, della Camera, e cioè per quanto riguardo alla normativa che portava aumento della spesa pubblica, questa spettava solo al Capo dello Stato e al Governo146. Nello Statuto la Camera dei Deputati era previsto come un’anticamera di discussione di quasi tutti i disegni di legge, a parte quelli che erano d’iniziativa del Senato147. Del resto anche i disegni di legge che riguardavano la spesa pubblica, dopo che venivano approvati dalla Camera, dovevano ripassare al Senato per l’approvazione definitiva, e quindi le possibili modifiche, fatte da quest’ultimo, passavano in mano al giudizio del Presidente della Repubblica.

Viene difficile qui parlare di un bicameralismo paritario, se non secondo l’art.56 dello Statuto, il quale sanciva che in caso di disaccordo tra le due camere il Presidente della Repubblica scioglieva la Camera dei Deputati, e quindi se anche la nuova Camera insisteva sulla decisione della prima, la legge in discussione diveniva definitiva.

Secondo lo Statuto la Camera dei Deputati non si limitava, solo alla funzione legislativa questa aveva il diritto di controllo, sul gabinetto governativo, e dei ministri singolari. Questa funzione era espressa alla fiducia che questo doveva avere dalla Camera, ma che essenzialmente si limitava al corpo ministeriale. Questo perché il Capo del

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Vedi, Lo Statuto fondamentale della Repubblica Albanese del 1925, art.80

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Governo, era il Presidente della Repubblica e questo in nessun modo poteva essere messo alla fiducia del parlamento.

In caso di sfiducia ai ministri, il Presidente doveva fare dei cambiamenti al gabinetto, ma in questo caso la Camera era obbligata a dare la fiducia, in caso contrario il Capo dello Stato, scioglieva la Camera. Lo scioglimento anticipato, della Camera da parte del Presidente della Repubblica era previsto anche in altri casi. Quest’era quando la Camera rimandava indietro a lui un disegno di legge per modificarlo, e se la Camera non approvava il disegno per la seconda volta dopo le modifiche del Governo, il Presidente della Repubblica lo poteva sciogliere. Per quanto riguarda al controllo singolare dei ministri questo era previsto, con le interpellanze che la Camera, poteva svolgere nei loro confronti. La Camera, inoltre poteva formare delle commissioni parlamentari, con il diritto di svolgere delle inchieste sui ministri con la giustificazione della protezione dell’interesse pubblico. In caso che questa commissione, giungesse alla conclusione di colpevolezza o di abuso d’ufficio inviava la questione all’alto Tribunale, che per altro lo Statuto prevedeva che fosse istituita apposta. La Camera secondo il suo regolamento, e basato nello Statuto appena eletta creo diverse commissioni parlamentari permanenti, per quasi tutti i dicasteri previsti dal Governo: come la commissione degli esteri, della giustizia, dell’economia nazionale etc.148.

Lo Statuto prevedeva che i lavori della Camera si svolgessero, in due sessioni ordinari che erano comprese, tra 15 settembre fino 15 dicembre, la prima e tra il 15 marzo fino al 31 maggio. Inoltre lo Statuto prevedeva che il Capo dello Stato aveva il diritto di riunire la Camera in una sessione straordinaria, per le questioni che venivano a dettarsi dal programma del Governo. Dopo che la Camera prendeva in esame, dette questioni, il Presidente della Repubblica aveva il diritto di chiudere questa sessione quando lo ritesse giusto, ma questo doveva avvenire prima dell’apertura della sessione ordinaria149. Per quanto riguarda l’organizzazione interna della Camera questa oltre allo Statuto si affidava anche un regolamento interno. Invece era peraltro previsto dallo Statuto che la

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Riunione del 8 maggio 1925, della camera dei deputati in “gazzetta ufficiale” (Albanese), no, 27 del 1925

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Camera a inizio di ogni sessione eleggeva il Presidente della Camera. Quest’era l’organo rappresentativo di tutta la Camera , ed era aiutato da un vice Presidente.

Uno dei doveri, principali del Presidente, a parte quello di organizzare le discussioni parlamentari, era che durante le sessioni mantenesse relazioni con i Deputati, e di rappresentare la Camera di fronte agli altri organi dello Stato. Riguardo alle riunioni comuni delle camere, queste avvenivano in conformità com’era previsto dallo Statuto dall’art. 141 su proposta del Capo dello Stato. Questa riunione doveva avvenire solo per quattro motivi: Nel caso della rielezione del Presidente della Repubblica con la maggioranza assoluta nelle due prime votazioni e se queste non portavano a un resultato alla terza votazione con maggioranza relativa. Nel caso del bisogno di riforma di questo Statuto, su proposta del Presidente della Repubblica. La procedura prevedeva che in caso di riforma loro discutevano separatamente e poi si riunivano, per discutere su possibili modifiche. La riforma era valida sola se votata dalla maggioranza di due terzi. Poiché nello Statuto non era prevista, la costituzione di una corte costituzionale, era dovere del Parlamento in seduta comune di fare l’interpretazione autentica delle leggi che avevano creato conflitto istituzionale. Un altro caso che le camere si riunivano in seduta comune, era anche quando veniva a mancare un Senatore per sostituirlo. Nello Statuto, si era posto anche un limite alla revisione della forma Repubblicana dello Stato150.

Infatti, secondo lo Statuto quando il Parlamento si riuniva in seduta comune, veniva chiamato assemblea legislativa, questo per attribuirli un potere maggiore, che alle camere, singolari. Probabilmente veniva chiamata cosi, per eguagliare il suo potere con assemblea costituente. In realtà l’assemblea legislativa durante tutta la storia Repubblicana fu riunita solo sei volte. Come sì e visto, non vi è ombra di dubbio che il parlamento, ma soprattutto la sua Camera bassa, si limitava ad avere solo una funzione formale. Poiché solo per questo lo Statuto prevedeva la solo e lezione popolare, a differenza del Senato che il Presidente della Repubblica poteva intervenire direttamente anche se parzialmente.

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2.5.2 Il primo Presidente della Repubblica, quale figura centrale dello Statuto del 1925 della

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