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LE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CHIESA CATTOLICA CON ACCORDO

LA POSIZIONE GIURIDICA DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE

2 LE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CHIESA CATTOLICA CON ACCORDO

La Ley organica de libertad religiosa prevede all’art. 7 che lo Stato “tenendo in conto le credenze religiose esistenti nella società spagnola, stabilirà accordi o patti di cooperazione con le Chiese, Confessioni e Comunità religiose che siano state iscritte nel Registro, costituito all’interno del Ministero di Giustizia in Spagna. In ogni caso, questi accordi devono essere approvati per legge dalle Corti

323 Boletìn Oficial de la Conferencia Episcopal Española, 60, 31 marzo del 1999, pp. 36-38. Art.

1, 4° del Acuerdo sobre Asuntos Jurìdicos e art. 2 della Resoluciòn dell’11 marzo del 1982. La Commissione Permanente della Conferenza Episcopale Spagnola, in conformità a quanto deciso dal Ministero di Giustizia, pubblicò una Instrucciòn sobre la inscripciòn de asociaciones y fundaciones de la Iglesia Catòlica en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, nel quale viene creato un elenco dei fini che sono considerati religiosi, in quanto si propongono come scopo l’adempimento delle funzioni proprie della Chiesa cattolica.

324 Boletìn Oficial de la Conferencia Episcopal Española, 60, 31 marzo 1999, pp. 38-40: Normas sobre procedimento para la inscripciòn de asociaciones y fundaciones de la Iglesia catòlica en el Registro de Entidades Religiosas, approvata dalla CIII Riunione della Commissione Permanente della Conferenza Episcopale Spagnola del 11-13 luglio del 1984.

325 L. RUANO ESPINA, Posiciòn jurìdica de las confesiones y minorìas religiosas en España, cit., pp. 570 ss.

Generali”. Tale precetto, come si può osservare, ha la sua base nell’art. 16.3 della Costituzione spagnola.

Fino ad ora sono tre gli Accordi stipulati con le confessioni diverse dalla cattolica, aventi “notorio arraigo” e conformi alle credenze religiose della società spagnola:

1) Acuerdo de cooperaciòn del Estado Español con la Federaciòn de Comunidades israelitas de España.

2) Acuerdo de cooperaciòn del Estado español con le Federaciòn de entidades religiosas evangélica de España.

3) Acuerdo de cooperaciòn del Estado español con la Comisiòn islámica de España.

Il problema di maggiore interesse che questi Accordi presentano riguarda la loro natura giuridica. Tenendo in conto ciò che dice il già citato art. 7 della LOLR, due sono le fasi fondamentali: a) l’accordo tra il Governo e i legittimi rappresentanti delle confessioni; b) la legge che approva l’accordo, i cui autori sono le Cortes generales spagnole.

Riguardo al secondo punto, è’ chiaro che si tratti di una legge statale, con carattere interno e unilaterale, in quanto deve essere approvata dalle Cortes. C’è solo un piccolo problema di fondo:

approvata la legge, potrebbe verificarsi una modifica da parte di un’altra legge posteriore che potrebbe mutare in modo radicale gli accordi raggiunti. Renderebbe superfluo l’accordo. “Esiste, però, una soluzione: includere nell’accordo una clausola si sicurezza in virtù della quale, per procedere ad una eventuale modifica, sarebbe necessario un previo accordo con la confessione che aveva stipulato

un concordato. In realtà, tale soluzione è solo apparente, in quanto renderebbe solo più complesso il processo di riforma: prima si dovrebbe cambiare unilateralmente la clausola e, poi, la legge stessa”326.

Resta, tuttavia, da sapersi quale sia la natura di tali accordi, prima che vengano trasformati in legge.

Non possiamo configurarle come un Trattati internazionali, come lo sono gli Accordi tra la S. Sede e lo Stato spagnolo, in quanto le confessioni non hanno personalità giuridica internazionale.

Forse, come ha detto qualche autore, esiste una terza possibilità, secondo la quale, tali Accordi si pongono “tra il diritto statale e il diritto internazionale come non datur tertium”327.

La dottrina ha discusso su questa tema, con posizioni che vanno dal considerarle norme unilaterali che obbediscono “alla volontà espressa dal legislatore, di tradurre in una norma di diritto interno l’impegno acquisito dallo Stato con una delle istituzioni operanti sul territorio spagnolo per conferirle uno statuto giuridico specifico”328; alla qualifica di “legge con negoziazione previa”329; o la qualifica

326 Cfr., I.C. IBÁN, Sistema de fuentes del derecho eclesiàstico, in AA. VV., Curso de derecho eclesiàstico, p. 156.

327 D. FERNÁNDEZ LLAMAZARES, Derecho eclesiàstico del Estado, Madrid, 2 ed., 1991, p.

222. Secondo l’autore: «Alcuni settori della dottrina italiana hanno sollevato questo problema, distinguendo tra il diritto interno e il diritto internazionale, un terzo genere, il Diritto pubblico esterno, nel quale possono essere inclusi questi tipi di accordi. Si tratta, ovviamente, di una soluzione illusoria. Non appare possibile un diritto pubblico esterno differente del diritto internazionale; ciò che è importante è l’autorità sulla quale si basa la legge: l’autorità internazionale o l’autorità interna dello Stato”.

328 J. MARTÍNEZ TORRÓN, Jerarquìa y antinomias de las fuentes del nuevo Derecho eclesiàstico español, in Anuario de derecho Eclesiàstico del Estado, 1987, pp. 128.

329 D. GARCIA-HERVAS, Contribuciòn al estudio del matrimonio religioso en Espana, segùn los Acuerdos con la Federaciòn de comunidades israelitas, in Anuario de Derecho Eclesiàstico del Estado, 1991, p. 593. Di conseguenza, dice l’Autrice, considero più sicuro sostenere che sono i principi di libertà religiosa, cooperazione e, soprattutto, di uguaglianza, la ragione per la quale lo Stato non può modificare unilateralmente ciò che viene negoziato, a meno che si noti una lesione

dell’accordo come “un mero presupposto e un momento processuale di formazione della volontà del Parlamento”, di modo che, rispetto alla legge, si può “dire che si tratta di diritto pubblico interno e di una legge unilaterale ordinaria”330; o come “norma analoga alle leggi pattuite”331.

Se guardiamo alle leggi di approvazione di tali Accordi, ci rendiamo conto, tramite l’art. 7 della LOLR, che sono proprio tali leggi la fonte formale del diritto, e che l’accordo predefinisce semplicemente le possibilità degli organi legislativi che possono solo ratificare o rifiutare il testo completo dell’accordo. In altre parole si tratta di una fonte formalmente unilaterale, però materialmente bilaterale, dato che il contenuto proviene da un accordo stipulato tra la confessione e il Governo, che è intangibile332.

Date le premesse, si è giunti alla conclusione che tali Accordi hanno i seguenti profili tecnici:

dei principi costituzionali o dell’ordine pubblico. Questo è quello che la dottrina italiana, come il D’AVACK o il LANDOLFI; qualificano come “leggi rinforzate”.

330 D. FERNÁNDEZ LLAMAZARES, Derecho eclesiàstico del Estado, 2 ed., Madrid, 1991, p.

224.

331 Cfr., P. LOMBARDÍA, Fuentes del Derecho eclesiàstico español, in AA. VV., Derecho eclesiàstico del Estado español, 2 ed., Pamplona, 1983, pp. 157 ss.; IDEM, Los Acuerdos entre el Estado y las Confesiones religiosas en el nuevo Derecho eclesiàstico español, in Escritos de Derecho Canònico y de Derecho Eclesiàstico del Estado, Pamplona, 1991, pp. 488-491; A.

MOTILLA, Los Acuerdos entre el Estado y las confesiones religiosas en el Derecho español, Barcelona, 1985, pp. 337 ss. Secondo questi autori si tratta di una legge che ha come base, un patto di tipo normativo, tra lo Stato e un’altra parte che, senza avere personalità giuridica internazionale, è depositaria di varie competenze, in una posizione di autonomia dallo Stato. Le disposizioni contenute nell’accordo sono vincolate al rispetto del principio pacta sunt servanda.

Pertanto, lo Stato non può modificarle senza il consenso dell’altra parte.

332 Cfr., MARTÍNEZ-TORRÓN, Separatismo y cooperaciòn en los acuerdos del Estado con las minorìas religiosas, Granada, 1994, pp 113 ss. L’A. dice: “non si tratta, pertanto, di una bilateralità di fatto, ma di una bilateralità imposta dalla norma legislativa che – su attuazione della Costituzione spagnola – definisce i suoi caratteri essenziali. Si potrebbe dire che è una bilateralità materiale rinforzata dalla disposizioni della Ley Organica de libertad religiosa. L’A. continua affermando: “non si preclude, così dicendo, alle Cortes Generales spagnole di modificare, nel futuro, i patti che sono presentati dal governo per l’approvazione: si potrebbe fare, ma sarebbe necessario modificare l’attuale LOLR.

a) Sono leggi statali interne.

b) Con previa negoziazione, sempre su decisione finale delle Cortes generales. Questa negoziazione ha come base la natura particolare del fenomeno religioso e il fatto che lo Stato si dichiara incompetente nella materia; in modo che si riconosce l’autonomia interna delle confessioni, così come si riconosce la capacità di relazione e di cooperazione con i poteri pubblici in un sistema di assoluta parità rispetto allo Stato.

c) Infine, a livello pratico, si può individuare una certa equiparazione tra questo tre Accordi e gli Accordi stipulati con la S. Sede. Lo Stato si impegna a non modificare, revisionare o derogare nessuna norma senza il previo consenso dell’altra parte, nel rispetto del principio di uguaglianza.

Riguardo al contenuto di tali Accordi, l’art. 7.2 della LOLR, dice solo che “negli Accordi o Patti e rispettando sempre il principio di uguaglianza, si possono estendere a queste Chiese, Confessioni e Comunità i benefici fiscali previsti dall’ordinamento giuridico generale per gli Enti senza scopo di lucro e di carattere benefico”.

Gli Accordi regolano una materia molto vasta, che qui possiamo solo accennare, come la nomina e le funzioni dei ministri di culto, la protezione giuridica dei luoghi di preghiera, gli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito corrispondente, l’assistenza religiosa nei centri o ospedale pubblici, l’insegnamento religioso, etc.333

333 P. LOMBARDÍA- J. FORNÉS, Las fuentes del Derecho eclesiàstico español, in Tratado de Derecho eclesiàstico, EUNSA, Pamplona, 1994, pp. 363-364.