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In particolare: procedimento inaudita altera parte nella descrizione77

2.5. Il procedimento

2.5.3. Il procedimento inaudita altera parte in generale

2.5.3.1. In particolare: procedimento inaudita altera parte nella descrizione77

descrizione, non viene del tutto eliminato, ma solo differito, essendo il decreto destinato ad essere confermato, modificato o revocato dopo che si è instaurato il contraddittorio (ma prima del giudizio di merito) con un’ordinanza emessa dal giudice.

2.5.3.1. In particolare: procedimento inaudita altera parte nella descrizione.

I decreti inaudita altera parte sono molto frequenti in materia di descrizione poiché, a differenza del sequestro, decisamente più penetrante perché toglie la disponibilità materiale dell’oggetto contro cui è diretto, non sottrae nulla al soggetto che la subisce e non gli impedisce di continuare a svolgere la sua attività; proprio per questo motivo viene sicuramente concesso con maggior larghezza delle altre misure cautelari, immediatamente dopo la richiesta, per evitare che, in virtù della preventiva conoscenza del decreto di convocazione all’udienza (che va congiunto, come visto all’inizio del paragrafo precedente 2.5.3., al ricorso cautelare), il presunto contraffattore possa alterare o occultare ciò che dovrà formare oggetto della descrizione stessa.

Sicuramente una posizione più aperta della giurisprudenza nei confronti della descrizione sta dunque nel fatto che sussistono maggiori garanzie per il soggetto resistente che subisce, senza previo contraddittorio265, l’esecuzione della

264

SCOTTI, La concessione, cit., 153.

265

GALLI, La riforma, cit., 173: indica che l’ipotesi della successiva conferma, modifica o revoca della descrizione fa riferimento alla sola descrizione concessa inaudita altera

misura. Si può dire che l’istituto della descrizione è completo ed efficace a maggior ragione, e nella generalità dei casi quasi esclusivamente (per il pericolo di occultamento medio tempore), se realizzato inaudita altera parte.

Come rilevato infatti da autorevole dottrina, la descrizione non viene negata frequentemente proprio in ragione del fatto che, come detto, il preavviso a colui che la subisce pregiudicherebbe gravemente le possibilità di efficacia della misura stessa266.

Dalla motivazione di alcune pronunce emesse inaudita altera parte emerge che la ragione della facilità della concessione della misura in questione sta nella spesso troppo facile eliminazione o occultamento della prova da acquisire, come l’occultabilità di singoli componenti di strutture composte267 o nel caso di facile asportabilità delle etichette contenenti il marchio268.

2.5.3.2. In particolare: procedimento inaudita altera parte nel sequestro.

Come si vedrà meglio nel paragrafo 2.5.4. sull’udienza di conferma, l’art. 129, 4° comma, ultima parte, c.p.i. dispone che, “ai fini della conferma, modifica

o revoca della descrizione e dell’eventuale concessione delle misure cautelari chieste unitamente o subordinatamente alla descrizione, il giudice fissa l’udienza di discussione tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne il rischio”.

parte e non a quella concessa a seguito di contraddittorio, in quanto in quel caso il

giudice avrebbe già valutato tutti gli aspetti relativi alla richiesta delle misure cautelari, cosicché le parti avrebbero il solo compito di decidere se continuare o meno con il giudizio di merito.

266

Cfr. SPOLIDORO, Profili processuali del Codice della proprietà industriale, in Il Dir.

Ind., 2008, 2; SIROTTI GAUDENZI, op. cit., 68.

267

Trib. Firenze, 22.5.2006, in Sez. Spec. P.I.I., 2006, I-II, 86-87; Trib. Torino, 27.5.2005, in Sez. Spec. P.I.I., 2005, I, 396, “La descrizione può essere concessa inaudita altera parte qualora sussista il pericolo che la convocazione della parte possa

pregiudicarne l’attuazione in relazione a beni che potrebbero essere facilmente sottratti o occultati”; Trib. Venezia, 10.5.2005, in , 2005, I, 448, “Sussistono i presupposti per disporre un provvedimento inaudita altera parte […] quando venga denunciata una contraffazione delle singole componenti di strutture composte da singoli pezzi, attesa la facilità con cui i singoli pezzi potrebbero essere occultati o modificati.

Questa ultima parte della norma, pur facendo riferimento alla sola descrizione evidentemente inaudita altera parte, non è da intendere nel senso di escludere la concessione con decreto della misura del sequestro, poiché contrasterebbe innanzitutto con la prassi giurisprudenziale e anche con la seconda parte dell’art. 129, 2° comma, c.p.i., che prevede espressamente la concedibilità del sequestro senza previo contraddittorio269.

Vero è, però, che da dottrina e giurisprudenza è stato ritenuto opportuno concedere la misura del sequestro inaudita altera parte con maggiore prudenza rispetto alla descrizione, stante la sua maggiore invasività: questo spiega perché molti giudici siano comunque molto restii a concedere tale misura, che, nei casi più complicati, può arrivare al punto di impedire a chi la subisce (ad esempio nel caso in cui si tratti di una azienda monoproduttiva) di svolgere la propria attività, con ovvie conseguenze dannose.

In particolare i giudici hanno, proprio per evitare ciò di cui si è appena detto, elaborato alcuni criteri restrittivi, riportati da un Autore270 , come quello dello “strangolamento”, secondo cui il giudice dovrebbe prestare attenzione nel caso in cui vi sia un ricorso presentato all’ultimo momento al fine di ottenere, attraverso tempi strettissimi, un provvedimento che normalmente non verrebbe concesso; o quello dell’ “avvocato di ufficio”, secondo cui il giudice dovrebbe prevedere le possibili eccezioni, anche quelle non rilevabili d’ufficio, della controparte; o, infine, quello del “grado di incidenza”, per cui il giudice dovrebbe applicare minor rigore nella valutazione dei presupposti al fine della concessione di misure meramente conservative (quindi principalmente il sequestro), e, viceversa, un rigore estremo per la concessione di misure anticipatorie (quindi principalmente l’inibitoria).

Pare poi evidente, in parallelo a quanto già espresso sopra a proposito del presupposto del fumus boni iuris, che il sequestro inaudita altera parte sarà maggiormente concedibile nelle materie, come quella dei segni distintivi, nelle quali il giudice è in grado di valutare da sé il fumus boni iuris, mentre sarà assai raro nelle materie che richiedono un alto grado di tecnicismo e quindi l’ausilio di

269

In tal senso GALLI, La riforma, cit., 173; SIROTTI GAUDENZI, op.cit., 67-68.

270

un perito (posto che, se è vero che, come si è visto nel primo capitolo, oggi è espressamente ammessa una sia pur sommaria consulenza tecnica nel corso del procedimento cautelare dall’art. 132, 5° comma, c.p.i., deve però ragionevolmente essere disposta nel contraddittorio delle parti).

Oltre al caso di sequestro doganale già considerato in via generale, il sequestro inaudita altera parte viene concesso senza previo contraddittorio nei casi in cui la convocazione del contraffattore vanifichi l’efficacia propria di questa richiesta in relazione alla natura dei prodotti oggetto della misura cautelare271. Peraltro si è anche osservato che con l’attuazione della Direttiva Enforcement è stato fortemente ridimensionato il requisito, per la concessione delle misure a contraddittorio integro, del periculum in mora, cosicché anche l’adozione delle stesse misure con decreto ne risulta facilitata272.

Comunque, nel caso di concessione di sequestro inaudita altera parte dovrà essere a maggior ragione garantito il principio del contraddittorio, anche se differito, nel rispetto della regola sancita dall’art. 50, 4° comma, Accordi TRIPs (adozione di misure provvisorie inaudita altera parte con riesame posticipato) e ribadita dall’art. 9, 4° comma, Dir. 29.4.2004, n. 2004/48/CE273. Sarà in particolare necessario che i giudici rispettino, a maggior ragione rispetto alla descrizione per la tutela del soggetto passivo maggiormente gravato dalla misura concessa inaudita altera parte, il termine ordinatorio (non sanzionato, per quanto visto nel paragrafo 2.5.3. sulla concessione inaudita altera parte in generale) dell’art. 669-sexies, 2° comma, c.p.c., di fissazione dell’udienza di conferma entro i quindici giorni successivi al decreto.

Per finire, il mancato rispetto di una precedente inibitoria legittima l’emissione di un provvedimento di sequestro in questione, se la natura dei beni commercializzati ne consentirebbe la facile dispersione nel periodo necessario per fissare l’udienza di comparizione delle parti274.

271

Trib. Milano, 13.3.2006, in Sez. Spec. P.I.I., 2006, I-II, 154.

272

CASABURI, Il processo industrialistico, cit., 519.

273

SCUFFI, Diritto processuale, cit., 357.

274