SOMMARIO: 1-IL CONCORDATO TRA LA SANTA SEDE E LO STATO SPAGNOLO DEL 27 AGOSTO 1953 2-LA LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA DEL 28 GIUGNO 1967 3-LA COSTITUZIONE SPAGNOLA DEL 1978 4-LA LEY ORGÁNICA DE LIBERTAD RELIGIOSA DEL 5 LUGLIO 1980: A) IL CONTENUTO B) I SOGGETTI C) I LIMITI 5-IL REAL DECRETO N. 142 DEL 9 GENNAIO 1981. SULL’ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO DE ENTIDADES RELIGIOSAS.
1 IL CONCORDATO TRA LA SANTA SEDE E LO STATO SPAGNOLO DEL 27 AGOSTO 1953.
Il periodo precedente alla Costituzione del 1978 fu caratterizzato, da una politica apertamente confessionale che creò, dal punto di vista giuridico, un sistema duale di regolazione in materia religiosa: una più favorevole alla Chiesa cattolica e, l’altra, più restrittiva rispetto alle restanti confessioni, che godevano di un certo riconoscimento, solo come associazioni religiose. L’unica confessione
ad avere stipulato un accordo con lo Stato era, infatti, la Chiesa cattolica, con il Concordato del 27 agosto del 1953198.
L’art. I e II del Concordato del 1954 affermavano rispettivamente: “la Religione Cattolica, Apostolica e Romana è l’unica confessione della nazione spagnola e gode dei diritti e delle prerogative che derivano dalla legge Divina e dal Diritto Canonico”;
“lo Stato spagnolo riconosce alla Chiesa cattolica il carattere di società perfetta e garantisce il libero e pieno esercizio del suo potere spirituale e della sua giurisdizione, così come il libero e pubblico esercizio del culto”.
Ciò comportò l’equiparazione giuridica della Chiesa cattolica allo stesso livello dello Stato: il Concordato riconobbe, infatti, espressamente la personalità giuridica internazionale della Chiesa (art.
III.1) e, di conseguenza, anche dei sui enti minori.
C’è da dire che il Concordato regola solo la giurisdizione degli enti della Chiesa cattolica. La norma fondamentale che regola la personalità giuridica civile degli enti ecclesiastici era contenuta nell’art. 4 del Concordato: “Lo Stato spagnolo riconosce la personalità giuridica e la piena capacità di acquisire, possedere e amministrare un insieme di beni appartenenti ad istituzioni e associazioni religiose, esistenti in Spagna al momento dell’entrata in vigore del presente Concordato e, costituite secondo il diritto canonico; in particolare, alle diocesi con annessi gli istituti, le parrocchie, gli ordini e le
198 Cfr., A. MOTILLA, El proceso de formaciòn del sistema de Derecho eclesiàstico, in AA. VV., Curso de Derecho eclesiàstico, cit., p. 25. In realtà, prima del Concordato del 1953, erano stati firmati due Accordi con la S. Sede del 1941 e del 1946. Importante, per capire quale era la posizione assunta dalla Chiesa cattolica, è l’art. 10 di tali Accordi, in cui lo Stato spagnolo si impegna a non legiferare in materie che possano relazionarsi con la Chiesa senza previo accordo con la S. Sede.
congregazioni religiose, le società di vita comune e gli istituti religiosi, siano di diritto pontificio che di diritto diocesano. Godono dello stesso riconoscimento gli enti della stessa natura che sono stati fondati in Spagna dalle Autorità ecclesiastiche competenti, con la sola condizione che il decreto che autorizza la loro realizzazione sia comunicato ufficialmente per iscritto alle autorità statali competenti.
La gestione ordinaria e straordinaria dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici o alle associazioni religiose, la vigilanza e l’esame della gestione dei beni spetta alle autorità competenti della Chiesa”.
Come si può vedere il Concordato mostra una posizione schiettamente pro-ecclesiastica. In realtà tale accordo fu stipulato per uscire da una posizione di isolamento internazionale e conseguire, quindi, la comprensione del cattolicesimo internazionale, rappresentato dal Vaticano.
Dopo la celebrazione del Concilio Vaticano II il Concordato del 1953 entrò in una fase di crisi che coincise con l’ultima decade della storia del regime franchista, durante la quale le relazioni con la Chiesa divennero sempre più difficili199. Entrambe le parti riconobbero tale crisi ma, nessuna ebbe il coraggio, per molto tempo, di procedere ad una revisione.
199 P. LOMBARDÍA, Fuentes del Derecho eclesiàstico español, in AA. VV., Derecho eclesiàstico del Estado español, EUNSA, Pamplona, 1983, pp. 126-127.
2 LA LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA DEL 28 GIUGNO 1967.
Il 28 giugno del 1967 viene firmata la Ley de Libertad Religiosa200, che regola l’esercizio del diritto civile alla libertà religiosa.
Prima di questa, le confessioni non cattoliche godevano di un certo riconoscimento nell’art. 2 del Fuero de los Españoles, del 1945, che affermava: “nessuno può essere molestato a causa delle sue credenze o per l’esercizio privato del suo culto. Non sono permesse altre cerimonie o manifestazioni se non quelle proprie della Chiesa cattolica”. Vigeva, quindi, un sistema di tolleranza nei confronti di quelle confessioni, diverse dalla cattolica, riconosciuta come la vera ed unica religione dello Stato spagnolo.
Il contenuto di questa Legge amplia il campo d’azione delle confessioni acattoliche, garantendo la manifestazione e la pratica pubblica del proprio culto, come dice l’art. 1201. Sebbene il numero 2 di tale articolo, sottolinei e regoli tale dichiarazione, vengono stabiliti una serie di limiti alla libertà religiosa che riducono il valore e il contenuto di tale diritto. Dice, infatti, l’art. 2 di tale Legge: “il diritto di libertà religiosa non ha nessun limite, tranne quello derivante dal rispetto delle leggi; dal rispetto della religione cattolica che è la
200 Il testo completo di tale legge si trova in: I. C. IBÁN, Dos regulaciones de la libertad religiosa en España. La Ley de Libertad Religiosa de 1967 y la Ley Orgànica de Libertad Religiosa de 1980, in Tratado de Derecho eclesiàstico, EUNSA, Pamplona, 1994, pp. 393 ss.
201 Cfr. Art.1.1: “Lo Stato spagnolo garantisce il diritto di libertà religiosa fondato sulla dignità della persona umana e assicura a questa, con le necessaria protezione, l’immunità da ogni tipo di coercizione che avvenga, nell’esercizio legittimo di tale diritto”. Art. 1.2: “La manifestazione e la pratica privata e pubblica di qualsiasi credo è garantita dallo Stato senza altre limitazioni, se non quelle stabilite dall’art. 2 di tale Legge”. Art. 1.3: “L’esercizio del diritto di libertà religiosa, concepito secondo la dottrina cattolica, deve essere compatibile con la confessionalità dello Stato spagnolo, proclamata nelle Leyes Fundamentales”.
confessione ufficiale della Nazione spagnola e, delle altre confessioni religiose; dal rispetto della morale, della pace e della convivenza pubblica e dei legittimi diritti altrui, come pretesa dell’ordine pubblico”. Il vago significato di tali concetti permette ai poteri pubblici un ampio margine di discrezionalità nelle sue applicazioni.
Resta, quindi, l’impressione che si tratti di una tutela solo apparente. Il limite principale resta l’aperta confessionalità della Stato spagnolo che determina due conseguenze: da un lato, le libertà spirituali e di esercizio del culto permangono sempre subordinate ai diritti riconosciuti, come primari, alla Chiesa cattolica; dall’altro, i pubblici poteri non possono promuovere i diritti riconosciuti in tale Legge, in quanto favorirebbero il pluralismo religioso, contrario per definizione al principio dell’unità spirituale della Nazione spagnola di quel periodo.
È soprattutto nell’ambito collettivo delle religioni distinte dalla Chiesa cattolica che si avvertono maggiori controlli e restrizioni202.
La necessità di autorizzazione governativa per la realizzazione di una serie di atti, come l’apertura di templi o luoghi di culto o la celebrazione di atti sacri fuori da questi ultimi203; la fissazione di manifesti all’esterno di tali locali204 o, ancora, l’iscrizione nel Registro
202 A. MOTILLA, El proceso de formaciòn del actual sistema de Derecho eclesiàstico, in AA.
VV., Curso de Derecho eclesiàstico, cit., p. 42-43.
203 Art. 2.1: “Possono praticare liberamente il culto pubblico e privato nei templi o luoghi di culto debitamente autorizzati”. Art. 2.2: “La celebrazione degli atti di culto, fuori da questi templi o luoghi sacri deve essere comunicata con sufficiente anticipo, al Governatore civile della Provincia.
Tali atti non sono tollerati quando contraddicano il rispetto che bisogna dare alla religione cattolica, alle altre confessioni e all’esigenza dell’ordine pubblico”.
204 Art. 24: “Le associazioni confessionali non cattoliche possono fissare manifesti all’esterno dei locali debitamente autorizzati e pubblicare annunci, indicando gli orari e i locali adibiti al culto e le riunioni, in misura adeguata alle necessità delle rispettive comunità religiose”.
delle associazioni205 acattoliche come ministri di culto206. Il requisito di porre a conoscimento degli organi competenti, per essere ammessi nel Registro delle associazioni, la quantità e la natura del patrimonio della confessione e le risorse economiche delle quali dispone207.
L’obbligazione di conservare un registro con i nomi di tutti i membri della confessione, così come i libri della contabilità che possono essere ispezionati dalle autorità governative208. Comunicare a tali autorità le donazioni che ricevono e il loro utilizzo e presentare un bilancio, che rifletta la situazione economica, con la possibilità di decretare la sospensione delle attività in caso di errori o alterazioni209.
O, ancora, l’art. 13, secondo il quale il riconoscimento delle confessioni religiose acattoliche può avvenire solo tramite la costituzione in associazioni confessionali, in accordo a quanto stabilito nella presente Legge. Per finire, riguardo alla iscrizione e acquisizione della personalità giuridica da parte degli enti di tali
205 Art. 36: “Nel Ministero di Giustizia è istituito un Registro delle associazioni confessionali non cattoliche e dei ministri di culto non cattolico esistenti in Spagna”.
206 Art. 25.1: “I ministri dei culti non cattolici possono chiedere al Ministero di Giustizia, tramite l’associazione confessionale alla quale appartengono, la loro iscrizione nel Registro, al quale fa riferimento l’art. 36, con espressione dei dati che vengono regolarmente richiesti”.
207 Art. 15.2, lettera f): “Per il riconoscimento e la conseguente iscrizione di una associazione confessionale acattolica nel Registro, al quale fa riferimento l’art. 36, è necessario allegare i seguenti requisiti: “il patrimonio iniziale, i beni immobili e i mezzi economici previsti”.
208 Art. 17.1: “Le associazioni confessionali acattoliche hanno un registro con i nomi di tutti i membri, così come i libri di contabilità”. Art. 17.2: “Sia il registro che i libri contabili devono essere autorizzati e ogni anno autenticati dall’Autorità amministrativa competente”. Art. 17.3: “Il registro e i libri contabili delle confessioni acattoliche possono essere esaminati dall’Autorità governativa, con il consenso degli organi di governo o con opportuno mandato giudiziario”.
209 Art. 18: “Le associazioni confessionali acattoliche possono ricevere beni a titolo gratuito e organizzare raccolte di denaro tra i suoi membri, sempre che tali beni o risorse economiche ottenute, vengano registrati nei libri e utilizzati per i fini stabiliti dalla associazione”. Art. 18.2: “A questo fine, le citate associazioni devono comunicare al Ministero di Giustizia , con regolarità, le donazioni che ricevono e la loro destinazione e, presentare, annualmente, a tale Dipartimento il preventivo delle spese e delle entrate. Alla chiusura di ogni esercizio devono presentare anche la liquidazione di tali bilanci”. Art. 18.3: “Se il Ministero di Giustizia considera che l’utilizzo dei beni non coincide con il regime stabilito da questa Legge o è stata falsificata la contabilità, può, nell’arco di un mese, decretare la sospensione delle attività dell’associazione, senza pregiudizio per i mezzi che sia stati utilizzati in modo conforme a tale Legge”.
confessioni, era prevista l’iscrizione nelle sezioni territoriali, previa richiesta al Ministro di Giustizia e opportuna relazione al Governatore della provincia210.
3 LA COSTITUZIONE SPAGNOLA DEL 28 GIUGNO 1978.
Dopo l’apertura della Commissione costituente e dopo l’incoronazione del principe Juan Carlos, Re di Spagna, avvenuta il 22 novembre del 1975, a soli due giorni dalla morte del generale Franco, il popolo spagnolo approvò, con referendum, l’attuale Costituzione.
Era il 6 dicembre del 1978211.
La Costituzione rappresenta, quindi, la norma suprema del diritto spagnolo e, di conseguenza, del diritto ecclesiastico. Vari sono i precetti, nei quali, in modo espresso, si fa riferimento alla religione:
l’art. 1.1 che sancisce quali valori superiori dell’ordinamento giuridico la libertà, la giustizia, l'uguaglianza e il pluralismo politico e, di conseguenza, anche quello religioso; l’art. 14, che afferma il principio di non discriminazione per ragioni di nascita, sesso, opinione e anche di religione; l’art. 27.3, nel quale è riconosciuto il diritto dei genitori a far avere ai propri figli una formazione religiosa e morale conforme alle loro convinzioni; l’art. 16 – il più importante per il diritto ecclesiastico – che spiega quale è la posizione assunta dallo Stato in materia religiosa e, precisamente, il diritto di libertà religiosa e il
210 Art. 19: “Le associazioni confessionali acattoliche possono richiedere al Ministero di Giustizia, che deve inviare il relativo rapporto al Prefetto civile della provincia, l’iscrizione nel Registro delle sezioni locali quando venga accreditato un numero giustificato di membri con residenza nella località”.
211 R. L. BLANCO VALDÉS, Introduzione alla costituzione spagnola del 1978, Giappichelli editore, 1999,
principio di aconfessionalità dello Stato, espresso nel punto 3 dello stesso articolo (“nessuna confessione ha carattere statale)212; l’art. 9.2 che afferma che “spetta ai poteri pubblici creare le condizioni affinché la libertà e l'uguaglianza dell'individuo e dei gruppi di cui esso fa parte siano reali ed effettive, nonché eliminare gli ostacoli che impediscano o rendano difficile il loro pieno godimento e agevolare la partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica, economica, culturale e sociale”; l’art. 9.3 che “garantisce il principio di legalità, la gerarchia normativa, la pubblicità delle norme, la non-retroattività di quelle contenenti sanzioni o restrittive dei diritti individuali, la sicurezza giuridica, la responsabilità e il controllo su eventuali arbitrii dei poteri pubblici” e, infine, l’art. 10.2 riguardante l’adattamento della Costituzione spagnola alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (tra cui, appunto, c’è il diritto alla libertà religiosa) e ai Trattati ed Accordi internazionali, ratificati dalla Spagna.
Da tutto ciò è possibile individuare che sono quattro i principi fondanti del diritto ecclesiastico: “la libertà religiosa, l’uguaglianza religiosa di fronte alla legge, la laicità e la cooperazione tra lo Stato e le confessioni”213. Le opinioni, però, variano, non solo in relazione al numero dei principi e agli stessi, ma anche in base al loro fondamento costituzionale. Una tesi, attesta, per esempio, che esistono quattro principi, molto simili ai precedenti ma con distinta denominazione:
“libertà religiosa, parità in materia religiosa, reciproca autonomia tra lo Stato e le confessioni, secondo il principio di laicità e di
212 J. M. GONZALEZ DEL VALLE, Derecho eclesiàstico español, 2 ed, 1991, Madrid, pp. 125-126.
213 P. J. VILADRICH, Los principios informadores del Derecho eclesiàstico español, in VV. AA., Derecho eclesiàstico del Estado español, Pamplona, 1983, pp 190 ss.
cooperazione dello Stato con le confessioni religiose”214. Un altro autore riconosce come principi: “la libertà religiosa, l’uguaglianza tra le religioni, la laicità e la cooperazione”215. Poi, ci sono autori216 che ampliano, invece, il numero dei principi prima esposti inserendo il concetto di “pluralismo religioso”, basandosi sulle affermazioni degli art. 1.1 e 9.2 della Costituzione spagnola e, altri217 che negano tale affermazione. Partendo dal presupposto che la Costituzione spagnola afferma il principio di laicità, lo Stato non può effettuare un disegno religioso pronunciandosi sul numero di confessioni che possono coesistere sul territorio iberico; ciò implicherebbe il superamento delle proprie competenze218.
214 E. MOLANO, El ordenamiento eclesiàstico en la Costituciòn española, in Las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Estudios en memoria del professor Pedro Lombardìa, Madrid, 1989, pp.
300 ss.
215 A. MARTINEZ BLANCO, Derecho eclesiàstico del Estado, volume II, Madrid, 1993, pp. 72 ss.
216 L. PRIETO SANCHÌS, Principios constitucionales del Derecho eclesiàstico español, in VV.
AA., Curso de Derecho eclesiàstico, Madrid, 1991, pp. 179 ss.; D. FERNÁNDEZ LLAMAZARES, Derecho eclesiàstico del Estado. Derecho a la libertad de conciencia, Madrid, 1989, p. 224. L’A. riconosce quattro principi, distinti da quelli della dottrina maggioritaria:
personalismo, uguaglianza nella libertà ideologica e religiosa, laicità e cooperazione e, infine, pluralismo; J. GOTI ORDEÑANA, Sistema de Derecho eclesiàstico del Estado, Donostia, 1991, pp 52-53: “La Costituzione spagnola definisce la società come pluralista, ed elenca quali sono le regole fondamentali per una pacifica convivenza. Riconosce la diversità dei gruppi e delle distinte forze sociali, che da diversi punti di vista appoggiano la realizzazione della democrazia, mediante il raggiungimento di distinte finalità”. Pertanto, in un certo modo, riconosce il pluralismo cpome principio del diritto ecclesiastico.
217 Cfr., J. HERVADA, Pensamiento sobre sociedad plural y dimensiòn religiosa, in Ius Canonicum, 1979, pp. 63 ss.: l’art. 1.1 fa riferimento al pluralismo politico e non a quello religioso. Una cosa, infatti, è il pluralismo politico e, un’altra cosa, è quello religioso. Difendere quest’utimo sarebbe come dichiarare la confessionalità dello Stato, cosa che risulterebbe incostituzionale; J. CALVO ÁLVAREZ, Los principios del Derecho eclesiàstico español en la doctrina, in Anuario de derecho eclesiàstico, 1992, p. 232: una cosa è promuover il pluralismo;
un’altra cosa è rimuovere gli ostacoli che impediscono una libertà reale ed effettiva per tutti; A.
BERNÁNDEZ CANTÓN, Recensiòn al Curso de Derecho eclesiàstico di I. C. IBÁN, A.
MOTILLA, L. PRIETO SANCHÍS, in Anuario de derecho eclesiàstico, 1992, p. 603.
218 M. M. LEAL ADORNA, Los principios del derecho eclesiàstico segùn la interpretaciòn de la doctrina española, in Anuario de derecho eclesiàstico del Estado, 2001, pp. 47 ss.
4 LA LEY ORGÁNICA DE LIBERTAD RELIGIOSA DEL 5 LUGLIO 1980 (LOLR).
Promulgato l’art. 16 della Costituzione spagnola, si era resa necessaria un’altra legge che sviluppasse in maniera particolareggiata le linee generali del diritto di libertà religiosa espresso in tale norma.
Basta leggere l’art. 1 della LOLR219 per capire come si rispecchiano con singolare chiarezza le finalità espresse nella Costituzione spagnola e nelle norme in essa contenute. Da un punto di vista materiale, il citato precetto trascrive – quasi letteralmente – l’art.
14, ispirato a molti trattati internazionali e l’art. 16 della Costituzione spagnola220, al proclamare e riconoscere la libertà religiosa e di culto:
“lo Stato garantisce il diritto fondamentale alla libertà religiosa e di culto, riconosciuta nella Costituzione, in accordo a quanto previsto nella presente legge”; il principio di uguaglianza: “le credenze religiose non costituiscono motivo di disuguaglianza o di discriminazione di fronte alla legge” e il principio di laicità: “nessuna confessione ha carattere statale”.
In relazione al diritto di uguaglianza e di non discriminazione, sempre l’art. 1 della LOLR., introduce una esemplificazione al proibire espressamente che le credenze religiose siano di ostacolo
219 Il testo completo di tale legge si trova in: I. C. IBÁN, Dos regulaciones de la libertad religiosa en España. La Ley de Libertad Religiosa de 1967 y la Ley Orgànica de Libertad Religiosa de 1980, in Tratado de Derecho eclesiàstico, EUNSA, Pamplona, 1994, pp. 393 ss.
220 Art 14: “Gli spagnoli sono tutti uguali davanti alla legge, senza alcuna discriminazione per ragioni di nascita, razza, sesso, religione, opinione o qualsiasi altra condizione o circostanza personale o sociale”.
Art. 16: “E’ garantita la libertà ideologica, religiosa e di culto degli individui e delle comunità senza altra limitazione, nelle sue manifestazioni, oltre quella necessaria per il mantenimento dell’ordine pubblico protetto dalla legge. Nessuno può essere obbligato a fare dichiarazioni circa la propria ideologia, religione o credenza. Nessuna confessione ha carattere statale. I pubblici poteri tengono conto delle credenze religiose della società spagnola e mantengono le conseguenti relazioni di cooperazione con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni”.
nell’esercizio di incarichi pubblici: “non possono addursi motivi religiosi al fine di impedire l’esercizio di qualsiasi tipo di lavoro o di attività, o il licenziamento da incarichi e funzioni pubbliche”.
L’art. 1 qualifica, inoltre, la LOLR, come legge “organica”.
Nuovamente il testo legale rispetta la Costituzione che – per lo sviluppo dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche – esige due requisiti formali. Da un lato che questi siano regolati per legge: “I diritti e le libertà riconosciuti nel Cap. II del presente Titolo sono vincolanti per tutti i poteri pubblici. Solo la legge, che comunque dovrà rispettare il loro contenuto essenziale, potrà regolare l'esercizio di tali diritti e libertà”221. Dall’altro, non basta una legge ordinaria, ma è necessaria la qualifica di “organica”: “Sono leggi organiche quelle relative alla regolamentazione dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche, quelle che approvano gli statuti autonomi e il regime elettorale generale, nonché le altre previste dalla Costituzione”222.
Come vedremo più avanti questa qualifica di “organica”, applicata alla LOLR, è molto importante, per individuare quale è la sua posizione nel sistema delle fonti223.
221 Art. 53.1 della Costituzione spagnola.
222 Art. 81.1 della Costituzione spagnola.
223 M. J. CIAURRIZ, La libertad religiosa en el derecho español. La Ley Orgànica de libertad religiosa, cit., pp. 92-93.
A) IL CONTENUTO.
Date queste premesse, risulta ben chiaro a prima vista che, ciò che la tale legge vuole regolare, è il principio di libertà religiosa, che si esprime sia in manifestazioni di tipo individuale, che collettivo.
Le prime sono enumerate nell’art. 2.1 della LOLR, che dice: “la libertà di religione e di culto garantita dalla Costituzione comprende il diritto di ogni persona a:
a) Professare le credenze religiose che sceglie liberamente o a non professare nessuna di queste; cambiare la confessione o abbandonare quella a cui credeva; manifestare liberamente le
a) Professare le credenze religiose che sceglie liberamente o a non professare nessuna di queste; cambiare la confessione o abbandonare quella a cui credeva; manifestare liberamente le