• Non ci sono risultati.

– paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il rappresentante

autorizzato fornisce una copia del mandato all'autorità competente, su richiesta. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di svolgere almeno i seguenti compiti:

4. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il rappresentante

autorizzato dispone dei mezzi finanziari e organizzativi adeguati per eseguire i compiti specificati nel mandato. Il rappresentante autorizzato fornisce una copia del mandato all'autorità competente, su richiesta, in una lingua dell'Unione stabilita dall'autorità competente. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di svolgere almeno i seguenti compiti:

Emendamento 271 Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Qualora ritengano o abbiano motivo di credere che una batteria presenti un rischio, i rappresentanti autorizzati ne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento 272 Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli importatori immettono sul mercato o mettono in servizio solo batterie conformi alle prescrizioni di cui ai capi II e III.

1. Gli importatori immettono sul mercato o mettono in servizio solo batterie conformi alle prescrizioni di cui ai capi II e III e all'articolo 39.

Emendamento 273 Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che la batteria non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III, non la immette sul mercato, né la mette in servizio finché non sia stata resa conforme.

Inoltre, quando la batteria presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che la batteria non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III e all'articolo 39, non la immette sul mercato, né la mette in servizio finché non sia stata resa conforme. Inoltre, se ritiene o ha motivo di credere che la batteria presenti un rischio, l'importatore ne informa

immediatamente il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento 274 Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da una batteria, gli

importatori, per tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione delle batterie

commercializzate, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei reclami, delle batterie non conformi e dei richiami di batterie e informano i distributori di tale monitoraggio.

6. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da una batteria, gli

importatori, per tutelare la salute,

l'ambiente e la sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione delle batterie commercializzate, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei reclami, delle batterie non conformi e dei richiami di batterie e informano i distributori di tale monitoraggio.

Emendamento 275 Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento 7. Gli importatori che ritengono o

hanno motivo di credere che la batteria che hanno immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III prendono

immediatamente le misure correttive necessarie a renderla conforme, a ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, qualora la batteria presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente l'autorità nazionale dello Stato membro sui cui mercati l'hanno messa a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che la batteria che hanno immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III e all'articolo 39 prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderla conforme, a ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi.

Inoltre, ove ritengano o abbiano motivo di credere che una batteria presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente l'autorità nazionale dello Stato membro sui cui mercati l'hanno messa a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

Emendamento 276 Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il fabbricante, il rappresentante autorizzato del fabbricante, l'importatore o altri distributori siano registrati nel territorio di uno Stato membro

conformemente all'articolo 46;

(a) il produttore sia registrato nel territorio di uno Stato membro

conformemente all'articolo 46;

Emendamento 277 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il distributore che ritiene o ha motivo di credere che la batteria non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III non la mette a disposizione sul

mercato finché non sia stata resa conforme.

Inoltre se la batteria presenta dei rischi, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore nonché le autorità di vigilanza

3. Il distributore che ritiene o ha motivo di credere che la batteria non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III e all'articolo 39 non la mette a disposizione sul mercato finché non sia stata resa conforme. Inoltre quando ritiene o ha motivo di credere che la batteria presenta dei rischi, il distributore ne

del mercato pertinenti. informa il fabbricante o l'importatore nonché le autorità di vigilanza del mercato pertinenti.

Emendamento 278 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che la batteria che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie a renderla conforme, a ritirarla o richiamarla, a seconda dei casi.

Inoltre, qualora la batteria presenti un rischio, i distributori ne informano

immediatamente l'autorità nazionale degli Stati membri sui cui mercati l'hanno messa a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

5. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che la batteria che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III e all'articolo 39 si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie a renderla conforme, a ritirarla o

richiamarla, a seconda dei casi. Inoltre, quando ritengono o hanno motivo di credere che la batteria presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente l'autorità nazionale degli Stati membri sui cui mercati l'hanno messa a disposizione, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva presa.

Emendamento 279 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I distributori forniscono all'autorità nazionale che ne ha fatto richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione tecnica necessarie a dimostrare la

conformità della batteria alle prescrizioni di cui ai capi II e III, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità.

Tali informazioni e la documentazione tecnica sono fornite in formato cartaceo o elettronico. I distributori cooperano con l'autorità nazionale, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle batterie che hanno messo a disposizione sul mercato.

6. I distributori forniscono all'autorità nazionale che ne ha fatto richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione tecnica necessarie a dimostrare la

conformità della batteria alle prescrizioni di cui ai capi II e III e all'articolo 39, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Tali

informazioni e la documentazione tecnica sono fornite in formato cartaceo o

elettronico. I distributori cooperano con l'autorità nazionale, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle batterie che hanno

messo a disposizione sul mercato.

Emendamento 280 Proposta di regolamento Articolo 43 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I fornitori di servizi di logistica provvedono affinché le condizioni di stoccaggio, imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano la

conformità delle batterie da essi manipolate alle prescrizioni di cui ai capi II e III.

I fornitori di servizi di logistica, compresi i mercati online, provvedono affinché le condizioni di stoccaggio, imballaggio, indirizzamento o spedizione non

compromettano la conformità delle batterie da essi manipolate alle prescrizioni di cui ai capi II, III e VII.

Fatti salvi gli obblighi degli operatori economici interessati di cui al capo VI, i fornitori di servizi di logistica, oltre alle prescrizioni di cui al primo comma, eseguono anche i compiti di cui

all'articolo 40, paragrafo 4, lettera d), e paragrafo 4 bis.

Emendamento 281 Proposta di regolamento