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La teoria dell’Utilità del dibattimento

LA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE: Le regole di giudizio ex art 425 

3.3 Il nuovo criterio di giudizio introdotto dalla riforma Carotti

3.3.2 La teoria dell’Utilità del dibattimento

 

In base alla teoria dell'utilità del dibattimento, il rinvio a giudizio        non  richiederebbe  necessariamente  una  prognosi  di  probabilità della condanna, ma        il passaggio    sarebbe  consentito anche in caso di prova dubbia, a condizione che il        contraddittorio dibattimentale appaia in grado di fornire        elementi decisivi ai fini della soluzione dell'incertezza. Questa        teoria sembra collegarsi alla sentenza costituzionale n. 88 del        1991, dal momento che nelle parole della Corte Costituzionale        leggiamo che la regola di giudizio dell’udienza peliminare        impone “una valutazione degli elementi acquisiti non più nella        chiave dell’esito finale del processo, bensì nella chiave della        loro attitudine a giustificare il rinvio a giudizio.      Il quadro    acquisito viene, cioè, valutato non nell'ottica del risultato        dell'azione,  ma  in  quella  della  superfluità  o  no  dell'accertamento giudiziale, che è l'autentica prospettiva di un        pubblico ministero il quale è, nel sistema, la parte pubblica        incaricata di instaurare il processo (...) così come è formulata, la        norma è, in definitiva, la traduzione in chiave accusatoria del        principio di non superfluità del processo”. 

La corte ha ribadito questa impostazione nella successiva        sentenza n. 71 del 1996, affermando chiaramente che il        provvedimento di rinvio a giudizio, anziché trovare il proprio        fondamento in una previsione di probabile condanna, deriva        dalla necessità di consentire nella dialettica del dibattimento lo       

sviluppo degli elementi ancora non chiariti.  92

Secondo Daniele la teoria dell'utilità del dibattimento riporta il        problema della prova insufficiente o contraddittoria alla sua        corretta dimensione: quando si presenta una situazione simile        non si tratta solo di verificare in una prospettiva statica se si        debba prosciogliere o meno, ma si tratta di accertare anche, in        una prospettiva il più possibile dinamica, se l'incertezza circa la        commissione del fatto da parte dell'imputato sia tale da poter        essere superata nel contesto di un eventuale dibattimento. La        complessità della valutazione prognostica        postulata dalla    teoria dell'utilità varia a seconda della      situazione e,    soprattutto,  dipende  dalla  tipologia  del  materiale  a  disposizione del giudice.   

Pur non potendo tracciare una precisa linea di demarcazione        tra le varie ipotesi che possono configurarsi in concreto,        possiamo affermare che quando il materiale utilizzabile in        udienza preliminare consista in atti di indagine irripetibili, in        prove precostituite, in prove assunte con le forme dell'incidente        probatorio , la prognosi sulla utilità del dibattimento risulta93        più agevole.    In tal caso infatti gli strumenti conoscitivi a        disposizione del g.u.p. coincidono con quelli di cui potrà        usufruire il giudice del dibattimento, con la conseguenza che la       

92 Corte Costituzionale 15 marzo 1996, numero 71 in cui si è anche detto che “ ove la                             

prova risulti insufficiente o contraddittoria, l'adozione della sentenza di non luogo a        procedere potrà dirsi imposta soltanto nei casi in cui sia palese la superficialità del        giudizio, vale a dire nelle sole ipotesi in cui è fondato prevedere che l'eventuale        istruzione dibattimentale non possa fornire utili apporti per superare il quadro di        insufficienza o contraddittorietà 

93 ​La possibilità di esperire l'incidente probatorio nella fase dell'udienza preliminare è                     

prognosi appare in grado di condurre ad un risultato certo (ad        esempio, in presenza di una serie di intercettazioni contrastanti        tra loro il giudice potrebbe facilmente formulare una prognosi        di inutilità del giudizio: sono prove dalla intrinseca irripetibilità        e il contraddittorio dibattimentale non sarebbe idoneo a        modificare i termini della valutazione ). 94

Viceversa in presenza di prove costituende o di atti di indagini        ripetibili la situazione si complica, poiché la prognosi deve        basarsi su elementi che non potranno essere utilizzati in        giudizio.   

Appare chiaro che questa teoria non implica necessariamente        una prognosi di probabilità della condanna e quindi non        postula nessuna regola di convertibilità in prova del materiale        di indagine.    Questa teoria è quella che meglio riesce a        conciliare le esigenze di deflazione con le esigenze cognitive        sottese al giudizio, riuscendo anche a bilanciare la funzione di        garanzia soggettiva con la funzione di garanzia oggettiva e di        economia  processuale  della sentenza di non luogo a        procedere,  pur  tenendo  conto  del diritto dell'imputato      innocente di non essere sottoposto a processo. Essa porta alla        previsione di un filtro sufficientemente stretto perché si tuteli        anche l'interesse della collettività alla punizione dei colpevoli e        alla destinazione delle risorse ordinamentali ai soli processi che        necessitano del contraddittorio per la loro conclusione . 95

94 ​F Caprioli insufficienza o contraddittorietà della prova e sentenza di non luogo a                         

procedere pagina 309 

Daniele sostiene che la regola di giudizio ex art. 425 comma 3,        sia stata costruita dal legislatore sulla base delle indicazioni        derivanti dalla teoria dell'utilità del dibattimento, dal momento        che, esaminando la disposizione, si vede come le formule di        proscioglimento non siano collegate tutte sullo stesso piano        poichè la formula delineata nella seconda parte del comma 3 è        introdotta dalla disgiunzione “o”. Se la teoria della condanna        probabile riteneva che questa formula operasse su un livello        distinto e autonomo, al contrario proprio la presenza di quel        “comunque” mette in luce come in realtà tra quelle due formule        di cui si compone il comma 3, non ricorra un rapporto di        disgiunzione bensì da      specie a genus . La formula dell'    96        inidoneità probatoria, cioè, nel significato che le viene dato        dalla teoria dell'utilità del dibattimento appare come una vera e        propria formula di genere, da utilizzare nell'interpretazione        della formula dell' insufficienza o contraddittorietà della prova,        nonché delle formule di proscioglimento previste dagli altri        commi dell'art 425 c.p.p .  97

 

Anche De Robbio non manca di notare che “La prospettiva più        interessante  offerta  attualmente  dall'art.  425  c.p.c.  nell'interpretazione  estensiva  che  sta  cominciando  ad  affermarsi nella giurisprudenza, soprattutto di merito, è quella        di evitare il dibattimento inutile, non da un punto di vista        formale ma sostanziale, affiancando il concetto di inutilità in       

96 Così in particolare, A. Molari, ​l'udienza preliminare​, pag. 392 97​ M. Daniele, ​op. cit.​, pag. 69

senso stretto a quello di opportunità della celebrazione del        dibattimento. In questo modo si esalta al massimo grado        possibile la funzione deflattiva del dibattimento assegnando al        giudice per l'udienza preliminare la delicata funzione di        verificare, nel merito, i casi in cui la celebrazione del processo        porterebbe ad un risultato comunque non proficuo non solo        per l'imputato ma anche soprattutto per la parte pubblica. Un        processo merita di essere celebrato se ha una ragionevole        speranza di giungere ad un esito di condanna, mentre in caso        contrario è opportuno non procedere al rinvio a giudizio. Si        apre la strada, ad esempio, a procedimenti in presenza di reati        non prescritti ma prossimi alla prescrizione, laddove sia è        evidente che non sarebbe comunque possibile portare a        termine il processo prima dell'estinzione del reato, perché la        prescrizione maturerà comunque in un lasso di tempo        incompatibile con la celebrazione del dibattimento” . 98

                 

                                 CAPITOLO QUARTO 

LA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE