• Non ci sono risultati.

2.3 Le iniziative normative del Governo Italiano per ridurre il fenomeno

2.3.2 Le certificazioni del credito

Il Governo per agevolare lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti delle amministrazioni pubbliche, ha disposto che queste ultime, su

100 ABI, 2015

87

istanza del creditore, debbano certificare i crediti relativi alle somme dovute per forniture, appalti, somministrazioni e prestazioni professionali (c.d. crediti

commerciali).

Questa misura della certificazione è stata introdotta con la Legge di Stabilità del 2011 con l'obiettivo appunto di monitorare il problema dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Questo strumento della certificazione era stato visto come possibile soluzione già nel 2010, quando una nota rivista economica scrisse che le pubbliche amministrazioni dovevano avere l'obbligo e non la facoltà di certificare i loro debiti, ossia che «si dovrà prevedere che le amministrazioni interessate forniscano ai creditori un attestato contenente la certificazione del debito e la relativa classificazione»102.

Inoltre, secondo il parere dell'ANCE questo strumento della certificazione del credito è utile anche per "quantificare meglio il debito pubblico nascosto offrendo soluzioni per garantire liquidità alle imprese ma con un importante vincolo: la politica di risanamento dei conti pubblici ed in particolare il Patto di stabilità interno"103.

Lo Stato italiano ha emanato così due decreti ministeriali "gemelli" (DM 22 maggio 2012 - DM 25 giugno 2012), i quali si riferiscono rispettivamente alle amministrazioni centrali e sub-centrali.

Il primo fa riferimento alla certificazione nei confronti di amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Mentre il secondo fa riferimento alle Regioni, agli Enti Locali e alle aziende sanitarie.

102 Tumino, 2010, pag. 20 103 Ance, 2014, pag. 33

88

Questi due decreti sono inseriti entrambi nel pacchetto di sblocco dei debiti verso la PA per accelerare ancora di più i termini, in maniera tale di diminuire il fenomeno.

Tale certificazione avviene tramite un processo standardizzato di certificazione attraverso dei semplici moduli, con i quali si formano due tipi di certificazione del credito:

- ordinaria/cartacea: attivabile attraverso PEC, moduli su Internet (non più attiva);

- semplificata/elettronica: grazie ad una piattaforma elettronica (attivata a fine ottobre 2012), dove sono stati eliminati costi di atto pubblico e notifica.

L'istanza di certificazione può essere presentata da chiunque vanti un credito nei confronti delle P.A., nella sola eccezione che questo credito deve possedere tali caratteristiche: non prescritto, certo, liquido ed esigibile.

Quindi il credito per poter essere certificabile deve essere riferito ad una obbligazione perfezionata, ossia deve essere iscritto correttamente nelle scritture contabile.

L'istanza può essere presentata per i crediti vantati da: amministrazioni statali, centrali e periferiche; regioni e province autonome; enti locali (ad eccezioni degli enti commissariati per infiltrazione a stampo mafioso); enti del SSN (esclusi tutti gli enti che hanno predisposto un piano per il rientro dei disavanzi).

Il processo è abbastanza semplice, in quanto il creditore (o suo delegato) deve semplicemente inviare l'istanza di certificazione tramite la piattaforma elettronica alla PA nei confronti della quale vanta il credito.

L'istanza deve contenere tutta la documentazione necessaria, ossia tutte le fatture che attestano il credito e gli estremi della prestazione; in più dovrà essere indicato se il credito debba essere utilizzato per una eventuale

89

compensazione e che il creditore suddetto non avvierà nessuna procedura giurisdizionale.

La PA dopo aver valutato attentamente i documenti forniti dal creditore, entro 30 giorni certifica (o meno) il credito, in maniera integrale o parziale:

- indicando la data del pagamento, che non deve essere inferiore a 12 mesi dall'istanza;

- se la PA ha delle difficoltà con il rispetto del Patto di Stabilità Interno, certifica il credito senza però indicare la data del futuro pagamento;

- può preventivamente accettare l'eventuale cessione del credito.

Se la PA entro 30 giorni non risponde a tale istanza, il creditore può chiedere all'Ufficio Centrale di Bilancio o alla Ragioneria Territoriale dello Stato, la nomina di un commissario ad acta, il quale provvederà al rilascio di tale certificazione (in un termine non superiore ai 60 giorni).

Il creditore dopo aver ricevuto la certificazione del credito può (Figura2.3.2.1): - attendere il pagamento della PA;

- recarsi in una banca/intermediario finanziario abilitato/Agente della riscossione (cessione - anche parziale - ovvero anticipazione a valere sullo stesso credito);

90

Figura 2.3.2.1 - I possibili utilizzi dello strumento della certificazione dei crediti da parte delle imprese

Fonte: Ance, Ritardati pagamenti della Pubblica Amministrazione a cura della Direzione Affari economici e centro studi, 31 luglio 2014

Nel momento in cui le amministrazioni, senza giustificato motivo, non certificano tempestivamente il credito o si rifiutano di certificarlo, verranno sottoposte ad una sanzione pecuniaria di 100 euro per ogni giorno di ritardo (Figura2.3.2.2). Inoltre per tali amministrazioni inadempienti è prevista l'impossibilità di assumere personale o di indebitarsi.

91

Figura 2.3.2.2 - Il percorso dello strumento della certificazione

Fonte: Ance, Ritardati pagamenti della Pubblica Amministrazione a cura della Direzione Affari economici e centro studi, 31 luglio 2014

Lo strumento della certificazione del credito, inoltre potrebbe diventare ancora più efficiente se si utilizzasse in maniera simultanea con la fatturazione

elettronica ( vedi § 2.5), come più volte affermato dall'ANCE.

Sennonché il Governo, tramite l'emanazione del Decreto legislativo 66/2014, con l'introduzione dell'art. 25-27, prevede la fatturazione elettronica e la certificazione «semi-automatica».

In questa maniera si avrà una procedura più semplificata di certificazione del credito e un monitoraggio in tempo reale sulla situazione dello stato dei crediti (Figura2.3.2.3).

92

Figura 2.3.2.3 - Il percorso della certificazione se quest'ultima fosse coordinata con lo strumento della Fatturazione elettronica (Art. 25 e 27 del DL 66/2014)

Fonte: Ance, A cura della Direzione Affari Economici e Centro Studi