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Categoria E - redditi diversi dai precedenti

Nel documento Cronache Economiche. N.005-006, Anno 1975 (pagine 72-78)

Costanza Costantino

7. Categoria E - redditi diversi dai precedenti

Sono compresi in questa categoria:

a) i redditi derivanti da operazioni specu-lative (o plusvalenze n o n r i e n t r a n t i tra i redditi

di impresa), tassazione già c o n t e m p l a t a agli effetti dell'imposta di ricchezza m o b i l e dall'art. 81 del T . U . 29 gennaio 1958, n . 6 4 5 ; l'elencazione dei casi fatta d a l l ' a r t . 76, D.P.R. 2 9 settembre 1973, n. 597, deve ritenersi tassativa;

b) i redditi derivanti da altre attività occa-sionali-, si tratta di redditi derivanti da attività

c o m m e r c i a l i o di lavoro a u t o n o m o n o n esercitate a b i t u a l m e n t e ;

c) i redditi di natura fondiaria non deter-minabili catastalmente, quali i censi, le decime, i

quartesi, ecc.;

d) i redditi di beni immobili situati al-l'estero-,

e) altri redditi, nei q u a l i p o t r e b b e r o farsi

r i e n t r a r e i c o m p e n s i , a n c h e se avventizi, derivanti da s p o n t a n e e offerte f a t t e in corrispettivo di qual-siasi ufficio o m i n i s t e r o (già c o m p r e s i nella Cat. C

- R.M.).

T u t t i i redditi su n o m i n a t i c o n c o r r o n o al netto delle spese di p r o d u z i o n e ai fini della loro impu-tazione al r e d d i t o complessivo.

8. L'accertamento.

A ) L A DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI

L'accertamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche avviene, come regola, col sistema della denunzia verificata, eccezion fatta per i redditi di lavoro dei dipendenti statali per i quali l'accertamento avviene d'ufficio.

Precisamente, entro il 31 m a r z o di ogni a n n o , ogni contribuente deve presentare all'amministra-zione finanziaria (2) la dichiarazione dei redditi nella quale devono essere elencati i redditi suoi, della moglie, dei figli minori n o n emancipati e dei terzi di cui ha l ' a m m i n i s t r a z i o n e senza obbli-go della resa dei conti. Essa è unica per i redditi, d e l l ' a n n o solare precedente, p r o p r i del soggetto e per quelli delle persone sovra ricordate agli effetti, sia dell'imposta sul r e d d i t o delle persone fisiche che dell'imposta sul reddito delle p e r s o n e giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e pas-sivi necessari p e r la d e t e r m i n a z i o n e degli nibili secondo le n o r m e che disciplinano le impo-ste impo-stesse.

Le p e r s o n e fisiche che esercitano attività di lavoro a u t o n o m o o d ' i m p r e s a sono obbligate a presentare la dichiarazione a n c h e se negativa.

Sono esonerati dall'obbligo della dichiara-zione:

a) le p e r s o n e fisiche che n o n p o s s i e d o n o alcun reddito, s e m p r e che n o n siano obbligate alla t e n u t a delle scritture contabili;

b) le p e r s o n e fisiche che p o s s i e d o n o

sol-tanto redditi esenti o redditi soggetti a r i t e n u t a alla f o n t e , o p p u r e redditi f o n d i a r i n o n superiori a lire 3 6 0 . 0 0 0 a n n u e ;

c) le p e r s o n e fisiche con solo r e d d i t o di la-voro d i p e n d e n t e n o n superiore a lire 1 . 2 0 0 . 0 0 0 a n n u e ;

d) infine, tutti i lavoratori d i p e n d e n t i (con

r e d d i t o superiore a lire 1 . 2 0 0 . 0 0 0 ) che n o n pos-siedono altri redditi, se non le r e t r i b u z i o n i perce-pite sulle quali si applica la r i t e n u t a alla f o n t e a cura del d a t o r e di l a v o r o ; in questo caso, i lavo-ratori dipendenti d e b b o n o p r e s e n t a r e e spedire al-l'ufficio delle i m p o s t e del loro domicilio fiscale, p r i m a del 31 m a r z o di ogni a n n o , un certificato del p r o p r i o d a t o r e di lavoro c o n t e n e n t e l ' a m m o n -t a r e delle s o m m e corrispos-te al d i p e n d e n -t e e le r i t e n u t e o p e r a t e ; e a n c o r a la qualifica e la

catego-ria del d i p e n d e n t e e l ' a m m o n t a r e dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del medesi-mo. Questo certificato deve recare l'attestazione sottoscritta dal lavoratore dipendente che egli n o n fruisce di altri redditi. (Non pare f u o r di luogo opinare, in primo luogo, che in molti casi sarà assai difficile controllare la fondatezza del certifi-cato suddetto; in secondo luogo che l'esonero dal-l'obbligo della dichiarazione concesso con molta larghezza — anzi alla lettera, senza alcuna limi-tazione quantitativa — ai percettori di solo red-dito di lavoro dipendente, apre u n a grossa falla nella base imponibile complessiva dell'imposta in esame, in q u a n t o si t r a d u c e in u n incentivo all'oc-c u l t a m e n t o dei piall'oc-call'oc-coli redditi diversi da quelli di lavoro, che nel nostro sistema economico sono molto numerosi).

I c o n t r i b u e n t i tenuti a presentare la dichiara-zione a n n u a l e devono inoltre specificare i seguenti dati e notizie, relativi sia al d i c h i a r a n t e che alle altre persone i cui redditi sono elencati nella di-chiarazione stessa:

1) la disponibilità di aeromobili da turismo, di navi e i m b a r c a z i o n i da diporto, di cavalli da e q u i t a z i o n e e da corsa e di autoveicoli per il tra-sporto di p e r s o n e , sempre che n o n siano b e n i rela-tivi ad impresa;

2) residenze secondarie (cioè u n a casa di c a m p a g n a , o al m a r e , o in m o n t a g n a , ecc.) a di-sposizione p e r m a n e n t e o t e m p o r a n e a in Italia o all'estero (e q u i n d i n o n solo di p r o p r i e t à , m a a n c h e presa in affitto);

3) n u m e r o dei lavoratori addetti alla casa o alla famiglia (precettori, g o v e r n a n t i , cameriere);

4) la disponibilità di riserve di caccia.

Le persone fisiche che h a n n o percepito somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto devono alle-gare alla dichiarazione un certificato del sostituto d'imposta attestante l'ammontare delle somme corrisposte c l'ammon-tare delle ritenute operate.

Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali devono allegare alla dichiarazione la copia del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, redatto a norma di legge. Le persone che esercitano arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'arte

(2) La dichiarazione redatta, a pena di nullità su stampati conformi ai modelli approvali con decreto del Ministro per le finanze, deve essere presentata, con i relativi allegati, all'ufficio delle imposte o all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente.

o professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indi-cando per ciascuna riscossione:

a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce il rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammon-tare della ritenuta d'acconto subita;

b) le generalità, il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;

c) gli estremi della fattura, parcella o nota emessa. Nello stesso registro devono essere annotate cronologica-mente con le indicazioni sub b) e c) le spese inerenti all'eser-cizio dell'arte e professione delle quali si richiede la dedu-zione analitica ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 5 9 7 .

Una innovazione introdotta dalla r i f o r m a con-siste nella partecipazione dei comuni all'accerta-mento dei redditi delle persone fisiche, m e d i a n t e la segnalazione all'anagrafe tributaria di dati e notizie relativi ai soggetti residenti, possidenti od operanti nei rispettivi territori e la eventuale inte-grazione degli elementi contenuti nelle dichiara-zioni annuali dei redditi dei soggetti stessi. A tale effetto copia della dichiarazione sarà destinata al comune.

Questa partecipazione all'accertamento con-cessa ai comuni, che n o n era contemplata nel di-segno di legge sulla r i f o r m a tributaria 19 luglio 1967, né in quello 20 giugno 1969 rischia di ren-dere in parte vano il notevole beneficio che altri-menti la r i f o r m a della imposizione diretta po-trebbe significare in termini di riduzione di costi per l'amministrazione e di noie per il contri-buente.

B ) L E R I T E N U T E ALLA FONTE

La r i f o r m a tributaria h a dato molto spazio alla dichiarazione del reddito con il m e t o d o della ritenuta alla fonte.

Varie ragioni possono i n d u r r e il legislatore ad adottare un tale p r o c e d i m e n t o ; la più c o m u n e situazione di fatto che vi dà luogo è quella in cui il bene, costituente il p r e s u p p o s t o del tributo, si trova originariamente nella disponibilità di u n a persona diversa dal soggetto passivo, sicché torna o p p o r t u n o tenere obbligata al p a g a m e n t o la pri-ma in luogo della seconda. A questa considera-zione si aggiunga il vantaggio che deriva all'Am-ministrazione finanziaria dalla possibilità di com-piere gli atti di accertamento e di riscossione del tributo in c o n f r o n t o di u n a p e r s o n a sola, a n z i c h é ad u n a pluralità di c o n t r i b u e n t i (3).

Con il p r o c e d i m e n t o della ritenuta d ' i m p o s t a

con l'obbligo o p p u r e con la facoltà di rivalsa, l'ob-bligo della dichiarazione incombe, con modalità variabili, t a n t c f à colui che percepisce il reddito q u a n t o alla persona che lo corrisponde, la quale deve unire alla dichiarazione u n elenco nomina-tivo dei reddituari con la specificazione delle som-m e pagate a ciascuno di essi.

I redditi soggetti a ritenuta alla fonte, a n o r m a del D . P . R . 29 settembre 1973, n. 600, artt. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, sono i seguenti:

1) redditi di lavoro dipendente. La ritenuta, con obbligo di rivalsa, deve essere eseguita all'at-to del p a g a m e n t o delle retribuzioni a tiall'at-tolo

d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche dovuta dai lavoratori dipendenti. Il suo i m p o r t o si determina a p p l i c a n d o alle retribuzioni le aliquote percentuali dell'imposta;

2) redditi assimilati a quelli di lavoro di-p e n d e n t e (cioè i n d e n n i t à , gettoni di di-presenza ecc.);

1 5 % , per lo più, con obbligo di rivalsa a titolo

d'acconto-,

3) redditi di lavoro a u t o n o m o (cioè com-pensi c o m u n q u e d e n o m i n a t i , anche sotto f o r m a di partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro a u t o n o m o ) ; 1 3 % , con obbligo di rivalsa a titolo

d'acconto-, 20% se il soggetto è residente

al-l'estero;

4) interessi e redditi di capitale; p r e m i e vincite. La ritenuta in questi d u e casi è applicata

a titolo d'imposta; di essa d i r e m o appresso;

5) d i v i d e n d i : 1 0 % a titolo d'acconto con

obbligo di rivalsa-, ovvero, a richiesta del

posses-sore delle azioni, 3 0 % a titolo d'imposta (cedo-lare secca); 1 5 % sugli utili attribuiti alle azioni di r i s p a r m i o a titolo d'imposta-,

6) c o m p e n s i p e r a v v i a m e n t o commerciale, 1 5 % ; c o n t r i b u t i degli enti p u b b l i c i 4 % ; in en-t r a m b i i casi con obbligo di rivalsa e a en-tien-tolo

d'acconto.

La r i t e n u t a sui c o m p e n s i e altri redditi corri-sposti dallo Stato (stipendi, pensioni, e m o l u m e n t i a r r e t r a t i , i n d e n n i t à ai m e m b r i del P a r l a m e n -to, ecc.), a n c o r c h é sia dal D . P . R . citato (art. 29) c o m p r e s a f r a le « r i t e n u t e alla f o n t e », è u n a

rite-nuta diretta e q u i n d i presenta u n a sostanziale

differenza giuridica con i casi sopra indicati (4).

(3) GIANNINI A., Istituzioni di diritto tributario. A. Giuffrè-Editore, Milano, 1965, pagg. 136. 195, 196, 390 e 391.

(4) GIANNINI A., Istituzioni di diritto tributario, cit., pagi-ne 136 e 137.

In altri termini, in questo caso l'accertamento avviene d'ufficio, mentre nei casi precedenti con il sistema della denunzia verificata o dichiara-zione d'imposta.

Questa ritenuta diretta è, tuttavia, un acconto

della imposta sul reddito delle persone fìsiche. C ) L A DETERMINAZIONE D E L REDDITO I M P O

-N I B I L E

Il reddito imponibile — quello, cioè, al quale si applicano le aliquote — si ottiene dal r e d d i t o netto complessivo, o p e r a n d o certe detrazioni. In merito alla determinazione del reddito imponibile va anzitutto rilevato che, a differenza del sistema precedente, le detrazioni soggettive o p e r a n o sul-l'imposta invece che sull'imponibile. C o n t i n u a n o invece a sussistere le detrazioni oggettive dal red-dito netto complessivo.

II reddito complessivo netto di ogni soggetto viene calcolato s o m m a n d o i redditi netti di ogni categoria, suoi, o attribuiti a lui, secondo i criteri accennati sopra.

Riepilogando q u a n t o detto nei paragrafi pre-cedenti, concorrono alla f o r m a z i o n e del r e d d i t o complessivo n e t t o :

a) i redditi fondiari (redditi dominicali, agrari, dei fabbricati);

b) i redditi di capitale;

c) i redditi di lavoro (dipendente ed autonomo); d) i redditi d'impresa individuale e le quote di redditi di società in nome collettivo o in accomandita semplice;

e) i redditi diversi;

/) i dividendi al lordo della ritenuta d'acconto del

10%;

g) i redditi prodotti all'estero ed il relativo credito d'imposta (5).

Sono esclusi dal reddito complessivo:

a) i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero da emigranti ancora iscritti nella anagrafe;

b) gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e dei depositi e conti correnti bancari e postali, perché soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;

c) gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emessi dalla Cassa depositi e prestiti, ecc., perché esenti;

d) gli interessi, i premi, i frutti delle obbligazioni sottoscritte e dei depositi e conti correnti bancari e postali vincolali, esistenti prima del 1° gennaio 1974;

e) i premi e le vincite, perché soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Non concorrono a f o r m a r e il r e d d i t o

comples-sivo gli incrementi di valore di beni i m m o b i l i ,

perché assoggettati all'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

Sono soggetti a tassazione separata talune ca-tegorie di redditi la cui p r o d u z i o n e n o n si ripete o si ripete a distanza di tempo con scadenza irre-golare (6); la tassazione separata riserva un

regi-me impositivo speciale m i r a n t e all'eliminazione di

un ingiustificato peso tributario.

Dal reddito complessivo netto si ottiene il

red-dito imponibile o p e r a n d o le detrazioni oggettive

seguenti:

1) l ' a m m o n t a r e dell'imposta locale sui red-diti. ( N o n si d e d u c e l'imposta di successione);

2) i canoni, i livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili;

3) gli interessi passivi a carico eventuale del contribuente, q u a n d o n o n siano detraibili in sede di d e t e r m i n a z i o n e dei redditi d ' i m p r e s a e di lavoro a u t o n o m o , a condizione che ne siano indi-cati i percettori (e il rispettivo domicilio);

4) i contributi previdenziali e assistenziali; 5) i p r e m i per l'assicurazione sulla vita, ma-lattie e i n f o r t u n i ;

6) le spese m e d i c h e e chirurgiche e di assi-stenza ad invalidi per la p a r t e del loro a m m o n t a r e complessivo che eccede il 10 o il 5 % del reddito complessivo d i c h i a r a t o secondo che questo sia o n o n sia superiore a 15 milioni di lire, n o n c h é le spese f u n e b r i fino a 5 0 0 . 0 0 0 lire;

7) l'assegno al coniuge separato;

8) gli assegni o b b l i g a t o r i a m e n t e corrisposti d a l l ' e r e d e e dal d o n a t a r i o ;

9) le tasse e i c o n t r i b u t i di scuole secon-darie e universitarie statali;

10) il 7 5 % delle spese p e r immobili di inte-resse artistico, storico e archeologico.

Sul r e d d i t o imponibile cosi o t t e n u t o si calcola l ' i m p o s t a lorda, che è progressiva per scaglioni con

(5) Si tratta del credito d'imposta in relazione ai tributi assolti all'estero per i redditi prodotti.

(6) Sono soggetti a tassazione separata, in base all'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, le plusvalenze patrimoniali percepite in dipendenza della liquidazione o cessione d'azienda, compreso l'avviamento; il valore nominale delle azioni e quote gratuite ricevute, gli emolumenti arretrati percepiti da dipendenti, da soci delle cooperative e le indennità percepite dai membri del Parlamento e quelle per altre cariche pubbliche elettive e non elettive, le indennità di anzianità, di previdenza e di preav-viso ecc.

Occorre notare che per le Indennità per cariche pubbliche È tassabile il solo 40% delle medesime al netto dei contributi previ-denziali. Ciò significa che il 60% del compenso è esente da imposta.

aliquote che variano da un m i n i m o del 1 0 % per un reddito imponibile fino a 2 milioni di lire, a un massimo del 7 2 % oltre 500 milioni di lire, come risulta dalla tabella che segue (7) :

REDDITO ALIQUOTA (scaglioni in milioni di lire) %

Fino a 2 10 Oltre 2 fino a 3 13 » 3 » » 4 16 » 4 » » 5 19 » 5 » » 6 22 » 6 » » 7 25 » 7 » » 8 27 » 8 » » 9 29 » 9 » » 10 31 » 10 » » 12 32 » 12 » » 14 33 » 14 » » 16 34 » 16 » » 18 35 » 18 » » 20 36 » 20 » » 25 38 » 25 » » 30 40 Oltre 30 fino a 40 42 » 40 » » 50 44 » 50 » » 60 46 » 60 » >> 80 48 » 80 » » 100 50 » 100 » >> 125 52 » 125 » » 150 54 » 150 » » 175 56 » 175 » » 200 58 » 200 » » 250 60 » 250 » » 300 62 » 300 » » 350 64 » 350 » » 400 66 400 » » 450 68 » 450 » » 500 70 » 500 72

Dall'imposta lorda si o p e r a n o le seguenti detra-zioni soggettive:

1) u n a quota fissa esente di lire 3 6 . 0 0 0 per tutti i soggetti;

2) u n a ulteriore quota fìssa di lire 3 6 . 0 0 0 per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori soci delle cooperative di p r o d u z i o n e e lavoro, di ser-vizio, agricole e di p r i m a t r a s f o r m a z i o n e dei pro-dotti agricoli a titolo di spese di p r o d u z i o n e del reddito di lavoro; essa è concessa a n c h e ai piccoli imprenditori con reddito fino a 3 . 0 0 0 . 0 0 0 ;

3) u n a quota ulteriore di 12.000 lire per i lavoratori anzidetti che n o n c h i e d o n o la detra-zione dal reddito degli oneri e spese che i n c i d o n o sulla situazione personale, indicate nella pagina precedente come « detrazioni oggettive »; detta quota è concessa anche ai piccoli i m p r e n d i t o r i con reddito fino a 3 . 0 0 0 . 0 0 0 ;

4) u n a quota di lire 4 8 . 0 0 0 per i pensionati, n o n cumulabile con le detrazioni di cui ai numeri 2 e 3; ^

5) u n a quota fissa di lire 3 6 . 0 0 0 per il co-niuge a carico o per il primo figlio in m a n c a n z a del coniuge;

6) quote crescenti, secondo il n u m e r o delle persone a carico, escluso il coniuge: 7 0 0 0 lire per u n a persona, 15.000 per due, 2 5 . 0 0 0 per tre, 3 5 . 0 0 0 per quattro, 6 5 . 0 0 0 per cinque, 100.000 per sei, 150.000 per sette, 2 5 0 . 0 0 0 per otto e

120.000 per ogni persona in p i ù ;

7) ai lavoratori d i p e n d e n t i e soggetti assi-milati con r e d d i t o complessivo n o n superiore a lire 4 milioni è attribuita u n ' u l t e r i o r e detrazione d ' i m p o s t a di lire 3 6 . 0 0 0 ; agli stessi è altresì attri-buita u n a detrazione s u p p l e m e n t a r e d ' i m p o s t a per ogni figlio a carico di lire 4 0 0 0 , a decorrere dal-l ' a n n o 1975.

Dall'imposta, al netto delle detrazioni sogget-tive suddette, si d e d u c o n o le s o m m e pagate per ritenuta d ' a c c o n t o sui d i v i d e n d i e il credito d'im-posta sui redditi p r o d o t t i all'estero. La differenza sarà a carico del c o n t r i b u e n t e ed effettivamente a d d e b i t a t a in cartella.

9. La riscossione.

L ' i m p o s t a viene riscossa nei m o d i seguenti:

a) m e d i a n t e iscrizione nei ruoli nominativi,

in tutti i casi in cui n o n si tratti di redditi sog-getti a r i t e n u t a diretta o di redditi per i quali è previsto il v e r s a m e n t o diretto all'esattoria o alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;

b) m e d i a n t e ritenuta diretta q u a n d o

l'impo-sta colpisce redditi che lo Stato c o r r i s p o n d e al c o n t r i b u e n t e ;

c) m e d i a n t e versamento diretto

all'esat-toria, per le r i t e n u t e alla f o n t e sul r e d d i t o di

la-v o r o d i p e n d e n t e , sui redditi assimilati a quelli di

(7) Con la citata legge 17 agosto 1974, n. 384. per l'anno 1974, è stata introdotta un'addizionale straordinaria del sulla parte di reddito imponibile compresa fra i 10 e i 14 milioni di lire; del 10% sulla parte di reddito imponibile eccedente i 14 milioni di lire.

La rilevanza pratica — osserva lo Scotto (Compendio di scienza delle finanze, op. cit., p. 627) — di questo provvedimento appare piuttosto modesta, infatti nel 1972 — anche se il dato è anteriore alla riforma può essere indicativo — i contribuenti che guadagnavano annualmente tra i 10 e i 20 milioni erano ottomila e quelli che superavano i 20 milioni appena 1049.

lavoro indipendente, sui redditi di lavoro auto-n o m o (per prestazioauto-ni di lavoro a u t o auto-n o m o rese a enti, a società, a persone fìsiche che esercitano imprese commerciali), sugli interessi e redditi di capitale, sui premi e vincite, sui compensi per av-viamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici, sui dividendi. A n c h e l'acconto dell'im-posta sul reddito delle persone fìsiche dovuta in base alla dichiarazione a n n u a l e è riscosso in que-sto m o d o ; m e d i a n t e l'acconto è corrispoque-sto, in due quote uguali, il q u a r a n t a per cento dell'im-posta relativa all'imponibile dichiarato. (Ciò co-stituisce u n a notevole innovazione, p e r c h é nel sistema abrogato la R.M. Cat. Ci era totalmente riscossa a mezzo ruoli nominativi);

d) m e d i a n t e versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per le ritenute

sulle i n d e n n i t à p a r l a m e n t a r i e altre ritenute di m i n o r rilievo. (Anche ciò r a p p r e s e n t a u n a inno-vazione di rilievo).

Alla imposta iscritta in cartella n o n è aggiunto alcun aggio di riscossione. Sono, invece, dovuti gli interessi per il r i t a r d a t o p a g a m e n t o e sono con-cessi sconti per il p a g a m e n t o anticipato.

N o n è d o v u t o alcun bollo di q u i e t a n z a .

D o p o questa r a p i d a esposizione della legisla-zione essenziale sulla n u o v a imposta generale e personale sul r e d d i t o è interessante comparare la

posizione del contribuente, prima e dopo la riforma.

L ' i m p o s t a sul r e d d i t o delle p e r s o n e fisiche ha sostituito per il c o n t r i b u e n t e - l a v o r a t o r e dipen-dente, p r i v o di altri redditi, l ' i m p o s t a di R . M . Cat. C 2 , l ' i m p o s t a c o m p l e m e n t a r e e l ' i m p o s t a di famiglia. Per l ' i m p o s t a di R. M „ Cat. Ci, il mini-mo i m p o n i b i l e era di lire 6 0 0 . 0 0 0 a n n u e e

l'ali-quota era del 4 % sulla parte di reddito eccedente tale minimo; essa passava a l l ' 8 % sulla parte di reddito eccedente le lire 1.020.000 annue; esi-steva p u r e l'imposta complementare, ma da essa erano completamente esenti i redditi che, al lordo delle detrazioni per carichi di famiglia e della franchigia di lire 2 4 0 . 0 0 0 , n o n superavano le lire 9 6 0 . 0 0 a n n u e . Il c o m u n e prelevava inoltre l'im-posta di famiglia. T u t t a v i a queste imposte (eccet-tuata la ricchezza mobile) venivano praticamente applicate in misura parziale, q u a n d o n o n venivano applicate del tutto.

O r a , con la r i f o r m a , è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche il lavoratore dipen-dente il cui reddito n o n supera le lire 1.200.000 a n n u e , se n o n possiede altri redditi; tale minimo, fissato dalla legge-delega in lire 8 4 0 . 0 0 0 , venne elevato nel 1974, per tener conto del deprezza-m e n t o della deprezza-m o n e t a i n t e r v e n u t o nel f r a t t e deprezza-m p o . T u t t a v i a , esso è inadeguato, q u a n d o si pensi che dal 1971 al 1974 il potere d ' a c q u i s t o della lira è c a d u t o alla m e t à e, inoltre, le aliquote del tributo per gli scaglioni di r e d d i t o fino a 10 milioni sono rimaste costanti e per gli scaglioni superiori sono state inasprite.

Per i lavoratori a u t o n o m i e per coloro che frui-scono di redditi di capitale e d ' i m p r e s a si aggiun-gono alle gravose aliquote sul r e d d i t o delle per-sone fisiche, quelle dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul r e d d i t o delle p e r s o n e giuri-diche (8).

(8) Mentre correggiamo le bozze, giunge notizia che il Consi-glio dei ministri ha approvato il disegno di legge predisposto dal Ministro delle finanze, mirante ad eliminare alcuni errori evidenti del nuovo sistema ed a ridurre gli efletti devastatori dell'inflazione. Il disegno citato non abolisce — per non menzionare che i punti più salienti — il cumulo dei redditi fra coniugi, ma lo mitiga, ele-vandolo a 6 milioni per il reddito prodotto nel 1975 ed a 7 milioni per gli anni successivi, aumenta le detrazioni per le persone a carico, abbassa le aliquote del tributo ed ammette, nei conti delle imprese, la rivalutazione per conguaglio monetario dei beni acqui-stati anteriormente al 31 dicembre 1971.

Nel documento Cronache Economiche. N.005-006, Anno 1975 (pagine 72-78)