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Il criterio della inidoneità a sostenere l’accusa in giudizio

LA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE SOMMARIO: 

4.2 Il criterio della inidoneità a sostenere l’accusa in giudizio

 

4.2 Il criterio della inidoneità a sostenere l’accusa in giudizio   

Come abbiamo avuto modo di vedere, il giudice dell'udienza        preliminare non è chiamato ad una valutazione meno rigorosa        di quella richiesta per l'eventuale sentenza di condanna, Ma ad        una valutazione di tipo diverso, quantomeno dal punto di vista        prospettico: si tratta di un giudizio prognostico sulla attitudine        degli elementi a trasformarsi in prove vere e proprie. infatti  “ occorre non cadere nell'equivoco di ritenere che la natura        processuale dell'udienza preliminare indichi un basso standard        probatorio per giustificare il rinvio a giudizio”  111

si procederà alla pronuncia della sentenza di non luogo a

       

procedere anche nei casi in cui gli elementi raccolti in fase di        indagine preliminare nella stessa udienza preliminare si        presentino carenti, insufficienti, contraddittori o comunque non        idonei, unitariamente considerati, a sostenere l'accusa in        giudizio.  l'ultima è più radicale innovazione dell'articolo 425,        come abbiamo detto, la formalizzazione nel terzo comma dei        casi in cui gli elementi di prova vi siano, Ma per una debolezza        intrinseca ( insufficienza)      o estrinseca (contradditorietà)      si  presentano al giudice dell'udienza preliminare inidonei a stare        sulla scena del dibattimento da portare a buon fine l'accusa        formalizzata nel capo di imputazione.      una valutazione del     

genere interviene logicamente soltanto nel momento in cui        siano state positivamente superate le precedenti verifiche sulla        configurabilità del reato, la presenza di cause estintive dello        stesso o di cause di non punibilità, e così via . 112

il campo di azione dell' Art 425, terzo comma è quello proprio        dell'udienza  preliminare,  della  valutazione  dell'attitudine  dell'accusa ad affrontare il giudizio, a prescindere dal suo esito        concreto “Vaglio di sufficienza o di insufficienza delle prove in        un contesto temporale che precede la dialettica dibattimentale.        Vaglio da condursi, alla luce dello della stabile è più recente        giurisprudenza di legittimità, secondo un modulo prognostico,        dovendo il giudice rappresentarsi se ed in quale misura il        compendio probatorio in quel momento disponibile in ordine        alla posizione di un determinato imputato posso almeno        mutare nella successiva fase processuale fino ad arricchirsi di        quei dati integrativi Che        avvalorino  l'eventuale giudizio di      sussistenza del fatto reato”  113

Possiamo quindi considerare la sentenza di non luogo a        procedere con una pronuncia in itinere nel senso di statuizione        destinato unicamente a regolare il futuro iter processuale, il        giudice dinanzi ad elementi insufficiente e contraddittoria non        dovrà pronunciare Comunque il proscioglimento ma dovrà        compiere un ulteriore valutazione volta a stabilire se quella       

112 Così anche Cass pen Sez V, n 10811 del 3 2 10 113 Cass pen Sez VI, n 16362 del 20 9 11

stessa insufficienza e contraddittorietà possa o meno essere        Colmata al dibattimento  114

il primo banco di prova per tale valutazione è costituito

       

ovviamente dal materiale di indagine del Pubblico Ministero, La        cassazione ha sottolineato che “lo scrutinio demandato al        giudice dell'udienza preliminare in ordine all'emissione della        sentenza di non luogo a procedere attiene alla valutazione        della insussistenza delle condizioni su cui fondare la prognosi        di evoluzione in senso favorevole all'accusa del materiale        probatorio raccolto”  115

È connaturata la fase in esame una certa precarietà degli        elementi raccolti, che consente una maggiore indulgenza in        caso di insufficienza degli stessi: ciò che conta è l'altitudine        degli elementi di accusa ad avere uno sviluppo in dibattimento 

se è prevedibile che tale sviluppo non vi sia è che la

       

contraddittorietà lo insufficienza degli elementi ravvisabile dal        giudice dell'udienza preliminare sia destinata non essere        sanata in dibattimento, dovrà essere emessa sentenza Ai sensi        dell'Art 425 terzo comma 

“ il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare        non è l'innocenza dell'imputato, ma l'inutilità del dibattimento        anche in presenza di elementi probatori contraddittorio di        insufficienti. Ne consegue che anche in questo caso il giudice        deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere soltanto       

114 Fiasconaro, 2006, 04 16 21

qualora sia ragionevolmente prevedibile che gli stessi siano       

destinati a rimanere tali all'esito del giudizio.  116 C'è Chi sostiene a contrario,      che anche dopo le modifiche         

apportate all'Art 425 del codice di procedura penale dall'art 23       

legge 16 dicembre 1999, n 479, il giudice dell'udienza preliminare       

non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere       

quando l'eventuale insufficienza o contraddittorietà degli       

elementi acquisiti appare ragionevolmente superabile nel       

dibattimento, non dovendo egli accertare le Innocenzo la       

colpevolezza dell'imputato bensì la sostenibilità dell'accusa nel       

giudizio  117 La possibilità che gli elementi raccolti dal pubblico ministero       

porti al soluzione alternativo aperte è valutata positivamente       

dalla giurisprudenza: in presenza di tale potenzialità sia fuori       

non certa ma espresse in via alternativa, non è opportuna il       

proscioglimento,  ed  occorrerà  attendere  la  verifica  dibattimentale per verificare se la potenzialità si esprimerà in       

atto o rimarrà tale “il proscioglimento dell'imputato all'esito       

dell'udienza preliminare finalizzato ad evitare che pervengono       

alla fase di giudizio situazioni nelle quali risulti con ragionevole       

certezza che l'imputato meriti il proscioglimento, in particolare       

nei casi di sicura infondatezza dell'accusa, quando cioè gli atti       

offrono la prova dell' innocenza dell'imputato o la totale       

mancanza di elementi a carico ovvero in presenza di sicura       

inidoneità delle Fonti di prova acquisite ad un adeguato       

116 cass pen sez IV, n 26410 del 19 4 07 117 cass pen sez IV, n 26410 del 19 4 07

sviluppo probatorio nel contraddittorio dibattimentale.      Ne 

consegue che l'insufficienza la contraddittorietà delle fonti di       

prova a carico dell'imputato a Quale parametro la prognosi       

dell'Unità inutilità del dibattimento sì che deve essere escluso il       

proscioglimento In tutti i casi in cui tali fonti di prova Si       

prestino a soluzioni alternative O aperte”   118 Quello che ti richiede al gup è un giudizio di maggiore o minore       

stabilità del materiale probatorio sul quale esprimere la       

valutazione, il giudizio di prognosi sulla tenuta dell'accusa è       

tanto più saldo quanto più esteso è il ventaglio delle fonti di       

prova raccolti al momento della decisione conclusiva del       

udienza preliminare  119 il criterio con cui si deve ispirare il gruppo è ancora quello di        

evitare dibattimenti inutili, oggi così sintetizzabile “A meno che       

non ci si trovi in presenza di elementi palesemente insufficienti       

per sostenere l'accusa in giudizio per l'esistenza di prove       

positive di Innocenza o per la manifesta infondatezza di quelle       

di colpevolezza, la sentenza di non luogo a procedere non è       

consentita quando li insufficienza o contraddittorietà degli       

elementi siano superabili in dibattimento”   120 Il criterio di valutazione per il giudice nell’udienza preliminare       

non è l'innocenza dell'imputato, ma l'inutilità del dibattimento,       

anche in presenza di elementi di prova contraddittori o       

insufficienti. Ne consegue che il giudice anche in tal caso deve       

118 Così Cass pen Sez II n 40406 del 29 10 08 e nello stesso senso la recentissima Cass pen Sez IV

n13922 dell’8 3 12

119 cass pen sez VI, n 16362 del 20 9 11 120 cass pen sez IV n 5 del 10.1.12

pronunciare sentenza di non luogo a procedere solo quando si       

è ragionevolmente prevedibile che gli stessi siano destinati a       

rimanere tali all'esito del giudizio.      il fascicolo del Pubblico       

Ministero e gli esiti delle indagini da questi compiute       

costituiscono Dunque il punto di riferimento primario per la       

valutazione del gup in questa fase: se già di per sè l'esito delle       

indagini si appalesa inidoneo o insufficiente, anche al netto       

delle prove a discarico, l'inutilità del dibattimento è evidente.       

(Ciò avviene Ad esempio in quei casi in cui l'accusa è basata       

sostanzialmente sulle dichiarazioni della parte offesa che ha       

rimesso la querela nei casi dei reati perseguibili d'ufficio)  Inoltre dovrà essere pronunciato tale tipo di sentenza anche       

quando il materiale di accusa, seppur in astratto valido ed       

inidoneo, si appalesa insufficiente a superare le certe o       

verosimili controdeduzioni della Difesa. ad esempio un       

procedimento in cui la cosa è basata esclusivamente o quasi su       

una consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero   Occorre tenere presente che il gruppo nel compiere la sua       

valutazione sulla insufficienza degli elementi probatori raccolti       

e sulla non suscettibilità di arricchimento di un eventuale       

dibattimento anche a disposizione la possibilità di procedere       

ad un immediato rafforzamento del compendio probatorio       

attivando i meccanismi previsti dagli articoli 421 bis E 422  la possibilità di integrazione di un compendio probatorio        

ritenuto insufficiente offerta al giudice nel corso dell'udienza       

nel corso dell'udienza preliminare e risponde a finalità diverse       

rispetto a quelle previste dal terzo comma dell'articolo preso in       

esame. in particolare sia l'articolo 421 bis che l'articolo 422       

rispondono alla finalità di procedere al completamento di       

indagini in in un contesto in cui non è ancora chiaro il possibile       

esito  dell'udienza  preliminare,  mentre  la  valutazione  dell'articolo 425 si svolge Al di là ed oltre l'udienza preliminare e       

Tiene conto degli sviluppi i propri del dibattimento.      In  conclusione quindi procederà ad emettere sentenza di non       

luogo a procedere in presenza di elementi insufficienti o       

contraddittori dopo aver valutato sia l'impossibilità di sanare la       

situazione di incompletezza o contraddittorietà con un       

intervento diretto ed immediato in udienza preliminare       

avvalendosi dei poteri previsti dagli articoli 421 bis e 422, sia       

della certa o probabile impossibilità di un'evoluzione positiva       

dibattimentale.     4.3 L’applicazione delle misure di sicurezza    Peculiari Problemi presenta in udienza preliminare il caso di       

inimputabilità.  Secondo l'articolo 85 del Codice Penale nessuno può essere       

punito se al momento in cui ha commesso il reato era incapace       

di intendere e di volere per vizio Di mente o altre alterazioni       

della psiche non che nel caso in cui sia minore degli anni       

reato si accompagna una prognosi di pericolosità sociale che       

lasci prevedere la probabile commissione di ulteriori reati (art       

203)  al  proscioglimento  per  in  imputabilità  consegue  l'applicazione di una misura di sicurezza personale. il giudizio       

sul l'imputabilità e sulla conseguente applicazione delle misure       

di sicurezza è sottratto, per espressa previsione legislativa, al       

giudice dell'udienza preliminare: non soltanto la Art 425 non       

contempla al primo comma tra le cause di emissione della       

sentenza di non luogo a procedere in caso di imputabilità       

previsto tra gli esiti dibattimentali dell'art 530, ma il quarto       

comma dell'art 425 fa espresso divieto al giudice dell'udienza       

preliminare di pronunciare sentenza di non luogo a procedere       

qualora ritenga di dover applicare una misura di sicurezza       

personale.  nella previsione originaria dell'art 125 invece l'imputabilità era        

prevista tra le cause di emissione della sentenza ed igiene stato       

eliminato solo con gli interventi legislativi del 1999 Ed in       

precedenza Peraltro non erano mancati riconoscimenti della       

facoltà del giudice dell'udienza preliminare di applicare una       

misura di sicurezza anche con la sentenza di non luogo a       

procedere “nonostante il silenzio sul punto (...) Con la sentenza       

di non luogo a procedere per totale incapacità di intendere e di       

volere al momento del fatto va applicata dal giudice la misura        di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario ” 121

Nei primi anni di vigenza del codice La Corte Costituzionale

       

era però intervenuta per dichiarare l'illegittimità di tale       

previsione e soprattutto del irrogazione di misure di sicurezza       

basate su un parametro di colpevolezza troppo evanescente       

per comportare conseguenze che incidono sulla libertà       

personale. era stato Infatti sottolineato, nella sent. 41 del 1993,       

che solo il dibattimento può assicurare il rispetto del Diritto di       

difesa necessario per l'adozione di una misura di sicurezza. in       

particolare la corte ha rilevato che Il legislatore chiama il       

giudice dell'udienza preliminare “a valutare il merito della       

imputazione con esclusivo riferimento a un parametro di non       

evidenza che il fatto sussiste l'imputato non lo abbia commesso       

o che il fatto non costituisca reato, di conseguenza il sistema       

finisce per imporre al giudice la pronuncia di non luogo a       

procedere per difetto di imputabilità, cliccando se del caso,       

anche misure di sicurezza, ogni qualvolta sia Palese lo stato di       

non imputabilità e sussiste il presupposto della non evidente       

infondatezza della addebito; In tal modo però, l'imputato non       

imputabile viene privato del dibattimento e della conseguente       

possibilità di esercitare appieno il diritto alla prova sul merito       

della res iudicanda, con correlativa il ragionevole compressione       

del diritto di difesa, che non può certo ritenersi bilanciata da       

contrapposte esigenze di economia processuale.   Con la sentenza numero 205 del 1993 La Corte Costituzionale       

ricordava che veniva meno il potere di irrogare una misura di       

della sentenza 41 1993 nella relativa all'Art 425 c.p.p. nella parte       

in cui attribuiva al giudice il potere di definire l'udienza       

preliminare con sentenza di non luogo a procedere Nell'ipotesi       

in cui l'imputato fosse risultato in modo evidente persona non       

imputabile, risulta caducata la possibilità per il giudice ‘a Quo’       

di pronunciare sentenza di non luogo a procedere “per       

infermità psichica” e viene quindi anche meno il corrispondente       

potere previsto dall' Art 426 lett C del codice di procedura       

penale di applicare in via definitiva la misura di sicurezza del       

ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario”      3.3 Rilevanza delle circostanze attenuanti ai fini della               

pronuncia della sentenza di non luogo a procedere    un ipotesi del tutto peculiare è rappresentata dall' estinzione        

del reato per decorso dei termini di prescrizione, la quale,       

molto spesso, deriva dal riconoscimento di circostanze       

attenuanti  122 prima della riforma 1999, mancando una esplicita previsione        

legislativa, non era chiaro Se fosse possibile effettuare       

quest'ultimo tipo di valutazione anche in udienza preliminare.       

inizialmente la Corte Costituzionale aveva risposto in modo       

negativo, affermando che nel udienza de qua non esistono       

prove, né un significativo accertamento dei fatti e, quindi, di       

122 questi termini sono stabiliti dal legislatore in relazione alle pene previste per i singoli reati tenendo

regola il giudice non dispone degli elementi necessari a       

riconoscere  le  circostanze  attenuanti  e  procedere  all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 69 cp  123 nello stesso senso, una parte della dottrina aveva sostenuto        

come  l'accertamento  delle  circostanze  implicasse  Una  pregnante indagine di merito, del tipo di quella effettuata nel       

dibattimento;  quindi, il giudice sarebbe al più aspettati il       

potere di rilevare la presenza delle cause di estinzione       

indipendenti da una verifica sull' esistenza del reato, come la       

morte, la remissione della querela e la prescrizione già       

maturata a prescindere dal calcolo delle attenuanti  124 lo stesso problema si poneva anche nei sistemi previgenti, dove        

era pure consentito il proscioglimento per estinzione del reato       

Ai sensi dell'Art 250 del Codice Procedura Penale del 1865, il       

giudice doveva prosciogliere anche quando l'azione penale       

fosse prescritta o altrimenti estinta.      la formulazione si     

manteneva identica nel 1913 mentre nel 1930 si prevedeva il       

proscioglimento perché il reato era estinto.    Nel 1984 La Corte Costituzionale con la sentenza numero 233       

dichiarava l'illegittimità dell'articolo 384 numero 2 c.p.p. 1930       

nella parte in cui tale norma, in caso di sentenza di       

proscioglimento per infermità psichica, precludeva al giudice       

istruttore di tenere conto delle circostanze attenuanti e di       

effettuare giudizio di comparazione di cui all'articolo 69 tra       

queste le circostanze aggravanti, ai fini dell'applicazione della       

123 Corte Cost 3 ottobre 1990, n 431 124 Fanuli, laurino, Torchia

misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico.    rilevava la corte come, essendo questo potere consentito nella

       

fase dibattimentale, l'applicazione di un criterio diverso è più       

restrittivo nella fase istruttoria risultasse “del tutto priva di       

irrazionale giustificazione e lesiva ad un tempo delle garanzie       

costituzionali di uguaglianza e di inviolabilità in ogni Stato e       

grado del procedimento del Diritto di difesa” e aggiungeva che       

“ e di tutta evidenza che la pienezza del Diritto di difesa che è       

garantito nella fase istruttoria, in termini sia di allegazione di       

circostanze a discarico che di acquisizione al processo del       

corrispondente materiale probatorio, sarebbe meramente         

teorica se poi al giudice non fosse consentito di utilizzare gli       

elementi di giudizio così acquisiti per trarne le conseguenze sul       

piano della valutazione della gravità del fatto (...) ad esempio In       

termini di riconoscimento della sussistenza di determinate       

circostanze attenuanti”  Con la sentenza Il numero 431 del 1990 La Corte Costituzionale       

ribadiva questa lettura relativamente all'articolo 257 disp trans       

del codice vigente, a mente del quale “ ai fini della pronuncia       

delle sentenze istruttorie di proscioglimento (...) Il giudice può       

tenere conto delle diminuzioni di pena derivanti da circostanze       

attenuanti e applicare le disposizioni dell'art 69 del Codice       

Penale  125 In particolare la corte ha posto in evidenza che, in riferimento        ai casi regolati dall'articolo 257 disp trans il giudice è “      di 

Norma in possesso di un fascicolo processuale contenente gli       

atti dell'istruttoria, sia essa sommaria che formale, condotta       

sotto l'imperio del codice abrogato” e che egli Pertanto si trova       

in condizione di esaminare un vero e proprio “ complesso       

probatorio” te gli consente “ di riconoscere agevolmente la       

sussistenza di circostanze attenuanti e di acquisire elementi       

utili all'instaurazione di un giudizio di comparazione”   Alla luce di queste considerazioni è chiaro come l'accertamento       

delle circostanze del reato nella fase anteriore al dibattimento       

già del tutto coerente con i sistemi che, come quelli antecedenti       

hanno recepito il modello dell'Istruzione preliminare, dove il       

giudice ha la possibilità di impiegare gli stessi elementi che       

verranno utilizzati per la decisione di merito  126 Il fatto che la decisione in udienza preliminare      si basi su     

elementi utilizzabili in giudizio non implica necessariamente       

che da questi ultimi non possa emergere la prova delle       

attenuanti, o che il giudice non si è in grado di effettuare un       

giudizio di bilanciamento:      la distinzione tra valutazione       

preliminare e dibattimentale      poggia esclusivamente “ sul       

terreno delle diversità degli elementi probatori utilizzati e non       

anche su quello della diversità di cognizione riconosciuta i       

giudici”  127 sembra quindi opportuna la scelta, operata dall'art 425 comma       

2, di prevedere in capo al giudice dell'udienza preliminare il       

potere di verificare la presenza delle circostanze, Già messo da       

126 Daniele 97

una parte della dottrina e della giurisprudenza prima delle       

modifiche introdotte dalla legge numero 479 del 1999. dato che       

la norma in questione Vale “ai fini della pronuncia della       

sentenza di cui Al comma 1 “ la facoltà di rilevare la presenza       

delle  circostanze  attenuanti  sembrerebbe  operare  in  qualunque ipotesi di non luogo a procedere.      è il caso di       

ricordare Come il giudice dell'udienza preliminare non abbia       

mai il compito di determinare la misura della pena; l'ambito di       

operatività dell'articolo 425 comma 2 riguarderà, quindi,       

soprattutto la declaratoria di estinzione del reato, in inoltre       

non deve essere trascurato il fatto che l'accertamento della       

circostanza in udienza preliminare viene compiuto in un       

contesto di tipo prognostico. appare quindi necessario ai fini       

della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, che la       

prova delle attenuanti rilevanti ai fini del calcolo della       

prescrizione non sia insufficiente o contraddittoria ed, inoltre,       

che non appaia suscettibile di essere modificata in un       

eventuale giudizio.      Il nuovo secondo comma dell'art. 425 c.p.p. stabilisce che, ai fini       

della sentenza di non luogo a procedere, il g.u.p. deve tenere       

conto delle circostanze attenuanti, effettuando l'eventuale       

giudizio di comparazione ex art. 69 cp.   Prima della riforma si riteneva comunemente che esulasse dai       

circostanze attenuanti e il compimento del giudizio di       

comparazione tra esse ed eventuali aggravanti, trattandosi di       

valutazioni che presuppongono una giurisdizione piena, di cui       

il g.u.p. non può dirsi investito.  Sul piano della disuguaglianza tra la possibilità di pronunciare       

l'estinzione del reato a seguito del giudizio di comparazione tra       

circostanze nei casi contemplati dall'art. 256 disp trans. e la       

mancata previsione di un omologo potere per l'udienza       

preliminare, la corte costituzionale aveva dichiarato non       

fondata la relativa questione di legittimità dell'art. 425 c.p.p.,       

sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. osservando che si       

trattava di situazioni diverse e che, considerato che le prove e       

l'accertamento dei fatti, il g.u.p. avrebbe potuto non disporre