Testo della Commissione Emendamento
(b) la batteria già immessa sul mercato o messa in servizio è modificata
dall'importatore o dal distributore in modo
(b) la batteria già immessa sul mercato o messa in servizio è modificata
dall'importatore o dal distributore in modo
da comprometterne la conformità alle prescrizioni del presente regolamento;
da comprometterne la conformità alle prescrizioni del presente regolamento; o
Emendamento 283 Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera d
Testo della Commissione Emendamento
(d) la tipologia di batterie che il produttore intende mettere a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, nella fattispecie le batterie portatili, le batterie industriali, le batterie per veicoli elettrici o le batterie per autoveicoli;
(d) la tipologia di batterie che il produttore intende mettere a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, nella fattispecie le batterie portatili, le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali, le batterie per veicoli elettrici o le batterie per autoveicoli;
Emendamento 284 Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione Emendamento
(d bis) la composizione chimica delle batterie che il produttore intende mettere a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro;
Emendamento 285 Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera f – parte introduttiva
Testo della Commissione Emendamento
(f) informazioni sul modo in cui il produttore ottempera rispettivamente alle responsabilità di cui all'articolo 47 e alle prescrizioni di cui agli articoli 48 e 49:
(f) informazioni sul modo in cui il produttore ottempera rispettivamente alle responsabilità di cui all'articolo 47 e alle prescrizioni di cui agli articoli 48, 48 bis e 49:
Emendamento 286 Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera f – punto i – parte introduttiva
Testo della Commissione Emendamento i) per quanto riguarda le batterie
portatili, le prescrizioni di cui alla lettera f) sono soddisfatte fornendo:
i) per quanto riguarda le batterie portatili e le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le prescrizioni di cui alla lettera f) sono soddisfatte fornendo:
Emendamento 287 Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera f – punto i – trattino 1
Testo della Commissione Emendamento
— una dichiarazione che dimostri le misure messe in atto dal produttore per adempiere i propri obblighi di
responsabilità estesa di cui all'articolo 47, le misure adottate per soddisfare gli obblighi riguardanti la raccolta differenziata di cui all'articolo 48,
paragrafo 1, con riferimento alla quantità di batterie che il produttore fornisce, e il sistema atto a garantire che i dati
comunicati alle autorità competenti siano affidabili;
— una dichiarazione che dimostri le misure messe in atto dal produttore per adempiere i propri obblighi di
responsabilità estesa di cui all'articolo 47, le misure adottate per soddisfare gli obblighi riguardanti la raccolta differenziata di cui all'articolo 48, paragrafo 1, e all'articolo 48 bis,
paragrafo 1, con riferimento alla quantità di batterie che il produttore fornisce, e il sistema atto a garantire che i dati
comunicati alle autorità competenti siano affidabili;
Emendamento 288 Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera f – punto i – trattino 2
Testo della Commissione Emendamento
— se del caso, il nome e i recapiti, compresi il codice postale e il luogo, la via e il numero civico, il paese, i numeri di telefono e di fax, l'indirizzo Internet e di posta elettronica e il codice di
identificazione nazionale
dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore
incaricata dal produttore di adempiere gli obblighi di responsabilità estesa a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del
— se del caso, il nome e i recapiti, compresi l'indirizzo postale, il numero di telefono, l'indirizzo Internet e di posta elettronica e il codice di identificazione nazionale dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore incaricata dal produttore di adempiere agli obblighi di responsabilità estesa a norma dell'articolo 47, paragrafi 2 e 4, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, tra cui il numero fiscale europeo o nazionale di tale
produttore, tra cui il numero fiscale
europeo o nazionale di tale organizzazione, e il mandato del produttore rappresentato;
organizzazione, e il mandato del produttore rappresentato;
Emendamento 289 Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera f – punto i – trattino 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione Emendamento
- se rappresenta più di un produttore, l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore indica separatamente in che modo ciascuno dei produttori
rappresentati ottempera alle
responsabilità di cui all'articolo 47.
Emendamento 290 Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera f – punto ii – trattino 2
Testo della Commissione Emendamento
— se del caso, il codice di identificazione nazionale
dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore
incaricata dal produttore di adempiere agli obblighi di responsabilità estesa a norma dell'articolo 47, paragrafi 2 e 4, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, tra cui il numero fiscale
europeo o nazionale di tale organizzazione, e il mandato del produttore rappresentato;
— se del caso, il nome e i recapiti, compresi l'indirizzo postale, il numero di telefono, l'indirizzo Internet e di posta elettronica e il codice di identificazione nazionale dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore incaricata dal produttore di adempiere agli obblighi di responsabilità estesa a norma dell'articolo 47, paragrafi 2 e 4, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, tra cui il numero fiscale europeo o nazionale di tale organizzazione, e il mandato del produttore rappresentato;
Emendamento 291 Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione Emendamento
2 bis. I produttori che forniscono batterie mediante comunicazione a distanza sono registrati nello Stato membro cui è indirizzata la vendita. Ove detti produttori non siano registrati nello Stato membro cui è indirizzata la vendita, essi sono registrati mediante il loro rappresentante autorizzato.
Emendamento 292 Proposta di regolamento