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Il tentativo di creare percorsi comuni di formazione

Capitolo 1. Professioni liberali: un mercato per i professionisti

A. Il tentativo di creare percorsi comuni di formazione

Per facilitare la circolazione dei professionisti europei, la direttiva in commento prevede diverse soluzioni. Tuttavia, è utile fin da subito richiamare il fatto che la direttiva 2005/36/CE àncora la sua applicabilità al concetto di cittadinanza. Il campo di applicazione della direttiva si estende, infatti, ai soli cittadini europei che intendano esercitare una professione regolamentata in un diverso Stato membro316. Elemento chiave nell’applicazione soggettiva di questa disciplina è, dunque, il concetto di cittadinanza e non quello di formazione professionale – criterio che si ritiene dovrebbe essere invece considerato laddove l’obiettivo fosse (davvero) quello di garantire il rispetto di standard formativi europei da parte dei professionisti che operano sul territorio dell’Unione. A

312 Argomento a sostegno del fatto che anche le professioni urbanistiche, come previsto dalla classificazione

proposta dagli Avvocati generali Jacobs e Léger che giustifica l’oggetto dell’indagine di questo lavoro, comportano importanti esternalità e richiedono, per questo, un’attenzione peculiare nella loro disciplina.

313 Considerando 42 direttiva 2005/36/CE. 314 Articolo 14 direttiva 2005/36/CE.

315 Per tutte, COM (2004) 83 def, del 9 febbraio 2004: Comunicazione della Commissione – Relazione sulla

concorrenza nei servizi professionali, p. 24-25-26-27 « vi sono essenzialmente tre ragioni per cui un certo

grado di regolamentazione dei servizi professionali può essere necessario. (…) La seconda ragione è basata sul concetto di “esternalità”. In taluni mercati la prestazione di un servizio può avere un impatto sui terzi oltre che sull’acquirente del servizio. Un controllo dei conti scorretto può essere fuorviante per i creditori o gli investitori. Un edificio mal costruito può mettere a repentaglio la sicurezza pubblica. Vi è il pericolo che i prestatori e gli acquirenti di questi servizi non tengano conto adeguatamente di questi effetti esterni ».

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seconda del grado di integrazione raggiunto nel mercato di certe professioni, i concetti chiave dell’azione europea che possono venire in rilievo sono: la formazione comune, il principio del mutuo riconoscimento, nonché altre azioni trasversali ed accessorie volte a facilitare la prestazione transfrontaliera di servizi.

La tematica della formazione assume rilievo peculiare nell’analisi che si sta qui conducendo. Come già evidenziato, la diversità dei percorsi formativi sta alla base delle difficoltà nella circolazione dei professionisti. Vista l’alta specializzazione richiesta per l’esercizio delle professioni liberali, risulta invero difficile riconoscere il valore di conoscenze acquisite secondo standard formativi differenti, tanto che la « direttiva qualifiche » non può certo dirsi sorda ai vantaggi di una formazione comune. Sia il testo originale che gli interventi modificativi apportati dalla direttiva 2013/55/CE si muovono, infatti, verso un maggiore coordinamento dei percorsi formativi, così da facilitare l’automatico riconoscimento delle qualifiche. Abbiamo già detto che la questione non si pone per la prestazione occasionale di servizi. Per questo la nostra analisi tiene in considerazione le sole norme previste per l’esercizio del diritto di stabilimento.

Come anticipato, le professioni sanitarie e quelle riguardanti la progettazione architettonica rientrano nel regime del riconoscimento automatico delle qualifiche in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione. Dal punto di vista del legislatore europeo, l’elaborazione di un percorso formativo comune317 giustifica dunque

la possibilità di ottenere il riconoscimento automatico della qualifica ottenuta in un diverso Stato membro. L’omogeneità del percorso formativo – pur lasciando spazio a particolarità nazionali – consente un confronto tra i professionisti d’Europa, permettendo loro di scegliere in quale parte dell’Unione esercitare le proprie competenze318.

Il regime del riconoscimento automatico esprime al meglio lo spirito di questa disciplina verso una sempre maggiore integrazione europea e il godimento effettivo dei diritti di circolazione. In questa direzione continua a muoversi il legislatore europeo che, anche con il recente intervento modificativo mira a incrementare il numero delle professioni che possono beneficiare del riconoscimento automatico delle qualifiche319. Il nuovo sistema si fonda principalmente sull’aggiornamento dei requisiti minimi e sul concetto di quadro comune di formazione, inteso come insieme di abilità e competenze minime necessarie per l'esercizio di una determinata professione320.

317 Ad esempio, Considerando 16 e 21 direttiva 2005/36/CE.

318 Giacché sono normativamente fissati i soli standard minimi (“Riconoscimento in base al coordinamento

delle condizioni minime di formazione”).

319 Direttiva 2013/55/UE cit.

320 Si segnala che l’istruzione rientra tra le materia elencate all'Articolo 6 TFUE, dove l'Unione può

intervenire solo con azioni di coordinamento, supporto o completamento, rispettando le responsabilità degli Stati membri « per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di

istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche ». Inoltre, ogni forma di armonizzazione è

espressamente vietata e si possono adottare solo azioni di incentivazione.

Per un approfondimento sugli strumenti del riconoscimento automatico, nonché sulle connessioni tra questi e il processo di Bologna, si veda AMBROSINI E.,« La nuova direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali », Il Diritto dell'Unione europea, Giuffré, 2014, i. 1, p. 47-72.

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A questo proposito, ai fini del nostro studio sulle professioni liberali è interessante rilevare poi un ulteriore elemento di specificità loro riservato dal legislatore europeo. Nell’adozione di percorsi formativi comuni è prevista l’ipotesi per cui gli Stati membri possano sfuggire all’obbligo di attuazione dei quadri e delle prove di formazione comuni istituite dalla Commissione in virtù di specifici motivi previsti direttamente dalla normativa europea. Tra questi, a giustificazione di una tale deroga, troviamo due motivi ricorrenti: salute pubblica e pubblica sicurezza321. La deroga, di stretta interpretazione, fa riflettere sul fatto che la mancata adozione di misure volte a realizzare una maggiore integrazione del mercato interno, si giustifica, ancora una volta, con la tutela di istanze connesse all’esercizio dei diritti fondamentali coinvolti dalle aree professionali considerate nel presente lavoro di ricerca.