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La violazione del giudicato costituzionale

3. Secondo livello: una proposta ricostruttiva alla luce della giurisprudenza

3.1 Uno sguardo d’insieme ai presupposti e alla struttura dello scrutinio stretto

3.2.1. Un excursus (auspichiamo) chiarificatore in tema di presunzione d

3.2.2.4 La violazione del giudicato costituzionale

Un discorso analogo dovrebbe valere – anche se non si rinvengono, a quanto consta, indicazioni così nette in tal senso – per le leggi riproduttive pro futuro (e, a maggior ragione, per quelle confermative pro praeterito) di altre dichiarate costituzionalmente illegittime (in violazione del c.d. giudicato costituzionale)69: in questo caso, la presunzione di illegittimità dovrebbe essere legata alla precedente

67 Così la sent. n. 393/2006, n. 6 del Considerato in diritto. 68 Corte cost., sent. n. 393/2006, n. 6.3 del Considerato in diritto. 69 Su cui v., per tutti, F.D

AL CANTO, Il giudicato costituzionale nel giudizio sulle leggi, Torino, 2002.

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decisione di accoglimento della Corte costituzionale, secondo un duplice punto di vista. Da un lato, infatti, il contrasto tra oggetto e parametro è già stato positivamente rilevato dall’organo di garanzia costituzionale; dall’altro, soccorre il necessario rispetto del dictum della Corte costituzionale.

Non si ignora, peraltro, che la giurisprudenza costituzionale è stata oscillante nel far valere il limite del giudicato costituzionale nei confronti delle norme riproduttive pro futuro, procedendo spesso ad una nuova declaratoria di illegittimità solo previa verifica della lesione del parametro sostanziale già violato e non direttamente dell’art. 136 Cost. 70

, eventualmente utilizzato come argomento ulteriore (scelta indifferente negli effetti, che sono quelli dell’illegittimità costituzionale, non certo nel significato politico, come messo in luce da tempo dalla più autorevole dottrina)71.

Vero è che la concreta situazione normativa72, oggetto del giudizio, può essere cambiata: è pur vero, tuttavia, che la precedente decisione dovrebbe costituire il punto di partenza, eventualmente superabile con adeguata argomentazione. Infatti, come ha chiarito la Corte costituzionale con la recente

70 È, come è noto, controverso quale disposizione della Carta costituisca il fondamento

dell’intangibilità del giudicato costituzionale: come rilevato da F. DAL CANTO, Giudicato costituzionale, in Enc. Dir., Agg. V, Milano, 2001, 440, «quando la Corte fa valere la forza di un precedente giudicato di accoglimento, essa talora richiama soltanto l’art. 137 comma ult. cost., in altri casi soltanto l’art. 136 comma 1 cost., in altri infine essa fa riferimento ad entrambe le disposizioni, talora integrate anche dall’art. 30 l. n. 87 del 1953»; in senso analogo v. già E. CATELANI, Sull’ammissibilità della riproposizione di questioni già decise con sentenza di accoglimento (sent. n. 17/1992), in A. ANZON-B.CARAVITA-M.LUCIANI-M.VOLPI (a cura di), La Corte costituzionale e gli altri poteri dello Stato, Torino, 1993, 24, nota 16. Come rileva G. PISTORIO, La riproduzione di una norma già dichiarata illegittima: un escamotage per eludere il giudicato costituzionale, in Giur. it., 2004, 1580, nel testo e in nota 16, in altri ordinamenti (quali quello francese, tedesco e spagnolo) esistono invece specifiche disposizioni di rango superprimario che pongono l’obbligo per il legislatore di rispettare le decisioni dell’organo di giustizia costituzionale. A tali esempi adde quanto ricordato da P. COSTANZO, Il dibattito sul giudicato costituzionale nelle pagine di «Giurisprudenza costituzionale» (note sparse su un tema di perdurante attualità), in A. PACE (a cura di), Corte costituzionale e processo costituzionale nell’esperienza della rivista «Giurisprudenza costituzionale» per il cinquantesimo anniversario, cit., nota 29, in relazione alla Costituzione turca.

71 V. C

RISAFULLI, «Riproduzione» o «conferma» di norme dichiarate incostituzionali, in Giur. cost., 1966, 1112. Di differenza di «colore» discorre A. CERRI, Sindacato di costituzionalità. I) Ordinamento italiano, cit., 16. Il medesimo A. ha fatto riferimento ad un «valore prevalentemente simbolico» della declaratoria ex art. 136 Cost. nel caso di legge riproduttiva pro futuro (così ID., Corso di giustizia costituzionale plurale, Milano, 2012, 278).

72 L’espressione, come è noto, si deve ad A.S

PADARO, La «norma» – o piuttosto la «situazione normativa» – quale oggetto del giudizio costituzionale? Una manipolativa di rigetto «dottrinale» che dice e non dice (in margine alla sent. cost. n. 84/1996), in Giur. cost., 1996, 778 ss.

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sentenza n. 169/201573, una decisione di accoglimento non espropria il Parlamento della potestà legislativa (il decisum è infatti collegato a precise circostanze di tempo e di contesto normativo e fattuale).

È stato detto, in generale, che «l’esistenza di un precedente capovolge l’obbligo di motivazione»74

: ciò dovrebbe valere in termini particolarmente stringenti laddove la decisione precedente abbia colpito, con la scure della incostituzionalità, la medesima disposizione (o norma). Ciò trova conforto in quelle opinioni dottrinali che, per disinnescare le conseguenze della violazione del giudicato costituzionale, ritengono addirittura possibile per i giudici comuni procedere alla disapplicazione della legge riproduttiva75. In tale ipotesi, se si accedesse a tale ultima ricostruzione, non pacifica in dottrina76, la presunzione di illegittimità, in questo specifico caso, verrebbe in rilevo non solo nell’ambito del giudizio di legittimità costituzionale, ma addirittura prima ed a prescindere da esso (giacché esso sarebbe inutile per effetto dell’avvenuta disapplicazione da parte dei giudici comuni). La possibilità di disapplicare la legge, fuori ovviamente dai casi in cui è espressamente ammessa, deve essere riconosciuta con estrema cautela, perché potenzialmente in contrasto con il principio di certezza del diritto e, ciò che è ancor più grave, con la soggezione dei giudici alla legge e con il sistema di giustizia costituzionale introdotto dal Costituente.

Diversamente opinando, si rischierebbe una diffusa, e spesso non sufficientemente giustificata, disobbedienza alla legge (mediante la sua disapplicazione), con la probabilità di pronunciamenti contraddittori da parte dei giudici comuni, a discapito della certezza del diritto.

73 Su cui v. E. F

URNO, La Corte costituzionale impone l’obbligo del rispetto del giudicato costituzionale. Osservazioni a margine di Corte cost. n.169/2015, in Forum di Quaderni costituzionali, 3 settembre 2015.

74 M.K

RIELE, Il precedente nell’ambito giuridico europeo-continentale e angloamericano, in La sentenza in Europa. Metodo, tecnica e stile, Padova, 1988, 517 ss., citato da M. CARTABIA, La motivazione per relationem nelle decisioni della Corte costituzionale, in A.RUGGERI (a cura di), La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, Torino, 1994, 275.

75 V. la ricostruzione di F.D

AL CANTO, Il giudicato costituzionale nel giudizio sulle leggi, cit., 324 ss., il quale sottolinea «i problemi teorici e pratici che a tale prospettiva si riconnettono».

76

Secondo V.CRISAFULLI, «Riproduzione» o «conferma» di norme dichiarate incostituzionali, cit., 1110 s., in caso di riproduzione pro futuro, occorrerebbe procedere in ogni caso ad un nuovo accertamento del contrasto tra la disposizione ed i principi costituzionali, ciò che solo la Corte può fare. La posizione crisafulliana è ripresa e sviluppata da M. RUOTOLO, Legge Alfano e vizio da riproduzione di norme dichiarate incostituzionali, in Giur. it., 2009, spec. 784 ss.

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