LA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE: Le regole di giudizio ex art 425
3.4. La Riforma Carotti, il dibattito sulla natura dell’udienza preliminare e il suo rapporto con la regola di giudizio ivi
esercitata.
ruolo dell'udienza preliminare è stato profondamente modificato attraverso l'inserimento dell'articolo 421-bis c.p.p. e la modifica del 422 c.p.p., dal momento che sono stati previsti incisivi poteri di intervento del giudice nel corso dell'udienza preliminare e si è trasformata definitivamente la fase processuale in una sorta di potenziale mini-dibattimento. Dunque si è andati ad incidere sulla portata della sentenza di non luogo a procedere dilatandone sensibilmente l'ambito di applicazione.
Proprio in conseguenza della introduzione della regola di giudizio ulteriore contenuta nel terzo comma, si è sviluppato in dottrina ed in giurisprudenza un dibattito sulla stessa natura dell'udienza preliminare, tra chi oggi la interpreta come mera udienza processuale e chi la ricostruisce come vero e proprio giudizio di merito anche se connotato da peculiari caratteristiche . 79
Sulla ricostruzione processuale dell’udienza preliminare possiamo citare l’ordinanza della Corte Costituzionale del 2001, n. 185.
Con tale ordinanza la Corte, nel ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 423 C.P.P., si è limitata a prendere atto delle “significative e rilevanti modifiche che la legge n. 479 del 1999 ha apportato alla disciplina della udienza preliminare” ed ha escluso che esse “pur avendo contribuito a ridefinire, in termini di maggior
pregnanza, la struttura, la dinamica ed i contenuti decisori di quella fase, ne abbiano tuttavia mutato le connotazioni eminentemente processuali che ne contraddistinguono l'essenza”.
Attestato che “la funzione dell'udienza preliminare era e resta quella di verificare - sia pure alla luce di una valutazione “contenutistica” più penetrante rispetto al passato - l'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di giudizio formulata dal p.m., cosicché, ad una richiesta in rito, non può non corrispondere, in capo al Giudice, una decisione di eguale natura, proprio perché anch'essa calibrata sulla prognosi di non superfluità del sollecitato passaggio alla fase dibattimentale»; mentre «in tale ultima fase lo sviluppo delle serie probatorie e l'oggetto del contraddittorio si proiettano, non verso una statuizione destinata unicamente a regolare il futuro iter del processo, ma verso una sentenza chiamata a definire direttamente il merito della re giudicanda e suscettibile di assumere i caratteri e la forza del giudicato”.
Attesta invece il passaggio alla successiva considerazione come udienza di merito la successiva sentenza n. 224 del 2001, riguardante il tema dell'incompatibilità del Giudice, in occasione della quale la Corte costituzionale avverte che “a seguito delle importanti innovazioni introdotte, in particolare, dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479, l'udienza preliminare ha subito una profonda trasformazione sul piano sia della quantità e qualità di elementi valutativi che vi possono trovare
ingresso, sia dei poteri correlativamente attribuiti al Giudice, e, infine, per ciò che attiene alla più estesa gamma delle decisioni che lo stesso Giudice è chiamato ad adottare”. Assistiamo dunque ad “un incremento degli elementi valutativi, cui necessariamente corrisponde - quanto alla determinazione conclusiva - un apprezzamento del merito ormai privo di quei caratteri di “sommarietà” che prima della riforma erano tipici di una delibazione tendenzialmente circoscritta allo stato degli atti”.
Si sottolinea così l'esistenza ormai stabile della relazione tra incremento della base cognitiva, qualità della valutazione contenutistica dell'ipotesi accusatoria e suo oggetto . 80
La Corte costituzionale ribadisce infine, con la sentenza n. 335 del 2002, sempre in tema di operatività del principio di imparzialità del Giudice, che “l'udienza preliminare, in conseguenza degli interventi innovativi derivanti dalla legge n. 479/99 ha perduto la sua iniziale connotazione quale momento processuale” e che “in questo quadro normativo le valutazioni di merito affidate al Giudice sono state private di quei caratteri di sommarietà che, fino alle indicate innovazioni legislative, erano tipici di una decisione orientata soltanto, secondo la sua natura, allo svolgimento (o alla preclusione dello svolgimento) del processo”. La Corte afferma che “il nuovo art. 425 c.p.p., in questo modo, chiama il Giudice a una valutazione di merito sulla consistenza dell'accusa, consistente in una prognosi sulla
sua possibilità di successo nella fase dibattimentale”.
Per quanto riguarda invece la corte di Cassazione, le Sezioni unite penali, con la sentenza 26/6/2002, P.G. in proc. D'Alterio, hanno osservato, anche se ad altri fini, come “per effetto delle innovazioni introdotte con la l. n. 479/99 l'udienza preliminare ha subito una profonda trasformazione sul piano sia della qualità e, quantità di elementi valutativi che vi possono trovare ingresso, sia dei poteri correlativamente attribuiti al Giudice, cui ha corrisposto, quanto alla determinazione conclusiva, un apprezzamento del merito ormai privo di quei caratteri di sommarietà che prima della riforma erano tipici di una delibazione tendenzialmente circoscritta allo stato degli atti”. In dottrina, secondo Cassiba, appare prevalente la ricostruzione secondo cui “ragionando in una prospettiva tecnicamente rigorosa il controllo compiuto dal Giudice in sede di udienza preliminare resta di tipo processuale anche dopo le innovazioni apportate dalla legge del 1999” soprattutto in quanto “il Giudice non svolge qui un controllo sull'esistenza del dovere di punire, che implicherebbe in senso positivo l'emissione di un provvedimento di condanna” . 81
Anche se De Robbio non manca di far notare che è stato lo stesso Cassiba a riconoscere che il controllo giurisdizionale svolto dal Giudice dell'udienza preliminare investe attualmente il merito del processo.
Per una ricostruzione recente dell'udienza preliminare quale
udienza di merito si possono confrontare le numerose pronunce giurisprudenziali dove si può leggere, per citarne una, che “sebbene ancorata allo Stato degli atti, l'udienza preliminare, richiedendo la completezza delle indagini preliminari e l'adozione, secondo il criterio della discrezionalità vincolata, di attività integrative, comporta l'esercizio di un sindacato sostanziale penetrante sul contenuto delle accuse sulla sua concreta idoneità ad essere validamente sostenuta in dibattimento. Ne consegue che la decisione assunta al termine dell'udienza preliminare ha valore equiparabile al giudizio, trattandosi di una valutazione di merito priva di quei Caratteri di sommarietà che erano in precedenza tipici di una derivazione tendenzialmente circoscritta all'individuazione delle cause manifestamente infondate” . 82
3.3 Il nuovo criterio di giudizio introdotto dalla riforma Carotti
Il nuovo terzo comma dell’art. 425 c.p.p. c.p.p., dopo le modifiche introdotte dalla L. 479/1999, stabilisce che il g.u.p. è tenuto a pronunciare sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio. Secondo l’opinione prevalente, la nuova disposizione si pone su una linea di continuità con il costante orientamento