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LE IMPRESE INNOVATIVE E IL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI ALLA LUCE DELLE ULTIME

IL RUOLO DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE PM

ANNO 1 ANNO 2 VALUTAZIONE

4.3 LE IMPRESE INNOVATIVE E IL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI ALLA LUCE DELLE ULTIME

DISPOSIZIONI NORMATIVE

Nell’ambito delle cosiddette PMI innovative, il Decreto Ministeriale del 23 marzo 2016 ha disposto un sostanziale ampliamento della possibilità di accesso al Fondo attraverso la procedura “semplificata”, nell’ambito della quale

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Andrea Perfumo, RTI Gestore del Fondo di Garanzia Team di Assistenza alla clientela, Il

quest’ultimo non effettuerebbe alcuna valutazione del merito creditizio ulteriore a quella già realizzata dall’istituto di credito. Ai sensi delle nuove disposizioni operative del Fondo, applicabili per le domande presentate a partire dal 15 marzo 2019, le condizioni di accesso delle PMI innovative alla garanzia del FGPMI differiscono parzialmente da quanto riservato a startup innovative e incubatori certificati93. Occorre però, prima di analizzare le varie disposizioni normative e il contesto operativo di tali soggetti, darne una definizione: alle misure agevolative in questione possono accedere le Piccole e Medie Imprese ai sensi della raccomandazione 361/2003 della Commissione europea, vale a dire imprese che impiegano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro, che rispettano i seguenti requisiti:

a. sono costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa;

b. hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;

c. dispongono della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;

d. le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;

e. non sono iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative e agli incubatori certificati;

93 Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI, Le imprese innovative e il Fondo di Garanzia per le PMI startup

innovative, incubatori certificati, PMI innovative, 19° rapporto periodico, dati al 31 marzo

f. infine, il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di almeno due dei tre seguenti criteri:

1. volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione;

2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una quota almeno pari a 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in una quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;

3. titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa94.

Inoltre per accedere al regime di agevolazioni, le PMI innovative devono registrarsi nella sezione speciale del Registro delle Imprese creata ad hoc presso le Camere di Commercio. Specularmente rispetto a quanto già previsto per le startup innovative, l’iscrizione avviene trasmettendo in via telematica

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alla Camera di Commercio competente in via territoriale una dichiarazione di autocertificazione di possesso dei requisiti qui descritti (autocertificazione; guida). Questa flessibilità “in entrata” è bilanciata da due contrappesi: i controlli effettuati dalle Camere di Commercio competenti per territorio sull’effettivo possesso dei requisiti previsti (vedasi a tal proposito la circolare

n. 3696/C del 14 febbraio 2017); l’obbligo di aggiornare con cadenza annuale (scadenza 30 giugno) i dati forniti al momento dell’iscrizione nella sezione speciale, in particolare quelli riguardanti la componente innovativa dell’impresa, pena la perdita dello status di PMI innovativa. Come per le startup innovative, il registro speciale delle PMI innovative viene reso pubblico in formato elettronico e aggiornato su base settimanale dal sistema camerale, in modo da dare pubblicità, favorire il monitoraggio diffuso e un dibattito qualificato e oggettivo sull’impatto che la nuova normativa avrà sulla crescita economica, l’occupazione e l’innovazione95.

Analizzate le caratteristiche principali delle PMI innovative, adesso occorre evidenziare il rapporto tra quest’ultime e il Fondo Centrale di Garanzia, alla luce soprattutto del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (cd. “Investment Compact”), convertito dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Attuando una disposizione di tale decreto-legge, il Decreto Ministeriale del 23 marzo 2016 ha previsto una modalità definita come “semplificata” per poter accedere al Fondo ( l’accesso semplificato delle PMI innovative al Fondo è entrato a regime a giugno 2016). Prima dell’introduzione di tale disposizione normativa

95 Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI, La policy nazionale a sostegno delle PMI innovative, 23 febbraio 2017

potevano accedere alla procedura semplificata solo le operazioni finanziarie che, oltre a rispettare una serie di requisiti minori, non erano assistite da garanzie reali o fideiussioni bancarie o assicurative e che erano concesse a imprese rientranti, sulla base dei modelli di valutazione riportati nella Parte VI delle citate disposizioni operative allegate al decreto interministeriale 27 dicembre 2013, nella "fascia 1" di valutazione. Con il decreto interministeriale 23 marzo 2016 si prevede, in relazione alle operazioni finanziarie riferite a PMI innovative, che l’accesso al Fondo tramite la procedura semplificata possa avvenire, fermi restando gli altri requisiti previsti dalle disposizioni operative, anche nel caso in cui l'impresa rientri nella "fascia 2" di valutazione. Pertanto, sulle operazioni finanziarie riferite alle PMI innovative la garanzia del Fondo è concessa mediante procedura semplificata, in base alla quale il merito creditizio dell’impresa non sarà valutato dal gestore del Fondo, ma direttamente dalle singole banche erogatrici il finanziamento. A tale procedura semplificata è possibile accedere se sono rispettati i seguenti requisiti:

- la PMI innovativa rientri nella «Fascia 1» o nella «Fascia 2» di valutazione; - il soggetto finanziatore, in relazione all’importo dell’operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria, ad eccezione delle garanzie personali o concesse dai Confidi e dagli altri fondi di garanzia96.

Nell’ambito di tale impostazione “semplificata” il Fondo non effettua alcuna valutazione del merito creditizio ulteriore a quella già realizzata dall’istituto di credito inoltre, ai sensi delle nuove disposizioni operative del Fondo,

96 Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa, sito ufficiale, Accesso semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI

applicabili per le domande presentate a partire dal 15 marzo 2019, le condizioni di accesso delle PMI innovative alla garanzia del Fondo differiscono parzialmente da quanto riservato a startup innovative e incubatori certificati: per quest’ultime infatti l’accesso al Fondo risulta “automatico” ( la garanzia è concessa a prescindere dal merito creditizio dell’azienda) mentre le PMI innovative sono soggette in ogni caso a una valutazione del Fondo, che classifica la rischiosità dell’operazione sulla base di 5 fasce di rating, che a partire dal 15 marzo 2019 sostituiscono il precedente sistema di scoring a 3 fasce. Alle PMI innovative, esattamente come accadeva con il precedente sistema di scoring, è negato l’accesso al Fondo nel caso esse siano classificate nella fascia di merito creditizio più bassa (la quinta, secondo la nuova scale). Elemento di novità è rappresentato invece dal fatto che per le PMI innovative, al contrario di quanto previsto dalla disciplina “ordinaria”, la garanzia del Fondo copre sempre l’80% dell’operazione a prescindere dal rating creditizio dell’azienda: una agevolazione che le PMI innovative condividono con le cosiddette imprese “startup” insieme al fatto che la garanzia offerta dal Fondo abbia carattere di gratuità. In base ai dati raccolti nel grafico sottostante, derivante dal 19° rapporto periodico del Ministero dello Sviluppo Economico al 31 marzo 2019, le operazioni autorizzate dal Fondo verso le PMI innovative risultano essere 394, coinvolgendo 192 società. L’importo finanziato a livello complessivo risulta essere pari a 125.227.408 di euro. Sul totale delle operazioni compiute, l’86% si è conclusa con l’erogazione del prestito (339 operazioni su 392) registrando un aumento di 23 imprese coinvolte rispetto all’ultimo trimestre.

OPERAZIONI DEL FGPMI IN FAVORE DELLE PMI INNOVATIVE