LA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE SOMMARIO:
4.1 Le Formule di proscioglimento
4.2.2 I casi di irrilevanza Penale del fatto
Una volta stabilito che il processo è stato validamente instaurato il giudice deve deliberare la fondatezza dell'imputazione e, in tal caso, la sentenza di non luogo a procedere può essere pronunciata sia per motivi di diritto che per motivi di fatto.
Riguardo i motivi di diritto, l'art. 425 comma 1 c.p.p. impone di adottare la formula “il fatto non è previsto dalla legge come reato”; questo avviene quando gli avvenimenti storici contestati all'imputato non integrando nessuna fattispecie criminosa, sono penalmente irrilevanti, così che l'accertamento dibattimentale del tema storico si rivelerebbe del tutto superfluo.
Le cause delle irrilevanza penale possono essere di due tipi, a seconda che dipendano da un errore di interpretazione delle norme giuridiche da parte del pubblico ministero, oppure dal intervenuta abrogazione o dalla declaratoria di illegittimità
104 Si pensi al caso in cui il pubblico ministero abbia contestato il reato di lesioni personali ex
articolo 582 codice penale, Ma il giudice concluda che la definizione corretta sia quella di percosse ex art 581 c.p.p., per cui è necessaria la querela della persona offesa.
costituzionale della norma incriminatrice 106. In entrambi i casi, il giudice non deve basarsi sui risultati dell'istruzione probatoria, ma è chiamata di impiegare le tecniche ermeneutiche tipiche del giudizio di diritto, che implicano di sussumere gli avvenimenti storici rilevanti ai fini del processo sotto il corrispondente titolo legale. La natura di questo giudizio, che non richiede nessuna indagine di tipo storico ma solo un'operazione semantica, volta a ricostruire il significato degli enunciati legislativi, ponendoli in confronto agli enunciati che integrano l'accusa, fa sì che la sentenza di non luogo a procedere per motivi di diritto come quella per mancanza dei presupposti del dovere di procedere non sia influenzata dal modello di configurazione della fase anteriore al dibattimento recepito dal legislatore.
Il giudice chiamato a delibare l'accusa, nei sistemi ispirati tanto al modello dell'investigazione preliminare quanto al modello dell'Istruzione preliminare, possiede da questo punto di vista gli stessi strumenti conoscitivi del giudice di merito: le norme, a differenza delle prove, sono prestabilite in astratto dal legislatore, ed è necessario unicamente stabilirne il senso.
La teoria dell'utilità del dibattimento rivela la sua importanza soprattutto in relazione alla decisione di non luogo a procedere per motivi di fatto. I relativi esiti proscioglitivi, previsti dai Commi 1 e 3 dell'art 425 c.p.p., possono essere
suddivisi in tre distinte categorie, a seconda del tipo di giudizio prognostico su cui si fondano . 107
La prima categoria comprende le formule stabilite dall'art. 425 comma 1, che riguardano le ipotesi in cui il giudice ritenga probabile che in dibattimento si arrivi ad una delle seguenti conclusioni
- il il fatto nell'imputazione non è avvenuto nella sua oggettiva materialità, poiché manca l'evento e non risultano tentativi. (Il fatto non sussiste).
- il fatto, pur ricostruibile nella sua oggettiva materialità non è attribuibile all'imputato, (l'imputato non lo ha commesso).
- non sono stati realizzati tutti gli elementi necessari e sufficienti ad integrare la fattispecie, (il fatto non costituisce reato).
- l'imputato risulta colpevole del fatto addebitatogli, ma non si è verificato un ulteriore evento richiesto dal legislatore ai fini della punibilità. (Si tratta di una persona non punibile per qualsiasi causa)
Tutte queste situazioni devono risultare dagli atti, l’art. 425 comma 1 postula la prova positiva delle situazioni da esso descritte, più precisamente, gli elementi presentati al giudice devono essere in grado di dimostrare che non sono stati realizzati i requisiti richiesti dalla fattispecie incriminatrice, in modo che sia possibile pronosticare l'assoluzione dell'imputato. Allo stesso tempo il giudizio deve apparire inutile, in quanto,
anche se venisse disposto, la prova dell'innocenza non sarebbe comunque modificabile . 108
Una seconda categoria di sentenza di non luogo a procedere in facto comprende la formula contemplata dalla prima parte del comma terzo che riguarda il caso in cui gli elementi aquisiti risultino “insufficienti” e “contraddittori”.
Categoria che si integra quando “gli argomenti favorevoli all’imputato equivalgono ai contrari, oppure questi prevalgono su quelli e viceversa, ma c’è un residuo di probabilità antagonistiche che impedisce di formulare un’affermazione o una negazione categorica” . 109
Una terza categoria è, infine, delineata dalla seconda parte dell'art 425 comma 3, che fa un generale riferimento al concetto di inidoneità probatoria. Oltre a servire a ricostruire il significato delle formule previste dal comma 1 e dalla prima parte del comma 3, questa formula concerne una terza situazione rappresentata dalla totale mancanza di prove. In questa ipotesi il giudice non è in grado di esprimere un giudizio negativo dubitativo sulla commissione del fatto di reato, ma si trova in una situazione di vuoto conoscitivo, poiché gli elementi presentati non sono idonei a legittimare alcun tipo di conclusione. In questo caso la prognosi non può essere connotata in termini di innocenza dell'imputato e neppure in termini di impossibilità di superare in dibattimento una situazione di incertezza, piuttosto, essa, porta a ritenere che il
108 M. Daniele, op. cit., pag 88
metodo del contraddittorio sia incapace di porre rimedio alla situazione di vuoto.
Per quanto riguarda le cause di giustificazione virgola presenza delle quali l'imputato deve essere prosciolto perché il fatto non costituisce reato, non vi sono dubbi sul fatto che riscontrate in udienza preliminare la sussistenza di una di tali di tali cause virgola qualora la prova raggiunta appaia in suscettibile di essere modificata in giudizio, il giudice abbia l'obbligo di pronunciare sentenza di non luogo a procedere.
il discorso si complica Invece quando l'accertamento della
scriminante dia luogo a un risultato incerto, oppure quando la prova risulti del tutto mancante
al termine del dibattimento l'art 530 comma 3 c.p.p. prescrive
di pronunciare la soluzione “ se vi è prova che il fatto è stato commesso In presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero via dubbio sull'esistenza delle stesse” in tal modo, il legislatore pare aver accolto la concessione in base alla quale le cause di giustificazione devono essere ricomprese in una categoria intermedia tra quella dei fatti impeditivi, ovvero i fatti che devono essere provati dall'imputato Affinché si possa giungere alla soluzione, è quella dei fatti costitutivi negativi virgola ossia i fatti la cui insussistenza deve essere dimostrata dal pubblico ministero Affinché si possa giungere alla condanna. l'imputato va assolto quando la prova della causa di giustificazione sia
insufficiente o contraddittoria, la condanna sarà l'unica conclusione possibile nel caso in cui la prova della causa di giustificazione sia assente.
mancando un'esplicita regolamentazione in udienza
preliminare, si rivelano ancora una volta preziose le indicazioni derivanti dalla teoria dell'utilità del dibattimento punto si può ritenere infatti che il giudice dell'udienza preliminare abbia l'obbligo di pronunciare sentenza di non luogo a procedere qualora il dubbio sull'esistenza della scriminante appaia in suscettibile di essere risolti in dibattimento, mentre nel caso della mancanza di prova l'esito non potrà che essere il rinvio a giudizio.
4.1.3 La dichiarazione di estinzione del reato
l'articolo 425 comma 1 Dispone che il giudice ha l'obbligo di
pronunciare la sentenza di non luogo a procedere se sussiste una causa che estingue il reato. Tale situazione ricorre quando il fatto costituisce un titolo giuridico in relazione al quale la legge collega un fenomeno estintivo, dovuto ad esempio la morte dell'imputato, ad un amnistia o alla prescrizione. il legislatore ha collocato questa formula di proscioglimento accanto alle formule relative alla procedibilità, e ciò potrebbe indurre a ritenere che si sia accolta la tesi secondo cui il proscioglimento per estinzione del reato non atterrebbe al merito, Bensì al rito. se non che non va trascurato che la