LA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE SOMMARIO:
4.2 Il criterio della inidoneità a sostenere l’accusa in giudizio
4.2 Il criterio della inidoneità a sostenere l’accusa in giudizio
Come abbiamo avuto modo di vedere, il giudice dell'udienza preliminare non è chiamato ad una valutazione meno rigorosa di quella richiesta per l'eventuale sentenza di condanna, Ma ad una valutazione di tipo diverso, quantomeno dal punto di vista prospettico: si tratta di un giudizio prognostico sulla attitudine degli elementi a trasformarsi in prove vere e proprie. infatti “ occorre non cadere nell'equivoco di ritenere che la natura processuale dell'udienza preliminare indichi un basso standard probatorio per giustificare il rinvio a giudizio” 111
si procederà alla pronuncia della sentenza di non luogo a
procedere anche nei casi in cui gli elementi raccolti in fase di indagine preliminare nella stessa udienza preliminare si presentino carenti, insufficienti, contraddittori o comunque non idonei, unitariamente considerati, a sostenere l'accusa in giudizio. l'ultima è più radicale innovazione dell'articolo 425, come abbiamo detto, la formalizzazione nel terzo comma dei casi in cui gli elementi di prova vi siano, Ma per una debolezza intrinseca ( insufficienza) o estrinseca (contradditorietà) si presentano al giudice dell'udienza preliminare inidonei a stare sulla scena del dibattimento da portare a buon fine l'accusa formalizzata nel capo di imputazione. una valutazione del
genere interviene logicamente soltanto nel momento in cui siano state positivamente superate le precedenti verifiche sulla configurabilità del reato, la presenza di cause estintive dello stesso o di cause di non punibilità, e così via . 112
il campo di azione dell' Art 425, terzo comma è quello proprio dell'udienza preliminare, della valutazione dell'attitudine dell'accusa ad affrontare il giudizio, a prescindere dal suo esito concreto “Vaglio di sufficienza o di insufficienza delle prove in un contesto temporale che precede la dialettica dibattimentale. Vaglio da condursi, alla luce dello della stabile è più recente giurisprudenza di legittimità, secondo un modulo prognostico, dovendo il giudice rappresentarsi se ed in quale misura il compendio probatorio in quel momento disponibile in ordine alla posizione di un determinato imputato posso almeno mutare nella successiva fase processuale fino ad arricchirsi di quei dati integrativi Che avvalorino l'eventuale giudizio di sussistenza del fatto reato” 113
Possiamo quindi considerare la sentenza di non luogo a procedere con una pronuncia in itinere nel senso di statuizione destinato unicamente a regolare il futuro iter processuale, il giudice dinanzi ad elementi insufficiente e contraddittoria non dovrà pronunciare Comunque il proscioglimento ma dovrà compiere un ulteriore valutazione volta a stabilire se quella
112 Così anche Cass pen Sez V, n 10811 del 3 2 10 113 Cass pen Sez VI, n 16362 del 20 9 11
stessa insufficienza e contraddittorietà possa o meno essere Colmata al dibattimento 114
il primo banco di prova per tale valutazione è costituito
ovviamente dal materiale di indagine del Pubblico Ministero, La cassazione ha sottolineato che “lo scrutinio demandato al giudice dell'udienza preliminare in ordine all'emissione della sentenza di non luogo a procedere attiene alla valutazione della insussistenza delle condizioni su cui fondare la prognosi di evoluzione in senso favorevole all'accusa del materiale probatorio raccolto” 115
È connaturata la fase in esame una certa precarietà degli elementi raccolti, che consente una maggiore indulgenza in caso di insufficienza degli stessi: ciò che conta è l'altitudine degli elementi di accusa ad avere uno sviluppo in dibattimento
se è prevedibile che tale sviluppo non vi sia è che la
contraddittorietà lo insufficienza degli elementi ravvisabile dal giudice dell'udienza preliminare sia destinata non essere sanata in dibattimento, dovrà essere emessa sentenza Ai sensi dell'Art 425 terzo comma
“ il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è l'innocenza dell'imputato, ma l'inutilità del dibattimento anche in presenza di elementi probatori contraddittorio di insufficienti. Ne consegue che anche in questo caso il giudice deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere soltanto
114 Fiasconaro, 2006, 04 16 21
qualora sia ragionevolmente prevedibile che gli stessi siano
destinati a rimanere tali all'esito del giudizio. 116 C'è Chi sostiene a contrario, che anche dopo le modifiche
apportate all'Art 425 del codice di procedura penale dall'art 23
legge 16 dicembre 1999, n 479, il giudice dell'udienza preliminare
non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere
quando l'eventuale insufficienza o contraddittorietà degli
elementi acquisiti appare ragionevolmente superabile nel
dibattimento, non dovendo egli accertare le Innocenzo la
colpevolezza dell'imputato bensì la sostenibilità dell'accusa nel
giudizio 117 La possibilità che gli elementi raccolti dal pubblico ministero
porti al soluzione alternativo aperte è valutata positivamente
dalla giurisprudenza: in presenza di tale potenzialità sia fuori
non certa ma espresse in via alternativa, non è opportuna il
proscioglimento, ed occorrerà attendere la verifica dibattimentale per verificare se la potenzialità si esprimerà in
atto o rimarrà tale “il proscioglimento dell'imputato all'esito
dell'udienza preliminare finalizzato ad evitare che pervengono
alla fase di giudizio situazioni nelle quali risulti con ragionevole
certezza che l'imputato meriti il proscioglimento, in particolare
nei casi di sicura infondatezza dell'accusa, quando cioè gli atti
offrono la prova dell' innocenza dell'imputato o la totale
mancanza di elementi a carico ovvero in presenza di sicura
inidoneità delle Fonti di prova acquisite ad un adeguato
116 cass pen sez IV, n 26410 del 19 4 07 117 cass pen sez IV, n 26410 del 19 4 07
sviluppo probatorio nel contraddittorio dibattimentale. Ne
consegue che l'insufficienza la contraddittorietà delle fonti di
prova a carico dell'imputato a Quale parametro la prognosi
dell'Unità inutilità del dibattimento sì che deve essere escluso il
proscioglimento In tutti i casi in cui tali fonti di prova Si
prestino a soluzioni alternative O aperte” 118 Quello che ti richiede al gup è un giudizio di maggiore o minore
stabilità del materiale probatorio sul quale esprimere la
valutazione, il giudizio di prognosi sulla tenuta dell'accusa è
tanto più saldo quanto più esteso è il ventaglio delle fonti di
prova raccolti al momento della decisione conclusiva del
udienza preliminare 119 il criterio con cui si deve ispirare il gruppo è ancora quello di
evitare dibattimenti inutili, oggi così sintetizzabile “A meno che
non ci si trovi in presenza di elementi palesemente insufficienti
per sostenere l'accusa in giudizio per l'esistenza di prove
positive di Innocenza o per la manifesta infondatezza di quelle
di colpevolezza, la sentenza di non luogo a procedere non è
consentita quando li insufficienza o contraddittorietà degli
elementi siano superabili in dibattimento” 120 Il criterio di valutazione per il giudice nell’udienza preliminare
non è l'innocenza dell'imputato, ma l'inutilità del dibattimento,
anche in presenza di elementi di prova contraddittori o
insufficienti. Ne consegue che il giudice anche in tal caso deve
118 Così Cass pen Sez II n 40406 del 29 10 08 e nello stesso senso la recentissima Cass pen Sez IV
n13922 dell’8 3 12
119 cass pen sez VI, n 16362 del 20 9 11 120 cass pen sez IV n 5 del 10.1.12
pronunciare sentenza di non luogo a procedere solo quando si
è ragionevolmente prevedibile che gli stessi siano destinati a
rimanere tali all'esito del giudizio. il fascicolo del Pubblico
Ministero e gli esiti delle indagini da questi compiute
costituiscono Dunque il punto di riferimento primario per la
valutazione del gup in questa fase: se già di per sè l'esito delle
indagini si appalesa inidoneo o insufficiente, anche al netto
delle prove a discarico, l'inutilità del dibattimento è evidente.
(Ciò avviene Ad esempio in quei casi in cui l'accusa è basata
sostanzialmente sulle dichiarazioni della parte offesa che ha
rimesso la querela nei casi dei reati perseguibili d'ufficio) Inoltre dovrà essere pronunciato tale tipo di sentenza anche
quando il materiale di accusa, seppur in astratto valido ed
inidoneo, si appalesa insufficiente a superare le certe o
verosimili controdeduzioni della Difesa. ad esempio un
procedimento in cui la cosa è basata esclusivamente o quasi su
una consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero Occorre tenere presente che il gruppo nel compiere la sua
valutazione sulla insufficienza degli elementi probatori raccolti
e sulla non suscettibilità di arricchimento di un eventuale
dibattimento anche a disposizione la possibilità di procedere
ad un immediato rafforzamento del compendio probatorio
attivando i meccanismi previsti dagli articoli 421 bis E 422 la possibilità di integrazione di un compendio probatorio
ritenuto insufficiente offerta al giudice nel corso dell'udienza
nel corso dell'udienza preliminare e risponde a finalità diverse
rispetto a quelle previste dal terzo comma dell'articolo preso in
esame. in particolare sia l'articolo 421 bis che l'articolo 422
rispondono alla finalità di procedere al completamento di
indagini in in un contesto in cui non è ancora chiaro il possibile
esito dell'udienza preliminare, mentre la valutazione dell'articolo 425 si svolge Al di là ed oltre l'udienza preliminare e
Tiene conto degli sviluppi i propri del dibattimento. In conclusione quindi procederà ad emettere sentenza di non
luogo a procedere in presenza di elementi insufficienti o
contraddittori dopo aver valutato sia l'impossibilità di sanare la
situazione di incompletezza o contraddittorietà con un
intervento diretto ed immediato in udienza preliminare
avvalendosi dei poteri previsti dagli articoli 421 bis e 422, sia
della certa o probabile impossibilità di un'evoluzione positiva
dibattimentale. 4.3 L’applicazione delle misure di sicurezza Peculiari Problemi presenta in udienza preliminare il caso di
inimputabilità. Secondo l'articolo 85 del Codice Penale nessuno può essere
punito se al momento in cui ha commesso il reato era incapace
di intendere e di volere per vizio Di mente o altre alterazioni
della psiche non che nel caso in cui sia minore degli anni
reato si accompagna una prognosi di pericolosità sociale che
lasci prevedere la probabile commissione di ulteriori reati (art
203) al proscioglimento per in imputabilità consegue l'applicazione di una misura di sicurezza personale. il giudizio
sul l'imputabilità e sulla conseguente applicazione delle misure
di sicurezza è sottratto, per espressa previsione legislativa, al
giudice dell'udienza preliminare: non soltanto la Art 425 non
contempla al primo comma tra le cause di emissione della
sentenza di non luogo a procedere in caso di imputabilità
previsto tra gli esiti dibattimentali dell'art 530, ma il quarto
comma dell'art 425 fa espresso divieto al giudice dell'udienza
preliminare di pronunciare sentenza di non luogo a procedere
qualora ritenga di dover applicare una misura di sicurezza
personale. nella previsione originaria dell'art 125 invece l'imputabilità era
prevista tra le cause di emissione della sentenza ed igiene stato
eliminato solo con gli interventi legislativi del 1999 Ed in
precedenza Peraltro non erano mancati riconoscimenti della
facoltà del giudice dell'udienza preliminare di applicare una
misura di sicurezza anche con la sentenza di non luogo a
procedere “nonostante il silenzio sul punto (...) Con la sentenza
di non luogo a procedere per totale incapacità di intendere e di
volere al momento del fatto va applicata dal giudice la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario ” 121
Nei primi anni di vigenza del codice La Corte Costituzionale
era però intervenuta per dichiarare l'illegittimità di tale
previsione e soprattutto del irrogazione di misure di sicurezza
basate su un parametro di colpevolezza troppo evanescente
per comportare conseguenze che incidono sulla libertà
personale. era stato Infatti sottolineato, nella sent. 41 del 1993,
che solo il dibattimento può assicurare il rispetto del Diritto di
difesa necessario per l'adozione di una misura di sicurezza. in
particolare la corte ha rilevato che Il legislatore chiama il
giudice dell'udienza preliminare “a valutare il merito della
imputazione con esclusivo riferimento a un parametro di non
evidenza che il fatto sussiste l'imputato non lo abbia commesso
o che il fatto non costituisca reato, di conseguenza il sistema
finisce per imporre al giudice la pronuncia di non luogo a
procedere per difetto di imputabilità, cliccando se del caso,
anche misure di sicurezza, ogni qualvolta sia Palese lo stato di
non imputabilità e sussiste il presupposto della non evidente
infondatezza della addebito; In tal modo però, l'imputato non
imputabile viene privato del dibattimento e della conseguente
possibilità di esercitare appieno il diritto alla prova sul merito
della res iudicanda, con correlativa il ragionevole compressione
del diritto di difesa, che non può certo ritenersi bilanciata da
contrapposte esigenze di economia processuale. Con la sentenza numero 205 del 1993 La Corte Costituzionale
ricordava che veniva meno il potere di irrogare una misura di
della sentenza 41 1993 nella relativa all'Art 425 c.p.p. nella parte
in cui attribuiva al giudice il potere di definire l'udienza
preliminare con sentenza di non luogo a procedere Nell'ipotesi
in cui l'imputato fosse risultato in modo evidente persona non
imputabile, risulta caducata la possibilità per il giudice ‘a Quo’
di pronunciare sentenza di non luogo a procedere “per
infermità psichica” e viene quindi anche meno il corrispondente
potere previsto dall' Art 426 lett C del codice di procedura
penale di applicare in via definitiva la misura di sicurezza del
ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario” 3.3 Rilevanza delle circostanze attenuanti ai fini della
pronuncia della sentenza di non luogo a procedere un ipotesi del tutto peculiare è rappresentata dall' estinzione
del reato per decorso dei termini di prescrizione, la quale,
molto spesso, deriva dal riconoscimento di circostanze
attenuanti 122 prima della riforma 1999, mancando una esplicita previsione
legislativa, non era chiaro Se fosse possibile effettuare
quest'ultimo tipo di valutazione anche in udienza preliminare.
inizialmente la Corte Costituzionale aveva risposto in modo
negativo, affermando che nel udienza de qua non esistono
prove, né un significativo accertamento dei fatti e, quindi, di
122 questi termini sono stabiliti dal legislatore in relazione alle pene previste per i singoli reati tenendo
regola il giudice non dispone degli elementi necessari a
riconoscere le circostanze attenuanti e procedere all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 69 cp 123 nello stesso senso, una parte della dottrina aveva sostenuto
come l'accertamento delle circostanze implicasse Una pregnante indagine di merito, del tipo di quella effettuata nel
dibattimento; quindi, il giudice sarebbe al più aspettati il
potere di rilevare la presenza delle cause di estinzione
indipendenti da una verifica sull' esistenza del reato, come la
morte, la remissione della querela e la prescrizione già
maturata a prescindere dal calcolo delle attenuanti 124 lo stesso problema si poneva anche nei sistemi previgenti, dove
era pure consentito il proscioglimento per estinzione del reato
Ai sensi dell'Art 250 del Codice Procedura Penale del 1865, il
giudice doveva prosciogliere anche quando l'azione penale
fosse prescritta o altrimenti estinta. la formulazione si
manteneva identica nel 1913 mentre nel 1930 si prevedeva il
proscioglimento perché il reato era estinto. Nel 1984 La Corte Costituzionale con la sentenza numero 233
dichiarava l'illegittimità dell'articolo 384 numero 2 c.p.p. 1930
nella parte in cui tale norma, in caso di sentenza di
proscioglimento per infermità psichica, precludeva al giudice
istruttore di tenere conto delle circostanze attenuanti e di
effettuare giudizio di comparazione di cui all'articolo 69 tra
queste le circostanze aggravanti, ai fini dell'applicazione della
123 Corte Cost 3 ottobre 1990, n 431 124 Fanuli, laurino, Torchia
misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico. rilevava la corte come, essendo questo potere consentito nella
fase dibattimentale, l'applicazione di un criterio diverso è più
restrittivo nella fase istruttoria risultasse “del tutto priva di
irrazionale giustificazione e lesiva ad un tempo delle garanzie
costituzionali di uguaglianza e di inviolabilità in ogni Stato e
grado del procedimento del Diritto di difesa” e aggiungeva che
“ e di tutta evidenza che la pienezza del Diritto di difesa che è
garantito nella fase istruttoria, in termini sia di allegazione di
circostanze a discarico che di acquisizione al processo del
corrispondente materiale probatorio, sarebbe meramente
teorica se poi al giudice non fosse consentito di utilizzare gli
elementi di giudizio così acquisiti per trarne le conseguenze sul
piano della valutazione della gravità del fatto (...) ad esempio In
termini di riconoscimento della sussistenza di determinate
circostanze attenuanti” Con la sentenza Il numero 431 del 1990 La Corte Costituzionale
ribadiva questa lettura relativamente all'articolo 257 disp trans
del codice vigente, a mente del quale “ ai fini della pronuncia
delle sentenze istruttorie di proscioglimento (...) Il giudice può
tenere conto delle diminuzioni di pena derivanti da circostanze
attenuanti e applicare le disposizioni dell'art 69 del Codice
Penale 125 In particolare la corte ha posto in evidenza che, in riferimento ai casi regolati dall'articolo 257 disp trans il giudice è “ di
Norma in possesso di un fascicolo processuale contenente gli
atti dell'istruttoria, sia essa sommaria che formale, condotta
sotto l'imperio del codice abrogato” e che egli Pertanto si trova
in condizione di esaminare un vero e proprio “ complesso
probatorio” te gli consente “ di riconoscere agevolmente la
sussistenza di circostanze attenuanti e di acquisire elementi
utili all'instaurazione di un giudizio di comparazione” Alla luce di queste considerazioni è chiaro come l'accertamento
delle circostanze del reato nella fase anteriore al dibattimento
già del tutto coerente con i sistemi che, come quelli antecedenti
hanno recepito il modello dell'Istruzione preliminare, dove il
giudice ha la possibilità di impiegare gli stessi elementi che
verranno utilizzati per la decisione di merito 126 Il fatto che la decisione in udienza preliminare si basi su
elementi utilizzabili in giudizio non implica necessariamente
che da questi ultimi non possa emergere la prova delle
attenuanti, o che il giudice non si è in grado di effettuare un
giudizio di bilanciamento: la distinzione tra valutazione
preliminare e dibattimentale poggia esclusivamente “ sul
terreno delle diversità degli elementi probatori utilizzati e non
anche su quello della diversità di cognizione riconosciuta i
giudici” 127 sembra quindi opportuna la scelta, operata dall'art 425 comma
2, di prevedere in capo al giudice dell'udienza preliminare il
potere di verificare la presenza delle circostanze, Già messo da
126 Daniele 97
una parte della dottrina e della giurisprudenza prima delle
modifiche introdotte dalla legge numero 479 del 1999. dato che
la norma in questione Vale “ai fini della pronuncia della
sentenza di cui Al comma 1 “ la facoltà di rilevare la presenza
delle circostanze attenuanti sembrerebbe operare in qualunque ipotesi di non luogo a procedere. è il caso di
ricordare Come il giudice dell'udienza preliminare non abbia
mai il compito di determinare la misura della pena; l'ambito di
operatività dell'articolo 425 comma 2 riguarderà, quindi,
soprattutto la declaratoria di estinzione del reato, in inoltre
non deve essere trascurato il fatto che l'accertamento della
circostanza in udienza preliminare viene compiuto in un
contesto di tipo prognostico. appare quindi necessario ai fini
della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, che la
prova delle attenuanti rilevanti ai fini del calcolo della
prescrizione non sia insufficiente o contraddittoria ed, inoltre,
che non appaia suscettibile di essere modificata in un
eventuale giudizio. Il nuovo secondo comma dell'art. 425 c.p.p. stabilisce che, ai fini
della sentenza di non luogo a procedere, il g.u.p. deve tenere
conto delle circostanze attenuanti, effettuando l'eventuale
giudizio di comparazione ex art. 69 cp. Prima della riforma si riteneva comunemente che esulasse dai
circostanze attenuanti e il compimento del giudizio di
comparazione tra esse ed eventuali aggravanti, trattandosi di
valutazioni che presuppongono una giurisdizione piena, di cui
il g.u.p. non può dirsi investito. Sul piano della disuguaglianza tra la possibilità di pronunciare
l'estinzione del reato a seguito del giudizio di comparazione tra
circostanze nei casi contemplati dall'art. 256 disp trans. e la
mancata previsione di un omologo potere per l'udienza
preliminare, la corte costituzionale aveva dichiarato non
fondata la relativa questione di legittimità dell'art. 425 c.p.p.,
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. osservando che si
trattava di situazioni diverse e che, considerato che le prove e
l'accertamento dei fatti, il g.u.p. avrebbe potuto non disporre