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CARATTERISTICHE GENERALI DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PM

IL RUOLO DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE PM

4.1 CARATTERISTICHE GENERALI DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PM

Il Fondo Centrale di Garanzia venne introdotto mediante la Legge n.662 del 1996 grazie alla quale vennero promosse una serie di “misure di razionalizzazione per la finanza pubblica”. L’art 2 comma 100 della suddetta affermava quanto segue:

“Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla

riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97 il CIPE può destinare: a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento

di un fondo costituito presso il Microcredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concesso dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”

In base a tale disposizione normativa, per la prima volta, il Legislatore ha previsto uno specifico “fondo” a favore delle piccole e medie imprese. Quest’ultimo, costituitosi nel 1996 e operativo a partire dall’anno 2000, era quantificato inizialmente in 400 miliardi di lire e il suo scopo era quello di garantire una parte dei prestiti bancari concessi alle imprese. Il soggetto preposto alla sua gestione fu fin dall’inizio il Mediocredito Centrale (ente pubblico istituito dalla Legge 949/52 ,emanata dal Governo De Gasperi, denominato inizialmente come Istituto Centrale di Credito a Medio Termine alle Medie e Piccole Imprese). Diretto da Guido Carli fino al 1956, il suo compito iniziale fu il finanziamento a tasso agevolato degli istituti regionali di mediocredito e degli altri istituti di credito a medio e lungo termine designati dal Tesoro, per operazioni di credito a favore delle medie e piccole imprese industriali e commerciali. Successivamente ha assunto un numero sempre più numeroso di compiti dal finanziamento a medio termine dei crediti derivanti da esportazioni relative a forniture speciali agli interventi a favore di imprese e privati danneggiati da pubbliche calamità. Trasformato in S.p.A. nel 1993, nel 1999

venne privatizzato e ceduto dal Ministero del Tesoro a Banca di Roma per 3.900 miliardi di lire. Dal 4 agosto 2008 venne denominato UniCredit Medio Credito Centrale. Un anno dopo dalla sua nascita, attraverso l’art 15 della Legge 266 del 1997, il Fondo subì una riforma particolarmente incisiva, volta a razionalizzarne l’utilizzo in maniera maggiormente dettagliata. Oltre a subire un incremento (comma 1), la norma

ha previsto che la garanzia del fondo potesse essere concessa anche “agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del

societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di

finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo e' estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo”80. Il Legislatore, attraverso tale norma e percepita l’importanza dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi, ha espresso la chiara intenzione di sostenere l’attività di quest’ultimi attraverso l’uso del Fondo. Sempre all’interno dell’art 15, ai commi 3 e 4 furono previste le modalità operative attraverso le quali porre in essere la concessione della garanzia e la gestione del Fondo:

“3. I criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del

fondo nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni sono regolati con decreto del ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministro del Tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Apposita convenzione verrà stipulata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai sensi dell'articolo

80

Art 15 comma 2 Legge 266 del 1997

47, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali e commerciali.

4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, é destinato al fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni e integrazioni. All'articolo 2, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "ministro del Tesoro", sono inserite le seguenti: "di concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato".

Un ulteriore e significativo “step normativo” è rappresentato dalla Legge n. 2 del 28 Gennaio 2009, all’interno della quale (art. 11), furono previste una serie di misure relative al “Potenziamento finanziario dei Confidi con addizione della garanzia dello Stato”. Nello specifico ai commi 4 e 5 venne stabilito che:

“4. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,

lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco

allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7. dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 potrà essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni ed di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.a., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.”

In particolare, al comma 5, per la prima volta, venne data la possibilità agli enti quali ad esempio le Regioni, di incrementare la dotazione del Fondo, rispettando le modalità previste dal Ministero dell’Economia e dello Sviluppo Economico. Operativamente i soggetti beneficiari di tale Fondo risultano essere, in base a quanto previsto dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 Aprile 2005, pubblicato in data 12 Ottobre 2005 ed alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 Maggio 2003, le piccole e medie imprese in possesso di specifici caratteri dimensionali. Tali soggetti dovranno inoltre essere in possesso di tre ulteriori requisiti:

1. Valutate “economicamente sane” secondo specifici modelli contabili (dati di bilancio o derivanti dalle dichiarazioni fiscali degli ultimi due esercizi)

2. Appartenenti a qualsiasi settore ad eccezione dei settori definiti “sensibili” dall’UE: settore agricolo, cantieristica navale, industria automobilistica etc..

3. Situate su territorio nazionale

Ai fini della valutazione dell’ammissione alla garanzia del Fondo, le PMI sono valutate mediante 6 modelli di scoring (3 per le imprese in contabilità ordinaria e 3 per le imprese in contabilità semplificata). Ogni singolo modello prevede 4 indicatori di bilancio, a ciascuno dei quali viene assegnato un punteggio in riferimento a un determinato valore di riferimento. Ad ogni indicatore è assegnato un punteggio da 0 a 3 a cui, a sua volta, corrisponde uno specifico “livello”: LIVELLO A  punteggio: maggiore o uguale a 9, LIVELLO B punteggio: compreso tra 7 e 8, LIVELLO C punteggio: minore di 7. Procedendo alla valutazione degli ultimi due bilanci e alla combinazione dei “livelli” si ottiene la fascia di valutazione81: