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Rimedi successivi: la reclamabilità

Sono soggetti al reclamo previsto dall’art. 669-terdecies c.p.c. tutti i provvedimenti tipici di diritto industriale (oltre ai provvedimenti ex art. 700 c.p.c.) in quanto anche sotto questo profilo regolati dalle norme sul rito cautelare uniforme.

L’art. 669-terdecies, 1° comma, c.p.c. statuisce che “contro l’ordinanza

con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore”, per cui il termine

per impugnare il provvedimento è espressamente previsto come “perentorio” e

311

GALLI, La riforma, 174-175.

312

Trib. Roma, 1.8.2005, in Sez. Spec. P.I.I., 2005, II, 122.

313

decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza o notificazione314, cosicché non è ammessa sanatoria per la sua inosservanza.

In passato dottrina e giurisprudenza erano concordi nell’escludere il reclamo per la misura della descrizione315, poiché da un lato il vecchio art. 128 c.p.i. non faceva espresso riferimento al rito uniforme (cosa che avveniva invece per il sequestro), dall’altro le finalità meramente istruttorie della descrizione rendevano il provvedimento non suscettibile di revoca o modifica in analogia a quanto previsto per l’accertamento tecnico preventivo316.

La modifica introdotta dal d.lgs. n. 131/2010 ha apportato, sotto questo profilo, due novità, coerenti del resto con l’allontanamento dell’istituto della descrizione da quello dell’accertamento tecnico preventivo e con il suo avvicinamento allo strumento del sequestro: ha da un lato eliminato l’inciso “non impugnabile” riferito all’ordinanza, dall’altro ha inserito l’espresso richiamo, anche per la descrizione, della disciplina del processo cautelare uniforme.

Il legislatore sembra così avere risolto la controversia sull’ammissibilità del reclamo per la misura della descrizione, dovendo ora ritenersi applicabile l’art. 669-terdecies c.p.c.317.

La spinta normativa alla modifica può essere stata data da una pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la

314

Superando così il precedente dibattito sul dies a quo che vedeva oscillare le soluzioni tra la notifica ad istanza di parte del provvedimento, ex art. 73, 2° comma, c.p.c., o la comunicazione a cura della cancelleria, ex art. 136 c.p.c.

315

SORDELLI, op. cit., 140.

316

CAVALLARO, L’inammissibilità del reclamo contro il provvedimento di descrizione, in Il Dir. Ind., 2000, II, 174; SCUFFI, Diritto processuale, cit., 322; FERRARI,Le norme processuali del codice della proprietà industriale, in Riv. Dir. Pr., 2006, 297.

317

CASABURI, Il processo industrialistico, cit., 519; per TREVISAN, CUONZO,op. cit.,

678, mentre non vi sarebbero dubbi sulla reclamabilità dei provvedimenti che hanno negato la descrizione, dovrebbe invece ritenersi che tale reclamo sia escluso per i provvedimenti che hanno concesso la misura: nel caso di provvedimenti negativi, infatti, la piena reclamabilità deriverebbe dal rilevante e potenzialmente irreparabile rischio – per la parte soccombente – di definitiva dispersione della prova o di assoluta inaccessibilità della stessa ; al contrario, in caso di provvedimento positivo non vi sarebbe un pregiudizio definitivo cui dover ovviare, dal momento che la parte soccombente potrebbe proporre ogni questione in sede di merito ove dovrà comunque svolgersi la valutazione di ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova acquisiti (in tal senso anche Trib. Milano, 30.8.2011, in Riv. Dir. Ind., 2011, 268; Trib. Milano, 17.5.2011, in dejure.giuffre.it).

disciplina dell’istruzione preventiva nella parte in cui non prevede il ricorso all’istituto del reclamo dei provvedimenti di rigetto, poiché non soggetti, a differenza dei provvedimenti di accoglimento, a rivisitazione nella fase di merito318.

Ora si pone dunque il problema, semmai, della sovrabbondanza di rimedi del provvedimento cautelare319; infatti a quelli già previsti (esame nel giudizio di merito di ammissibilità, rilevanza e liceità dell’acquisizione), se ne aggiungono altri (udienza cautelare in contraddittorio ex art. 669-sexies, 2° comma, c.p.c., revoca e modifica nel giudizio di merito ex art. 669-decies, c.p.c., ed ora reclamo).

Si è risolta inoltre ogni ipotesi di conflitto non solo con i principi costituzionali, ma anche con i già citati artt. 50, 4° comma, Accordi TRIPs e 7, 1° comma, seconda parte, della Direttiva Enforcement, i quali appunto attribuiscono al resistente la possibilità di chiedere un riesame della misura concessa inaudita

altera parte e di impugnare.

2.7.1. Procedimento di reclamo.

Il giudizio di reclamo ha natura interamente devolutiva, implicando un nuovo riesame dell’istanza cautelare, anche sulla base di nuovi documenti e nuove allegazioni320.

Con tale rimedio possono essere fatti valere sia errores in procedendo sia

errores in iudicando dei quale si ritenga che sia affetto il provvedimento321.

Il reclamo è ritenuto un rimedio come mezzo di gravame “a critica libera

ed a natura interamente devolutiva tramite il quale è possibile, alla parte, denunziare globalmente l’ingiustizia della decisione e, al giudice del reclamo,

318

C. Cost. 16.5.2008, n. 144, in RDP, 2009, I, 249.

319

Così GALLI,GAMBINO,op. cit., 1201.

320

Trib. Torino, 23.9.2005, in Sez. Spec. P.I.I., 2005, II, 162.

321

esercitare gli stessi poteri istruttori del giudice reclamato impartendo i necessari provvedimenti di merito senza limitarsi ad una mera pronunzia rescindente”322.

Come si è già detto nel paragrafo precedente, i provvedimenti impugnabili con reclamo previsti dall’art. 669-terdecies, 1° comma, c.p.c., nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza (o dalla sua comunicazione o notificazione), sono tutte le ordinanze con le quali sia stato concesso o negato il provvedimento cautelare, quindi anche avverso l’ordinanza con la quale è stato concesso o rifiutato un provvedimento di descrizione o di sequestro323.

Al secondo comma dell’art. 669-terdecies c.p.c. è previsto che il giudice competente per il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale è il tribunale a mezzo dell’organo collegiale, “del quale non può far parte il

giudice che ha emanato il provvedimento reclamato”.

La possibilità che fornisce il reclamo, proprio in quanto mezzo di impugnazione, sta nel poter richiedere non solo una nuova valutazione su fatti ed argomentazione già presentate in precedenza, ma anche di far valere “circostanze

e motivi sopravvenuti” (art. 669-terdecies, 4° comma, c.p.c.) con la previsione

della loro allegazione. Altresì la norma prevede che il tribunale possa sempre assumere nuove informazioni e documenti al fine della decisione di riesame. L’osservanza del contraddittorio è comunque garantita dallo stesso art.

669-terdecies, 4° comma, per cui il Collegio decide sempre dopo aver sentito le parti.

Come per la disciplina generale anche nella materia in esame il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento, ma in caso di grave danno per motivi sopravvenuti, il presidente, se espressamente richiesto, può concedere, con ordinanza non impugnabile, la sospensione dell’esecuzione del provvedimento cautelare o subordinarla alla prestazione di una congrua cauzione (art.

669-terdecies, comma 6, c.p.c.).

Non è impugnabile in Cassazione ex art. 111 Cost. l’ordinanza del collegio che ha revocato il sequestro a seguito di reclamo ex art. 669-terdecies 324. Allo

322

SCUFFI, Diritto processuale, cit., 334.

323

Trib. Milano, 13.8.2004, in Sez. Spec. P.I.I., II-III, 179.

324

stesso modo, sempre per difetto di requisiti della definitività in un provvedimento cautelare, è stato ritenuta non impugnabile in Cassazione l’ordinanza collegiale inversa, cioè quella di concessione del provvedimento cautelare che era stato negato dal primo giudice.

Dubbia resta invece la reclamabilità del decreto concesso inaudita altera

parte ante causam: alcuni sono propensi per l’esclusione del reclamo proprio

perché il provvedimento è destinato ad essere trasformato nell’ordinanza pronunciato a seguito del contraddittorio delle parti, altri325 rimangono ancora dubbiosi sul punto, in particolare sulla base dei principi della Corte Costituzionale “riguardanti il caso in cui l’istanza fosse respinta de plano a fronte di ricorsi

palesemente ammissibili”.

Il provvedimento conclusivo del procedimento, che deve, secondo l’art. 669-terdecies, 5° comma, c.p.c., pronunciarsi entro venti giorni dalla data del deposito del ricorso (ma si tratta anche in questo caso di un termine per i giudici e quindi meramente ordinatorio), non riveste la forma usuale di decreto motivato tipico dei procedimenti in camera di consiglio, ma quella di un’ordinanza non impugnabile né modificabile o revocabile (mancando il richiamo all’art. 742 c.p.c.326, sulla revocabilità dei provvedimenti).