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I sequestri contro gli atti di pirateria

Esistono poi misure particolari di sequestro a tutela del titolare di diritti di proprietà industriale contro la pirateria.

Occorre allora preliminarmente spiegare quale siano gli atti di pirateria, rispetto alla generale categoria degli atti di contraffazione, contro i quali sono previste queste misure specifiche.

L’art. 144 c.p.i., che introduce la sezione del codice di proprietà industriale “misure contro la pirateria”, dà la definizione di tali atti (in inglese counterfaiting o piracy): essi consistono nelle “contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e

modelli registrati” nonché nelle “violazioni di altrui diritti di proprietà industriale realizzate dolosamente in modo sistematico”423.

La ratio della tutela rafforzata trova il suo fondamento nel “salto

qualitativo della condotta contraffattiva” a partire dagli anni ’80, che ha

travalicato le violazioni singole e locali connotandosi in metodi “globali” di copiatura intenzionale su scala internazionale424.

Per questa specie di violazioni l’art. 144-bis c.p.i. prevede che, “ Quando

la parte lesa faccia valere l’esistenza di circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, l’autorità giudiziario può disporre, ai sensi dell’articolo 671 del codice di procedura civile, il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del preteso autore della violazione, compreso il

423

La nozione è stata ripresa nel nostro ordinamento da testi comunitari: in particolare la Direttiva Enforcement identifica al considerando 14 tali atti con le violazioni “su

scala commerciale” per ottenere vantaggi economici o commerciali diretti o indiretti;

ma si è giustamente osservato (RONCAGLIA, Commento all’art. 144, in Codice della

proprietà industriale, A.VANZETTI (a cura di), op.cit., 1529) che la distinzione di tale definizione comunitaria con il genus contraffazione (infringement) era troppo sfumata, escludendo solo le violazioni dei consumatori finali in buona fede, per questo il legislatore nazionale ha richiesto requisiti più stringenti con l’introduzione, dapprima, nel testo originario del codice, dei requisiti del dolo e della sistematicità, e poi, con la più recente riforma (d.lgs. n. 131/2010), anche dell’ipotesi, indipendente rispetto ai due requisiti appena elencati (così espressamente CONTINI, RATTI, Misure contro la pirateria, in BOTTERO (a cura di), La riforma del Codice della Proprietà industriale.

Commentario alle modifiche apportate dal d.lg. 13 agosto 2010, n. 131, Milano, 2011,

421), delle contraffazioni “evidenti” dei marchi, disegni e modelli registrati, tali da ricomprendere anche i casi, frequentissimi, delle vendite dei c.d. vu cumprà (falso grossolano).

424

blocco dei suoi conti bancari e di altri beni fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno. A tale fine l’autorità giudiziaria può disporre la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare l’accesso alle pertinenti informazioni”.

Il disposto della norma fa riferimento all’applicabilità dell’art. 671 c.p.c. sul sequestro conservativo, in quanto compatibile. Dovrebbe quindi ritenersi applicabile anche a tutela del titolare di un diritto di privativa oggetto di una “violazione comune”, qualora egli abbia “fondato timore di perdere la garanzia

del proprio credito”. Lo impone la ratio della disciplina sulla tutela

giurisdizionale contro la contraffazione, che è comunque (anche a prescindere dalla pirateria) una tutela rafforzata rispetto a quella comune, e dunque non avrebbe senso privare proprio il titolare del diritto di proprietà industriale di uno strumento di conservazione della garanzia dei propri crediti, risarcitori e restitutori, che è proprio di qualunque altro creditore425.

Però, rispetto al sequestro conservativo “comune”, il sequestro conservativo dell’art. 144-bis presenta delle peculiarità: oltre a specificare quale diritto di credito intende tutelare (il credito risarcitorio), oggetto della misura della norma speciale non è solo il vincolo sui beni mobili o immobili del debitore o sulle cose o somme a lui dovute, come dispone la norma del codice di rito426, ma anche il “blocco” dei conti bancari del “pirata”. Che si tratti o no di una novità

425

In tal senso è VINCENTI, La tutela processuale della proprietà intellettuale e industriale, Forlì, 2010, 207. SPOLIDORO, Profili processuali, cit., ritiene invece che le norme processuali del diritto industriale formino un “microsistema” autonomo dal diritto processuale comune, anche se poi nelle sue esemplificazioni esclude l’ammissibilità del sequestro giudiziario dell’art. 670 c.p.c., mentre nulla afferma a proposito del sequestro conservativo. Anche la giurisprudenza appare divisa: per l’irrilevanza della collocazione della norma e quindi per la richiedibilità del sequestro conservativo anche in casi di contraffazione episodica è Trib. Milano, 17.2.2007, in

Giur. Ann. Dir. Ind., 2007, 208; per la negativa è invece Trib. Milano, 2.11.2011, in dejure.giuffre.it, che richiede la prova di atti di contraffazione massiccia integranti la

fattispecie della pirateria.

426

Però VINCENTI,op. cit., 379, avverte che la specificazione dell’art. 144-bis c.p.i. non

esclude, per il titolare del diritto leso, che l’oggetto del diritto leso sia il più vario, coincidendo con tutto ciò che può essere sottoposto a pignoramento (quindi mobiliare, presso terzi, immobiliare).

assoluta427, certo è che tale blocco, se concesso prima dell’accertamento del credito risarcitorio, pare essere lo strumento più efficace di contrasto alla pirateria428.

Peraltro, ora, anche l’Agreement del Consiglio UE, 11.1.2013 prevede, all’art. 62, 3° paragrafo, seconda parte429, identica misura anche per le violazioni del brevetto europeo, quindi al di fuori dei casi di pirateria.

Accenno poi incidentalmente, non rientrando nell’ambito dei procedimenti cautelari di natura giurisdizionale, al sequestro amministrativo della merce contraffatta previsto, sempre per contrastare gli atti di prateria, dall’art. 146 c.p.i.: tale norma conferisce al Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) il potere, da esercitare per il tramite del Prefetto della Provincia interessata, di disporre “anche d’ufficio” tale sequestro (2° comma). Dopodiché, decorsi tre mesi, previa autorizzazione da parte del presidente della sezione specializzata del luogo in cui è stato compiuto l’atto di pirateria (3° comma), può essere disposta la distruzione di tale merce, su richiesta dell’amministrazione che ha disposto il sequestro. Il 4° comma prevede che contro il provvedimento autorizzativo possa essere fatta opposizione avverso la sezione specializzata del tribunale competente per territorio, la stessa cui appartiene il presidente che ha emanato il provvedimento430.

427

Per CASABURI, Il processo industrialistico, cit. 947, si tratterebbe di norma

essenzialmente interpretativa. Invece per RONCAGLIA, op. cit., 1531, essa è, nelle

intenzioni del legislatore, applicabile ai soli atti di pirateria e non anche alla altre violazioni dei diritti di proprietà industriale, a motivo del suo carattere fortemente invasivo.

428

FLORIDIA, Il riassetto, cit., 584; ERRICO,Commento all’art. 144-bis, in GHIDINI,DE BENEDETTI, Codice della proprietà industriale, Milano, 2006, 385.

429

“Se il richiedente fa valere l’esistenza di circostanze atte a pregiudicare il

pagamento del risarcimento, il tribunale può disporre il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei conti bancari e di altri averi del presunto autore della violazione”.

430

Così, a seguito dell’ultima d.lgs. n. 131/2010, ritengono CONTINI, RATTI, op. cit.,

CAPITOLO III

L’INIBITORIA E LORDINE DI RITIRO DAL COMMERCIO.