LA POSIZIONE GIURIDICA DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE
1 LA CHIESA CATTOLICA
L’unica confessione religiosa menzionata in forma espressa nella Costituzione spagnola è la Chiesa cattolica dove, nell’art. 16.3, si afferma che i pubblici poteri mantengono le relazioni di cooperazione con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni.
Le ragioni possono essere diverse: da una parte, la Chiesa cattolica godeva già al tempo della nascita della Costituzione di un regime peculiare, derivante dalle relazioni di tipo concordatario che la Chiesa aveva stipulato con lo Stato spagnolo. Questo regime giuridico obbedisce, d’altra parte, al riconoscimento di personalità giuridica internazionale che l’ordinamento giuridico spagnolo riconosce alla Chiesa313.
313 I. C. IBÁN, Las confesiones religìosas, in AA. VV., Curso de derecho eclesiástico, Madrid, 1991, p. 227. La personalità giuridica internazionale della Chiesa cattolica è stata riconosciuta in forma esplicita dal Concordato del 1953, il cui art. 3.1 diceva: “lo Stato spagnolo riconosce la personalità giuridica internazionale della S. Sede e dello Stato della Città del Vaticano”.
Senza poi scordare che nel momento in cui si promulgò la Costituzione spagnola il 6 dicembre 1978, erano già stati conclusi i negoziati tra la S. Sede e la Spagna che verranno firmati il 3 gennaio 1979 e che sostituiranno il precedente Concordato del 27 agosto del 1953. La data della firma è posteriore alla promulgazione del Testo costituzionale, dissipando i possibili dubbi intorno all’adeguamento dei distinti Accordi ai principi costituzionali.
La menzione esplicita della Chiesa cattolica, accerta, quindi, che gli accordi con la S. Sede costituiscono una tipica manifestazione del dovere costituzionale alla cooperazione con le altre confessioni.
D’altra parte, il riferimento alla Chiesa cattolica presuppone, in un certo qual modo, il riconoscimento che le relazioni di cooperazione con questa confessione assumono il carattere di modello o paradigma per le altre confessioni.
Sicuramente le leggi di maggior interesse, sono i quattro Accordi314 firmati tra la S. Sede e la Spagna il 3 gennaio del 1979:
–Acuerdo sobre Asuntos Jurìdicos, che regola la personalità giuridica della Chiesa cattolica e delle distinte manifestazioni associative di origine canonica nell’ordinamento giuridico spagnolo, il riconoscimento dell’efficacia civile del matrimonio religioso e di determinati provvedimenti canonici, giorni festivi, attività di carattere benefico o assistenziale, etc.
–Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, che regolamenta tre gruppi di problemi: il diritto all’educazione religiosa e il correlativo diritto della Chiesa a rendere affettiva la sua missione
314 Boletìn Oficial del Estado del 15 dicembre del 1979.
educativa, il rispetto dei principi di uguaglianza religiosa e di espressione tramite i mezzi di comunicazione sociale, che non devono danneggiare i sentimenti dei cattolici, e per ultimo, l’istituzione di norme per la conservazione e protezione del patrimonio storico, artistico e culturale della Chiesa e la sua disposizione al servizio della società.
–Acuerdo sobre asistencia religiosa a las fuerzas armadas y servicio militar de clérigos y religiosos, che regola i servizi che i cappellani, i religiosi e i sacerdoti possono svolgere nelle Forze Armate.
–Acuerdo sobre Asuntos Económicos, circa il finanziamento della Chiesa, esenzioni tributarie e benefici fiscali.
–Per ultimo, il 21 dicembre del 1994 venne firmato un Acuerdo315 tra la Spagna e la S. Sede, sulle questioni riguardanti la Terra Santa e temi connessi.
Di tutti questi, sono i primi quattro Accordi del 1979, ad aver attirato l’attenzione della dottrina ecclesiastica. Essendo state firmate solo pochi giorni dopo l’entrata in vigore della Costituzione, e un anno prima della promulgazione della LOLR, la dottrina si è posta il problema di dover individuare la natura giuridica di tali patti e la loro relazione con la Costituzione e la LOLR.
In relazione al primo problema la dottrina316 ha affermato che gli Accordi del 1976317 e i quattro del 1979, costituiscono
315 Boletìn Oficial del Estado, numero 179 del 28 luglio del 1995.
316 P. LOMBARDIA, Derecho eclesiástico del Estado Español, Pamplona, 1983, pp. 143-144; A.
BERNARDEZ CANTON, Reflexiones sobre la inserciòn de los Concordatos en el Derecho internacional, in Homenaje al Professor Gimènez Fernàndez, I, Sevilla, 1967, p. 140; J.
GIMENEZ–MARTINEZ DE CARVAJAL, El matrimonio canonico en el proyecto de Ley por el que se modifica la regulaciòn del matrimonio en el Còdigo civil y se determina el procedimento a
Convenzioni bilaterali di Diritto pubblico esterno, poiché producono effetti in un ambito giuridico distinto da quello dello Stato e della Chiesa. In ogni caso c’è unanimità nel considerare questi Accordi paragonabili ai Trattati internazionali318.
Questa equiparazione fu riconosciuta dal Tribunale Costituzionale, con la sentenza del 12 novembre del 1982319. E in effetti, se si segue la procedura seguita per la trasformazione in legge di questi Accordi, con la previa autorizzazione delle Corti e la posteriore approvazione da parte del Senato e del Congresso, si può vedere come questa assimilazione ai Trattati internazionali sia giusta.
Riguardo, invece, il secondo problema, bisogna ricorrere ai principi che regolano le distinte fonti del diritto: il principio di gerarchia, di competenza e di specialità. A proposito del tipo di relazione con la Costituzione spagnola bisogna sottolineare il fatto che, sebbene gli Accordi siano stati trasformati in legge tramite il
seguir en las causas de nulidad, separaciòn y divorcio, in Revista de Derecho privado, 1981, p.
660; L. PRIETO SANCHIS, Las relaciones Iglesia-Estado a la luz de la nueva Constituciòn:
problemas fundamentales, in La Constituciòn española del 1978, Madrid, 1981, p. 344.
317 L’Accordo del 28 giugno del 1976, nel quale lo Stato spagnolo rinuncia al privilegio di designazione dei Vescovi e di altre cariche ecclesiastiche, e da parte sua la S. Sede rinuncia alle immunità ecclesiastiche, riservate ai sacerdoti.
318 J. M. GONZALEZ DEL VALLE, Derecho eclesiástico, cit., p. 287; M. LÓPEZ ALARCÓN, Las entidades religiosas, in Derecho eclesiástico del Estado Español, Pamplona, 1983, p. 345; J.
CALCO ALVAREZ, Orden público y factor religioso en la Costituciòn española, Pamplona, 1983, p. 183; L. DE ECHEVERRIA, Los Acuerdos entre la S. Sede y España, in Revista Española de Derecho Canonico, 1981, p. 37; J. FORNES, El nuevo sistema concordatario español. Los Acuerdos de 1976 y 1979, Pamplona, 1980, p. 17; D. F. LLAMAZARES-G. SUAREZ PERTIERRA, El fenomeno religioso en la nueva Costituciàn española. Bases de su tratamiento jurìdico, in Revista de la Facultad de derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 1980, p.
32; A. VIANA TOMA, Los acuerdos con las confesiones religiosas y el principio de igualdad, Pamplona, 1985, pp. 173 ss.; A. MOTILLA, Los Acuerdos entre el Estado y las confesiones religiosas, en el Derecho español, Barcelona, 1985, p. 53; D. FERNANDEZ LLAMAZAREZ, Derecho de la libertad de conciencia, II, cit., p. 500.
319 Boletìn de Jurisprudencia Constitucional, 1982, p. 1030. «Non possiamo far altro che constatare che l’Accordo tra lo Stato spagnolo e la S. Sede ha rango di Trattato Internazionale”.
Così si sono espresse anche le sentenze del Tribunale Supremo del 12 novembre del 1980 del 2 dicembre del 1981, in relazione al Convegno spagnolo con la S. Sede del 5 aprile del 1962.
procedimento richiesto per i Trattati internazionali, la loro posizione nella gerarchia normativa necessita degli articoli, dal 93 al 96, della Costituzione. E al riguardo, l’art. 95 esclude la possibilità che possano esserci incompatibilità tra i Trattati e la Costituzione; in tal caso sarà necessario ricorrere al procedimento di revisione costituzionale.
Mentre, per quanto riguarda il rapporto con la LOLR, la natura giuridica degli Accordi con la S. Sede li pone in una posizione determinata all’interno del sistema di fonti spagnole. La Chiesa cattolica, già prima della promulgazione della LOLR e, di conseguenza anche del Registro de Entidades Religiosas320, possedeva la personalità giuridica pubblica. L’Acuerdo sobre Asuntos Jurìdicos del 1979 riconobbe, inoltre, la personalità giuridica civile alla Conferenza Episcopale Spagnola, approvata dalla S. Sede321. Per questa ragione né la Chiesa cattolica né la Conferenza Episcopale sono soggetti all’iscrizione nel corrispondente RER, né a effetto costitutivo, né a effetto dichiarativo della propria personalità giuridica civile.
Gli enti che formano parte della struttura organica e gerarchica della Chiesa cattolica, come le Diocesi, le parrocchie e le altre circoscrizioni territoriali, possiedono personalità giuridica civile, quando sono notificate alla Direcciòn General de Asuntos religiosos
320 Cfr., Real Decreto n. 142 del 9 gennaio del 1981, sulla organizzazione e funzionamento del Registro de las Entidades Religiosas, il cui art. 1, dice: “El Registro de Entidades Religiosas, creato in conformità all’art. 5 della LOLR, sarà creato nel Ministro di Giustizia, con carattere di Registro pubblico e generale, e dipenderà dalla Direcciòn General de Asuntos Religiosos”. L’art.
2, dice: “nel Registro de Entidades Religiosas saranno iscritte: A) Le Chiese, Confessioni e Comunità religiose, B) gli Ordini, Congregazioni e Istituti religiosi, C) gli Enti associativi religiosi costituiti all’interno dell’ordinamento delle Chiese e Confessioni, D) le rispettive Federazioni.
321 Boletìn Oficial de la Conferencia Episcopal Española, 62, del 31 dicembre del 1999, pp. 90-99:
i nuovi Statuti della Conferenza Episcopale Spagnola sono stati approvati dalla LXXIII Assemblea plenaria della Conferenza Episcopale, celebrata dal 23 al 26 novembre del 1999, e approvata con Decreto dalla Congregazione dei Vescovi il 22 dicembre dello stesso anno.
del Ministero di giustizia, che deve solo registrare la notificazione. In questo caso l’inscrizione nel Registro ha solo una funzione dichiarativa della personalità giuridica. 322.
Al contrario, gli Ordini, le Congregazioni religiose, gli Istituti religiosi e le sue case, acquisiscono personalità giuridica civile tramite l’opportuna iscrizione nel RER, che in questi casi assume carattere costitutivo della personalità giuridica. L’iscrizione avviene mediante istanza, individuale o globale, per tutte le case dell’Ordine, al quale dovrà accompagnarsi un documento, autenticato dal notaio, con tutti i requisiti necessari per l’iscrizione.
Gli Ordini, Congregazioni e Istituti religiosi che già prima dell’Accordo del 3 gennaio del 1979 possedevano la personalità giuridica, continuano ad averla, anche se devono comunque procedere all’iscrizione nella RER, nel più breve tempo possibile.
Nello stesso modo, le associazioni e gli altri enti religiosi creati prima dell’entrata in vigore degli Accordi del 1979, possiedono già la personalità giuridica, ma devono, in ogni caso, iscriversi con effetto dichiarativo della personalità giuridica. Per gli enti creati dopo tali Accordi, sarà necessaria iscrizione nella RER, che verrà fatta con presentazione di un documento autentico, nel quale bisognerà dimostrare la costruzione, gli scopi, i dati di riconoscimento, il sistema
322 A questo riguardo La Direcciòn General de Asuntos Religiosos, nella Risoluzione dell’11 marzo 1982 (Boletìn Oficial del Estado, numero 76, del 30 marzo), riguardante l’iscrizione nel Registro de Entidades Religiosas degli enti della Chiesa cattolica, stabilisce che si deve procedere in conformità a quanto già stabilito nell’Acuerdo sobre Asuntos Jurìdicos tra la S. Sede e lo Stato spagnolo.
di funzionamento e i poteri di ogni organo, che saranno poi approvati dalla Conferenza Episcopale Spagnola323.
Per ultimo, le Fondazioni religiose della Chiesa cattolica324, che già prima degli Accordi possedevano personalità giuridica, continuano ad averla, ma devono sempre iscriversi come prova. Mentre quelle nate dopo, per avere personalità giuridica devono registrarsi nella sezione speciale della RER, in applicazione del Real Decreto 589/1984, riguardante le Fondazioni religiose della Chiesa cattolica325.
2 LE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CHIESA