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Il periculum in mora nel sequestro

2.3. I presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora nelle due misure

2.3.2. Il periculum in mora in generale

2.3.2.2. Il periculum in mora nel sequestro

Secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario168, anche per questa misura il periculum in mora sarebbe in re ipsa in quanto la natura irreparabile del danno sarebbe data dal solo fatto che vi sia stata la violazione di un diritto di esclusiva che in sé determina uno sviamento della clientela, come afferma chiaramente una sentenza, tra le tante, del tribunale di Milano169 secondo cui “il periculum in mora è insisto nell’attività di contraffazione per l’attualità,

l’imminenza e l’irreparabilità del pregiudizio derivante alla titolare dall’uso svilente del marchio, dal rischio di associazione che potrebbe indurre nel pubblico e dal vantaggio ingiustificato a favore delle non aventi diritto”.

Tale orientamento è stato però criticato dalla stessa giurisprudenza in quanto in mancanza di una prova del pericolo di pregiudizio e di una reazione immediata di fronte alla contraffazione escluderebbe il periculum in mora e precluderebbe la tutela cautelare170.

Anche la dottrina maggioritaria ha criticato l’orientamento del pericolo presunto affermando che il giudice dovrebbe accertare, per ogni richiesta di concessione di misura cautelare, non solo la situazione di fatto, ma anche andare

168

Trib. Torino, 25.5.2005, in Sez. Spec. P. I. I., 2005, I, 395 “in tema di contraffazione

di marchi, il periculum in mora è in re ipsa”; Trib. Napoli, 7.4.2005, in Sez. Spec. P. I. I., 2005, I, 233; Trib. Torino, 1.2.2005, in Sez. Spec. P. I. I., 2005, I, 354; Trib. Torino,

24.4.2005, in Sez. Spec. P. I. I., 2005, I, 387; ; Trib. Napoli, 4.11.2004, in Sez. Spec. P.

I. I., 2004, II-III, 281; Trib. Napoli, 12.10.2004, in Sez. Spec. P. I. I., 2004, II-III, 269;

Trib. Milano, 7.10.2004, in Sez. Spec. P. I. I., 2004, II-III, 188.

169

Trib. Milano, 30.4.2005, in Sez. Spec. P. I. I., I, 177.

170

Trib. Catania, 7.6.2006, in Sez. Spec. P. I. I., 2006, 69; Trib. Napoli, 7.7.2005, in Sez.

Spec. P. I. I., 2005, I, 261: “l’adozione di misure cautelari a tutela di un brevetto per invenzione industrilae, come degli altri diritti di proprietà industriale e intellettuale, presuppone la prospettazione e la prova, di cui è onerata la parte istante, della sussistenza in concreto sia del fumus boni iuris che periculum in mora, atteso che tale ultimo requisito non sussiste in re ipsa e può individuarsi nel rischio di un pregiudizio anche solo patrimoniale per l’istante, ma significativo e suscettibile di sviluppi imprevedibili e incontrollabili, ovvero nella difficoltà probatoria di quantificare il danno nel successivo giudizio di merito”; Trib. Napoli, 29.4.2005, in Sez. Spec. P. I. I.,

ad indagare171 sulla natura del pregiudizio e i motivi che concretamente possano giustificare una pregressa tolleranza dell’illecito172.

Per “sfuggire” quindi alla “parafrasi tautologica”173 del periculum in re

ipsa vengono cercati parametri per verifiche più concrete del requisito, i quali

però spesso portano a formulazioni che, di fatto, anch’esse si risolvono in altrettante tautologie.

Infatti pare comunque difficile poter attribuire un contenuto concreto ad espressioni che connotano il periculum in un “illecito irreparabile, stante la sua

irreversibilità e la pratica difficoltà di esatta quantificazione nel giudizio di merito”174, o in un “rischio che determina la destabilizzazione economica del

danneggiato, o comunque come “notevole pregiudizio, causato dall’irreversibile alterazione degli equilibri di mercato conseguenti allo sviamento della cientela nonché per l’impossibilità o enorme difficoltà di quantificare il pregiudizio stesso”175.

Peraltro neanche l’orientamento “intermedio”, che ritiene che la valutazione del periculum debba essere fatta caso per caso, pare essere in grado di orientare verso quella che è la ratio legis176 in quanto si focalizza su particolari

(quali, il lasso di tempo intercorso tra la scoperta dell’illecito e l’iniziativa

171

BALBI, Provvedimenti d’urgenza, in Digesto civ., XVI, Torino, 1997, 73.

172

SOTRIFFER, Il periculum in mora nella contraffazione di brevetti e marchi: spunti per

una riflessione, in Riv. Dir. Ind., 2003, II, 316; SPOLIDORO, Misure di prevenzione nel

diritto industriale, Milano, 1982, 225.

173

Così espressamente CHIOVARO, Diciotto mesi di provvedimenti cautelari del

Tribunale di Milano in materia di diritto industriale, in Riv. Dir. Ind., 2003, II, 53.

174

Trib. Napoli, 14.1.2009, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2009, 643. Ma sono anche sulla stessa linea Trib. Bari 8.9.2008, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2008, 1077; Trib. Torino, 26.10.2007, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2007, 1068; Trib. Catania, 19.1.2006, in Giur. Ann.

Dir. Ind., 2006, 598; Trib. Milano, 25.11.2003, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2004, 660.

175

Trib. Bologna, 29.9.2008, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2009, 526. Ugualmente Trib. Bologna, 20.3.2008, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2009, 367; Trib. Bologna, 30.8.2007, in

Giur. Ann. Dir. Ind., 2008, 549; Trib. Bologna, 14.4.2007, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2007,

786.

176

Secondo cui se c’è una violazione in atto o comunque il pericolo di ripetizione della stessa, va concesso il provvedimento a tutela del diritto di privativa: Trib. Torino, 20.12.2002, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2003, 676; Trib. Napoli, 13.3.2000, in Giur. Ann.

giudiziaria, la tolleranza manifestata inizialmente dal ricorrente177 e l’impegno del presunto/resistente contraffattore ad interrompere la violazione178) che non dovrebbero rilevare nell’ottica di un rito sommario di carattere generale.

In particolare il sequestro può essere concesso solo nel caso di imminenza del pregiudizio, come nel caso in cui vi sia ancora l’attualità della destinazione di determinati mezzi alla contraffazione; di conseguenza non potrà essere concesso il sequestro in caso di incertezza circa l’attualità delle della destinazione dell’uso dei mezzi179.

Inoltre un minor rigore nell’accertamento (e nella prova) del requisito del

periculum viene desunto da altra dottrina dalla relativa stabilità acquisita dalle

misure cautelari anticipatorie che le accomunerebbe ai provvedimenti sommari (se ovviamente rinvenibile anche nel sequestro).

Altre volte, nella valutazione della sussistenza del presupposto per la concessione del sequestro, è stato ritenuto necessario, secondo la giurisprudenza, porre in essere un esame comparativo dei contrapposti interessi delle parti (tra “il

pregiudizio attuale subito dal ricorrente, per la persistenza dell’attività (pretesa) illegittima e quello che subirebbe il resistente in forza dell’accoglimento del ricorso stesso”180) ai fini di un loro “bilanciamento”181. Anche dalla dottrina182 è stato preso in considerazione l’equo bilanciamento degli interessi contrapposti delle parti, poi eventualmente attraverso il contro bilanciamento della cauzione.

177

Trib. Torino, 16.2.2009, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2009, 1298;

178

Trib. Milano, 31.12.2009, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2009, 1289; Trib. Firenze, 21.5.2008, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2008, 947.

179

Trib. Torino, 1.2.2005, in Sez Spec. P.I.I., 2005, I, 354; Trib. Milano, 12.5.2004, in

Sez. Spec. P.I.I., 2004, II-III, 140; Trib. Napoli, 20.4.2004, in Giur. Ann. Dir. Ind.,

2004, 1051; Trib. Milano, 12.2.2002, 2002, 635; Trib. Monza-Desio, 1.10.2001, in

Giur. Ann. Dir. Ind., 2002, 315; Trib. Piacenza, 12.8.2000, in Giur. Ann. Dir. Ind.,

2000, 1121.

180

Trib. Napoli, 20.4.2004, in Giur. Ann. Dir. Ind., 2004, 1047.

181

Trib. Milano, 19.3.2001, in Riv. Dir. Ind., 2003, II, 53; Trib. Brescia, 12.2.1998, in

Giur. Ann. Dir. Ind., 1998, 556.

182