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Casi di inefficacia delle misure e conseguenze

In base all’art. 132, commi 2 e 3327, c.p.i., se non vengono rispettati i termini previsti per iniziare il giudizio di merito, la misura cautelare ottenuta perderà la sua efficacia. Ciò varrebbe per la descrizione richiesta in via autonoma,

325

SCUFFI, Diritto processuale, cit., 335.

326

“I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i

diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori la modifica o la revoca”.

327

“Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine

entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest’ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo […]. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al 2° comma, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia”.

la cui natura di per sé anticipatoria è sicuramente da escludere328, ma – come ho già avuto modo di approfondire nel primo capitolo a proposito della stabilità dei provvedimenti anticipatori – vi è qualche dubbio riguardo al fatto che ciò valga anche per il sequestro, nei casi in cui prevalga la sua funzione inibitoria.

Ma per i più è in ogni caso applicabile l’inefficacia del sequestro ex art. 129 c.p.i., oltre che della descrizione prevista ora dalla stessa norma, per il caso di mancata tempestiva instaurazione del giudizio di merito.

Ma vi sono altri casi di inefficacia.

Un caso è espressamente previsto dall’art. 130, 5° comma, c.p.i., il quale dispone (come si vedrà meglio in seguito) che “il verbale delle operazioni di

sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo a cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti, entro quindici giorni dalla data di conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia”. Tale caso presuppone però l’esecuzione

presso un terzo.

Ma ancor più importanti appaiono, visto il già più volte richiamato rinvio generale alle norme del codice di rito in materia cautelare, i casi di inefficacia, operanti anche per descrizione e sequestro ex art. 129 c.p.i., previsti all’art.

669-novies c.p.c.

Tra essi, innanzitutto, il caso della mancata tempestiva esecuzione del provvedimento cautelare nel termine previsto dall’art. 675 c.p.c., richiamato nell’inciso iniziale dell’art. 130, 3° comma, c.p.i. come momento preclusivo per l’inizio dell’esecuzione. Per vero la norma generale richiamata fa riferimento solo al sequestro (quindi conservativo o giudiziario)329, ma proprio per il rinvio generale dell’art. 129, 4° comma, prima parte, c.p.i. e anche per l’espressa indicazione nell’art. 130, 3° comma, c.p.i., oltre che del sequestro, anche della descrizione, esso è sicuramente applicabile anche a quest’ultima misura.

328

Cfr. MARINUCCI, La stabilità, cit., 107.

329

“Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia se non è eseguito entro

Dunque le misure dell’art. 129 c.p.i., per rimanere in vita, devono essere seguite non solo dall’instaurazione del giudizio di merito entro trentun giorni (o venti lavorativi), bensì anche dall’esecuzione entro trenta giorni.

Valgono poi anche le altre ipotesi di inefficacia previste dall’art.

669-novies c.p.c., e quindi l’estinzione del giudizio di merito, di cui al 1° comma, il

mancato versamento della cauzione e l’accertamento con sentenza (anche se non ancora passata in giudicato) dell’inesistenza del diritto330.

Per quanto riguarda le conseguenze dell’inefficacia non sembrano esservi particolari problemi riguardo al sequestro nella sua funzione ablativa, inibitoria o conservativa: cosicché, nel caso di una sua eventuale inefficacia, i beni soggetti a sequestro verrebbero liberati da questo vincolo e restituiti.

Il problema si pone semmai per il sequestro in funzione probatoria e per la descrizione, in particolare riguardo alle ripercussioni sulle risultanze probatorie acquisite: la dottrina ritiene331, in linea teorica, che le prove siano inutilizzabili in qualsiasi successivo giudizio, compreso quello che fosse iniziato fuori termine.

Oltretutto l’art. 669-octies, comma 9, c.p.c., prevede che “l’autorità di un

provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo” cosicché il

provvedimento, indipendentemente dal fatto che sia stabile o non stabile, non dovrebbe mai poter essere utilizzato in un diverso processo né come mezzo di prova, né per ricavarne effetti vincolanti equivalenti al vero giudicato della sentenza332.

In linea con tale principio alcune sentenze hanno affermato che nel caso in cui la descrizione risulti inefficace è necessario ripristinare la situazione precedente all’esecuzione del provvedimento, cioè adottare tutti i mezzi necessari per eliminare tutte le conseguenze delle operazioni che sono divenute inefficaci. In particolare è stato deciso che il ripristino della situazione anteriore alla

330

GALLI,GAMBINO, op. cit., 1202.

331

DONATO, op. cit., 416; SCUFFI,FRANZOSI,FITTANTE, op. cit., 592.

332

descrizione avviene attraverso l’ordine di restituzione e il divieto di avvalersi di tutta la documentazione acquisita333.

Sicuramente, in caso di inefficacia del provvedimento per inosservanza degli adempimenti di legge, ciò non comporterebbe l’inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio di merito (che comunque è scollegato dal procedimento di descrizione), ma un più difficoltoso assolvimento dell’onere probatorio durante tale giudizio di merito334 .

Peraltro, in controtendenza, parte della dottrina335 ha sostenuto che anche prove introdotte nel giudizio di merito sulla base di atti illegittimi possono conservare un’indiretta rilevanza nel caso in cui la parte che ha subito il procedimento illegittimo sia tale da convincere il giudice della verità dei dati acquisiti illegittimamente.

Si è altresì ritenuto che, nel caso in cui non sia iniziato il giudizio di merito nel termine stabilito dalla legge con conseguente inefficacia della descrizione, nell’ambito di un nuovo procedimento cautelare possa essere utilizzato un parere

pro veritate redatto da un tecnico che abbia avuto una funzione nel corso della

descrizione ritenuta inefficace ed a cui si siano allegate fotografie fatte dal consulente tecnico d’ufficio incaricato di assistere l’ufficiale giudiziario durante la procedura per la descrizione336.