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LA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE SOMMARIO: 

4.1 Le Formule di proscioglimento

4.2.2 I casi di irrilevanza Penale del fatto 

Una volta stabilito che il processo è stato validamente        instaurato  il  giudice  deve  deliberare  la  fondatezza  dell'imputazione e, in tal caso, la sentenza di non luogo a        procedere può essere pronunciata sia per motivi di diritto che        per motivi di fatto.  

Riguardo i motivi di diritto, l'art. 425 comma 1 c.p.p. impone di        adottare la formula “il fatto non è previsto dalla legge come        reato”; questo avviene quando gli avvenimenti storici contestati        all'imputato non integrando nessuna fattispecie criminosa,        sono  penalmente  irrilevanti,  così  che  l'accertamento  dibattimentale del tema storico si rivelerebbe del tutto        superfluo.   

Le cause delle irrilevanza penale possono essere di due tipi, a        seconda che dipendano da un errore di interpretazione delle        norme giuridiche da parte del pubblico ministero, oppure dal        intervenuta abrogazione o dalla declaratoria di illegittimità       

104   Si pensi al caso in cui il pubblico ministero abbia contestato il reato di lesioni personali ex                               

articolo 582 codice penale, Ma il giudice concluda che la definizione corretta sia quella di        percosse ex art 581 c.p.p., per cui è necessaria la querela della persona offesa. 

costituzionale della norma incriminatrice       106. In entrambi i casi,          il  giudice  non deve basarsi sui risultati dell'istruzione        probatoria,  ma  è  chiamata  di  impiegare  le  tecniche  ermeneutiche tipiche del giudizio di diritto, che implicano di        sussumere gli avvenimenti storici rilevanti ai fini del processo        sotto il corrispondente titolo legale. La natura di questo        giudizio, che non richiede nessuna indagine di tipo storico ma        solo un'operazione semantica, volta a ricostruire il significato        degli enunciati legislativi, ponendoli in confronto agli enunciati        che integrano l'accusa, fa sì che la sentenza di non luogo a        procedere per motivi di diritto come quella per mancanza dei        presupposti del dovere di procedere non sia influenzata dal        modello di configurazione della fase anteriore al dibattimento        recepito dal legislatore. 

Il giudice chiamato a delibare l'accusa, nei sistemi ispirati tanto        al modello dell'investigazione preliminare quanto al modello        dell'Istruzione preliminare, possiede da questo punto di vista gli        stessi strumenti conoscitivi del giudice di merito: le norme, a        differenza delle prove, sono prestabilite in astratto dal        legislatore, ed è necessario unicamente stabilirne il senso. 

La teoria dell'utilità del dibattimento rivela la sua importanza        soprattutto in relazione alla decisione di non luogo a        procedere per motivi di fatto.      I relativi esiti      proscioglitivi,  previsti dai Commi 1 e 3 dell'art 425 c.p.p., possono essere       

suddivisi in tre distinte categorie, a seconda del tipo di giudizio        prognostico su cui si fondano . 107

La prima categoria comprende le formule stabilite dall'art. 425        comma 1, che riguardano le ipotesi in cui il giudice ritenga        probabile che in dibattimento si arrivi ad una delle seguenti        conclusioni 

- il il fatto nell'imputazione non è avvenuto nella sua oggettiva        materialità, poiché manca l'evento e non risultano tentativi. (Il        fatto non sussiste). 

- il fatto, pur ricostruibile nella sua oggettiva materialità non è        attribuibile all'imputato, (l'imputato non lo ha commesso). 

- non sono stati realizzati tutti gli elementi necessari e        sufficienti ad integrare la fattispecie, (il fatto non costituisce        reato).  

- l'imputato risulta colpevole del fatto addebitatogli, ma non si        è verificato un ulteriore evento richiesto dal legislatore ai fini        della punibilità.    (Si tratta    di una persona non punibile per        qualsiasi causa) 

Tutte queste situazioni devono risultare dagli atti,      l’art. 425    comma 1 postula la prova positiva delle situazioni da esso        descritte, più precisamente, gli elementi presentati al giudice        devono essere in grado di dimostrare che non sono stati        realizzati i requisiti richiesti dalla fattispecie incriminatrice, in        modo che sia possibile pronosticare l'assoluzione dell'imputato.        Allo stesso tempo il giudizio deve apparire inutile, in quanto,       

anche se venisse disposto, la prova dell'innocenza non sarebbe        comunque modificabile . 108

Una seconda categoria di sentenza di non luogo a procedere        in facto comprende la formula contemplata dalla prima parte        del comma terzo che riguarda il caso in cui gli elementi aquisiti        risultino “insufficienti” e “contraddittori”.  

Categoria che si integra quando “gli argomenti favorevoli        all’imputato equivalgono ai contrari, oppure questi prevalgono        su quelli e viceversa, ma c’è un residuo di probabilità        antagonistiche che impedisce di formulare un’affermazione o        una negazione categorica” . 109

Una terza categoria è, infine, delineata dalla seconda parte        dell'art 425 comma 3, che fa un generale riferimento al concetto        di inidoneità probatoria. Oltre a servire a ricostruire il        significato delle formule previste dal comma 1 e dalla prima        parte del comma 3, questa formula concerne una terza        situazione rappresentata dalla totale mancanza di prove. In        questa ipotesi il giudice non è in grado di esprimere un giudizio        negativo dubitativo sulla commissione del fatto di reato, ma si        trova in una situazione di vuoto conoscitivo, poiché gli elementi        presentati non sono idonei a legittimare alcun tipo di        conclusione. In questo caso la prognosi non può essere        connotata in termini di innocenza dell'imputato e neppure in        termini di impossibilità di superare in dibattimento una        situazione di incertezza, piuttosto, essa, porta a ritenere che il       

108 M. Daniele, ​op. cit.​, pag 88

metodo del contraddittorio sia incapace di porre rimedio alla        situazione di vuoto. 

 

Per quanto riguarda le cause di giustificazione virgola        presenza delle quali l'imputato deve essere prosciolto perché il        fatto non costituisce reato, non vi sono dubbi sul fatto che        riscontrate in udienza preliminare la sussistenza di una di tali        di tali cause virgola qualora la prova raggiunta appaia in        suscettibile di essere modificata in giudizio, il giudice abbia        l'obbligo di pronunciare sentenza di non luogo a procedere. 

il discorso si complica Invece quando l'accertamento della

       

scriminante dia luogo a un risultato incerto, oppure quando la        prova risulti del tutto mancante 

al termine del dibattimento l'art 530 comma 3 c.p.p. prescrive

       

di pronunciare la soluzione “ se vi è prova che il fatto è stato        commesso In presenza di una causa di giustificazione o di una        causa  personale  di  non  punibilità  ovvero  via dubbio    sull'esistenza delle stesse” in tal modo, il legislatore pare aver        accolto la concessione in base alla quale le cause di        giustificazione devono essere ricomprese in una categoria        intermedia tra quella dei fatti impeditivi, ovvero i fatti che        devono essere provati dall'imputato Affinché si possa giungere        alla soluzione, è quella dei fatti costitutivi negativi virgola ossia        i fatti la cui insussistenza deve essere dimostrata dal pubblico        ministero Affinché si possa giungere alla condanna. l'imputato        va assolto quando la prova della causa di giustificazione sia       

insufficiente o contraddittoria, la condanna sarà l'unica        conclusione possibile nel caso in cui la prova della causa di        giustificazione sia assente. 

mancando un'esplicita regolamentazione in udienza

       

preliminare, si rivelano ancora una volta preziose le indicazioni        derivanti dalla teoria dell'utilità del dibattimento punto si può        ritenere infatti che il giudice dell'udienza preliminare abbia        l'obbligo di pronunciare sentenza di non luogo a procedere        qualora il dubbio sull'esistenza della scriminante appaia in        suscettibile di essere risolti in dibattimento, mentre nel caso        della mancanza di prova l'esito non potrà che essere il rinvio a        giudizio.   

 

4.1.3 La dichiarazione di estinzione del reato   

l'articolo 425 comma 1 Dispone che il giudice ha l'obbligo di

       

pronunciare la sentenza di non luogo a procedere se sussiste        una causa che estingue il reato. Tale situazione ricorre quando        il fatto costituisce un titolo giuridico in relazione al quale la        legge collega un fenomeno estintivo, dovuto ad esempio la        morte dell'imputato, ad un amnistia o alla prescrizione.      il  legislatore ha collocato questa formula di proscioglimento        accanto alle formule relative alla procedibilità, e ciò potrebbe        indurre a ritenere che si sia accolta la tesi secondo cui il        proscioglimento per estinzione del reato non atterrebbe al        merito, Bensì al rito.        se non che non va trascurato che la