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CAPITOLO SECONDO L’attività Istruttoria

2.3 L’integrazione probatoria del giudice

sentenza di proscioglimento . 48

Secondo parte della Dottrina infatti, le ulteriori indagini da        compiere possono essere finalizzate senza differenziazione        all'acquisizione  di  elementi  probatori  favorevoli  all'impostazione accusatoria o contrari ad essa. Mentre a        diversa conclusione perviene, invece, chi ritiene che a norma        dall'art. 421-bis il gup possa ordinare al pm di compiere le sole        investigazioni a carico dell'imputato; l'insufficienza di elementi        probatori a carico, non colmata dal compimento delle indagini        ulteriori indicate dal gup, imporrebbe la pronuncia di sentenza        di non luogo a procedere .  49

Grosso , da parte sua, seppur in termini dubitativi, ipotizza che50        la resistenza del pm, che manchi di assicurare la completezza        delle indagini dovrebbe condurre ad una pronuncia ai sensi del        terzo comma dell'art. 425, che nella sua ultima versione,        annovera espressamente l'insufficienza degli elementi acquisiti        tra le cause del non luogo a procedere.  

 

2.3 L’integrazione probatoria del giudice.   

Il materiale probatorio su cui il gup è chiamata a decidere in        udienza preliminare è ulteriormente integrabile attraverso        l'ordinanza prevista dall'art. 422 cpc, a norma della quale il       

48 De Robbio, ​ Op. cit​., pag. 195 49 Amodio, Milano 2000

giudice può disporre l'assunzione delle prove delle quali        appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo        a procedere. In altre parole il giudice può avvalersi del potere        di integrare la prova favorevole all'imputato quando essa sia        manifestamente  decisiva,  in  funzione  di  garante  della  presunzione di innocenza.  

Nella sua precedente versione, l'art. 422 prevedeva per il gup,        una volta terminata la discussione, la possibilità di indicare alle        parti i temi nuovi o incompleti sui quali riteneva necessario        acquisire "sommarie informazioni ai fini della decisione"; era        però negato al gup, qualsiasi potere di iniziativa nella raccolta        della prova, anche quello suppletivo e residuale che è previsto        per il giudice del dibattimento dall'art. 507.  

L'iniziativa per l'ammissione della prova spettava alle parti ed        era imperniata sulla distinzione tra prove a carico e prove a        discarico e sul giudizio di manifesta decisività.      Pansini  sottolinea  come,  in tal modo, si intendesse rimarcare        l'eccezionalità  del  supplemento  istruttorio  consentito  all'udienza preliminare. 

Nel quadro normativo attuale, l'integrazione probatoria è        attività rimessa “anche” al potere d'ufficio del giudice; è evidente        che esso possa essere sollecitato “anche” dalle parti, che        potranno quindi richiedere al giudice di assumere quelle prove        che esse ritengono decisive per l'emissione della sentenza di        non luogo a procedere.  

L’ordinanza in esame si pone in rapporto sussidiario e        complementare rispetto a quella disciplinata dall'articolo 421        bis, dal momento che la sua attivazione presuppone un giudizio        negativo circa la possibilità di agire con i poteri di quest'ultima        norma: l'art 422 prevede che il gup possa ricorrere a tale        ordinanza “ quando non provvede a norma del comma 4        dell'articolo 421, ovvero a norma dell'articolo 421 bis del Codice        di Procedura Penale”. In primo luogo il Gup cercherà di definire        l'udienza preliminare allo Stato degli atti, valutando la        sostenibilità dell'accusa in giudizio sulla base degli atti presenti        nel fascicolo così come si è formato durante le indagini        preliminari e con le successive eventuali acquisizioni avvenute        durante l'udienza.    Laddove ciò non sia possibile, perché si        ravvisa una incompletezza degli atti, il Gup tenterà inizialmente        la strada offertagli l'articolo 421 bis,      indicando alle parti le        ulteriori indagini; qualora nemmeno in questo modo sia        possibile addivenire alla definizione dell'udienza, potrà, se lo        ritiene opportuno, attivare l'assunzione delle prove ai sensi        dell'Art 422 . 51

Come ha sottolineato parte della dottrina,      il giudice dovrà      dapprima  invitare  l'organo  dell'accusa  a  “migliorare  il  panorama d'indagine” servendosi dell'ordinanza di integrazione        delle indagini e, solo successivamente, “allorquando il quadro        istruttorio ancora lo richieda” acquisire le prove di cui all'art.        422 .  52

51 De robbio, op cit, pag. 201-202 52 Cassiba, 2006

Appare dunque evidente che l'attivazione di questo potere        presupponga una situazione di stallo, superabile soltanto        attraverso l'assunzione di prove ulteriori al fine di un        proscioglimento. Con questo strumento istruttorio,      le prove    possono essere assunte direttamente sia ad istanza di parte        che d'ufficio e i mezzi istruttori scelti devono essere decisivi per        emettere una sentenza di non luogo a procedere.      questa  ultima caratteristica    segna una chiara differenza sia di        prospettiva che di presupposti operativi rispetto all'ordinanza        integrativa delle indagini. Secondo Bassi “ la decisione del        giudice presuppone, nel primo caso, che le indagini preliminari,        poste a fondamento della richiesta del p.m. di rinvio a giudizio,        risultino incomplete;    nel secondo caso,      e il materiale      processuale lascia affiorare la possibilità del proscioglimento        dell'imputato”.  in altri termini, l'ordinanza ex art 422, non        assolve a funzioni investigative dal momento che non mira mai        a completare il compendio probatorio ma esclusivamente ad        acquisire elementi decisivi per la sentenza di non luogo a        procedere; la caratteristica peculiare dell’ordinanza in esame è        data dunque dalla specifica finalità per la quale viene emessa.   Tale previsione legislativa potrebbe costituire un’evidente        anomalia all'interno del sistema processuale, perché ad una        prima lettura, nel momento in cui il gruppo ricorre a questo        strumento ha già deciso l'esito dell'udienza preliminare, quindi        sembrerebbe di potersi concludere che l'ordinanza serva        soltanto a fornire ex post delle giustificazioni formali ad un       

provvedimento che è già formato nella mente del giudice.        L’articolo 422, interpretato in questo modo, potrebbe essere        sospettato di incostituzionalità, per manifesta violazione della        parità delle parti, costrette a partecipare ad una fase        processuale pur avendo già di fatto viste vanificate le proprie        pretese. Si rileva anche che, l'emissione di un'ordinanza il cui        unico scopo sembra essere quello di corroborare elementi a        sostegno di una decisione già presa costituisce una chiara        manifestazione espressa prima della conclusione dell'udienza        preliminare del “ convincimento del giudice sui fatti oggetto        dell'imputazione”, ciò potrebbe legittimare le parti ad avanzare        istanza di ricusazione del giudice ai sensi dell'art 37 c.p.p. . 53

Si può facilmente argomentare che      esercizio di una facoltà        prevista espressamente dal codice di procedura penale,        esclude che si possa parlare di una manifestazione di        convincimento indebito come quello richiesto dall'art 37;        argomentazione che comunque non risolve il problema        dell'esistenza di una previsione di legge che appare legittimare        il  giudice ad esporre la propria decisione prima del        provvedimento conclusivo della fase preliminare.  

Le perplessità potrebbero essere superate argomentando che        il giudice non è vincolato all'emissione del provvedimento ex        art. 425 all'esito dell'istruttoria disposta con l’ordinanza ex 422,        ma una siffatta ricostruzione non tiene conto della difficoltà        pratica per un giudice di emettere un decreto che dispone il       

giudizio, subito dopo aver espresso il convincimento opposto        ed avere successivamente arricchito il compendio probatorio di        ulteriori prove che dovrebbero essere manifestamente decisive        per il proscioglimento, come richiesto dalla lettera della norma        in esame .  54  Una via d'uscita è rinvenibile nelle ricostruzioni        dottrinali che sottolineano l'assenza del richiamo al concetto di        incompletezza delle indagini previsto invece per l'ordinanza ex        art 421 bis. poiché tale elemento non è previsto nel ordinanza        istruttoria ex art 422 c.p.p., ne ricava che esso presuppone che        il  materiale  probatorio  sia  completo  e  l'oggetto  dell'accertamento già pienamente individuato .      55  si può    giungere alla conclusione che “ allorché si tratti soltanto di        acquisire al processo una prova già individuata, le indagini        devono essere le reputate complete proprio perché hanno fatto        emergere anche l'esistenza di una siffatta prova: il deficit, cioè,        concerne il materiale probatorio contenuto nel dossier        dell'udienza e non anche l'oggetto delle investigazioni” .  56

Dunque le indagini che il giudice dell'udienza preliminare        prende in considerazione quando decide di ricorrere al potere        istruttorio previsto non sono mancanti o ampiamente carenti,        perché non lo sono sin dall'inizio della fase processuale o        perché si è già fatto ricorso con successo al potere integrativo        disciplinato dall'art 421 bis .  57

54 De robbio, op.cit, pag 205 55 De robbio, op cit, pag 205 56 Cassiba, 2006

L’ordinanza istruttoria in esame può prevedere l'assunzione di        prove immediatamente esperibili, per esempio l'acquisizione di        un documento di cui una delle parti ha chiesto l'autorizzazione        alla produzione, o all'audizione di un testimone presente fuori        dall'aula di udienza perché convocato dalla parte che ne ha        chiesto l'escussione.    quando l'assunzione immediata non sia          possibile il giudice fissa nuova udienza e “ dispone la citazione        dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone        indicate nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione        l'interrogatorio”. la norma in esame richiama Testualmente l'art        468, secondo comma in tema di ammissione delle prove orali in        dibattimento, a dimostrazione del fatto che l'ordinanza ex art.        422, non costituisce una regressione alla fase delle indagini        preliminari, ma che invece essa apre una vera e propria fase        para-dibattimentale nell’udienza preliminare, avvicinandosi in          tal  senso  alle  forme  dell'incidente  probatorio,  pur  mantenendosi la differenza fondamentale quanto al valore        delle dichiarazioni assunte, che non potrà essere quello di vera        e propria prova.      Di conseguenza virgola nel caso in cui        udienza preliminare, contro ogni previsione, non si concluda        con l'emissione della sentenza di non luogo a procedere alcuni        fine l'ordinanza ex art 422 era stata emessa, le dichiarazioni        assunte Dovranno essere ribadite in dibattimento per avere        valore di prova. si può dunque concordare con la dottrina che       

ha sottolineato che la dizione di prove utilizzata dall'articolo in        questione è impropria, trattandosi in realtà di fonti di prova .  58

Si fa eccezione nel caso in cui sia disposta una perizia, a causa        del dirompente intervento interpretativo operato dalla Corte di        Cassazione con la sentenza del 12 dicembre 2006      59  che ha    operato una netta distinzione tra il valore probatorio delle        prove dichiarative e quelle valutative.   

La cassazione ha infatti concluso che solo per le prime        occorresse ribadire l'eventuale assunzione avvenuta in udienza        preliminare anche in dibattimento, mentre per quelle valutative        anche l'assunzione l'udienza preliminare poteva fungere da        prova in dibattimento, a condizione che fossero state rispettate        le regole del contraddittorio . 60

Per quanto riguarda i tipi di prove ammissibili, l'elencazione        contenuta nell'articolo 422 deve ritenersi non esaustiva, perché        tutte le prove sono assumibili mediante lo strumento istruttorio        in esame . Cambiano i criteri di ammissibilità, poiché non è  61        applicabile in toto la disposizione dell'art 190 c.p.p., che impone        al giudice di escludere le prove “vietate dalla legge e quelle che        manifestamente sono superflue o irrilevanti”.  

Sono sicuramente inammissibili le prove vietate dalla legge,        mentre ai criteri di superfluità e rilevanza la norma speciale       

58De robbio, op cit, pag 208.

59Cass pen Sez VI, n. 9038 del 19.12.06 60 De robbio, op cit, pag 209

dettata dall'art 422 c.p.p. sostituisce la manifesta decisività ai        fini della sentenza di non luogo a procedere.   

Il Gup non potrebbe rigettare una richiesta Di parte di        assumere una prova ex art 422 facendo leva sulla superfluità        della prova richiesta.      Qualora ciò accadesse, rileva tutta la        giurisprudenza,  non  esistono  rimedi62  in  quanto  “il  provvedimento di diniego di accertamenti supplementari        giudicati superflui adottato dal gruppo nel corso dell'udienza        preliminare ai sensi dell'Art. 422 del codice di procedura penale        non è impugnabile, non essendo previsto a verso di esso alcun        mezzo di gravame” . 63                 CAPITOLO TERZO 

LA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE: