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Cause di esclusione ed esonero parziale dalla normativa

possibilità di eludere gli obblighi di assunzione ivi previsti. Ciò è evidente nella disciplina degli esoneri parziali e della sospensione degli obblighi, contenuta nell’art. 5 della legge n. 68/99.

L'art. 5, comma 1, legge n. 68/99 prevede, per le sole Amministrazioni Pubbliche e per gli Enti Pubblici non economici, l'esclusione dall’obbligo in relazione a mansioni che non consentono, anche in misura ridotta, l'occupazione dei disabili68.

66 In questo senso Lorenzo Fantini, in Nuove leggi civili, op. cit., p. 1376; Pagliero, Collocamento dei disabili, in Dir. prat. lav., I corsi, nuovo collocamento migratorio, 1999, n. 3, p. 28; Biagi, op. cit., p. 13, il quale sottolinea, comunque, la necessità di «[...] realizzare comunque l'integrazione sociale che proprio il momento lavorativo può consentire, mediante soluzioni di telelavoro che prevedano la presenza del lavoratore nell'azienda o nell'ufficio pubblico per una certa quota di tempo»; così anche Bianchi D’Urso e Vidiri, Luci ed ombre sulla nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie, in Mass. giur. lav., 2000, p. 722, i quali valutano positivamente la circostanza che l’art. 4, co. 3, della legge n. 68/99 risulti «funzionalizzato ad un dovere di solidarietà sociale».

67 Roberto Ciampi, Le professioni del futuro, in ASPHInforma, «Speciale 20 anni», n. 1/2000.

68 Su questo punto Antonio D’Harmant François sostiene che: «E’ sin troppo palese la diversità di trattamento, considerata prevalentemente la regolamentazione degli esoneri, con i datori di lavoro privati (la disciplina che si applica questi vale pure per gli enti pubblici economici, a mente dell’art. 3, co. 6): forse non si sono valutate appieno le conseguenze non positive che ne possono derivare». Antonio D’harmant François, La nuova disciplina delle assunzione obbligatorie: prime note, op. cit., p. 325.

Per i datori di lavoro privati e pubblici che operano nel settore dei trasporti e degli impianti a fune, la legge individua direttamente le mansioni per le quali opera l’esonero, in relazione alla particolare pericolosità per l’incolumità del disabile e degli utenti del servizio (art. 5, comma 2)69.

La più importante novità in materia di esoneri è contenuta nell'art 5, comma 3, che prevede la possibilità di esonero parziale per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possano occupare l'intera percentuale dei disabili. In precedenza la legge n. 482/68 prevedeva la possibilità di assumere, in luogo degli invalidi, soggetti validi ma rientranti nelle categorie protette (quali orfani e vedove).

Nei casi previsti dall’art. 5, comma 3, l’esonero avviene su domanda motivata del datore di lavoro interessato, da presentare al servizio per l’impiego del territorio in cui ha sede l’impresa, secondo quanto stabilisce la circolare n. 4/2000 del Ministero del Lavoro70. La circolare predetta individua anche i criteri per la valutazione delle attività che non consentono l’adempimento integrale dell’obbligo di assunzione, precisando che le

«speciali condizioni dell’attività aziendale» di cui all’art. 5, comma 3, consistono «nella faticosità della prestazione lavorativa richiesta, nella pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l’attività stessa, o nella particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa».71 La valutazione dell’ufficio, insomma, deve «essere correlata all’apprezzamento dell’attività imprenditoriale, con riguardo alle peculiarità tipologiche e nella sua globalità, nonché delle attività costituenti specifico compito dei lavoratori dipendenti, nel quadro complessivo delle strutture aziendali»72.

69 Per i datori di lavoro che operano nel settore dei trasporti, l’esclusione opera con riferimento al personale viaggiante e navigante. Per gli impianti a fune, è escluso il personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto.

70 Circolare 17 gennaio 2000, n. 4, “Iniziali indicazioni per l’attuazione della L. 12 marzo 1999, n. 68”.

71 Nella nota del Ministero del lavoro 3 aprile 2001, n. prot. 533/M96, in Guida lav., 2001, 15, pag. 9, viene evidenziato che l’istituto dell’esonero parziale così come previsto dal Dm 7 luglio 2000 n. 357, si configura come strumento meramente residuale rispetto alle varie possibilità di avviamento al lavoro offerto dalla legge n. 68 del 1999. In particolare si osserva che l’accesso all’istituto dell’esonero parziale da parte dei datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti non appare esperibile, in quanto l’esonero viene connotato dalla legge come un istituto “parziale” e non come esenzione totale dagli obblighi previsti dalla legge n. 68 del 1999, venendo meno in tal modo la finalità perseguita dalla norma.

72 Così, in relazione alla previgente disciplina, Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 1998, n. 507, in Foro Amm., 1998, 1121.

L’accertamento delle condizioni che giustificano l’esonero deve dunque essere condotto in maniera rigorosa73, in aderenza all’obiettivo di garantire il più possibile l’effettività del diritto al lavoro dei disabili. In ogni caso, il datore di lavoro che ha ottenuto l’esonero (ed anche in pendenza del procedimento di autorizzazione, secondo quanto stabilisce la circolare n. 4/2000) è tenuto a versare al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili una somma pari a £ 25.000 (pari a circa 13 €) al giorno per ogni disabile non occupato, maggiorata in caso di inadempimento (gli importi del contributo e delle maggiorazioni sono adeguati con decreto del ministero del lavoro ogni 5 anni). Il costo dell'esonero ha una funzione disincentivante ed al tempo stesso dev’essere inteso come una «forma di partecipazione solidaristica anche delle imprese esonerate allo sforzo della comunità, teso a realizzare il diritto al lavoro dei disabili»74.

Il Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili, il cui funzionamento è stato disciplinato dal Decreto del Ministro del Lavoro n. 91/2000(75), è destinato a finanziare programmi di inserimento lavorativo dei disabili nell’ambito delle convenzioni di cui all’art. 11 della n. 68/99.

La tensione della legge n. 68/99 verso l’effettività del diritto al lavoro dei disabili si coglie anche nella rinnovata disciplina della sospensione degli obblighi di assunzione, contenuta nell’art. 3, comma 5, legge n. 68/99.

L’elencazione tassativa76 delle ipotesi di sospensione dell’obbligo, limitate ai casi di intervento della C.I.G. straordinaria e alla procedura di mobilità, rompe nettamente con la prassi amministrativa precedente77, volta a ricomprendere in esse anche fattispecie di crisi aziendale tout court. In altre parole, non può più bastare l’allegazione di una generica situazione di crisi aziendale per giustificare la sospensione degli obblighi, ma

73 La circolare n. 4/2000 del Ministero del Lavoro, cit., prevede anche che il servizio competente si possa avvalere, per le necessarie verifiche tecniche, del Servizio Ispezione della Direzione provinciale per l’impiego e delle A.S.L.

74 Così A. Tursi, op. cit., 762. Dubita della costituzionalità della norma D’Harmant François, La nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie: prime minute, in R. It. D. Lav. 1999, 3, p. 318 (spec. p. 326).

75 Decr. Min. Lav. 13 gennaio 2000, n. 91, in Gazz. Uff., 14 aprile 2000, n. 88 (reperibile anche nel sito Internet dell’Università di Catanzaro, all’indirizzo http://www.unicz.it/lavoro. Il Decreto prevede, fra l’altro, che le risorse del Fondo possano essere utilizzate anche per il rimborso delle spese necessarie all’adeguamento del posto di lavoro per i disabili con oltre il 50% di riduzione della capacità lavorativa, o per l’apprestamento di posizioni di telelavoro o per la rimozione delle barriere architettoniche.

76 Per la tassatività delle ipotesi previste dall’art. 3, comma 5, si v. A. Tursi, op. cit., 758; E. Massi, op. cit., V.

77 Espressa nella Circolare del Ministro del Lavoro n. 64/96, in Dir. Prat. Lav., 1996, 1826. La giurisprudenza precedente era invece nettamente orientata a considerare tassative le ipotesi di sospensione previste dall’art. 13, legge n. 482/68 e dall’art. 9, L. n. 79/83. Si v., ad es., Cass. 26 febbraio 1990, n. 1460, in Impresa, 1990, 1979; Cass.

13 gennaio 1988, n. 149, in Giur. It., 1998, I, 1, 1552.

occorre la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa78 conseguente all’intervento della C.I.G. straordinaria , oppure l’apertura di una procedura di mobilità.

Infine il meccanismo della compensazione (art. 5, comma 8), che incide unicamente sull'articolazione territoriale e non già sulla quota d'obbligo, consente ai datori di lavoro pubblici e privati, su motivata richiesta, di assumere presso una unità produttiva un numero di lavoratori disabili superiore a quello prescritto portando le eccedenze a compensazione del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione se pubblico e in regioni diverse se privato.