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D.M 6 MARZO 2017: RIFORMA DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PM

IL RUOLO DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE PM

ANNO 1 ANNO 2 VALUTAZIONE

4.2 D.M 6 MARZO 2017: RIFORMA DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PM

Nel corso degli ultimi anni l’operatività del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, in base ai dati raccolti dal Ministero dello Sviluppo economico, ha registrato un incremento significativo. Questo livello di attività ha indotto il Legislatore ad attuare una serie di disposizioni atte ad affinare e rafforzare la sua efficacia. L’aumento crescente del fabbisogno finanziario del Fondo (evidenziato nei dati raccolti nella tabella sottostante dal Ministero dello Sviluppo Economico), il rischio di deresponsabilizzazione dei finanziatori nella selezione delle operazioni e il convincimento che l’ampliamento operativo debba essere orientato in una logica di prevalente sostegno alle imprese con

86 ROBERTA FILIPPI – Responsabile Gestione Area Fondi di Garanzia e Interventi per il Capitale di Rischio, “Il ruolo del Fondo Centrale di Garanzia per favorire l'accesso al credito

merito creditizio scarso sono le basi su cui poggia il D.M. del 6 Marzo 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 7 Luglio 2017. Cronologicamente le Disposizioni Operative del Fondo, aggiornate ai sensi del “Decreto attuativo Riforma” e del “Decreto rischio tripartito”, diverranno operative in data 13 febbraio 2019 e la piena entrata in vigore della riforma in data 15 Marzo 2019. Nello specifico, ai sensi dell’art 2 del Decreto attuativo della Riforma e dell’art 2, comma 1, del Decreto “rischio tripartito”, le Disposizioni Operative entreranno in vigore per le domande di garanzia presentate a partire dal 15 Marzo 2019 mentre a partire dal 13 Febbraio 2019 i soggetti garanti possono presentare al Gestore la richiesta per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 1 lettera c) del Decreto di Riforma.

I dati raccolti87 parlano in maniera inequivocabile: Il Fondo di garanzia, oggi, non è solo uno strumento nazionale di agevolazione in materia di accesso al credito. Con il tempo ha sempre più assunto il ruolo di vera e propria

«piattaforma» per le politiche industriali (spesso anche sociali), non solo a livello nazionale ma anche comunitario e regionale, consentendo una maggiore integrazione ed efficienza degli interventi attuati ai vari livelli di governo88.

Obiettivo principale della “Riforma” consiste quindi nel modernizzarne e adattarne la funzionalità alle esigenze del mercato, rendendolo uno strumento idoneo a contrastare il razionamento del credito. Nello specifico gli obiettivi principali risultano essere i seguenti:

1. Ampliare la platea dei soggetti beneficiari, prevedendo una soglia limite di accesso al Fondo, in termini di PD, a un valore (9,43%)

2. Focalizzarsi maggiormente su quelle imprese “a rischio razionamento” prevedendo misure di copertura più elevate

3. Garantire maggiore efficienza gestionale, attraverso accantonamenti correlati al rischio

4. Dare maggiore sostegno agli investimenti attraverso maggiore copertura dei finanziamenti a fronte di investimento

5. Prevedere maggiori margini per attrarre risorse comunitarie e/o regionali per il cofinanziamento degli interventi,

87 Ministero dello Sviluppo Economico, LA RIFORMA DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI, Roma , 11 Marzo 2019

88

La Riforma del Fondo di Garanzia per le PMI, in Sito Ufficiale Confindustria, 15 Marzo

In funzione di tali obiettivi il D. M. del 6 Marzo 2017 ha previsto diversi elementi di novità volti a riformare radicalmente non solo la funzione ma la natura stessa del Fondo, trasformandolo in uno strumento di sostegno “non emergenziale:

1. L’introduzione di un “modello rating” per la valutazione delle richieste di garanzia

2. L’introduzione di nuove modalità di intervento: le operazioni a rischio tripartito

3. L’introduzione di una nuova articolazione delle misure massime di copertura in funzione della probability of defeault del soggetto beneficiario, della tipologia dell’operazione e della durata

4. La distinzione tra controgaranzia e riassicurazione

5. L’introduzione di una disciplina specifica per le operazioni a fronte di investimenti89

L’elemento di maggiore novità e che a tutti gli effetti rappresenta il perno della riforma risulta essere il nuovo modello di rating utilizzato per la valutazione delle imprese. Tale modello è stato sottoposto ad un test comparativo con altri modelli di rating utilizzati da alcune banche, evidenziando un comportamento in linea con i modelli di rating bancari. Di seguito viene identificata la cosiddetta rating

scale mediante la quale sono identificate le 5 classi di merito creditizio:

89 ANDREA PERUMO, RTI Gestore del Fondo di Garanzia Team di Assistenza alla clientela, Il Fondo di Garanzia per le PMI La riforma di prossima attuazione, Roma, 22 Giugno 2018

CLASSE AREA TASSO DI DEFAULT RISCHIO DI CREDITO DISTRIBUZIONE CAMPIONE 1 Sicurezza 1,20% BASSO 3,22% 2 Solvibilità 1,02% CONTENUTO 20,59% 3 Vulnerabilità 3,62% ACCETTABILE 44,29% 4 Pericolosità 9,43% SIGNIFICATIVO 23,87% 5 Rischiosità > 9,43% ELEVATO 8,04% La discriminante principale ai fini dell’attribuzione del merito creditizio è rappresentata dalla PD (probability of default) la quale permette di classificare i soggetti beneficiari in una delle classi di valutazione .

CLASSE DI VALUTAZIONE FASCIA DI VALUTAZIONE PD MASSIMA

1 1 0,12% 2 2 1,02% 3 4 5 3 3,62% 6 7 8 4 9,43% 9 10 11 5 > 9,43% 12

Il modello di valutazione introdotto presenta una natura composita di tipo economico-andamentale: attraverso tale modello si prevede infatti di fornire una misura non solo del profilo economico, finanziario e patrimoniale (prendendo ad oggetto gli ultimi due bilanci disponibili definitivi o la dichiarazione dei redditi in caso di società di persone/persone fisiche in contabilità semplificata) ma anche una misura del rischio di credito, soffermandosi sulla situazione dei rapporti intrattenuti con le istituzioni

finanziarie (prendendo spunto dai dati contenuti all’interno della centrale rischi della Banca d’Italia degli ultimi 36 mesi disponibili). La valutazione nel suo complesso del soggetto beneficiario prevede inoltre l’utilizzo di informazioni a carattere pubblico e pregiudizievole come la presenza di ipoteche giudiziali, pignoramenti o ipoteche legali che possono inevitabilmente influire sulla valutazione del merito creditizio. Verrà fornita di conseguenza al cliente una relazione di analisi con la determinazione della probabilità di inadempimento soffermando l’attenzione sulle varie componenti riguardanti il modulo economico-finanziario ed il modulo andamentale che ne hanno determinato le relative risultanze. Con il D.M. del 6 Marzo 2017 si ha quindi un vero e proprio cambiamento radicale del metodo di valutazione, passando dal cosiddetto credit

scoring al rating interno del Fondo, privo di ulteriori oneri amministrativi

rispetto al metodo precedente e caratterizzato dall’omogeneità di trattamento per i soggetti richiedenti, a prescindere dalla tipologia di istituto di credito. Il passaggio al nuovo modello di rating, fissando una soglia minima di probability of default intorno all’8-9%, ha lo scopo di ampliare in maniera netta il numero di potenziali imprese beneficiarie, purché accompagnato da una politica di intervento focalizzata maggiormente sulle imprese a rischio razionamento. I dati raccolti dal Ministero dello Sviluppo Economico hanno evidenziato infatti che, attraverso l’applicazione del modello di rating, circa il 90% delle piccole e medie imprese finanziate da “banche IRB” (le quali erogano circa l’80% dei finanziamenti ) presenta una PD inferiore all’8%.

Un secondo elemento di novità introdotto dalla Riforma del Fondo Centrale di Garanzia riguarda l’introduzione di nuove modalità di intervento: le operazioni

a rischio tripartito. Tali operazioni risultano essere fra le più diffuse in riferimento al Fondo di Garanzia se non altro per l’importo, poiché vengono applicate a tutte quelle operazioni il cui importo non supera i 120 mila euro. In base a tale valore si può dire che tali operazioni sembrano fatte su misura per le piccole e medie imprese.

Diversamente da altre operazioni, quelle tripartite prevedono un coinvolgimento particolarmente significativo dei Confidi, i quali hanno un ruolo determinante nell’acquisizione della garanzia. Lo scopo di tali operazioni

risulta essere quello di rendere più rapido e meno dispendioso, soprattutto a livello burocratico, l’accesso al Fondo per quelle operazioni di importo meno rilevante ( massimo 120.000 euro). Come evidenziato nel grafico sopra esposto90, l’operazione prevede il coinvolgimento di tre soggetti: il Fondo di

garanzia, il soggetto finanziatore (un istituto di credito) e il soggetto garante (un Confidi). Nell’ambito della valutazione della qualità dell’impresa, il Fondo delega interamente tale attività all'istituto di credito finanziatore e al soggetto garante. Il soggetto beneficiario a sua volta potrà, su questa tipologia di finanziamenti, usufruire di un vantaggio significativo: né l'istituto di credito nè il Confidi possono acquisire garanzie "reali" (oppure garanzie bancarie oppure ancora garanzie assicurative) che ricadrebbero in termini di onere (anche economico) su di esso. Il rischio, come evidenziato all’interno del grafico, viene ripartito con le seguenti quote:

1. Il soggetto garante (Confidi) copre il 67% del rischio del finanziatore (istituto di credito),

2. il Fondo, attraverso l'istituto della riassicurazione, copre la metà (il 50 per cento) dell'importo garantito dal Confidi (soggetto garante),

90 LE NOVITA’ DELLA RIFORMA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA, in Sito Ufficiale

3. mentre il Fondo (attraverso l'istituto della controgaranzia) va a coprire nella sua totalità (il 100 per cento) l'importo che il soggetto garante ha a sua volta garantito al soggetto finanziatore.91

Procedendo nell’analisi dell’attività del Fondo, alla luce della nuova riforma, è stato ribadito come le tre forme di intervento facessero riferimento alla garanzia diretta (su richiesta delle banche), alla Controgaranzia e alla Riassicurazione su richiesta dei Confidi (con possibilità di richiedere entrambe sulla stessa operazione finanziaria). Nell’ambito della garanzia diretta sono state aggiornate le percentuali massime di copertura prendendo a riferimento ogni tipologia di finanziamento, suddivisi per scadenze. Le percentuali sono confluite nel grafico sottostante:

CLASSE % massime di copertura della garanzia diretta

1 2 3 4 5 6 1 30 50 30 50 80 80 2 40 60 3 50 70 4 60 80

5 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Tale grafico, all’interno del quale confluiscono i dati raccolti dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico, prevede 8 tipologie di operazioni:

1. Finanziamenti fino a 36 mesi

91

Le operazioni a rischio tripartito nel fondo di garanzia, Sito Ufficiale SAEF,

2. Finanziamenti oltre i 36 mesi

3. Finanziamenti a medio-lungo termine senza piano di ammortamento o con piani di ammortamento con rate di durata superiore a un anno 4. Capitale di rischio

5. Operazioni finanziarie a fronte di investimenti, comprese quelle

concesse a PMI innovative

6. Microcredito e operazioni ad importo ridotto (fino a 35.000 euro)

Nell’ambito invece della controgaranzia e della riassicurazione, la Riforma mira ad evidenziarne il contenuto e a modulare le percentuali di copertura: in base al Decreto (art 1, comma 1, lettera e) per controgaranzia si intende “la garanzia

concessa dal Fondo a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il soggetto beneficiario né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore. La controgaranzia è rilasciata esclusivamente su garanzie dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore”. Per riassicurazione (art. 1, comma 1

,lettera w) si intende “la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante e

dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull’operazione finanziaria garantita”.

Sempre secondo il Decreto del 6 Marzo 2017 e le relative Disposizioni operative vengono stabilite le nuove percentuali di copertura, riassunte nel grafico seguente.

CLASSE % massime di copertura della riassicurazione 1 2 3 4 5 6 1 30 50 30 50 64 64 2 40 60 3 50 64 4 60 64

5 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Le tipologie di operazioni chiaramente sono le medesime rispetto alla garanzia diretta, cambiano solo le percentuali di copertura. La quota di copertura massima del Fondo è data dal prodotto tra la misura della garanzia concessa dal soggetto garante e la misura della riassicurazione concessa dal Fondo. Resta fermo che la misura della riassicurazione non può essere superiore all’80% dell’importo garantito dal soggetto garante e la garanzia rilasciata dal soggetto garante non può essere superiore all’80% dell’importo dell’operazione. La Controgaranzia è concessa:

a) nella stessa misura in cui è rilasciata, sulla medesima operazione finanziaria, la riassicurazione;

b) se richiesta da un soggetto garante autorizzato, fino al 100% dell’importo dell’operazione finanziaria garantito dal medesimo soggetto garante autorizzato.

Le operazioni finanziarie a fronte di investimenti invece prevedono una copertura del Fondo all’80% indipendentemente dal rating dell’impresa. Si tratta di operazioni finanziarie concesse al soggetto beneficiario a fronte della realizzazione di un programma di investimento all’interno delle quali una quota

dell’operazione comunque non superiore, ai fini dell’ammissibilità alla garanzia, al 40% dell’importo complessivo della stessa, può avere ad oggetto anche il finanziamento del capitale circolante connesso alla realizzazione del programma di investimento. Il programma di investimento deve essere completato entro tre anni dalla data della prima erogazione dell’operazione finanziaria e i soggetti beneficiari finali avranno l’onere di conservare la documentazione comprovante la realizzazione dell’investimento e di trasmettere la stessa in caso di richiesta da parte del Gestore in fase di controllo documentale o di escussione. Si segnala che verrà disposta nei confronti del soggetto beneficiario la revoca dell’agevolazione nel caso in cui:

• il programma di investimento non venga realizzato entro il termine massimo dei tre anni;

• non venga rispettato l’obbligo di conservazione e trasmissione della relazione finale92.

4.3 LE IMPRESE INNOVATIVE E IL FONDO CENTRALE