La Direttiva 2005/29/CE è stata recepita nell’ordinamento italiano attraverso tre distinti provvedimenti normativi: i dd. lgs. n. 145 e n. 146 del 2 agosto 2007 e gli art. 2, 4 e 8 del d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221.
In particolare, con il d. lgs. 2 agosto 2007, n. 146, rubricato “Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n.
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Si è indubbiamente trattato di una scelta opportuna così da continuare a concentrare in un unico testo – questa, d’altra parte, il risultato dell’opera di riordino e coordinamento di cui il Codice del consumo costituisce l’importante risultato – le disposizioni relative ai rapporti tra consumatori e controparti professionali.
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2006/2004111” si sono integralmente modificati gli articoli da 18 a 27 del Codice del consumo112.
Il Codice del consumo nell’ordinamento italiano rappresenta il primo riferimento normativo che raccoglie in un unico testo tutte le disposizioni emanate in modo frammentario in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, al fine di assicurare la correttezza delle procedure collegate al consumo.
«La necessità di riordinare e armonizzare la normativa in tema di tutela dei consumatori e degli utenti - come chiarisce la Relazione governativa al Codice del consumo - trova solide giustificazioni formali nelle teorie economiche e commerciali su processi di acquisto e di consumo, fondate su modelli concettuali consolidati, nella letteratura economica inerente al comportamento del consumatore e negli studi delle tecniche di mercato e del marketing113».
La stessa struttura del codice è articolata in base ai vari stadi del processo di acquisto, in una sequenza logica che prende l’avvio proprio dalla fase in cui rileva la necessità di favorire l’educazione e l’informazione del consumatore nel momento stesso dell’emergere dei bisogni e dei desideri di acquisto e possesso, concernenti beni e servizi di consumo114. La frammentazione della disciplina della tutela in oggetto si poneva in
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2007.
112
Sulla nuova normativa si veda: C. TENELLA SILLANI, Pratiche commerciali sleali e tutela del consumatore, in Obbligazioni e contr., 2009, 775 ss.; G. DE CRISTOFARO, Le pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra professionisti e consumatori, in Nuove leggi civ. comm., 2008, 1057 ss.; M. DONA, Pubblicità, pratiche commerciali e contratti del codice nel consumo, Torino, 2008; E. BARGELLI,R.CALVO,A.CIATTI,G.DE CRISTOFARO,L.DI NELLA,R.DI
RAMO,Pratiche commerciali scorrette e codice del consumo, in G. DE CRISTOFARO (a cura di), Torino 2008, A.LEONE, Pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette tra tutela del consumatore e delle imprese, in Dir. ind., 2008, 255 ss.
113
L’art. 1 del decreto sancisce che «Nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato dell’Unione Europea, nella normativa comunitaria con particolare riguardo all’articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché nei trattati internazionali, il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti».
114
Cfr. P. STANZIONE,A.MUSIO (a cura di), La tutela del consumatore, in Trattato di diritto privato, diretto da M.BESSONE, XXX, Torino, 2009.
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contrasto con le disposizioni comunitarie miranti a garantire un’omogeneizzazione in materia, oltre che con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost, e con gli stessi fondamenti istituzionali dell’Unione Europea.
Assume rilievo determinante la struttura del Codice del consumo in quanto, essendo privo di innovazioni sostanziali poiché per delega riprende la disciplina vigente, apporta le modifiche imposte dalla adesione all’Unione Europea da cui discende la sua eventuale significatività sul “come” della riaggregazione. La sola modalità di riaggregazione consente, pertanto, di “formare” un disegno compiuto, con tutte le conseguenze che ne derivano per quanto riguarda la possibilità di una più ampia applicazione della disciplina115.
Il d.lgs. n. 206/2005 è una raccolta unitaria delle diverse norme a protezione del consumatore che ordina, aggiorna e semplifica le disposizioni vigenti in materia, adattandole soprattutto alle innovazioni di derivazione comunitaria.
Inoltre, il Codice del consumo è un testo aperto: non fossilizza i diritti dei consumatori, perché si adatta via via che dalla Comunità o dal legislatore nazionale provengano input che richiedono di essere coordinati e collocati nella sua trama sistematica in modo appropriato116.
Il Codice del consumo è composto da 146 articoli suddivisi in sei parti, alcune delle quali hanno al loro interno dei Titoli che, a loro volta, possono contenere uno o più Capi.
La Parte I : "Disposizioni generali" (artt. 1-3) si compone del solo Titolo I: “Disposizioni generali e finalità”, il quale ha al suo interno tre articoli che, oltre a delineare la cornice e l’ambito di applicazione della disciplina, riproducono, nell’art. 2, salvo qualche integrazione, l’art. 1 della legge 30
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Cfr. L.ROSSI CARLEO (a cura di), Diritto dei consumi, Soggetti, contratti, rimedi, Torino, 2012.
116
Cfr.T.FEBBRAJO,L'informazione ingannevole nei contratti del consumatore, Volume 105 di Pubblicazioni della Scuola di specializzazione in Diritto civile dell'Università di Camerino, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006.
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luglio 1998, n. 281, definito – forse un po’ enfaticamente – lo “Statuto dei consumatori”, per poi introdurre le principali definizioni.
La Parte II: "Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicità" (artt. 4-32) contiene quattro Titoli: I: “Educazione al consumatore”, II: “ Informazioni ai consumatori”, III: “Pratiche commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali”, IV: “Particolari modalità della comunicazione pubblicitaria”117. Questa parte vede l’inserimento al suo interno della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette, confermando la valenza che in questo codice viene attribuita alle regole di mercato118.
Le azioni a “protezione del consumatore” vengono anticipate alla fase che precede la eventuale transazione e, in quest’ottica, assume particolare rilievo il diritto all’educazione che può rendere effettivo il diritto all’informazione: emerge con chiarezza che la tutela del consumatore non può prescindere dalla visione dinamica attenta anche agli aspetti preliminari e a quelli successivi.
La Parte III: "Il rapporto di consumo" (artt. 33-101) contiene cinque Titoli: I: “Dei contratti del consumatore in generale”; II: “Esercizio dell’attività commerciale”; III: “Modalità contrattuali”; IV: “Disposizioni relative ai singoli contratti”; V: “Erogazione di servizi pubblici”.
Questa parte, incentrata sulla disciplina del rapporto di consumo, racchiude il nucleo “centrale” e più tradizionale della tutela e riguarda il
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I Titoli II, III, IV hanno al loro interno più Capi, alcuni dei quali divisi in Sezioni.
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Il rilievo delle regole di mercato, che rappresentano, appunto, l’ordine giuridico del mercato, si pone in via preventiva e generale, al fine di consentire che, al di là di una disciplina attenta ai rimedi, venga anche la configurazione di un ambiente idoneo entro il quale operare. Appare, quindi, evidente che un mercato “corretto” rappresenta una condizione ineludibile e un presupposto indispensabile al quale fare riferimento per consentire il “corretto” incontro tra domanda e offerta.
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contratto dei consumatori. Nel Titolo II sono contenute anche le “Modalità contrattuali”, le quali si riferiscono alle modalità di circolazione dell’offerta contrattuale.
La Parte IV: "Sicurezza e qualità" (artt. 102-135), definita nel gergo aziendale fase “post-vendita” include tre Titoli: I: “Sicurezza dei prodotti”; II: “Responsabilità per danno da prodotti difettosi”, III: “Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo”.
In particolare il Titolo III, che riguarda la garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali per i beni di consumo, ha un’incidenza particolare sul profilo dei rimedi che accompagnano la vendita dei beni di consumo in presenza di quello che viene definito “difetto di conformità”.
La Parte V: "Associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia" (artt. 136-141), contiene due Titoli: il Titolo I: “Le associazioni rappresentative a livello nazionale” dove sono disposti i criteri per l’iscrizione all’elenco e i requisiti che le singole associazioni devono avere; il Titolo II: “Accesso alla giustizia” composto da norme che risultano fondamentali in ordine alla concreta realizzazione dei “proclamati” diritti dei consumatori119.
La Parte VI: "Disposizioni finali" (artt. 142-146) non è suddivisa in titoli, ma detta, a conclusione della struttura del codice, una serie di norme a carattere operativo.
La direttiva 2005/29/CE ha lasciato liberi gli stati membri di scegliere tra la tutela giudiziaria e la tutela amministrativa o entrambe al fine di approntare mezzi adeguati ed efficaci volti a garantire il rispetto delle disposizioni sulle pratiche commerciali sleali nell’interesse dei consumatori. Il d. lgs. 146/07, che ha recepito la direttiva e modificato il Codice del consumo, ha scelto la via amministrativa, attribuendo la competenza all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, meglio nota come Antitrust120.
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Va osservato che questa parte è attualmente sottoposta, rispetto alle altre, al maggior processo di revisione e innovazione, anche perché per l’UE la effettiva applicazione del diritto è estremamente importante sia per i cittadini che per le imprese.
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Si tratta di un’istituzione nata in Italia nel 1990, fondata attraverso la legge n. 287 (Legge 10 ottobre 1990 n. 287, "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato"); è
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