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Le sanzioni a carico del datore di lavoro

Le previsioni contenute nell’art. 15 della legge n. 68, rubricato “Sanzioni”, s’inseriscono nella generale tendenza diretta alla depenalizzazione dei reati c.d. minori, che va a modificare l’impostazione della legge n. 482 del 1968106. Infatti l’apparato sanzionatorio della precedente disciplina si inseriva nel contesto di quegli strumenti volti ad assicurare il monopolio statale in materia di collocamento, mediante l’attribuzione di rilevanza penale alle violazioni delle relative disposizioni107.

Con la legge n. 689 del 1981 e con quella del 29 marzo del 1985 vi è una netta inversione di tendenza, che viene seguita anche dalla legge n. 68 del 1999, la quale introduce sanzioni di carattere amministrativo.

Prendendo in esame l’art. 15 dobbiamo subito notare che i commi al suo interno non sono stati posizionati in un ordine logico accettabile; infatti fa discutere la collocazione della sanzione di cui al 4° comma dopo le previsioni di cui al 2° ed al 3° comma che come si vedrà, rappresentano norme di carattere generale, riferibili ad entrambe le ipotesi di illecito.

Analizzando l’articolo in commento, il 1° comma stabilisce che «Le imprese private e gli enti pubblici economici, che non adempiano gli obblighi di cui all’art. 9, 6° comma, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 ( pari a 516,5 €) per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 (pari a 25.8 €) per ogni giorno di ulteriore ritardo».

Bisogna dire che, mentre nella precedente disciplina erano previste due distinte sanzioni per l’ipotesi di mancata od intempestiva denuncia ovvero per il caso di mancata richiesta di assunzione, l’art. 15 prevede una sola ipotesi di illecito; questo deriva dal fatto che ai sensi dell’art. 9, 3° comma la richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l’invio agli uffici competenti dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro108.

Sempre il 1° comma dell’art. 15 si riferisce alle imprese private ed agli enti pubblici, ma questa limitazione soggettiva è controversa visto che l’art. 9, 6° comma prevede l’obbligo dell’invio del prospetto a carico di tutti i datori di lavoro senza alcuna

106 D. Garofalo, Disabili e lavoro. Profilo oggettivo e sanzioni, cit., XXX.

107 F. D. Mastrangeli, Misure sanzionatorie a carico dei datori di lavoro, in op. cit. a cura di M. Cinelli e P.

Sandulli, pag. 461.

108 In questo modo si elimina quel duplice passaggio (obbligo di denuncia e obbligo di richiesta di avviamento) che veniva imposto dalla legge n. 482.

distinzione. Inoltre, per il fatto che l’articolo in commento si rivolge alle imprese, un datore di lavoro non imprenditore, che pure sarebbe obbligato all’invio del prospetto, finirebbe col rimanere privo di sanzione.

Altro problema interpretativo consiste nel come debba venire regolata la fattispecie del tempestivo invio del prospetto, privo però degli elementi richiesti dalla norma di rinvio. A riguardo è necessario ritenere che, per considerare tempestivamente adempiuto l’obbligo sanzionato, il prospetto debba essere completo dei dati richiesti dall’art. 9, 6°

comma109.

La seconda ipotesi sanzionatoria contenuta nell’articolo in commento è presente nel 4°

comma che recita: «Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell’obbligo di cui all’art. 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all’articolo 14, di una somma pari a lire 100.000 (pari a 516.5 €) al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata».

Dopo aver elencato le possibili sanzioni amministrative110 ex art. 15, lo stesso articolo esprime due regole “generali”. Invero il secondo comma prevede che «Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all’articolo 14»111.

109 F. D. Mastrangeli, op. cit., pag. 462.

110 Sciortino Pietro sottolinea con forza che «Se lo scopo prefissato dal legislatore fosse stato esclusivamente quello della tutela economica di una fascia debole, sarebbe stato sufficiente prevedere misure di tipo assistenziale, non un generalizzato obbligo di assunzione, sicché la ratio profonda della legge n. 68/1999 potrà dirsi effettivamente osservata solo allorquando, senza incertezza alcuna, verrà riconosciuta l’eseguibilità forzata del “diritto al lavoro”

del disabile.

Di qui la necessità di un intervento normativo risolutore che, ad esempio, con l’aggiunta di un comma all’articolo 19 a all’articolo 15, preveda che: qualora l’azienda o l’ente obbligato rifiuti ingiustificatamente l’assunzione del lavoratore invalido ai sensi della disposizione della presente legge, il giudice del lavoro, su richiesta del lavoratore interessato, pronuncia condanna con effetto costitutivo del rapporto di lavoro.

Opportuno sarebbe, inoltre, per una completa tutela del lavoratore, che il legislatore aggiungesse un’ulteriore norma di chiusura: nell’ipotesi di mancata esecuzione da parte del datore di lavoro degli obblighi derivanti dalla sentenza di condanna sostitutiva del contratto di lavoro, è ammesso il ricorso, da parte del disabile, all’esecuzione forzata di cui agli artt. 612 e ss. del vigente codice di procedura civile», “Sull’inesistenza del diritto al lavoro del disabile”, in Tempi Nuovi, 2004, n. 5, pag. 12.

111 La circolare del Ministero del lavoro 16 febbraio 2001, n. 23 (in Guida lav., 2001, 9, pag. 30) distingue esattamente i compiti di gestione del collocamento dei disabili da quelli della vigilanza. È competenza delle regioni il servizio per l’inserimento dei disabili nelle attività lavorative, che sarà poi di fatto svolto nell’ambito delle province, dai servizi preposti al collocamento, meglio definiti come Servizi integrati per l’impiego. Spettano invece ai Servizi ispettivi delle Direzioni provinciali del lavoro i compiti relativi alla vigilanza sulla corretta applicazione

La seconda disposizione a carattere generale è contenuta nel comma terzo il quale stabilisce che «Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sull’impiego pubblico»112; vi è da notare che in questo comma non è prevista la diffida alla regolarizzazione, che invece compariva nella previgente disciplina.

Tale diffida, che veniva a costituire una vera e propria condizione di procedibilità dell’azione penale, rappresentava in sostanza una scappatoia per aggirare almeno temporaneamente gli obblighi di legge. Proprio per questo si è optato nella legge n. 68 per l’eliminazione della diffida, in modo tale che la sanzione può essere applicata anche per periodi antecedenti alla scoperta dell’inadempimento da parte del datore di lavoro.

La legge prevede al suo interno un’altra ipotesi di sanzione amministrativa, contenuta nell’art. 5, 5° comma di cui si è già discusso. Tale norma stabilisce che «In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi, di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua»; bisogna mettere in rilievo che dalla lettera della norma si denota un’ampia discrezionalità da parte della pubblica amministrazione, sia nella irrogazione della sanzione, sia nella determinazione della relativa misura, che in questo modo è suscettibile di considerevoli oscillazioni.

Tale impostazione, se non viene corretta, rischia di compromettere la funzione coercitiva della previsione sanzionatoria in oggetto e fa venir meno anche l’essenziale requisito della certezza delle sanzioni.

Infine vi è da segnalare che la riscossione delle sanzioni ex art. 5 è disciplinata secondo i criteri di cui al 7° comma, che sono determinati dalle regioni113.

Vi è da aggiungere in conclusione che, basandosi sulla consapevolezza di non poter assicurare un sistema puramente sanzionatorio nell’osservanza dei vari obblighi posti a carico del datore di lavoro, il legislatore stabilisce con l’art. 17 una disposizione volta ad introdurre un meccanismo di coazione in diretta114.

della legge in esame da parte dei datori di lavoro soggetti all’obbligo. L. Caiazza, Lavoro dei disabili e sanzioni:

chiarimenti del Ministero, in Guida lav., 2001, 9, pag. 28.

112 Per quanto riguarda l’irrogazione delle sanzioni e la loro contestazione dovrà farsi riferimento alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

113 F. D. Mastrangeli, op. cit., pag. 467.

114 D. Garofalo, Disabili e lavoro. Profilo oggettivo e sanzioni, cit., XXX.

Tale norma fa carico alle imprese, che intendano partecipare a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, di presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al