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La cittadinanza dell’Unione come fonte dei diritti di circolazione dei servizi

Capitolo 2. Professioni liberali e tutela dell’utenza

A. La cittadinanza dell’Unione come fonte dei diritti di circolazione dei servizi

A partire dalla creazione di una cittadinanza dell’Unione, l’ordine giuridico europeo si è evoluto lungo percorsi sconosciuti, che hanno anche innescato un dibattito sulle conseguenze di tale cittadinanza sulla dimensione del mercato. Secondo la Commissione europea, l'istituzione di una cittadinanza dell’Unione ha aggiunto una nuova dimensione politica alla natura, in origine, essenzialmente economica dell'integrazione europea425. La

giurisprudenza europea426 ha poi riconosciuto la cittadinanza europea come fonte, essa

421 IGLESIAS SÁNCHEZ S., « Fundamental Rights and Citizenship of the Union at a Crossroads: A Promising

Alliance or a Dangerous Liaison? », European Law Journal, 20, 4, July 2014, p. 464–481.

422 Articolo 6(1) TUE. SARMIENTO D., « Who’s afraid of the Charter? The Court of Justice, national courts

and the new framework of fundamental rights protection in Europe », Common Market Law Review, 2013, v. 50, n. 5, p. 1267-1304; DE BURCA G., « After the EU Charter of Fundamental Rights: The Court of Justice as a Human Rights Adjudicator? », Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2013, 20, p. 168-184; ROSSI L.S., Les rapports entre la Charte des droits fondamentaux et le Traité de Lisbonne, in Chemins de l’Europe, in Mélanges en l’honneur de Jean Paul Jacqué, Paris, Dalloz, 2010.

423 Il processo è ancora in corso: Parere 2/13 della Corte in seduta plenaria del 18 dicembre 2014, EU:

C:2014:2454. JACQUÉ J.P., « The accession of the European Union to the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms », Common Market Law Review, 2011, v. 48, n. 4, 995-1023.

424 BAUBÖCK R.,GUIRAUDON V., « Introduction: Realignments of Citizenship: Reassessing Rights in the

Age of Plural Memberships and Multi-Level Governance », Citizenship Studies, 13, 2009, p 439.

425 COM(2010) 603 final, “EU Citizenship Report 2010 – Dismantling the obstacles to EU citizens’ rights”.

European Commission, 27.10.2010.

426 Corte di giustizia, causa C-413/99, sentenza del 17 settembre 2002, Baumbast e R, Racc. I-07091, p. 84;

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stessa, dei diritti di libera circolazione427. Tale affermazione pone, tuttavia, la questione di quali tipi di diritti di libera circolazione direttamente derivino dal possesso della cittadinanza europea – probabilmente anche al di là della semplice libera circolazione delle persone.

In tal senso, la causa Rottmann428 è considerata una pietra miliare429. Tale sentenza

ha sancito la fine del concetto di cittadinanza come semplice orpello del mercato interno, suggerendo un cambiamento nel modello di integrazione europea430. La sentenza riguardava un cittadino austriaco che, dopo aver perso la sua cittadinanza a seguito di naturalizzazione in Germania, è poi divenuto apolide, dopo la revoca della cittadinanza tedesca acquisita con mezzi fraudolenti. Dal momento che tale circostanza ha anche determinato la perdita della cittadinanza dell’Unione, la Corte di giustizia ha affermato la rilevanza europea del caso. Per argomentare l’interesse dell’Unione per il caso in esame, la Corte ha dichiarato che una situazione che determina la perdita dei diritti connessi allo status di cittadino europeo rientra, per sua natura, nell'ambito del diritto dell'Unione431. Il passaggio a una nozione autonoma di cittadinanza è, tuttavia, ancora in corso, evocando l'antica opposizione tra due interpretazioni alternative del processo di integrazione europea: la logica di mercato contro la logica della cittadinanza432.

Per quanto rileva ai fini del presente lavoro di ricerca, ci si interroga sulle possibili correlazioni tra la dimensione della cittadinanza e il mercato dei servizi. Nelle norme del trattato relative a questo mercato – in particolare gli articoli 49 e 56 TFUE – si fa riferimento alla categoria dei cittadini europei, e ci si chiede se vi sia una qualche sovrapposizione tra la dimensione della cittadinanza europea e il mercato dei servizi professionali.

427 COM (2010) 603 def, "EU Citizenship Report 2010", cit.

428 Rottmann cit. Questa posizione è poi ribadita in Zambrano cit. e in Corte di giustizia, causa C-256/11,

sentenza del 15 novembre 2011, Murat Dereci e altri c. Bundesministerium für Inneres, Racc. I-11315.

429 Molti studiosi affermano il valore innovativo di questa sentenza. Tra questi: De Groot G.R.,SELING A.,

« Annotation, Case C-135/08. Case Note 2: The Consequences of the Rottman Judgment on Member State Autonomy - The European Court of Justice's Avantgardism in Nationality Matters », European

Constitutional Law Review, 2011, 7, 1, p. 150-160; JESSURUN D'OLIVEIRA H.U., « Annotation, Case C- 135/08. Case Note 1: Decoupling Nationality and Union Citizenship? », European Constitutional Law

Review, 2011, 7, 1, p. 138-149; KOCHENOV D., « Annotation, Case C-135/08 », Common Market Law

Review, 2010, 47, p. 1831-1846; SELING A., « Annotation, Case C-135/08: Towards a direct "droit de regard”? », Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2010, 17, 4, p. 470-478; IGLESIAS

SANCHEZ S., « ¿Hacia una nueva relación entre la nacionalidad estatal y la cuidadanía europea? - TJUE, Sentencia de 2 de marzo de 2010 (gran sala), Janko Rottmann C. Freistaat Bayern, Asunto C-135/08 »,

Revista de derecho comunitario europeo, 2010, 37, p. 933-950.

430 Opinioni contrarie: WIESBROCK A., « Disentangling the ‘Union Citizenship Puzzle’? The McCarthy

Case », European Law Review, 2011, 36, a pagina 861; ADAM S.,VAN ELSUWEGE P., « Citizenship Rights and the Federal Balance between the European Union and its Member States: comment on Dereci »,

European Law Review, 2012, 37, p. 176; VAN DEN BRINK M., « EU Citizenship, Federalism and the Three Different Faces of Reverse Discrimination », EUSA, 2014.

431 Rottman, cit.

432 WIENER A.,DIEZ T., European integration theory, Oxford, 2ed, Oxford University press, 2009; SHAW J., Citizenship: Contrasting Dynamics at the Interface of Integration and Constitutionalism, inCRAIG P.,DE

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Una precisazione importante riguarda però la diversa valenza del principio della necessaria cittadinanza dell’Unione nell’ambito del diritto di stabilimento della prestazione occasionale di servizi. Per quanto riguarda la libertà di stabilimento il trattato prevede che il requisito della cittadinanza non sia derogabile, salvi i casi di accordi internazionali che consentano lo stabilimento di cittadini di Paesi terzi sul territorio dell’Unione433. In questi casi, dunque, un professionista straniero abilitato all’esercizio

della professione in uno Stato membro non potrà esercitare in un diverso Paese dell’Unione434. Il cauto approccio nei confronti degli stranieri che ottengono la propria

qualifica professionale sul territorio dell’Unione desta qualche perplessità e spinge a riflettere sul significato e la portata che il legislatore europeo ha voluto affidare al mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali e al concetto stesso di cittadinanza.

Diversamente, per la libera prestazione di servizi occasionali il requisito della cittadinanza risulta derogabile tramite una semplice procedura legislativa ordinaria435. La portata effettiva della deroga è comunque contemperata dal fatto che, per esercitare il diritto di prestare servizi in un diverso Stato membro, è necessario il previo stabilimento in un membro Paese dell’Unione. Questo garantisce dunque l’inserimento del prestatore di servizi nel tessuto socio-economico dell’Unione, mantenendo così il fine di garanzia della qualità del servizio che sottende alla disciplina in oggetto436.