• Non ci sono risultati.

Il mercato del vino in Italia

2.4. La classificazione dei vini in Italia

Il Regolamento CE 479/2008 ha portato rilevanti modifiche alla normativa sul vino: ha sostituito le normative nazionali di tutti i paesi UE, e nel nostro caso a partire dall’entrata in vigore avvenuta il 1° agosto 2009, e prevede una nuova suddivisione concettuale legata alla presenza o meno del requisito dell’origine geografica, garantendo secondo la cosiddetta “piramide qualitativa” la qualità del processo produttivo.

Questa nuova distinzione ufficiale riconosce in ordine crescente di tipicità27: • Vino (“Vino da Tavola”): inteso anche come vino comune, è ottenuto da

uve autorizzate senza dover applicare un disciplinare di produzione se non quelle di carattere igienico-sanitario. È vietato far riferimento a vitigni utilizzati e sull’etichetta è obbligatorio apporre la ragione sociale

dell’imbottigliatore, mentre è facoltativa l’indicazione sia dell’annata sia del colore;

• Vino Varietale e/o d’Annata: due tipologie introdotte con la nuova

normativa e si riferiscono nel primo caso ad un vino ottenuto con almeno l’85% di uve appartenenti ad una specifica varietà riportata in etichetta, nel secondo caso ad un vino ottenuto con almeno l’85% di uve prodotte in un’annata specifica, riportata anch’essa in etichetta. Su quest’ultima, come per i vini comuni, è d’obbligo indicare la ragione sociale dell’azienda imbottigliatrice;

• Vino a Indicazione Geografica Protetta IGP (IGT): si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva (per almeno l’85%) e che possieda qualità, notorietà e caratteristiche specifiche attribuibili a tale zona, avente solitamente un’estensione

geografica più ampia rispetto alle DOP; Tali vini sono dunque regolati da disciplinari di produzione e possono riportare l’indicazione del vitigno, il colore e l’annata;

59

• Vino a Denominazione di Origine Controllata DOP (DOC e DOCG): si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata, utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui

caratteristiche sono connesse essenzialmente o esclusivamente all’ambiente naturale e ai fattori umani.

Le DOC che, prima di ottenere tale riconoscimento, hanno mantenuto la classificazione IGT per almeno 5 anni, sono regolate dal disciplinare di produzione e sono previste le denominazioni di sottozona, ed è consentita l’indicazione del vitigno, dei metodi di vinificazione e di qualificazioni specifiche del prodotto.

Le DOCG hanno le stesse regole delle DOC ma i disciplinari di produzione sono assai più rigorosi. Tale denominazione è riservata a tipologie di vini che, avendo militato per almeno 10 anni tra le fila dei vini DOC, possono vantare un particolare e consolidato prestigio e siano

riconosciute di pregio sotto il profilo della valutazione sensoriale. Inoltre possiedono migliori caratteristiche qualitative e l’analisi qualitativa delle caratteristiche del vino sono verificate sia in fase di produzione che successivamente all’imbottigliamento;

• Vino a Denominazione di Origine Controllata DOP (DOC e DOCG) con

l’indicazione della sottozona o della menzione geografica aggiuntiva: in

questo caso le DOC e le DOCG, esposte al punto precedente, sono ricondotte ad una tipologia particolare di vini derivanti da una distinta caratterizzazione ampelografica o da una specifica metodologia di elaborazione in una delimitata sottozona geografica, di conseguenza si applicano disciplinari di produzione più restrittivi garantendo una migliore qualità.

60

Fig. 22 La piramide qualitativa del vino

Fonte: Project Vino, Perlage Suite.

Fermo restando quanto sopra, all’apice della piramide si posizionano i VQPRD con indicazione della sottozona, ovvero un territorio ancora più limitato, e salendo ancora nelle “tenuta o Castello”, ed infine nel singolo vigneto.28 La sigla VQPRD sta per “vino di qualità prodotto in regione determinata”. Questa categoria comprende:

▪ Vino spumante di qualità prodotto in regione determinata (VSQPRD); ▪ Vino Spumante Aromatico di qualità prodotto in regione determinata

(VSAQPRD)

▪ Vino liquoroso di qualità prodotto in regione determinata (VLQPRD) ▪ Vino frizzante di qualità prodotto in regione determinata (VFQPRD)

61

La già menzionata normativa europea Reg. CE 479/2008 ha abolito tutte queste tipologie di classificazione con le relative sigle. In sostanza i VQPRD sono stati assorbiti nella categoria di vini DOP e la tipologia di vino (spumante, spumante aromatico frizzante e liquoroso) viene identificata in maniera standard: sarà la designazione generale, relativa alle denominazioni, a indicare se si tratta di vino DOP, IGP o “generico”.

Per i vini DOC e DOCG, sono inoltre previste ulteriori specificazioni.

▪ Classico:la dicitura “Classico” o “Storico” (quest’ultima riservata ai vini spumanti) indica che il vino è stato prodotto in una sottozona di una DOC o DOCG che può vantare trascorsi più antichi e prestigiosi del restante territorio cui la denominazione si riferisce. E’ possibile che siano previsti regolamenti appositi che sopraintendono alla definizione.

▪ Riserva: la qualifica “Riserva” è attribuita ai vini DOC o DOCG che hanno sostenuto un invecchiamento (affinamento compreso) più lungo rispetto a quello previsto dal disciplinare di riferimento di almeno: – 2 anni per i vini rossi – 1 anno per i vini bianchi e gli spumanti fermentati in autoclave (“Metodo Martinotti” o “Metodo Charmat”) – 3 anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia

▪ Superiore: la specificazione “Superiore” individua vini DOC o DOCG per i quali si stabilisce una resa per ettaro inferiore di almeno il 10% rispetto a quanto previsto dal disciplinare, allo scopo di migliorare le qualità

organolettiche del vino e innalzare la gradazione alcolica di almeno lo 0,5% al di sopra dello standard di riferimento.

In Italia, il DOP si riferisce ai vini DOC e DOCG, mentre l’IGP si riferisce all’IGT.

I DOC e i DOCG rappresentano circa il 38% della produzione italiana e assieme all’IGT vanno a creare un patrimonio nazionale di 525 denominazioni registrate: è il numero dei vini DOC, DOCG e IGT iscritti negli archivi ufficiali alla data

62

del marzo 2016, come ci conferma Federdoc29. Una ricchezza tutta italiana costituta da 333 DOC, che rappresentano quasi due terzi delle denominazioni dell’enologia tricolore, da 118 IGT, rappresentativi di un altro 22,5% e da 74 DOCG, quest’ultimi più che raddoppiati rispetto a 10 anni fa.

La maggiore concentrazione di DOC in Italia è in Piemonte, dove se ne

riscontrano 42, seguite da Toscana (40), Puglia (28), Lazio (26) e Sicilia (23). Passando a DOCG, sono addirittura 17 le denominazioni in Piemonte, 14 in Veneto e 11 in Toscana. Sono queste tre le regioni che dominano nella cultura del DOCG, rappresentando quasi il 60% nazionale. A quota 5 denominazioni registrate spuntano Lombardia e Marche, mentre contano 4 denominazioni le regioni Puglia e Campania.

In conclusione, si può affermare che il comparto comprendente sia i vini DOP che IGP costituisca circa il 70% della produzione: questi sono dati davvero importanti poiché ci permettono di provare, ancora una volta, come l’Italia ricopra anche nell’offerta di vino di qualità secondo le certificazioni europee un ruolo di primaria importanza e ciò è molto significativo considerando che il 56% della distribuzione del valore delle vendite di prodotti DOP e IGP è proprio assorbito dal vino.

29 La Federdoc è la Confederazione Nazionale dei Consorzi Volontari per la Tutela delle Denominazioni

dei Vini Italiani. Costituita nel 1979, è l’organismo che rappresenta oltre il 70% della produzione vitivinicola italiana: sono 75 i Consorzi di Tutela che aderiscono a Federdoc. Ogni giorno Federdoc li rappresenta e li supporta a livello istituzionale, giuridico e legislativo. Durante tutto l’anno promuove le denominazioni tutelate con campagne di informazione e valorizzazione in Europa e nel mondo.

63