LA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE SOMMARIO:
4.1 Le Formule di proscioglimento
4.1.3 La dichiarazione di estinzione del reato
conclusione possibile nel caso in cui la prova della causa di giustificazione sia assente.
mancando un'esplicita regolamentazione in udienza
preliminare, si rivelano ancora una volta preziose le indicazioni derivanti dalla teoria dell'utilità del dibattimento punto si può ritenere infatti che il giudice dell'udienza preliminare abbia l'obbligo di pronunciare sentenza di non luogo a procedere qualora il dubbio sull'esistenza della scriminante appaia in suscettibile di essere risolti in dibattimento, mentre nel caso della mancanza di prova l'esito non potrà che essere il rinvio a giudizio.
4.1.3 La dichiarazione di estinzione del reato
l'articolo 425 comma 1 Dispone che il giudice ha l'obbligo di
pronunciare la sentenza di non luogo a procedere se sussiste una causa che estingue il reato. Tale situazione ricorre quando il fatto costituisce un titolo giuridico in relazione al quale la legge collega un fenomeno estintivo, dovuto ad esempio la morte dell'imputato, ad un amnistia o alla prescrizione. il legislatore ha collocato questa formula di proscioglimento accanto alle formule relative alla procedibilità, e ciò potrebbe indurre a ritenere che si sia accolta la tesi secondo cui il proscioglimento per estinzione del reato non atterrebbe al merito, Bensì al rito. se non che non va trascurato che la
dichiarazione di estinzione del reato presuppone una duplice valutazione, una ipotetica e l'altra categorica. la valutazione ipotetica riguarda il tema storico dell'imputazione, e consiste nell'assumere che il fatto sia stato ricostruito in tutte le sue componenti, a prescindere dalla circostanza che le prove siano realmente in grado di legittimare tale conclusione. la V valutazione categorica riguarda, invece, il valore giuridico da assegnare al fatto, il quale deve integrare la fattispecie penale in relazione a cui opera il fenomeno estintivo; giudizio, questo, che non dipende dalle prove ma solo dal interpretazione della legge. effettuate le valutazioni appena descritte riscontrati gli avvenimenti storici che integrano la causa di estinzione, l'imputato Non può essere condannato. la l'accertamento della fattispecie estintiva implica, dunque, un'analisi che concerne i profili giuridici dell'imputazione Ciò vuol dire che esso non è in grado di prescindere da un accertamento sul merito del processo. il giudice Ha l'obbligo di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato in tre situazioni - il caso più semplice è quello in cui è accertata la correttezza della qualificazione giuridica vi sia la prova positiva degli avvenimenti storici che integrano la fattispecie estintiva virgola e sia possibile prevedere che tale prova non sarà smettete in dibattimento si che l'imputato In quest'ultima sede verrebbe comunque assolto
- quando la qualificazione giuridica contestata all'imputato nella richiesta di rinvio a giudizio risulta errata,
poiché dal materiale in udienza preliminare emerge un diverso titolo di reato, in relazione al quale è prevista una fattispecie estintiva
- la situazione si complica quando la prova della causa estintiva si è insufficiente o contraddittoria. in tale caso al termine del giudizio l'articolo 531 impone di prosciogliere, in udienza preliminare per converso l'incertezza deve essere considerata secondo i canoni della teoria dell'utilità del dibattimento e quindi ne deriva la possibilità di pronunciare sentenza di non luogo a procedere solo quando la prognosi circa la capacità del contraddittorio dibattimentale di risolvere il dubbio abbia un esito negativo.
Le interrelazioni tra le numerose formule di proscioglimento delineate dall'articolo presi in esame operano in linea verticale, Nel senso che risulta possibile individuare un ordine gerarchico tra le varie formule. quest'ultimo in parte deriva da alcune regole stabilite dal legislatore, Ed in parte emerge dalla necessità di disporre le questioni in modo che vengano prima quelle la cui soluzione eviterebbe di discutere le altre 110
Sulla base di un criterio ormai consolidato, In ogni caso il
proscioglimento di rito deve prevalere su quello di merito: perché l'imputato possa essere sottoposto a giudizio è anzitutto necessario che il processo sia stato validamente instaurato. Questo criterio implicitamente enunciato
dall'articolo 129 comma 2 secondo il quale quando ricorre una causa di estinzione del reato Ma dagli Atti Risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato il giudice deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere con la formula prescritta
Nell'ipotesi di concorso tra più formule di rito e inoltre necessario dare la prevalenza alla formula che emerge per prima e qualora esse vengano accertate in contemporanea alla formula più favorevole solo dopo aver riscontrato la sussistenza dei presupposti diritto il giudice dell'udienza preliminare è tenuto ad esaminare i profili fattuale e giuridici dell'imputazione e a questo punto valgono due criteri fondamentali l'uno garantistico l'altro economico punto il criterio garantistico implica che si dia la prevalenza la formula più favorevole per l'imputato mentre il criterio economico concerne 2 ipotesi specifiche
anzitutto viene in gioco il caso in cui vi siano già i presupposti
per prosciogliere l'imputato in iure e non ancora in fatto qui rilevanza penale degli avvenimenti storici attribuiti all'imputato rende inutile l'esame del materiale probatorio presentato in udienza preliminare sì che diviene necessario pronunciare immediatamente il non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. In secondo luogo occorre considerare il caso in cui il giudice abbia accertato che il reato estinto in Tale situazione l'articolo 129 comma 2 come si è detto
prevede che si possa dichiarare l'estinzione Salvo che risulti evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato
in via Generale da questa disposizione deriva che quando
risultino ugualmente provate sia l'estinzione del reato sia una causa di non punibilità relativa al fatto al diritto il giudice deve dare la prevalenza alla seconda. appare Chiara tuttavia che il significato di questa regola dipende dall'interpretazione del requisito dell'evidenza della prova che si ritenga di accogliere
intendendo tale requisito in modo rigoroso si dovrebbe
concludere che il giudice possa pronunciare questo tipo di proscioglimento solo quando vi sia la prova positiva dell' innocenza O almeno l'assenza di prova della colpevolezza; di fronte ad una prova dubbia o contraddittoria, Egli si troverebbe costretto a dichiarare l'estinzione del reato. se non che questa lettura porta il paradosso per cui l'udienza preliminare l'evento estintivo, anziché produrre un effetto un effetto favorevole nei confronti dell'imputato, li noce rebbe privandolo di una forma meno equivoca
Per evitare ciò occorre intendere il requisito dell'evidenza ex art 129 comma 2 in modo più elastico ritenendo che la prova evidente della causa di non punibilità nell'ambito dell'udienza preliminare si identifichi con la prova idonea a legittimare una prognosi di inutilità del giudizio.
4.2 Il criterio della inidoneità a sostenere l’accusa in giudizio
Come abbiamo avuto modo di vedere, il giudice dell'udienza preliminare non è chiamato ad una valutazione meno rigorosa di quella richiesta per l'eventuale sentenza di condanna, Ma ad una valutazione di tipo diverso, quantomeno dal punto di vista prospettico: si tratta di un giudizio prognostico sulla attitudine degli elementi a trasformarsi in prove vere e proprie. infatti “ occorre non cadere nell'equivoco di ritenere che la natura processuale dell'udienza preliminare indichi un basso standard probatorio per giustificare il rinvio a giudizio” 111
si procederà alla pronuncia della sentenza di non luogo a
procedere anche nei casi in cui gli elementi raccolti in fase di indagine preliminare nella stessa udienza preliminare si presentino carenti, insufficienti, contraddittori o comunque non idonei, unitariamente considerati, a sostenere l'accusa in giudizio. l'ultima è più radicale innovazione dell'articolo 425, come abbiamo detto, la formalizzazione nel terzo comma dei casi in cui gli elementi di prova vi siano, Ma per una debolezza intrinseca ( insufficienza) o estrinseca (contradditorietà) si presentano al giudice dell'udienza preliminare inidonei a stare sulla scena del dibattimento da portare a buon fine l'accusa formalizzata nel capo di imputazione. una valutazione del