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Il caso del mercato italiano

Ricerche nel mercato dell’arte, con particolare attenzione alla partecipazione degli street artist italian

3. Il caso del mercato italiano

Il mercato dell’arte globale, così come il suo segmento contemporaneo, sembrano essersi affermati e intensificati principalmente nel contesto degli Stati Uniti, del Regno Unito e degli spazi economici orientali: oggigiorno l’89% del fatturato mondiale delle vendite secondarie247 di arte contemporanea si svolge proprio presso suddette piazze.

Alla luce di siffatta percentuale, ci si domanda dunque quale posizione ricopra l’Italia. Sappiamo che, per quanto riguarda la configurazione del mercato dell’arte europeo, la nostra penisola costituisce la terza area con un maggior guadagno, alle spalle della Francia e della Germania. Tuttavia, se si considerano le tabelle e i grafici redatti dagli esperti di Artprice.com, essa viene confinata all’interno della categoria “altri”, costituita da tutti quei paesi che non contribuiscono in modo rilevante alla definizione del fatturato globale.

247 Il mercato secondario è il luogo prediletto della rivendita di quelle opere che erano state comprate

all’interno del mercato primario direttamente dall’artista, o dal gallerista che curava i suoi interessi. Solitamente i prezzi dei lavori presenti nel mercato primario sono più bassi rispetto a quelli del secondario, dove un possessore rivende un’opera al fine di incrementare il proprio investimento, aumentano dunque il prezzo originale. Si tratta principalmente di interscambi che avvengono tra collezionisti, mercanti d’arte, musei e gallerie.

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È necessario ricordare che il Regno Unito, gli Stati Uniti e i mercati occidentali hanno raggiunto un elevato livello di attrattività verso numerosi investitori mondiali, innanzitutto poiché da diversi anni vivono in una condizione significativa di stabilità economia ma specialmente dal momento che tendono a prediligere prioritariamente la protezione dei capitali privati. Al contrario, il mercato italiano è considerato poco appetibile da parte degli investitori, non solamente a causa della mancanza di una simile stabilità ma anche in virtù delle norme nazionali ed europee, le quali non agevolano affatto gli scambi commerciali. Ci si domanda allora se le cause dell’inferiorità numerica degli artisti nostrani e delle esigue aggiudicazioni all’interno delle vendite del mercato dell’arte siano da imputare a tali caratteristiche. In conformità con il resto del settore italiano, anche il segmento relativo alla street art non risulta fervido e fiorente e gli artisti locali non sono in grado di riscuotere un sostanziale successo all’interno delle varie piazze globali. Un chiaro esempio potrebbe essere dato dal confronto tra il fatturato complessivo conseguito nel 2019 della street art italiana, pari ad un valore di € 12.679,248 con il profitto realizzato dai singoli artisti internazionali, quali per esempio Kaws e Banksy, che sono in grado di raggiungere individualmente e nel corso del medesimo lasso di tempo cifre assai più significative: rispettivamente 80 milioni circa e 1 milione di euro. Il rendimento italiano risulta inevitabilmente inferiore e considerevolmente esiguo.

248 Valore calcolato sommando il fatturato totale del 2019 di ogni singolo street artist italiano.

39% 23% 28% 1% 2% 1% 6%

Distribuzione geografica del fatturato complessivo relativo al segmento dell'arte

contemporanea (2019) Stati Uniti (39%) Regno Unito (23%) Cina (28%) Giappone (1%) Francia (2%) Germania (1%) Altri (6%)

Grafico 3.2: percentuali della distribuzione geografica del fatturato del mercato dell’arte contemporanea riferito all’anno 2019 e realizzato dall’insieme dei dati ricavati dal database di Artprice.com

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Quello che senza dubbio si può constatare dal grafico appena presentato, è che la maggior parte della compravendita della street art italiana ha luogo internamente ai nostri confini, presso varie case d’asta locali quali Artasegno, Arcadia, Porro&C, Farsetti, Meeting Art, Capitolium e anche negli spazi dello Studio d’arte Borromeo. Difatti, se si confronta la percentuale di vendita della street art nella piazza italiana, pari al 55%, con la somma di tutte quelle estere, ovvero il 45%, viene riscontrata in ogni caso la prevalsa della prima: un’indubbia conferma della bassa attrattività che l’arte di strada italiana concentra su di sé. È tuttavia gratificante prendere atto che anche le opere nostrane vengano commercializzate all’interno della piazza francese, area dove sono situate le case d’asta che più di tutte si occupano di promuovere l’Urban art, quali la Digard Auction, la Artcurial e la Tajan. Ricercando le ragioni che hanno confinato il mercato italiano in una condizione di marginalità, si è constatato che il nostro paese è sempre stato caratterizzato da diverse limitazioni legate alla promozione e alla sovvenzione delle manifestazioni contemporanee, a causa delle quali la possibilità di espansione del mercato stesso è stata ulteriormente compromessa ed indebolita. D’altro canto i comportamenti e le strategie politiche risultano prevalentemente incentrati sulla valorizzazione delle presenze archeologiche del territorio oppure delle manifestazioni artistiche già esistenti. L’istituzione dell’Art Bonus249 potrebbe

249 L'art.1 del Decreto Legge n. 83, datato al 31 maggio 2014, "Disposizioni urgenti per la tutela del

patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", modificato e convertito in legge n. 106 in data 29 luglio 2014 e s.m.i., prevede «l’introduzione di un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, […] quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale. […] Le erogazioni liberali effettuate in denaro che danno diritto al credito di imposta, devono riguardare gli anni di imposta a partire dal 2014 e devono essere riferiti ai seguenti interventi: - manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

55% 33%

2% 1%

8% 1%

Distribuzione geografica dell'intero complesso dei lotti di street art italiana

(2000-2020) Italia Francia Germania Monaco Regno Unito Stati Uniti

Grafico 3.3: torta relativa alla distribuzione geografica mondiale dei lotti presentati all’interno di almeno un contesto dedicato alla compravendita d’arte e che ha avuto luogo tra gennaio 2000 e aprile 2020. I valori riportati provengono dal database di Artprice.com.

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essere considerata come un chiaro esempio di siffatto atteggiamento: nel 2014 viene istituito un credito d'imposta, previsto per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il quale tuttavia promuove e favorisce unicamente il complesso dei beni culturali, degli istituti e dei luoghi di natura pubblica. Tale ordinamento, benché costituisca un risultato indubbiamente valido, esclude il supporto per i beni mobili ed immobili in possesso di privati ma in particolar modo omette qualsiasi ausilio per gli artisti in attività e la loro produzione creativa. Difatti, confrontando gli investimenti che altri paesi hanno promulgato nei confronti dell’arte contemporanea e dei suoi spazi, è possibile notare quanto l’Italia appaia carente sia in materia di riforme che di contributi vantaggiosi per siffatto segmento artistico e di mercato. Bisogna inoltre sottolineare il fatto che sussistono ancora oggi alcuni ordinamenti vincolanti, parte del Decreto Legislativo n. 42 datato al 22 gennaio 2004 e nominato “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, i quali non solo limitano la crescita del mercato italiano ma conferiscono altresì un notevole potere allo Stato e agli organi delle soprintendenze, in grado dunque di intervenire e di impedire sia le compravendite interne che le esportazioni e le importazioni estere. Innanzitutto l’art. 68 sancisce che, al fine di commerciare e portare al di fuori dai confini nazionali i lavori che sono stati realizzati entro i settant’anni250, e non oltre,dalla morte dell’artista, è necessario richiedere una licenza di esportazione alla Soprintendenza, la quale viene chiamata a valutare se approvare oppure negare l’istanza. 251 Tale facoltà comporta in primo luogo un

- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 ,) delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti;

- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo».

250 Tempistica aumentata, inizialmente erano cinquanta gli anni previsti. Modificazione interna al Decreto

Ministeriale n. 246, promulgato in data 17 maggio del 2018.

251 D.L. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge

6 luglio 2002, n. 137”, Cap. V, Sezione I, Art. 68-Attestato di libera circolazione:

1. Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose e i beni indicati nell'articolo

65, comma 3, deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione.

2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa o del bene, ne dà notizia

ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva.

3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio,

anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa o del bene.

4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si

attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente organo consultivo.

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controllo in materia di libera circolazione delle opere da parte dello Stato, secondariamente invece produce un intenso e persistente monitoraggio dei prezzi: a seguito del diniego di varie richieste di esportazione, si instaura un circolo di vendite unicamente interno al nostro paese, composto da compratori finali italiani e di numero ristretto, di conseguenza il valore dell’importo ultimo della vendita è soggetto ad un decremento, considerando peraltro che i grandi collezionisti appartengono per lo più ad altre nazionalità. Tali osservazioni potrebbero senza dubbio giustificare la considerevole disparità dei prezzi associati agli artisti italiani rispetto ai coetanei e colleghi di paesi differenti, i quali di fatto detengono quotazioni superiori a quelle delle personalità peninsulari, anche in confronto ai soggetti storicizzati ed internazionalmente riconosciuti. Perdurano inoltre altri elementi legislativi, in materia di compravendita, considerati conflittuali per la crescita e la prosperità del mercato dell’arte italiano: il potere d’acquisto coattivo e il diritto di prelazione posseduti dai ministeri, dagli organi periferici ministeriali delle soprintendenze e dal complesso degli enti pubblici territoriali. Viene difatti conferita loro la facoltà di acquisire un bene nazionale ritenuto di particolare rilevanza storico-artistica e culturale, qualora quest’ultimo venga proposto in un contesto di compravendita sia in territorio italiano che nel corso di una transazione destinata all’estero: nel primo caso i suddetti organismi si avvalgono del diritto di prelazione, nel secondo invece beneficiano della facoltà dell’acquisto coattivo. All’interno del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42) sussiste un corpus di articoli specificatamente destinato alla materia alla prelazione, intesa come il “diritto di preferenza” che viene conferito al Ministero e a tutti gli enti pubblici territoriali nell’ambito della compravendita di un bene caratterizzato da una notevole valore storico-artistico e culturale. Nel caso in cui un proprietario opti di vendere una siffatta proprietà, innanzitutto deve notificare l’atto di compravendita o denunciare l’avvenuta alienazione alla Soprintendenza competente, solo allora tali organismi statali possono assumere la facoltà di proporsi ed essere favoriti, anche a parità di condizioni, rispetto ad altri ipotetici compratori. Essi non solo possono agire anche a conclusione del negozio giuridico tra più parti, bensì non sono minimamente vincolati dalle iniziali clausole

agli atti d'ufficio; un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione dell'oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.

6. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione, ai sensi dell'articolo 14. A tal fine,

contestualmente al diniego, sono comunicati all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14, comma 2, e le cose o i beni sono sottoposti alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo.

7. Per le cose o i beni di proprietà di enti sottoposti alla vigilanza regionale, l'ufficio di esportazione acquisisce

il parere della regione, che è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.