LA POSIZIONE GIURIDICA DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE
4 LE CONFESSIONI NON ISCRITTE
In relazione alle confessioni non iscritte, c’è chi li definisce come “associazioni senza alcuna peculiarità e, quindi, non facenti parte del diritto ecclesiastico”334, ai quali è applicabile il solo diritto comune.
Sono, semplicemente, quelle confessioni che non hanno potuto (perché la domanda di inscrizione è stata negata), o non hanno voluto iscriversi nel Registro pubblico degli enti religiosi. Questo, però, non dimostra che sono prive di protezione da parte dell’ordinamento giuridico, ma semplicemente che non potranno godere della personalità giuridica civile riconosciuta agli enti religiosi dallo Stato, e non potranno usufruire dello statuto speciale che deriva dall’iscrizione nella RER.
Senza dubbio questi gruppi o comunità che si considerano come
“religiosi”, hanno un proprio ambito di protezione e uno statuto proprio. In primo luogo l’art. 9.2 della Costituzione spagnola stabilisce che “è compito dei pubblici poteri promuovere le condizioni affinché la libertà e l’uguaglianza dell’individuo, e dei gruppi in cui esso si integra, siano reali ed effettivi”. Questo non significa che le amministrazioni territoriali debbano riconoscere personalità giuridica ai differenti gruppi sociali, ma che devono proteggere questi gruppi religiosi, in quanto, anche essi, soggetti collettivi del diritto di libertà religiosa.
334 I. C. IBÁN, Las confesiones religiosas, in AA. VV., Curso de Derecho eclesiàstico, cit., p. 222.
L’A. continua dicendo che, anche se la confessione non iscritta risulta essere un concetto puramente residuale, questo non significa in alcun modo che bisogna giungere alla conclusione che la non iscrizione, neghi il carattere di confessione.
Inoltre questi gruppi ideologici o religiosi possono riunirsi nell’esercizio del fondamentale diritto di associazione, riconosciuto dall’art. 22 della Costituzione spagnola335; e iscriversi nel Registro de Asociaciones336, ma con il solo effetto della pubblicità (art. 22.3 CE).
In definitiva, e secondo quanto dice l’art. 2.1, d) della LOLR, la libertà religiosa comprende anche il diritto di ogni persona a “riunirsi manifestando pubblicamente i propri fini religiosi e associandosi per sviluppare in comunità le attività religiose in conformità all’ordinamento giuridico generale e a ciò che è stabilito nella Ley Organica”337. Tali enti, confessioni o comunità non iscritte diventano, quindi, titolari di diritti in base agli art. 2 e 4 della LOLR, con il solo limite dell’art. 3, almeno fino a che non risultino registrate nella RER o nel Registro Nacional de Asociaciones338. Tra i diritti di cui è titolare la confessione che ha optato per la iscrizione nella RNA e, quindi soggetta al diritto comune, si devono distinguere due gruppi: a) i diritti di cui è titolare ogni persona giuridica per poter agire in ambito giuridico come soggetto titolare di diritti e doveri; b) quelli inclusi nel diritto di libertà religiosa in accordo agli art. 2 e 3 della
335 Art. 22 della Costituzione spagnola: 1) E’ riconosciuto il diritto si associazione. 2) Sono illegali le associazioni che perseguono fini o utilizzano mezzi vietati dalla legge penale. 3) Le associazioni costituite sotto la tutela di questo articolo devono essere iscritte in un registro ai soli effetti della pubblicità. 4) Le associazioni possono essere sciolte o le loro attività sospese solo con provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria. 5) Sono proibite le associazioni segrete e quelle a carattere paramilitare.
336 Ley Organica numero 1 del 22 marzo 2002.
337 L. RUANO ESPINA, Posiciòn jurìdica de las confesiones y minorìas religiosas en España, cit., p. 592.
338 Art. 25, capitolo V, della Ley Organica numero 1 del 22 marzo 2002, che regola il diritto di associazione. Il Registro Nacional de Asociaciones ha per oggetto l’iscrizione delle associazioni e, degli atti iscrivibili in conformità all’art. 28, relativi a: a) associazioni, federazioni, confederazioni e unioni di associazioni in ambito statale e tutte quelle che esercitano principalmente le loro funzioni nell’ambito territoriale di una Comunità Autonoma; b) associazioni straniere che svolgono le loro attività in Spagna, in forma stabile e duratura, le quali devono, però, stabilire un rappresentante nel territorio spagnolo. Nel caso in cui svolgano attività solo in alcune Comunità Autonome, il Registro Nacional procederà all’iscrizione di tali associazioni nelle Comunità.
LOLR. In entrambi i casi la titolarità originaria è propria di ogni singola persona e, di conseguenza anche delle confessioni che sono espressione di tali diritti.
Tali diritti sono:
1) Diritto a costruire luoghi di culto o di riunione con fini religiosi.
L’utilizzazione di tali luoghi non si limita solo alle riunioni, ma possono essere adibiti anche a luoghi di culto o per riunioni a scopo religioso339. Così si è espresso il Tribunàl Supremo che non considera come elemento di prova decisivo per riconoscere una confessione, il fatto che tale luogo di culto sia iscritto nella RER, considerando che questo diritto è espressione del diritto di libertà religiosa340, né che tale confessione sia o non sia iscritta nel registro341.
2) Diritto e piena autonomia nell’elezione e nella formazione di ministri di culto, i quali rimangono, però, sempre soggetti al diritto comune.
3) Diritto a divulgare il proprio credo, senza nessuna interferenza da parte dello Stato. In questo caso godono della stessa autonomia riconosciuta alle associazioni.
4) Diritto a mantenere relazioni con le organizzazioni o con altre confessioni, sparse sul territorio spagnolo o all’estero.
5) Per ultimo diritto a “creare e stimolare, per la realizzazioni dei loro fini, associazioni, fondazioni e organizzazioni, in accordo alle disposizioni dell’ordinamento giuridico”342. Saranno,
339 Art. 2.2 della LOLR.
340 Sentenzia del Tribunal Supremo del 18 giugno del 1992, FFJJ 2 e 3.
341 Sentenzia del Tribunal Supremo del 18 ottobre 1995, Fondamento Jurìdico 3.
342 Art. 6.2 della LOLR.
anche queste, soggette al diritto comune e non al diritto speciale previsto per le confessioni iscritte nella RER343.
5 GLI ENTI RELIGIOSI.
L’esperienza dimostra che le confessioni non sono gli unici gruppi religiosi ai quali l’ordinamento riconosce personalità giuridica.
Nell’ambito giuridico si esprimono tutta una serie di altri soggetti, creati o fomentati dalle confessioni, per il raggiungimento di determinati fini e per ottenere, anche, il riconoscimento di personalità civile344.
A questi soggetti, dipendenti dalle confessioni, si riferisce l’art 6.2 della Ley Organica de Libertad Religiosa quando afferma che “le Chiese, Confessioni e Comunità religiose possono creare e esortare, per la realizzazione dei loro scopi, associazioni, fondazioni, e istituzioni, in accordo alle disposizioni dell’ordinamento giuridico generale”. La caratteristica principale di questi gruppi è che, dipendono sempre da una confessione, e prendono parte, allo stesso modo, alla realizzazione dei diversi fini religiosi. La differenza sta nel fatto che possono acquisire personalità civile propria. Ed è proprio questo il significato che si attribuisce alla parola “enti”.
343 D. LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Derecho de la libertad de conciencia, II, cit., p. 476.
344 P. LOMBARDÍA, Personalidad jurìdica civil de los entes eclesiásticos, cit., pp. 359 ss. L’A.
sottolinea che “per comprendere la posizione che l’ordinamento giuridico di uno Stato, concede a una determinata confessione religiosa, non è sufficiente tenere in considerazione le condizioni giuridiche attive e passive che le norme in vigore imputano al gruppo religioso, considerato come una unica entità. È anche necessario tenere in considerazione il trattamento che lo Stato accorda a una serie di enti minori, che hanno caratteristiche diverse dalle confessioni da cui derivano (comunità di culto, associazioni promosse per la realizzazione della vita religiosa, etc..).
Anche questo termine, come quello di confessione non è estraneo a difficoltà di tipo interpretativo.
Da una parte, la validità di questo termine è confermata dal Registro de las Entidades Religiosas, che, come dice la stessa parola, serve allo Stato per registrare tutti gli enti che esercitano scopi di tipo religioso sul territorio spagnolo. Possono iscriversi, come dice il Real Decreto n. 142 del 1981, tanto le confessioni, come gli enti che da essa dipendono. E ugualmente che a questo articolo, altre norme utilizzano lo stesso concetto con la stessa ampiezza.
Anche se il termine di enti appare in molti testi legislativi con una tale grandezza da inglobare anche le persone giuridiche religiose, è preferibile e sicuramente più comodo distinguere le confessioni, da una parte, e gli enti che sorgono in seno ad esse, da un’altra parte.
Così lo interpreta anche la dottrina, quando dice che “gli enti religiosi con effetti civili, o semplicemente, enti religiosi, sono una creazione del diritto, che riconosce e attribuisce, a seconda dei casi, personalità civile a organi, associazioni o fondazioni, che devono la loro esistenza alle confessioni, che le fondano e le regolano”345.
Esistono vari tipi di enti: le organizzazioni, le associazioni e le fondazioni. Le organizzazioni sono quegli enti che appartengono alla struttura organizzativa della confessione. Le associazioni, invece, si distinguono dalle fondazioni, perché sono composte da un insieme di persone, mentre le fondazioni da un insieme di beni, messi a disposizione dalle confessioni per il raggiungimento di determinati fini. Quindi, in conclusione se dovessimo dare una definizione di
345 M. LÓPEZ-ALARCÓN, Confesiones y entidades religiosas, cit., p. 229.
confessione potremmo dire che è una persona giuridica autonoma, mentre l’ente è, sempre una persona giuridica, ma dipendente dalla confessione.
Sono quattro i modi in cui tali enti possono acquisire personalità giuridica civile e, la conseguente capacità di agire:
1 Tramite legge: per la Chiesa cattolica si deve far riferimento all’art. 16.3 della Costituzione spagnola; mentre per quanto riguarda la Conferenza episcopale si deve guardare l’art. I.3 degli Asuntos Jurìdicos.
2 Tramite Notificazione del Ministro di Giustizia senza necessità di alcuna iscrizione: questa possibilità è riservata agli enti organici della Chiesa cattolica (art. I.2 Asuntos Jurìdicos).
3 tramite applicazione del diritto transitorio: è riconosciuta la personalità civile anche agli enti che la possedevano, prima del Real Decreto 142/182 (prima disposizione transitoria).
4 Tramite l’iscrizione nel Registro de Entidades Religiosas: è sicuramente il sistema più utilizzato, previsto per tutte le confessioni ed enti religiosi, a eccezione di quelli costituiti prima dell’emanazione del Real Decreto n. 142 del 9 gennaio 1981 (art. 2)346.
346 T. BLANCO, La actuaciòn de las confesiones religiosas y sus entidades en el trafico jurìdico civil, cit., pp. 29-30.
CONCLUSIONE
Nel presente elaborato si è studiato la nozione di confessione religiosa all'interno degli ordinamenti giuridici, italiano e spagnolo.
Entrambi gli ordinamenti sono caratterizzati dalla comune stipula con la Santa Sede di un Concordato, nel caso italiano, e di Accordi internazionali, nel caso spagnolo, e di altre notevoli coincidenze nella proposizione di una politica e di un diritto in materia di tutela della libertà religiosa.
Sin dai primi passi avviati nella nostra ricerca si è evidenziato che, né nell'ordinamento italiano né nell'ordinamento spagnolo, esiste una norma legale che delimiti con precisione la nozione di confessione religiosa.
Di conseguenza, in entrambi gli ordinamenti non sempre risulta facile la distinzione e/o classificazione di alcuni aggregati sociali come semplici associazioni con carattere religioso, dalle vere e proprie confessioni.
Il completamento della nozione giuridica di confessione religiosa è stato curato, oltre che dalla dottrina, dalla giurisprudenza nei suoi diversi gradi. Nel caso italiano questa elaborazione è stata decisiva per raggiungere tale nozione. Nel caso spagnolo, invece, sulla base della nozione presente nella Ley orgànica de libertad religiosa, il ruolo della giurisprudenza è stato quello di controllare l'effettiva applicazione che di esso ha effettuato l'Amministrazione, limitandone il potere di arbitrio.
Come si è segnalato, l'intero ambito dei rapporti Stato-confessioni religiose si trova condizionato in entrambi gli ordinamenti dalla previa stipula da parte dello Stato di Accordi internazionali con la Santa Sede. Il contenuto materiale di tali accordi ha fatto sì che lo Stato, in ottemperanza al principio di eguaglianza, abbia cercato di parificare il regime legale di riferimento per la Chiesa cattolica a quello delle confessioni religiose diverse dalla Cattolica.
La prima conseguenza di tutto ciò è che si è consacrato il principio pattizio in materia di rapporti con le confessioni religiose, benché vi sia ampio spazio per la legislazione unilaterale:
principalmente la Ley orgànica de libertad religiosa in Spagna, e la Legge sui culti ammessi in Italia, tante volte oggetto di tentata riforma.
L’articolo 8 della Costituzione italiana, infatti, impone allo Stato che gli specifici rapporti con le confessioni religiose si stabiliscano con legge sulla base di intesa. Contemporaneamente detto articolo proclama il principio di uguaglianza di tutte le religioni dinanzi alla legge, limitando di conseguenza le intese.
Tutte le confessioni religiose dotate di un proprio statuto non contrastante con l’ordinamento giuridico posso chiedere allo Stato di avviare le trattative per stipulare intese dirette a disciplinare i propri rapporti.
La richiesta di un’intesa si pone, all'interno dell'ordinamento, come momento cruciale per la verifica della natura confessionale dell'ente che chiede l'intesa e per la verifica del suo statuto.
Nell'ordinamento spagnolo, invece, tale ruolo di certificazione viene regolarmente svolto dal Registro de entes religiosos, un registro pubblico creato allo scopo di registrare solo le confessioni religiose, e non le semplici associazioni a carattere religioso. L'iscrizione registrale, quindi, espleta una funzione di certificazione della natura
dell'ente. Per ottenere l'iscrizione è necessario, innanzitutto, che la confessione religiosa ottenga, prima ancora, la dichiarazione di
“notorio arraigo”. Le confessioni iscritte possono ulteriormente sollecitare l'iscrizione dei suoi enti minori (associazioni, fondazioni ed istituzioni), sempre confessionali. Questi enti nascono dalla libera organizzazione delle confessioni, ma possono essere iscritti solo se rispettosi dei requisiti posti dall'ordinamento.
Solo le confessioni iscritte in detto Registro possono sollecitare lo Stato ad aprire trattative tese a stipulare accordi di collaborazione, che saranno poi approvati dal Parlamento. Questi accordi di collaborazione sono l'immagine speculare delle intese italiane.
Vi è tuttavia una differenza non da poco nel modo di stipulare gli accordi di collaborazione o intese, in Spagna e Italia.
Mentre in Italia, lo Stato stipula dette intese solo con singole confessioni, lo Stato spagnolo riesce a far accordi di collaborazione con federazioni o “grandi famiglie” di diverse confessioni religiose, che si vedono nel bisogno di effettuare una preventiva concertazione tra di loro se vogliono avviare le trattative con lo Stato.
Notorie sono le differenze anche per quelle confessioni che non hanno firmato accordi di collaborazione o intese con lo Stato.
In Italia, le confessioni che non hanno raggiunto un’intesa restano indistintamente soggette alla Legge sui culti ammessi del 1929. La situazione in Spagna è molto diversa: le confessioni che non hanno raggiunto un accordo di collaborazione con lo Stato restano soggette a la Ley orgànica de libertad religiosa se sono iscritte al Registro de entes religiosos, altrimenti soggette al diritto delle semplici associazioni.
In conclusione si può evidenziare che in Spagna il principio di collaborazione non è soltanto proclamato dalla Costituzione, ma dal
fatto che un ampissimo numero di confessioni religiose ha stipulato un accordo di collaborazione con lo Stato, anche se talvolta dopo una previa concertazione con altre confessioni dello stesso ceppo. Difatti questo ha fatto sviluppare non solo una mutua conoscenza e collaborazione tra lo Stato e le confessioni religiose, ma anche tra le confessioni religiose stesse.
In Italia, la Costituzione non proclama il principio di cooperazione, ma il principio di bilateralità nella disciplina dei rapporti con le confessioni religiosi. Tali principi non sono identici nella loro formulazione giuridica, ma la sua applicazione pratica attraverso la stipulazione di numerose intese dimostra che, anche in Italia, il fenomeno religiose è considerato in modo positivo, come un elemento fondamentale per lo sviluppo della libertà di coscienza dei singoli cittadini.
BIBLIOGRAFIA
AA. VV., Le costituzioni nei Paesi dell’Unione Europea, Padova, Cedam, 2001.
ADAMI, F. R., Orientamenti giurisprudenziali in tema di confessioni religiose, in Principio pattizio e realtà religiose minoritarie, a cura di G. B. VARNIER - V. PARLATO Torino, Giappichelli editore, 1995, pp. 179-193.
CORSINO-ALVAREZ CORTINA, A., Los Acuerdos con las confesiones religiosas distintas a la iglesia catolica en la doctrina española, in Anuario de Derecho eclesiàstico del Estado, 1992, pp. 567-579.
ALBISETTI, A., Il diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Milano, Giuffrè, 2000.
AMORTH, A., La Costituzione italiana, Milano, Giuffrè, 1953.
ARNONE, T., Sulle intese tra Stato e confessioni acattoliche, in Il diritto ecclesiastico, I, 1993, pp. 782-833.
BARILLARO, D., Considerazioni preliminari sulle confessioni religiose diverse dalla cattolica, Milano, Giuffrè, 1968.
BARBERA, A. - FUSARO, C., Corso di diritto costituzionale, Bologna, Il Mulino, 2004.
BARBIERI, L., Sul concetto di confessione religiosa, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1991.
BARBIERI, L., Per una definizione giuridica del concetto di confessione religiosa, Rubettino, 2000.
BARBIERI, L., Sul principio di ragionevolezza e libertà delle confessioni religiose, in Principio pattizio e realtà religiose minoritarie, a cura di V. PARLATO - G. B. VARNIER, Torino, Giappichelli editore, 1995, pp. 75-95.
BARILE, P., Appunti sulla condizione dei culti acattolici, in Il Diritto ecclesiastico, 1952, p. 348 ss.
BERLINGO’, S., Fonti del diritto ecclesiastico, in AA. VV., Le fonti e i principi del diritto ecclesiastico, Torino, Utet Libreria, 2000, pp. 3-33.
BERNÁNDEZ CANTÓN, A., Recensiòn al Curso de Derecho eclesiàstico de I. C. IBÁN - A. MOTILLA - L. PRIETO SANCHÍS, in Anuario de derecho eclesiàstico, 1992, pp. 603 ss.
BERNANDEZ CANTÓN, A., Lecciones de Derecho eclesiàstico (Ad usum privatum), Sevilla, 1997.
BERNARDEZ CANTÓN, A., Reflexiones sobre la inserciòn de los Concordatos en el Derecho internacional, in Homenaje al Professor Gimènez Fernàndez, Sevilla, 1967, pp. 1-40 ss.
BIANCONI, S., L’intesa tra Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica, Milano, Giuffrè, 1969.
BLANCO VALDÉS, R. L., Introduzione alla costituzione spagnola del 1978, Torino, Giappichelli editore, 1999.
BLANCO, T., La actuaciòn de las confesione religiosas y sus entidades en el trafico jurìdico civil, in Anuario de Derecho eclesiástico del Estado, 2000, pp. 15-60.
BOLOGNINI, F., I rapporti tra Stato e confessioni religiose nell’art.
8 della Costituzione, Milano, Giuffrè, 1981.
BOTTA, R., Sentimento religioso e costituzione repubblicana.
Frammento per un progetto di manuale, Torino, Giappichelli editore, 1990.
BOTTA, R., Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e società civile, Torino, Giappichelli editore 1998.
BOTTA, R., Tutela del sentimento religioso e appartenenza confessionale nella società globale, Torino, Giappichelli editore, 2002.
BUENO, S., Confesiones y entes confesionales en el derecho español, in Anuario de derecho eclesiástico del Estado, 1988, pp. 107-133.
BUENO, S., El ambito de amparo del derecho de libertad religiosa y las asociaciones, in Anuario de Derecho eclesiástico del Estado, 1985, pp. 107 ss.
CALVO ÁLVAREZ, J., Los principios del Derecho eclesiàstico español en la doctrina, in Anuario de derecho eclesiàstico del Estado, 1992, pp. 240-250.
CALVO ÁLVAREZ, J., Orden publico y factor religioso en la Costituciòn española, Pamplona, 1983.
CAMARASA CARRILLO, J., La personalidad jurìdica civil de las entidades religiosas, in Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, 1994, pp. 69-126.
CARDIA, C., Stato e confessioni religiose. Il regime pattizio, Il Mulino, Bologna, 1992.
CARDIA, C., Manuale di diritto ecclesiastico, Il Mulino, Bologna, 1999.
CARDIA, C., Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea e legislazione italiana, Torino, Giappichelli Editore, 2005.
CASUSCELLI, G., Concordati, intese e pluralismo confessionale,Giuffrè, Milano, 1974.
CASUSCELLI, G. (a cura di), Nozioni di diritto ecclesiastico, Torino, Giappichelli, 2006.
CASUSCELLI, G., Ancora sulla nozione di “confessione religiosa”.
Il caso Scientology, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, III, 1998, pp. 809-835.
CASUSCELLI, G., Libertà religiosa e confessioni di minoranza. Tre indicazioni operative, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1997, pp. 61-90.
CATALANO, G., Sovranità dello Stato e autonomia della Chiesa nella costituzione repubblicana. Contributo all’interpretazione sistematica dell’art. 7 della Costituzione, Milano, Giuffrè, 1974.
CHECCHINI, A., Corso di diritto ecclesiastico, Padova, Cedam, 1940.
CIAURRIZ, M. J., La libertad religiosa en el derecho español. La Ley Orgànica de libertad religiosa, Madrid, 1984.
CIMBALO, G., La scuola tra servizio pubblico e principio di sussidiaretà: legge sulla parità scolastica e libertà delle scuole private confessionali, Torino, Giappichelli, 1999.
COLAIANNI, N., Confessioni religiose e intese. Contributo all’interpretazione dell’art. 8 della Costituzione, Bari, Cacucci Editore, 1990.
COLAIANNI, N., Caso Scientology: associazione religiosa o criminale?, in Il Foro Italiano, II, 1995, pp. 694-699.
COLAIANNI, N., voce Stato e confessioni religiose diverse dalla cattolica (rapporti tra), in Enciclopedia del diritto, XLIII, 1990, p.. 934.
COLAIANNI, N., Intese e legge unilaterale: per una “pratica concordanza”, in Principio pattizio e realtà religiose minoritarie, a cura di G. B. VARNIER - V. PARLATO, Torino, Giappichelli editore, 1995, pp. 151-167.
COLAIANNI, N., voce Intese (diritto ecclesiastico), in Enciclopedia del diritto, aggiornamento V, 2001, pp. 699-719.
COLAIANNI, N., voce Confessioni religiose e intese, in Enciclopedia del diritto, aggiornamento V., 2001, pp. 153 ss..
COLAIANNI, N., voce Stato e confessioni religiose diverse dalla cattolica (rapporti tra), in Enciclopedia del diritto, XLIII, 1990, pp. 924- 938.
CRISAFULLI, V., Gerarchia e competenza nel sistema costituzionale delle fonti, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1960, pp.
789 ss.
CRISAFULLI, V., Lezioni di diritto costituzionale, Padova, Cedam, 1984.
D’ALBERGO, A., Sulla costituzionalizzazione dei Patti Lateranensi, in Rassegna di diritto pubblico, I, 1958.
DE LA HERA, A., Acuerdos con las confesiones religiosas minoritarias: la experiencia española, in Principio pattizio e realtà religiose minoritarie, a cura di V. PARLATO - G. B.
VARNIER, Torino, Giappichelli editore, 1995, pp. 325-353.
DI COSIMO, G., Alla ricerca delle confessioni religiose, in Il diritto ecclesiastico, I, 1998, pp. 421-436.
LEAL ADORNA, M. M., Los principios del derecho eclesiàstico segùn la interpretaciòn de la doctrina española, in Anuario
LEAL ADORNA, M. M., Los principios del derecho eclesiàstico segùn la interpretaciòn de la doctrina española, in Anuario