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Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati

Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, l’art. 14148, D.lgs. n. 276/03 prevede che i servizi per l’impiego (art. 6, comma 1°, legge n. 68/99), sentito l’organismo di cui all’art. 3 d.lgs. n. 469/97 (servizio per l’inserimento lavorativo dei disabili), possano stipulare convenzioni-quadro territoriali (probabilmente provinciali) con i sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, o con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali [di cui all’art. 1, comma 1°, lett. b), legge n. 381/91], ovvero con i consorzi ex art. 8, legge n. 381/91. Tali convenzioni, aventi per oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti, debbono essere

147 V. Pinto, La modernizzazione promessa. Osservazioni critiche sul decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, op. cit., pag. 59.

148 Anch’esso, ai sensi dell’art. 86, comma 12°, d.lgs. n. 276/03, ha carattere sperimentale.

approvate dalle Regioni, sentiti gli organismi di concertazione, di cui al D.Lgs n.

469/97149.

Il collocamento dei disabili nelle cooperative sociali è già consentito dalla legge n.

68/99, art. 12, come “inserimento temporaneo con scopi formativi personalizzati” per la durata massima di due anni (con interventi successivi questo termine è stato protratto in alcuni casi fino a quattro anni). Ai sensi del citato art. 12, le aziende obbligate devono preliminarmente assumere la persona inserita in cooperativa. L’azienda, inoltre, è tenuta ad assicurare alla cooperativa convenzionata commesse di lavoro corrispondenti al costo del disabile inserito. Al disabile, così avviato, viene assicurato il trattamento normativo e retributivo previsto dai contratti collettivi. Al termine del periodo di “tirocinio”, l'impresa ha l'obbligo di reinserire nella propria struttura il lavoratore disabile.

La vera novità introdotta dall’art. 14, D.lgs. n. 276/03, è contenuta nel 3° comma. Infatti, si precisa che, qualora «l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali realizzato in virtù dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario (cioè nelle aziende

“normali”), in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all’art. 6 comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'art. 3 della stessa legge cui sono tenuti le imprese conferenti.»

(art. 14, comma 3°). Al lavoratore così inserito sarà assicurato il trattamento economico previsto dai contratti collettivi delle cooperative (notoriamente inferiore a quello delle imprese)150.

In definitiva, l'articolo 14 del D.Lgs. n. 276/03 prevede, che sia la cooperativa sociale ad assumere direttamente il lavoratore disabile al posto dell'impresa. Questa potrà assolvere l'obbligo di assunzione dei lavoratori disabili, concedendo alla cooperativa sociale delle commesse.

Il comma 2° dell’art. 14 disciplina in modo analitico il contenuto della convenzione quadro151. In particolare, le convenzioni dovranno individuare l’ammontare del valore

149 Si tratta delle Commissione Regionali Permanenti Tripartite ex art. 4, comma 1°, lett b), d.lgs. n. 469/97.

150 Molto critico a tal riguardo Scorda Martino che esprime come vi siano” forti perplessità sulla legittimità del nuovo sistema, considerato che la norma che lo prevede, contenuta nell’art. 14 del D.Lgs. n. 276/2003, è stata emanata in attuazione della legge Biagi n. 30, nella quale non si rinvengono le condizioni di costituzionalità, cioè i criteri direttivi ai quali è subordinata l’emanazione dei decreti legislativi. E’ quindi presumibile che la norma in oggetto sia destinata ad essere travolta dalla Corte Costituzionale”, Un sistema inaccettabile, in Tempi Nuovi, 2004, n. 6, pag.7.

151 La convenzione quadro deve disciplinare i seguenti aspetti:

delle commesse affidate e il costo di ogni lavoratore: il rapporto fra questi due valori indicherà quanti lavoratori l’impresa “scarica” alle cooperative sociali. Fa notare S.

Nocera: «Il costo del lavoro considerato non è calcolato con riguardo ai contratti collettivi delle imprese, ma con riguardo a quelli delle cooperative sociali. In tal modo, il numero dei lavoratori da affidare alle cooperative sociali aumenta, essendo il quoziente di una divisione col divisore più piccolo»152.

Il pericolo denunciato da molte associazioni di disabili è che attraverso l’art. 14, D.Lgs.

n. 276/03 (che, come già detto, attualmente è una norma solo sperimentale) si arrivi a svuotare di contenuto la legge n. 68/99.

Il 2° comma dell’art. 14 lett. g) prevede che siano le convenzioni a stabilire «i limiti di percentuali massime della quota d’obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione», oltre i quali permane l’obbligo di assunzione in azienda. Questo apparente correttivo, però, è puramente simbolico. Infatti è stabilito che il limite non si applica alle imprese che hanno da 15 a 35 dipendenti (art. 14 comma 3°)153, le quali hanno l’obbligo di assumere un solo disabile, [art. 3, comma 1°, lett. c), legge n. 68/99].

Siccome, ai sensi dell’art. 7, comma 1° lett. a), legge n. 68/99, tale unico lavoratore deve essere assunto con chiamata nominativa e quindi con progetto mirato, per queste imprese, la norma di legge appena citata è stata abrogata, senza dirlo ufficialmente (non si dimentichi, però, che l’art. 14 d.lgs. ha solo carattere sperimentale).

Per le imprese che hanno da 36 a 50 dipendenti l’art. 3, comma 1°, lett. b), legge n.

68/99, prevede l’obbligo di assumere due lavoratori disabili, di cui uno per chiamata nominativa [art. 7, 1° comma, lett. b)]. Per queste imprese il 50% dei lavoratori disabili

1. le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;

2. i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa, che per i disabili sarà curata dai servizi competenti di cui all’art. 6, comma 1°, legge n. 68/99;

3. le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero di svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;

4. la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, al fine del computo ex comma 3°, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati alle cooperative sociali;

5. la promozione dello sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali;

6. l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell’agenzia sociale ex art. 13, di una struttura tecnico-operativa, senza scopo di lucro, a supporto delle attività previste dalla convenzione;

7. i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.

152 Salvatore Nocera, Requiem per la legge 68/99 sul collocamento mirato (articolo apparso su Vita non profit online, il 24 ottobre 2004).

153 Venendo così vanificata una delle principali conquiste della legge n. 66/99: l'estensione dell'obbligo di assunzione alle piccole imprese.

da assumere potranno essere “mandati” in cooperative, un limite inferiore non è possibile. Per le imprese che hanno più di 50 dipendenti, l’obbligo di assunzione è pari al 7% dei dipendenti, di cui il 60%, sono assunti con chiamata nominativa; anche per questi l’esternalizzazione dei lavoratori alle cooperative riduce enormemente il collocamento mirato.

La percentuale massima di lavoratori da convogliare nelle cooperative non è fissata a livello nazionale, ma ogni convenzione-quadro provinciale potrà liberamente fissarla, a seconda della maggiore o minore forza contrattuale delle imprese o dei sindacati dei lavoratori.

Un altro aspetto che preoccupa è, poi, l’individuazione dei soggetti disabili che possono accedere ai “benefici” dell’art. 14. La norma parla di lavoratori “che presentano particolari caratteristiche e difficoltà d’inserimento nel ciclo lavorativo ordinario”, secondo valutazione esclusivamente rimesse ai Comitati Tecnici operanti presso le Commissioni tripartite. Ora, trattandosi di lavoratori con disabilità tutti “presentano particolari caratteristiche” e moltissimi avrebbero “difficoltà d’inserimento”, se non fossero contrastate dalle nuove tecnologie e dalle modalità del progetto di inserimento mirato. Anche qui la vaghezza della formulazione normativa si presta a svuotare di senso la novità della legge n. 68/99.

L’esito finale dei meccanismi predisposti dall’art. 14 rischia di essere quello di promuovere l’assunzione dei disabili, presso cooperative che vengono incentivate a pagarli poco e ad utilizzarli in lavori qualsiasi. Come afferma Zoppoli: «Se non si può negare che percorsi simili possano servire nei casi più estremi, non può certo dirsi che le nuove regole vadano ad arricchire le best pratices in materia di inclusione sociale»154.