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GIUSEPPE DI GENNARO, Impatto delle modifiche introdotte dal d.lgs 141/2010 su

dei Confidi (L 150/2016)

46 GIUSEPPE DI GENNARO, Impatto delle modifiche introdotte dal d.lgs 141/2010 su

soggetti operanti nel settore finanziario. I contratti di credito ai consumatori e le modifiche del titolo V del TUB, Magistra Banca e Finanza, 2010

Governo una delega legislativa per la riforma del sistema dei confidi47. Partendo dal presupposto che tali soggetti rappresentino strumenti oramai necessari della politica industriale del Paese, su cui stabilire forme di sostegno pubblico alle PMI e in conseguenza del rapporto di reciprocità che questi soggetti hanno con i propri soci e quindi con il tessuto imprenditoriale locale, la riforma intendeva tenere in considerazione anche le caratteristiche peculiari dei confidi che da sempre orientano e condizionano la loro operatività: lo scopo mutualistico in relazione sia alla tipologia delle attività svolte sia allo specifico, ancorché non esclusivo, status di socio coerentemente con il modello di riferimento, il radicamento territoriale e l’autogoverno delle imprese associate, l’assetto di

governance fondato su meccanismi reputazionali stretti tra gli stakeholder,

la tipicità dei soci di riferimento che comprendono anche, per specifica missione, soggetti appartenenti a fasce sociali a rischio di marginalità e la capacità di generare, nel tessuto economico locale, esternalità positive di cui beneficiano sia i soggetti cui sono direttamente rivolti i servizi sia, indirettamente, un insieme allargato di portatori di interesse. Entrando nello dettaglio del dettato normativo, la legge n. 150 del 2016 aveva delegato il Governo ad adottare, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per la riforma della normativa in materia di confidi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

1. rafforzare la patrimonializzazione dei confidi e favorire la raccolta di risorse pubbliche, private e del terzo settore, di capitale e di provvista, anche individuando strumenti e modalità che le rendano esigibili secondo i 47

del Consiglio, del 26 giugno 2013, e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in materia di

patrimonializzazione dei confidi anche nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, stabilendo altresì il divieto di previsione di vincoli territoriali che possano pregiudicare l'accesso di confidi nuovi o

filiera della garanzia e della controgaranzia, al fine di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse pubbliche e favorire la sinergia tra il Fondo centrale

tassativa esclusione di derivati e di strumenti finanziari complessi, forme di garanzia e servizi, finanziari e non finanziari, che rispondono alle mutate

professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi per gli requisiti patrimoniali delle banche e di accesso all' attività creditizia.

2.

attivi in altri territori;

3.

di garanzia e i confidi;

4.

esigenze delle PMI e dei liberi professionisti.

5.

intermediari finanziari e per i confidi;

principi di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e

favorire un migliore accesso al credito per le PMI e per i liberi

sviluppare, nell'ambito delle finalità tipiche, strumenti innovativi, con razionalizzare e valorizzare le attività svolte dai soggetti operanti nella disciplinare le modalità di contribuzione degli enti pubblici finalizzate alla

comma 6, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui

duplicazioni di attività già svolte da banche o da altri intermediari

finanziari nonché quelle relative alle procedure di accesso di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e

sistemi economici locali anche attraverso la rete delle camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura e le informazioni di cui le 6.

al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

7.

in materia di confidi;

8.

rilasciata dai confidi rispetto all'operazione di finanziamento principale;

9.

successive modificazioni;

10.

stesse dispongono.

Tale disegno di legge non ha ancora avuto piena attuazione dal momento che è decorso il termine previsto dalla stessa riforma per l’esercizio della delega da parte del Governo mediante i relativi decreti attuativi. Nonostante questo resta l’attenzione del Parlamento ad una problematica particolarmente significativa quale l’ambito dei Confidi.

individuare metodologie di valutazione degli impatti della garanzia sui razionalizzare gli adempimenti a carico dei confidi eliminando le

assicurare una maggiore tutela del carattere accessorio della garanzia estendere l'applicazione dei criteri di cui alla lettera f) all'intera normativa

interventi: quello del Luca Erzegovesi, Professore ordinario di economia degli intermediari finanziari presso l’Università di Trento e esperto del settore dei Confidi e quello di Assoconfidi. Nel primo caso, attraverso la propria

audizione tenutasi in data 15 luglio 2014 presso il Senato della Repubblica, il Prof. Erzegovesi ha esposto la propria opinione in merito al disegno di legge n. 1259. Le sue osservazioni innanzitutto partono da due assunti fondamentali che

Partendo da tali assunti, nel testo della riforma si parla espressamente di “sistema confidi” inteso come entità unitaria. La realtà operativa in realtà, secondo Erzegovesi, non è così: l’attuale impostazione normativa caratterizzata dalla Legge n. 326 del 24 Novembre 2003, art. 13 e dal D. lgs. n.141 del 13 Agosto 2010 prevede un netta distinzione tra confidi vigilati e non: due unità a loro volta caratterizzate da numerose “sottoclassi” differenziate per settori serviti e dimensioni. Erzegovesi ritiene quindi che il nuovo intervento di riforma debba necessariamente non solo disporre di una rappresentano l’intelaiatura dell’intero disegno di legge:

1. i confidi svolgono un ruolo cruciale nel facilitare l’accesso al credito delle Pmi (specie delle micro e piccole imprese) mediante l’offerta congiunta di garanzie e servizi di assistenza; non esistono altri soggetti che possano sostituirli in questo ruolo;

2. i confidi, dopo sei anni di crisi, svolgono la loro missione tra enormi difficoltà; alcuni sono usciti dal mercato; molti soffrono la carenza di mezzi patrimoniali, che è al tempo stesso la conseguenza e la causa di modelli operativi non sostenibili.

48

Luca Erzegovesi, Disegno di legge n. 1259 Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi, Senato della Repubblica 15 luglio 2014

ma anche accertare se e come possano coesistere due modelli distinti come i confidi vigilati e non all’interno di un “sistema unico”. Pur in presenza di differenze e divisioni di fatto inevitabili, risulta di fondamentale importanza perseguire uno scopo comune: tendere verso un sistema unico e unito capace soprattutto di auto- selezionare le migliori pratiche organizzative. I due punti della Legge Delega su cui il Prof. Erzegovesi ha concentrato maggiormente il

Nel primo caso si ritiene che “il core business dei confidi debba rimanere proprio intervento riguardano:

1. sviluppare, nell’ambito delle finalità tipiche, forme di garanzie e servizi, finanziari e non finanziari, che rispondono alle mutate esigenze delle PMI

2. rafforzare la patrimonializzazione dei confidi e favorire la raccolta di risorse pubbliche, private e del terzo settore, di capitale e di provvista,

l’erogazione delle garanzie mutualistiche sul credito bancario con risorse in

parte fornite dai soci, e la prestazione di servizi di assistenza alla gestione finanziaria delle imprese. Come principale elemento di innovazione, occorre che la componente di servizio sia rafforzata fino ad evolvere in una consulenza continuativa alla gestione finanziaria delle imprese socie.”48 In sostanza viene affermato come l’attività dei confidi debba essere costantemente assistita da un regolare supporto alla pianificazione finanziaria e al controllo gestionale. In questo modo i confidi potranno avere una conoscenza più approfondita delle attività di verifica e monitoraggio dello stato di attuazione delle passate riforme

49

Luca Erzegovesi, Disegno di legge n. 1259 Delega al Governo per la riforma del sistema dei

imprese rispetto agli istituti di credito e implementare una reale attività di consulenza atta a disciplinare i comportamenti del soggetto imprenditoriale. Al momento attuale, invece, i confidi, nella maggior parte dei casi, prestano un assistenza finanziari di base a carattere sporadico. Erzegovesi sottolinea quindi come si senta la necessità estrema di una vera e propria attività di intelligence finanziaria a sostegno delle PMI, soggetti per natura più deboli agli occhi degli istituti di credito. Al fine di raggiungere tale obiettivo viene ritenuta necessaria non solo una complessa e articolata attività di formazione professionale, volta a creare figure specialistiche ma anche al tempo stesso un programma di coinvolgimento diretto dell’imprenditoria volto a promuovere l’importanza della finanza aziendale.

In ambito di patrimonializzazione, invece, Erzegovesi sottolinea come i vari sostegni pubblici ai confidi rappresentino “una galassia difficile da osservare,

specialmente nei programmi a livello regionale e locale.”49 Con tale affermazione viene sottolineato come tali aiuti siamo molto difficili da valutare sia in termini di efficienza che di equità . Secondo Erzegovesi sarebbe necessaria l’introduzione di un sistema di valutazione dei confidi, volto a premiare quei soggetti maggiormente efficienti in grado di sostenere le piccole e medie imprese. Attualmente viene ricordato come gli aiuti necessari al sostegno del settore dei confidi debbano essere di due tipi:

1. servono aiuti ordinari per sostenere lo sviluppo delle garanzie presso i confidi sani

Nel primo caso, secondo Erzegovesi, tali aiuti dovrebbero essere erogati come contributi in conto “prezzo della garanzia”, volti cioè a colmare la differenza tra il prezzo di mercato e il prezzo calmierato che i policy maker intendono lasciare a carico dell’impresa. In merito invece agli aiuti straordinari viene ritenuto che essi debbano essere gestiti in maniera più specifica, valutando caso per caso. Si ritiene che debbano essere il risultato di tavoli di crisi che

coinvolgano non solo i confidi ma anche i loro stakeholder, gli sponsor pubblici e le banche, sotto la supervisione (qualora il confidi in esame risulti

In conclusione della propria audizione il Prof. Erzegovesi afferma che il DDL in esame offre indubbiamente un occasione fondamentale per affrontare in maniera sistematica la problematica dei Confidi. Ritiene che la situazione attuale necessiti di una riforma da innestarsi nel solco tracciato dalle riforme precedenti (2003 e 2010) e atta a correggere e completare il processo di attuazione. Un secondo ambito di intervento, secondo Erzegovesi, riguarda le situazioni critiche prodotte dall’accumulo di sofferenze: questo in quanto tali devono essere affrontate senza dimenticare che il problema dei confidi è parte di un problema molto più grande legato ai crediti deteriorati verso le PMI che interessa l’intero sistema bancario italiano. Si ritengono necessari programmi ambiziosi fondati su soluzioni collaborative tese ad ottenere una maggior

2. servono aiuti straordinari, basati principalmente su apporti al patrimonio, per fronteggiare situazioni di debolezza o di crisi conclamata di singoli confidi.

“vigilato”) di Banca d’Italia.

Il 18 Luglio 2017 Assoconfidi ha presentato la propria proposta per la riforma del sistema dei Confidi, in attuazione della Legge 13 Luglio 2016, n. 150. Nella sua relazione introduttiva il Presidente Pier Giorgio Piccioli ha affermato quanto segue:

“"La riforma si propone di disciplinare il sistema della garanzia ridisegnando

il ruolo dei Confidi e le loro relazioni nella filiera della garanzia e rispetto agli altri soggetti, cercando di favorire il superamento delle difficoltà di accesso al credito delle pmi, che rappresenta ancora oggi una delle maggiori criticità del nostro Paese e uno dei più rilevanti ostacoli all’uscita dalla crisi e allo sviluppo economico. L’attuale filiera della garanzia appare eccessivamente frammentata e articolata. Più soggetti intervengono sugli stessi ambiti, con una sovrapposizione di ruoli e modalità di intervento e questo, ovviamente, genera una dannosa concorrenza tra i diversi strumenti, a tutto svantaggio delle mpmi. Serve dare nuovo slancio all’attività dei Confidi creando le condizioni, anche normative, per ampliarne il perimetro di attività e adeguarlo alle nuove esigenze del mercato del credito alle mpmi”

Attraverso tali dichiarazioni Assoconfidi,, resasi portavoce delle esigenze del sistema, ha mostrato chiaramente come secondo lei la riforma dovrebbe essere orientata secondo altri obiettivi strategici50:

1. ridefinizione del ruolo dei Confidi nell’ambito del sistema della garanzia e delle relazioni con gli altri attori nella filiera della garanzia,

50

Sito Ufficiale Fincredit Confapi, Assoconfidi presenta al Senato la proposta di riforma del sistema dei Confidi, 2017

in un’ottica di sussidiarietà tra gli operatori e di valorizzazione dell’addizionalità economica e finanziaria generata dai confidi;

2. rafforzamento della capacità del sistema di sostenere efficacemente l’accesso al credito delle PMI, fornendo risposte adeguate alle nuove esigenze e sostenendo l’innovazione e la diversificazione;

3. semplificazione e razionalizzazione dello scenario normativo di riferimento, che deve tener conto delle profonde peculiarità – negli obiettivi e nei modi – rispetto al resto degli operatori che operano nel panorama economico/finanziario;

4. necessità di fornire gli strumenti necessari ad assicurare la sostenibilità economica e patrimoniale del Sistema nel tempo, al fine di poter supportare le imprese.

Tale impostazione suggerita da Assoconfidi trova spunto:

1. nell’auspicata riorganizzazione della filiera della garanzia secondo principi di sussidiarietà ed integrazione tra i soggetti coinvolti

2. nel riconoscimento dei Confidi quali “centri” di soluzioni per il credito e i finanziamenti alle PMI;

3. nel rafforzamento e nel raggiungimento di una dimensione funzionale del sistema della garanzia;

CAPITOLO 3

ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEI CONFIDI

NELL’ATTUALE SISTEMA ECONOMICO