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Le caratteristiche del sindacato di costituzionalità negli Stati Uniti

discorso – quali siano le caratteristiche del controllo di costituzionalità nell’esperienza d’Oltreoceano, eponima (ed archetipica) del c.d. modello americano106 (o di judicial review of legislation107).

1. Dal punto di vista della competenza a verificare la conformità degli atti del potere politico alla Costituzione, si tratta di un controllo diffuso, in quanto «è riconosciuto ad ogni e qualsiasi giudice, chiamato a far applicazione di una determinata legge in un caso concreto, il potere di accertarne preliminarmente la conformità a costituzione, disapplicandola nel caso la ritenga incostituzionale»108. Il modello americano non conosce, infatti, il c.d. privilegio del legislatore109, ossia l’esistenza di un giudice speciale

106 Sulle differenze tra sistema austriaco e sistema statunitense di giustizia costituzionale, v. il

celebre studio del padre del c.d. “modello europeo” H.KELSEN, Judicial Review of Legislation. A Comparative Study of the Austrian ad American Constitution [1942], trad. it. Il controllo di costituzionalità delle leggi. Studio comparato delle costituzioni austriaca e americana, in ID., La giustizia costituzionale, a cura di C. Geraci, Milano, 1981, 293 ss. Le differenze tra i due modelli sono sinteticamente tratteggiate, tra gli altri, da T.GROPPI, Giustizia costituzionale comparata, in AA.VV., Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, Milano, 2006, 2793 ss.

107

Come rileva A.PIZZORUSSO, Giustizia costituzionale (diritto comparato), in Enc. Dir., Annali I, 2007, 674 s., i principali casi di applicazione del controllo diffuso, oltre a quello degli Stati Uniti, «sono costituiti da quello dell’Argentina […], da quello dell’Australia […], da quello del Canada […], da quello delle Filippine […], da quello della Finlandia […]; da quello del Giappone […], da quello della Grecia […], da quello dell’India […], da quello di Israele […], da quello della Norvegia […] e da quello della Svezia». Su tali sistemi, v. i contributi raccolti nei volumi a cura di L.MEZZETTI, Sistemi e modelli di giustizia costituzionale, 2 voll., Padova, 2009-2011.

108 Secondo la definizione di V.C

RISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale. II.2. L’ordinamento costituzionale italiano (La Corte costituzionale), V ed. interamente riveduta e aggiornata, Padova, 1984, 259.

109 Come ricorda G.Z

AGREBELSKY, Principî e voti. La Corte costituzionale e la politica, Torino, 2005, nota 16, tale espressione fu impiegata, per la prima volta, in una decisione del Tribunale costituzionale federale tedesco del 1952 (BVerfG, I Senato, 20 marzo 1952).

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abilitato a svolgere il controllo di costituzionalità, che sappia tenere in considerazione, oltre alle esigenze del diritto, anche quelle della politica110 (anche in ragione della sua particolare composizione).

2. Dal punto di vista modale, si tratta di un controllo (tendenzialmente)111

incidentale, giacché «le questioni di costituzionalità delle leggi non

possono essere sottoposte al giudizio degli organi giudiziarî […] in un apposito e autonomo processo costituzionale instaurato ad hoc con apposita azione»112.

3. Per ciò che attiene all’oggetto del sindacato, esso è costituito tanto da leggi, statali o federali, quanto da atti del potere esecutivo (statale o federale) o di un ente territoriale113.

4. Quanto al momento cronologico in cui avviene il sindacato, si tratta ovviamente di un controllo di tipo successivo, dal momento che esso ha ad oggetto atti già entrati in vigore (né potrebbe essere diversamente in un sistema non accentrato).

5. Il controllo è concreto, non riguarda cioè l’astratta disposizione, ma una norma114 nella sua applicazione ad un caso «in cui sono in discussione interessi concreti dei consociati» 115 . Peraltro è stato recentemente sottolineato il valore solo tendenziale di tale carattere del controllo di costituzionalità statunitense, dandosi numerosi casi di facial challenges (in contrapposizione ai tradizionali as-applied challenges, in cui ad essere

110 Come sottolineato da G.Z

AGREBELSKY-V.MARCENÒ, Giustizia costituzionale, cit., 263, nota 4, il tema affiorò negli interventi degli on. Laconi e L. Einaudi nel dibattito in Assemblea Costituente.

111 A questo proposito C. P

ADULA, Spunti di riflessione sull’azione di accertamento e l’incidentalità nel giudizio di costituzionalità, in Consulta Online, Studi 2013, par. 5, sottolinea che «non raramente» il case sottoposto alle Corti «consiste in un’azione di accertamento dell’incostituzionalità della legge, eventualmente accompagnata dalla richiesta di un’ingiunzione a non applicare la legge. La questione di costituzionalità, dunque, viene sollevata non per reagire ad un’applicazione della legge (o alla sanzione per la violazione della legge) ma a scopi preventivi» (corsivo dell’A).

112

M.CAPPELLETTI, Il controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto comparato, cit., 90.

113 Cfr.G.P

ILI, La giustizia costituzionale negli Stati Uniti d’America, in L.MEZZETTI (a cura di), Sistemi e modelli di giustizia costituzionale, cit., 639.

114

Si utilizzano qui i termini «disposizione» e «norma» nel significato elaborato dalla dottrina italiana a partire dalla celebre voce di V.CRISAFULLI,Disposizione (e norma), in Enc. Dir., XIII, Milano, 1964, 195 ss.

115 A. C

ELOTTO-F. MODUGNO, La giustizia costituzionale, in F.MODUGNO (a cura di), Diritto pubblico, II ed., Torino, 2015, 693.

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oggetto della questione è l’intera disposizione, sotto ogni possibile profilo)116.

6. La natura della pronuncia con cui si afferma l’incostituzionalità è

dichiarativa e non costitutiva: la legge contraria alla Costituzione, come

affermato sin da Marbury v. Madison, è nulla (void)117.

7. La pronuncia si rivolge formalmente alle sole parti del giudizio118: solo per l’applicazione del vincolo del precedente119

, la legge viene ad essere eliminata dall’ordinamento, seppur in via di fatto (si discorre, a tale riguardo, di dead laws, leggi «esistenti ma non più vigenti»120).

8. La dichiarazione di incostituzionalità ha, generalmente, effetti retroattivi, anche se la Corte Suprema ha utilizzato talvolta la tecnica del prospective

overruling per limitare gli effetti esclusivamente pro futuro121.

Alla luce di quanto affermato sub 1) e, più in generale della ricostruzione di cui ai paragrafi precedenti, appare opportuno sottolineare espressamente che la Corte Suprema federale non benefici di «alcuna specializzazione funzionale»122, agendo solo de facto, ma non anche de jure, come un organo di giustizia costituzionale.

116 Per tale distinzione, nella dottrina italiana, v. O.C

HESSA, I giudici del diritto. Problemi teorici della giustizia costituzionale, Milano, 2014, 71 ss.

117 Laddove, invece, le sentenze della Corte costituzionale italiana, secondo l’opinione che appare

preferibile sono «costitutive» o di «accertamento costitutivo» (così F.MODUGNO, Annullabilità e annullamento. I) Diritto pubblico, in Enc. giur., Roma, 1988, 5). In tal senso si esprimono anche, ex multis, V.CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale. II.2, cit., 388; S.M.CICCONETTI, Lezioni di giustizia costituzionale, V ed., Torino, 2014, 90. Come è noto, peraltro, una opinione minoritaria ritiene che l’incostituzionalità, nel nostro ordinamento vada ricostruita in termini di radicale nullità (cui consegue la natura meramente dichiarativa della sentenza della Corte): v. V. ONIDA, Illegittimità costituzionale di leggi limitatrici di diritti e decorso del termine di decadenza, in Giur. cost., 1965, 514 ss.

118

In caso di dichiarazione di incostituzionalità «la legge così censurata, non è distrutta; la sua forza morale è diminuita; ma il suo effetto materiale non è sospeso. Solo a poco a poco, sotto i colpi ripetuti della giurisprudenza, essa soccombe»: A. DE TOCQUEVILLE, La democrazia in America [1835-1840] Milano, 2004, 104.

119

Sul precedente, in generale, v. V.MARINELLI, Precedente giudiziario, in Enc. Dir., Agg. VI, Milano, 2002; U. MATTEI, Stare decisis. Il valore del precedente giudiziario negli Stati Uniti d'America, Milano, 1988; ID., Precedente giudiziario e stare decisis, in Dig. disc. priv., sez. civ., XIV, Torino, 1996, 148 ss.

120

S.M.CICCONETTI, Lezioni di giustizia costituzionale, cit., 8.

121 Nella dottrina italiana, riferimenti sono in M. R

UOTOLO, La dimensione temporale dell’invalidità della legge, Padova, 2000, 341 ss. e P.BIANCHI, La giustizia costituzionale, cit., 76 ss.

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