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Il Consiglio di Reggenza, e le novità importanti del completamento dello Statuto per il funzionamento dello Stato

LA RIORGANIZZAZIONE DELLO STATO ALBANESE DOPO LA FINE DELLA PRIMA GUERRA E LE FORME DI STATO CHE S

2.2 Il completamento dello Statuto di Lushnja svolto dal primo Parlamento eletto in Albania

2.2.1 Il Consiglio di Reggenza, e le novità importanti del completamento dello Statuto per il funzionamento dello Stato

Per quanto concerne il Consiglio di Reggenza, oltre ad occuparsi nel dettaglio di chiarire le sue funzioni, lo statuto non si occupò di rivedere il suo ruolo nel

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funzionamento dello Stato. Il Consiglio di Reggenza era dichiarato esplicitamente come Capo Supremo dello Stato93, e il Comandante Supremo delle Forze Armate. L’art. 43 dello Statuto sanciva la sua esclusiva competenza per quanto riguarda l’emanazione degli atti secondari, in funzione alle leggi, che erano esclusività del parlamento. Inoltre secondo quest’articolo era comunque di sua esclusiva competenza la nomina di tute le cariche dello Stato, escludendo in questo modo sia il Parlamento sia il Governo.

Il Consiglio di Reggenza costituiva (un organo temporaneo) e in questo caso collegiale composto da quattro persone, di pari diritti. Venne, in questo specifico caso, però previsto che dirigessero i lavori a turno per un periodo di sei mesi ciascuno. Le decisioni del Consiglio di Reggenza si mettevano a votazione e in caso di parità prevaleva il voto del Capo di turno della reggenza, a parte questo, il suo potere era previsto come un potere meramente organizzativo, (cioè nella convocazione e l’organizzazione della sua attività).

In vista alle condizioni che doveva avere il candidato per il Consiglio di Reggenza nello Statuto, era previsto che lui doveva essere di cittadinanza Albanese e doveva aver compiuto 35 anni al giorno della sua elezione. C’è da dire che nonostante vi si riferiva a una legge particolare che doveva regolare più in dettaglio le qualità del candidato, a una legge, che ne esitava e nemmeno fu mai approvata, una del genere. Lo Statuto prevedeva che il Consiglio di Reggenza deteneva il potere esecutivo, dettagliando le sue funzioni, in questo con la nomina del Primo Ministro e dei ministri ed esercitando tale potere tramite il gabinetto governativo. Il Governo per tutto il resto doveva rispondere al Parlamento.

In effetti, secondo le altre costituzioni o statuti dell’epoca era previsto anche il potere legislativo dei loro Capi di Stato, invece in questo Statuto questa non era presa in considerazione, se non per il decreto-legge. Il Consiglio di Reggenza doveva essere sempre in funzione e stava in carica per tre anni94, e non poteva funzionare, e prendere delle decisioni se veniva a mancare almeno uno dei suoi membri. Se invece si verificasse, questa situazione un periodo indeterminato, e per cause maggiori, il capo di turno convocava il parlamento per la sua sostituzione. Nonostante venisse specificato

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Si veda, Lo statuto di Lushnja allargato, 1922. Art.43

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espressamente nello Statuto, come l’organo supremo dello Stato (art.60) il Consiglio di Reggenza non aveva grandi competenze per quanto riguarda il potere legislativo comparato questo con il parlamento. Il suo potere legislativo si limitava solo nelle iniziative di legge, che doveva proporre al Parlamento e aveva l’esclusività d’iniziativa per le leggi che comportavano un aumento, alla spesa dello Stato. Riguardo a questo veniva inserita una particolare novità, visto il potere legislativo che lo Statuto prevedeva al Consiglio, cioè l’inserimento per la prima volta nella storia dello Stato Albanese, del decreto-legge.

L’iniziativa legislativa del decreto-legge si poteva assumere solo in caso di emergenza e quando il Parlamento non era riunito e come risposta alle esigenze politiche, del momento. Nello Statuto si stabiliva questa sua attività appunto, quando il Parlamento non era riunito, il decreto-legge richiedeva un’approvazione del parlamento e il Consiglio di Reggenza doveva presentarla alla sua prima riunione. Non era previsto una convocazione straordinaria se non nei casi di guerra, e il decreto-legge veniva presentato entro 10 giorni dalla riunione al Parlamento e se questo non lo approvava, il decreto perdeva efficacia fin dall’ inizio95. Il Consiglio di Reggenza non solo non aveva il potere di scioglimento anticipato del Parlamento in casi di crisi ma non lo poteva neanche contrastare quest’ultimo per nessuna ragione. Pare evidente che il Parlamento assumeva un ruolo di supremazia nei confronti del Consiglio di Reggenza.

Invece per quanto riguarda il Governo, anche qui si rimane fedeli alle norme iniziali dello Statuto cioè che doveva rimanere l’organo esecutivo. Lo Statuto in tal senso elabora in modo più ampio i rapporti che il Governo doveva avere con il Parlamento e il Consiglio della Reggenza. Per il Governo si sofferma nel fatto di dettagliare le qualità che doveva avere un suo membro. Infatti, riguardo a questo veniva per prima sancito che il ministro doveva avere le stesse qualità di un parlamentare, e inoltre doveva avere una condizione in più, cioè oltre ad essere cittadino Albanese lui doveva appartenere a questa etnia. Probabilmente si richiedeva una condizione in più, rispetto ai candidati parlamentari, per il semplice fatto, che se pur il Parlamento fosse l’organo più importante,

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questo svolgeva i lavori in sessioni. Se il Parlamento non era riunito, per questioni di non particolare importanza se ne occupava il Governo, quindi il Governo era sempre in funzione. Questa era una concezione dei politici Albanesi, che probabilmente non si fidavano molto nei confronti degli avversari politici, come si dimostrerà anche con le crisi di Governo che susseguiranno. Per il resto per quanto riguarda il Governo, lo Statuto se ne occupa in vista alle responsabilità che dovevano avere sia il Primo Ministro che il resto del gabinetto. Questa si basava in tre responsabilità principali, civile penale e politica. Per quanto riguarda alle prime due veniva fatto riferimento, allo svolgimento del loro dovere, cioè si voleva intendere che questi pur avendo immunità parlamentare dovevano rispondere davanti ai tribunali, per le azioni svolte contro la legge.

Invece la responsabilità politica s’intendeva, cioè quella di legittimare il Governo con la fiducia del parlamento. Come sì e visto la nomina del Primo Ministro, oppure dei ministri era prerogativa del Consiglio di Reggenza, anche se si doveva affrontare con la fiducia del parlamento, in realtà la fiducia parlamentare si è dimostrata un atto meramente formale. Il Consiglio di Reggenza era previsto come organo provvisorio come lo stesso Statuto, il quale era definita legge fondamentale fino all’approvazione della forma definitiva dello Stato (Art.101.)96. Le difficolta per scegliere la forma definitiva dello Stato Albanese, si considera da tanti autori come timidezza che esprimevano le forze politiche Albanesi, nei confronti della Comunità Internazionale.

La comunità internazionale dal tempo della costituzione del Regno Albanese e l’approvazione del suo Statuto organico, non si era più espressa a questo riguardo. Nonostante l’Albania ormai fosse diventata parte della Società delle Nazioni non sì e riuscito anche questa volta a distaccarsi definitivamente da questa situazione. La definizione della forma definitiva dello Stato era rinviata a un’assemblea costituente, come per differenziare l’importanza di quest’ultima nei confronti del Parlamento. Situazione questa che dimostra ulteriormente la difficolta delle forze politiche di esprimere chiaramente la forma di Stato Albanese scegliendo la via di continui rinvii.

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Cfr.Shqipënia më 1937. Veprimi shtetnor gjatë…,cit. p.52, infatti questo articolo poneva un limite alla sua revisione, per quanto riguarda la definizione della forma di Stato, in modo definitivo.

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Non c’è dubbio che anche se non espressamente, la forma di Stato si deduce, facilmente con le competenze che lo Statuto prevedeva alle istituzioni da questo costituiti. Infatti, nello Statuto si capisce, e soprattutto tenendo presente il ragionamento per il cui sì e prima parlato che questa non e una Monarchia Costituzionale, ma una Repubblica Parlamentare e se non, una Repubblica semipresidenziale.

Il vero salto in avanti lo Statuto, lo faceva per quanto riguarda al fatto che dedica una serie di articoli concernenti ai diritti fondamentali, e alle liberta personali. In effetti lo Statuto li aveva anteposte alle norme concernenti l’ordinamento statale inserendole nella sua prima parte sotto la sezione disposizioni generali. Questi principi che si erano visti per la prima volta nella magna carta del 1215, si inseriscono anche in una carta fondamentale in Albanese. L’inserimento dei principi fondamentali nelle alla base carte costituzionali Europee era una pratica usata da molto tempo, condizionata ovviamente anche dall’evoluzione delle forme di governo che aveva alla base lo sviluppo economico- sociale della società Europea.

Il testo inserito nello Statuto iniziava con il principio che tutti fossero uguali davanti alla legge, a prescindere dalle differenze, religiosi, di classe e di nazionalità art.1497. Di conseguenza tutti avevano pari trattamento per quanto riguarda al loro diritto di concorrere a fare parte all’amministrazione statale e militare.

Era garantito il diritto di espressione dell’opinione, e della stampa che però veniva rinviata a una legge che doveva regolare il suo funzionamento. Questo era pure rinforzato quando nell’art. 24 dello Statuto98 veniva sancito che lo Stato ne riconosceva e ne attribuiva alcun titolo di nobiltà cercando di trattare in maniera uguale tutti i cittadini. Altri diritti che venivano garantiti erano quelli della libera circolazione, e della libera riunione, in luogo pubblico con la sola unica condizione che vengiavano vietate le sole riunioni armate. Peraltro si stabiliva il divieto da parte dello Stato alla violazione del domicilio, e delle liberta personali se non per motivi in base alla legge e nelle forme da questa prevista. Nonostante l’inserimento di queste norme modernizzavano lo Statuto,

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Si veda, lo Statuto di Lushnja completato, del 1922, art. 14

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adottando appunto l’inserimento dei principi fondamentali c’è da dire che queste si soffermavano ai soli questi, e non ne menzionavano niente per quanto riguarda i diritti sociali99. Nonostante, la mancanza dei diritti sociali, e alcune imperfezioni per quanto riguarda la non definizione chiara della forma di Stato, lo Statuto è la più completa opera realizzata fino a quel tempo in Albania. La sua realizzazione è comunque da vedere anche come una sfida che il popolo albanese dichiarava alla Comunità Internazionale che metteva in dubbio la capacita degli Albanesi di auto-governarsi imponendogli lo Statuto Organico nella fase dell’indipendenza.

2.3 La nascita del “pluralismo politico” e l’elezione dell’Assemblea Costituente

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