• Non ci sono risultati.

Il Centro di prima accoglienza (CPA) e la Comunità ministeriale -

Nel documento relazione annuale delle attività svolte (pagine 196-200)

il Centro giustizia minorile per l’Emilia-Romagna (CGM)

Il Centro di Prima Accoglienza (C.P.A.) è una struttura residenziale dell’Amministrazione della Giustizia Minorile che ospita temporaneamente minorenni in stato di arresto, fermo o accompagnamento sino all’udienza di convalida che deve aver luogo entro 96 ore dall’arresto fermo o accompagnamento, assicurando la custodia del minore. Con la collaborazione degli altri Servizi dell’Amministrazione o di quelli del territorio, assicurano all’Autorità Giudiziaria una prima consulenza tecnica sul caso e ai minori ospitati accoglienza, informazione, sostegno e chiarificazione, preparandone anche le dimissioni dal Centro stesso e curandone il rientro in famiglia o l’eventuale invio ad altre strutture. Gli educatori del C.P.A. possono inoltre attuare l’accompagnamento educativo nel corso delle misure cautelari non detentive.

Le Comunità Ministeriali, come quelle del privato sociale, accolgono i minori sottoposti alla specifica misura cautelare prevista dall’art.22 del D.P.R.448/88 (collocamento in comunità).

La Comunità ministeriale di Bologna assicura l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria nei confronti di minori autori di reato, a tale scopo viene predisposto un programma educativo individualizzato, con l’adesione del minore, tenendo conto delle risorse personali e familiari dello stesso e delle opportunità offerte dal territorio. In questo modo si avvia il processo detto di responsabilizzazione.

Offre sostegno e accompagnamento verso un inserimento in famiglia o altra comunità, in base a progetti individuali predisposti in équipe interprofessionale e interistituzionale.

Per quanto riguarda la Comunità ministeriale di Bologna, a ottobre del 2013 si contava il passaggio di 32 ragazzi dall’inizio dell’anno, con una presenza media giornaliera di 5,5 minori.

Nel 2012 sono stati 51 i ragazzi passati per la Comunità, di cui 32 stranieri.

Il personale dei due servizi è formato da 1 Direttore, 3 funzionari di Area pedagogica (educatori coordinatori);

3 assistenti di area pedagogica; 1 operatore amministrativo con mansioni segretariali e 3 agenti di polizia

penitenziaria in servizio al CPA.

Il progetto di accoglienza, sostegno e vigilanza rivolto ai ragazzi collocati in Comunità ministeriale per effetto di provvedimento dell’Autorità giudiziaria si basa su azioni di supporto socio-relazionale, di ascolto, di sviluppo socio-affettivo e di tutela.

Le attività principali svolte nella Comunità sono il laboratorio espressivo (art therapy), laboratorio delle competenze, sostegno scolastico; attività di volontariato da prestare presso il centro volontariato sociale, l’ANT, presso il negozio equo-solidale, al centro Poggeschi, a Fucine vulcaniche (giocoleria e ciclo officina);

attività sportive di pesistica e thai boxe; progetti (terra mare, giardinaggio e uscite in barca; video ludoteca alla cineteca di Bologna; laboratorio teatrale con il Teatro del Pratello).

La Comunità e il CPA si sono dotati di un piccolo vademecum, che viene distribuito a tutti i ragazzi all’ingresso, contenente la sintesi del regolamento e delle comunicazioni della direzione.

L’ultima relazione dell’ASL, a cui è deputata anche la vigilanza del CGM, relativa al 2013 non evidenzia alcuna criticità nelle due strutture, dichiarando buone le condizioni igieniche e l’idoneità delle camere. Al momento della visita, effettuata il 13 dicembre, erano presenti 5 minori in comunità e nessun ragazzo in centro di prima accoglienza.

Alle strutture residenziali del Centro di Giustizia minorile si affiancano gli Uffici di Servizio Sociale per i minorenni (USSM), che seguono i minori in tutte le fasi del procedimento penale, in particolare nell’attuazione dei provvedimenti giudiziari che non comportano una limitazione totale della libertà.

La maggior parte dei minori autori di reato è in carico agli USSM nell’ambito di misure all’esterno; la detenzione, infatti, assume per i minorenni carattere di residualità, per lasciare spazio a percorsi e risposte alternativi, sempre a carattere penale.

Negli ultimi anni si sta assistendo ad una sempre maggiore applicazione del collocamento in comunità, non solo quale misura cautelare, ma anche nell’ambito di altri provvedimenti giudiziari, per la sua capacità di contemperare le esigenze educative con quelle contenitive di controllo.

Per approfondimenti e dati statistici si reinvia la lettura dell’all.13 - Analisi dei flussi di utenza nei servizi della giustizia minorile di Bologna.

Altri dati di carattere nazionale si trovano nella sezione statistica del sito del Dipartimento di Giustizia minorile:

http://www.giustiziaminorile.it/statistica/index.html

l’istituto penale minorile

PROTOCOLLO D’INTESA

Fra iL cenrodi GiustiziaMinoriLe per L’eMiLia-roMaGna, iL GarantedeLLepersone sottoposte a

MisurerestrittiveoLiMitativedeLLa LibrtàpersonaLe deLL’eMiLia-roMaGna per Lo svoLGiMentodi attivitàdi sporteLLodiinForMazione GiuridicaeconsuLenza extraGiudiziaLe inFavoredeLLetuteLa deidirittideiMinorenni stranieriediconsuLenza esupportoaLLedirezioni eaGLioperatori deLLestrutturedeL centro Giustizia MinoriLe ediconsuLenzaesupportoaLLe direzionieaGLi operatorideLLestrutture deL centrodi Giustizia MinoriLe inMateriadiiMMiGrazione

Il Direttore del Centro di Giustizia Minorile per l’Emilia Romagna, Paolo Attardo, domiciliato per la sua carica presso la sede del Centro di Giustizia Minorile, in via del Pratello 38/2 - 40122 Bologna e

il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale della Regione Emilia-Romagna, Desi Bruno, domiciliata per la sua carica presso la sede dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in viale Aldo Moro 50, Bologna;

Di seguito denominati le Parti

Visti:

- il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 - Codice del Processo Penale Minorile;

- la Legge 26 luglio 1975, n. 354 “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”;

- il DPR 30 giugno 2000, n. 230 “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”;

- la L. 4 agosto 1955, n. 848 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952;

- il D.P.R. 14 aprile 1982, n. 217 “Esecuzione del protocollo n. 4 addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che riconosce alcuni diritti e libertà oltre a quelli che già figurano nella detta convenzione e nel suo primo protocollo addizionale, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963”;

- la L. 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989” e la L. 11 marzo 2002, n. 46 “Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000”;

- Il D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

- il D.P.R. 19 ottobre 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del T.U. delle

l’istituto penale minorile

disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

- Tutte le norme complementari al T.U. relative ad asilo politico, cittadinanza, diritto di circolazione e soggiorno, diritto internazionale privato, esecuzione delle sentenze penali, giudice di pace, respingimento ed espulsione;

Premesso che

con la L.R. 19 febbraio 2008, n. 3 - “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna”, come successivamente modificata dalla L. R. 27

settembre 2011, n. 13 “Nuove norme sugli Istituti di Garanzia”, la Regione Emilia-Romagna ha istituito il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della liberta personale al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi costituzionali e nell’ambito delle materia di competenza regionali, i diritti delle persone presenti negli Istituti penitenziari, negli Istituti penali per i minori, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nei CIE;

Considerato che

- La formazione e il trattamento dei minori e giovani adulti collocati nelle aree penali interne ed esterne dei servizi minorili hanno l’obiettivo, per fine espresso della normativa internazionale in materia come recepita dall’ordinamento nazionale, di assicurare la loro assistenza, protezione, educazione e competenza professionale affinché essi siano messi in grado di avere un ruolo costruttivo nella società e che pertanto vanno loro garantiti l’aiuto, la protezione e I’assistenza necessari sul piano sociale, educativo, professionale, psicologico, sociale, sanitario e fisico, avuto riguardo all’età, al sesso, alla personalità e all’esigenze educative degli stessi nell’interesse di una loro crescita armonica;

- In questo quadro, la situazione dei minori e giovani adulti, stranieri – siano essi cittadini di un paese dell’Unione o di un paese terzo, legalmente soggiornanti o in condizione di irregolarità – richiede un’attenzione particolare;

- Il Centro per la Giustizia Minorile di Bologna (di seguito denominato CGM), che è l’organo periferico competente sul territorio regionale del Dipartimento Giustizia Minorile, assicura l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria minorile in ambito penale nei confronti dei minorenni autori di reato e attua una politica di prevenzione e di costruttivo interesse verso il disagio minorile, interagendo con tutti gli Enti locali, prevedendo la legge quadro per la

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali collaborazione tra CGM e Regione;

Dato atto che

- Con nota del’11 giugno 2013, il CGM, congiuntamente alle direzioni dei Servizi minorili, ha espresso piena condivisione per gli obiettivi del progetto “Liberiamo i diritti, impariamo a conoscere i nostri doveri!”, realizzato in forza di una Convenzione tra i due Garanti, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e il Garante dell’Infanzia e Adolescenza, e l’Associazione U.V.A. P.AssA, prendendo atto dell’esito positivo degli incontri realizzati;

- Nella stessa nota le Direzioni e gli operatori dei Servizi minorili del CGM - anche alla luce di un progetto di consulenza sperimentato in passato con altri soggetti del territorio e ora terminato – hanno dichiarato l’utilità e espresso la necessità di una consulenza giuridica in merito alla condizione e al trattamento di alcune situazioni di minori stranieri e giovani adulti rispetto

all’accesso, e relative procedure, alla richiesta di permesso di soggiorno, all’apertura di tutela per i minori stranieri non accompagnati (di seguito denominati MSNA), alla richiesta di protezione internazionale, umanitaria, temporanea e sociale da realizzarsi attraverso la costituzione di apposito sportello;

Ritenuto inoltre

- che debba essere garantito il diritto del minore (e, in particolare, del minore straniero) a una piena e completa informazione sulla propria condizione giuridica, in quanto questo costituisce osservanza ineludibile delle garanzie stabilite dal dettato costituzionale;

- che devono pertanto essere compiuti tutti gli sforzi necessari perché sia garantito il rispetto dei diritti fondamentali dei minori e giovani adulti per qualunque ragione collocati nelle strutture dell’area penale interna ed esterna del CGM;

- che l’attività di ciascun Ente sia il risultato della migliore cooperazione tra le Parti e che sia opportuno collaborare reciprocamente alla costituzione presso l’Istituto di uno sportello giuridico-informativo dedicato all’ascolto e all’informazione;

Accogliendo e condividendo

- i contenuti della proposta, avanzata dal CGM, di prosecuzione della collaborazione con

l’attivazione di uno sportello informativo giuridico che possa fornire alle Direzioni e agli operatori dei Servizi minorili una consulenza in merito alla condizione e al trattamento giuridico dei minori di cittadinanza straniera e un supporto operativo per facilitare la comprensione delle procedure per la richiesta di permesso di soggiorno, l’apertura di tutela per i MSNA e la richiesta di protezione internazionale, umanitaria, temporanea e sociale e ogni altra attività afferente all’esigibilità di diritti o opportunità derivanti dalla normativa vigente sulla disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Tutto ciò premesse e considerato, le Parti convengono quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Nel rispetto delle rispettive autonomie e competenze le Parti convengono di realizzare le azioni e gli interventi finalizzati al consolidamento dello sportello di informazione giuridica e consulenza extragiudiziale con le modalità definite all’art. 3;

Le premesse son parte integrante del presente atto;

Il presente Protocollo non modifica né interviene sui progetti e sulle attività già in essere presso l’Istituto e non produce effetti sugli accordi o sulle convenzioni che ne sono alla base;

Nel documento relazione annuale delle attività svolte (pagine 196-200)