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Pratiche commerciali ingannevoli mediante omissione

3.3 Le pratiche commerciali scorrette

3.3.2 Pratiche commerciali ingannevoli mediante omissione

L’art. 22 del decreto prende in considerazione anche le "Omissioni ingannevoli". «1) È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 2) Una pratica commerciale è altresì considerata un’omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma […]».

Per esserci inganno, dunque, le omissioni devono essere rilevanti ed idonee ad indurre il consumatore a prendere una decisione che altrimenti non avrebbe preso. È equiparato ad omissione anche l’occultamento delle informazioni, consistente in un comportamento volontario, finalizzato a tenere nascosto al consumatore un certo dato, così come la presentazione delle stesse in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo. Inoltre, se la rilevanza dell’omissione prescinde dall’intento soggettivo del professionista, per potersi parlare di occultamento è necessaria la configurazione del dolo200.

200

Ibidem, p. 333. Non è difficile stabilire un parallelismo tra la presente disposizione e la nozione di dolo omissivo, elaborata da dottrina e giurisprudenza sulla base degli artt. 1427 e 1439 c.c. In relazione ai rapporti di consumo, il silenzio e la reticenza non presentano, in maniera assoluta, alcuna attitudine decettiva, visto che tali comportamenti si limitano a non contrastare la percezione della realtà autonomamente raggiunta dal consumatore. Silenzio e reticenza, al contrario, acquistano rilevanza giuridica (anche ai fini dell’annullamento del contratto) qualora, accompagnati da ulteriori circostanze del caso e dal contegno del decipiens, inducano in errore il deceptus, alterandone la rappresentazione della realtà (V. D’ANTONIO,G.SCIANCALEPORE, Le pratiche commerciali, cit.; in giurisprudenza, inter alios, Cass. 20/04/2006, n. 9253, in Riv. not., 2007, 2, p. 392 ss., con nota di Casu; Cass. 12/02/2003, n. 2104, in Giust. civ. Mass., 2003, p. 318 ss.; Cass., 11/10/1994, n. 8295, in Foro it., 1995, I, c. 1903, con nota di Bellantuono, e Cass., 18/10/1991, n. 11038, in Dir. fall., 1992, II, p. 472 ss).

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Affinchè la pratica commerciale venga considerata scorretta è necessario, da un lato, che sussista un deficit informativo (inteso quale silenzio o reticenza circa informazioni rilevanti di cui il consumatore ha bisogno), dall’altro che questo sia tale da indurre il consumatore medio ad assumere una decisione commerciale che non avrebbe altrimenti preso201. L’omissione che rende scorretta una pratica commerciale, dunque, può essere:

a) di dati (veritieri);

b) di comprensibilità dei dati;

c) di tempestività nella fornitura dei dati; d) di chiarezza intorno ai fini.

Soltanto in due ipotesi, tuttavia, il legislatore stabilisce quali siano le informazioni rilevanti che, se omesse, rendono una pratica commerciale ingannevole.

La prima fattispecie è quella dell’art. 22, comma 4, in base al quale nel caso di un invito all’acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto:

 le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso;

 l’indirizzo geografico e l’identità del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale egli agisce;

 il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in

201

Così F. MASSA,Sub Art. 21, in V. CUFFARO, Codice del consumo, cit., 124; in questo senso si veda anche FUSI, in M. FUSI, P.TESTA, P.COTTAFAVI, La pubblicità ingannevole, Milano,1993,223.

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anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;

 le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;

 l’esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto. La seconda fattispecie è quella disposta dal comma 5º dello stesso articolo che precisa che «Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o la commercializzazione del prodotto»202. Questa previsione è importante ai fini della lettura della definizione generale di omissione ingannevole, di cui al c. 1º dell’art. 22 del d.lgs. n. 206/2005, poiché evidenzia come il collegamento tra tale figura di pratica commerciale scorretta e gli obblighi positivi di informazione normativamente imposti sia soltanto occasionale, ma non necessario. In altre parole, la rilevanza dell’informazione omessa andrà quindi valutata di volta in volta, tenendo conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché delle eventuali restrizioni che il mezzo di comunicazione impiegato per comunicare la pratica commerciale imponga al professionista in termini di spazio o di tempo.

202

Si pensi, ad esempio, agli art. 4 e 5 della direttiva 97/7/CE (relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza), all’art. 3 della direttiva 90/314/CE (concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”), all’art. 3, paragrafo 3, della direttiva 94/47/CE (concernente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili), agli art. 3 e 4 della direttiva 2002/65/CE (in tema di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori). L’elenco completo – ma comunque esclusivamente esemplificativo – delle normative comunitarie che prevedono obblighi di informazione in tema di comunicazioni commerciali è contenuto nell’allegato 2 della direttiva.

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