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PER LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI IL QUADRO ISTITUZIONALE A CONFRONTO

2.1 Le carte regionali dei diritti uman

I trattati internazionali sui diritti umani assumono una connotazione specifica se si fa riferimento agli ambiti di tutela regionale. A differenza delle carte di carattere universale, quelle regionali possono contare su organismi politici e soprattutto giurisdizionali per assicurare un migliore rispetto dei diritti fondamentali in esse contenute, offrendo maggiori garanzie di protezione ai singoli individui.

Fino ai primi anni settanta si registrava l’esistenza della sola Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), adottata nel 1951 ed entrata in vigore nel 1953. Nel 1969, l’Organizzazione degli Stati americani (OAS) portava a compimento l’elaborazione della ‘Convenzione americana dei diritti umani’ – detta anche Patto di San Josè – che, sulla falsariga del meccanismo europeo, prevede l’istituzione della Corte interamericana la quale inizia ad operare solo nel 1978141. Nel 1986 entra invece in vigore il terzo trattato regionale, la ‘Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli’142 che, fino al 2004, si avvaleva soltanto di una commissione

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Deve però trascorre un decennio prima che la Corte interamericana pronunci la sua prima decisione in sede di contenzioso tra Stato e Commissione interamericana. In questo periodo la Corte si è limitata all’emanazione di pareri consultivi di cui ha ampio potere insieme a quello giurisdizionale di risoluzione di controversie in forza dell’art. 64 della Convenzione che nello specifico dispone: “1. Gli Stati membri dell’Organizzazione possono consultare la Corte circa l’interpretazione della presente Convenzione o di altri trattati concernenti la protezione dei diritti umani negli Stati americani. Nell’ambito delle loro rispettive competenze, anche gli organi di cui al Capitolo X della Carta dell’Organizzazione degli Stati Americani, come emendata dal Protocollo di Buenos Aires, possono allo stesso modo consultare la Corte; 2. La Corte, su richiesta di uno Stato dell’Organizzazione, può fornire a tale Stato pareri relativi alla compatibilità di qualunque sua legge nazionale con gli strumenti internazionali citati al paragrafo precedente.

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La Carta viene approvata nel 1981dall'Organizzazione dell’Unità africana (OUA). I diritti umani che essa riconosce sono non solo civili e politici ma anche economici e sociali. È la prima convenzione

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competente ad interpretare la Carta oltre che a formulare raccomandazioni agli Stati, previa osservazione, analisi e studio delle diverse situazioni. Il 25 gennaio 2004 nasce il protocollo aggiuntivo alla Carta africana143 con il quale si istituisce la Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli; questa assume il ruolo tipico dei tribunali internazionali e, in particolare, della Corte europea e interamericana, emettendo sentenze vincolanti per gli Stati in giudizio. La sua giurisprudenza non offre tuttavia ancora spunti significativi per valutarne la portata in considerazione della sua recente origine.

I sistemi regionali di protezione dei diritti umani europeo e interamericano, col tempo, hanno dimostrato di produrre effetti positivi soprattutto in chiave di

enforcement, diventando un riferimento importante per i cittadini degli Stati membri che

hanno accettato la giurisdizione delle Corti preposte144. I motivi di questo successo si rifanno ad aspetti soprattutto sociali e culturali. Thomas Buergenthal aveva già intuito, poco dopo l’insediamento della Corte interamericana, che “l’omogeneità politica e culturale sono i prerequisiti fondamentali affinché un sistema di protezione dei diritti umani sia efficace, e questi sono più facilmente riscontrabili in ambito regionale. Altri prerequisiti sono un adeguato sistema giuridico così come la condivisione di tradizioni giuridiche e istituzionali. Di nuovo, gruppi regionali di Stati hanno più possibilità di soddisfare tali requisiti rispetto ai sistemi aperti all’intera comunità internazionale”145.

Le due organizzazioni sono simili sotto diversi aspetti anche perché quella interamericana è stata concepita sulla scorta del sistema europeo. Si possono tuttavia evidenziare differenze non trascurabili legate sia a questioni storico-culturali, che condizionano le scelte politiche e giudiziarie degli organi regionali, sia a fattori più organizzativi, di natura procedurale.

internazionale sui diritti umani che riconosce i diritti dei popoli, ovvero il diritto all'uguaglianza di tutti i popoli, all'autodeterminazione, il diritto di proprietà delle proprie risorse naturali, allo sviluppo e ad un ambiente sano, ed è anche il primo strumento di diritto internazionale legalmente vincolante a collegare espressamente diritti e doveri.

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Tale protocollo attribuisce ai giudici della Corte africana un’ampia competenza in tema di rimedi, maggiori rapportati a quella della Corte interamericana. Di conseguenza ci si aspetta che la giurisprudenza africana adotterà un approccio ad ampio raggio, evitando di limitarsi ai risarcimenti pecuniari.

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L’attività della Corte interamerica in venti anni si è fatta molto intensa mentre quella della Corte europea ormai ha raggiunto dei livelli insostenibili visti i numerosissimi ricorsi che le vengono presentati. Cause di questo ineguagliabile successo sono sia la riforma della Convenzione avvenuta col Protocollo n. 11 dell’1 novembre del 1998, che ha istituito il ricorso diretto alla Corte, sia l’allargamento ai paesi dell’Est che, con la caduta dei regimi comunisti, hanno aderito al Consiglio d’Europa.

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T. Buergenthal, The american and european conventions on human rights: similarities and differences, in Am. U. L. Rev., vol. 30 del 1980-1981, pag.156.

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Dopo un rapido excursus sulle caratteristiche proprie dei due sistemi, si vogliono qui analizzare i tratti distintivi concernenti l’effettività delle decisioni delle Corti europea e interamericana attraverso la disciplina dei rimedi. In particolare, questo capitolo esaminerà le disposizioni convenzionali e, più in generale, i profili istituzionali che consentono agli organi regionali di interferire negli ordinamenti interni con l’obiettivo di raggiungere uno standard comune di protezione dei diritti umani.

Nel capitolo successivo si entrerà nel merito della prassi delle due corti per evidenziare, in una prospettiva diacronica, l’interpretazione data a tali disposizioni, sottolineando così il cambiamento di impostazione causato dalle situazioni contingenti.