• Non ci sono risultati.

– paragrafo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

14 bis. Entro sei mesi da qualsiasi modifica del regolamento (CE)

n. 1907/2006 o dall'entrata in vigore di future normative dell'Unione relative ai criteri di sostenibilità per le sostanze e i prodotti chimici pericolosi, la

Commissione valuta se tale modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 o tali future normative dell'Unione richiedano una modifica del presente articolo e adotta, se del caso, un atto delegato conformemente all'articolo 73 del presente regolamento per modificare di conseguenza le disposizioni in questione.

Emendamento 412 Proposta di regolamento

Articolo 72 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Possono essere riconosciuti solo i programmi promossi dall'industria che soddisfano le prescrizioni dell'articolo 39 e che sono verificati da soggetti terzi.

Emendamento 413 Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati 2. Il potere di adottare gli atti delegati

di cui all'articolo 6, paragrafo 2,

all'articolo 7, paragrafi 1, 2, 3, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 39, paragrafo 8, all'articolo 55, paragrafo 4, all'articolo 56, paragrafo 4, all'articolo 57, paragrafo 6, all'articolo 58, paragrafo 3 e all'articolo 70, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente

regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 5 bis, all'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, lettera a), all'articolo 7, paragrafo 1, quarto comma, all'articolo 7, paragrafo 2, quarto comma, lettera a), all'articolo 7, paragrafo 3, terzo e quarto comma, all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), all'articolo 8, paragrafo 4 bis, all'articolo 9,

paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 10, paragrafi 1 ter e 1 quater nuovo, all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, all'articolo 10, paragrafo 3 bis, all'articolo 11 bis nuovo, paragrafo 4, all'articolo 11 ter, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 6 bis, all'articolo 14,

paragrafo 3, comma 1 bis, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 39, paragrafi 8 e 8 bis,

all'articolo 55, paragrafo 2 ter, all'articolo 56, paragrafo 4, all'articolo 57, paragrafi 4 e 5 bis, all'articolo 58, paragrafo 3,

all'articolo 64, paragrafo 5, all'articolo 65, paragrafo 7, all'articolo 70, paragrafo 3, all'articolo 71, paragrafo 14 bis, e all'articolo 76, paragrafo 1 ter, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento 414 Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui

all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1, 2, 3, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo

3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 5 bis,

all'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, lettera a), all'articolo 7, paragrafo 1,

12, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 39, paragrafo 8, all'articolo 55, paragrafo 4, all'articolo 56, paragrafo 4, all'articolo 57, paragrafo 6, all'articolo 58, paragrafo 3 e all'articolo 70, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

quarto comma, all'articolo 7, paragrafo 2, quarto comma, lettera a), all'articolo 7, paragrafo 3, terzo e quarto comma, all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), all'articolo 8, paragrafo 4 bis, all'articolo 9,

paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 10, paragrafo 1 ter e 1 quater,

all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, all'articolo 10, paragrafo 3 bis, all'articolo 11 bis, paragrafo 4,

all'articolo 11 ter, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 6 bis, all'articolo 14,

paragrafo 3, comma 1 bis, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 39, paragrafi 8 e 8 bis,

all'articolo 55, paragrafo 2 ter, all'articolo 56, paragrafo 4, all'articolo 57, paragrafi 4 e 5 bis, all'articolo 58, paragrafo 3,

all'articolo 64, paragrafo 5, all'articolo 65, paragrafo 7, all'articolo 70, paragrafo 3, all'articolo 71, paragrafo 14 bis, e all'articolo 76, paragrafo 1 ter, può essere revocata in qualsiasi momento dal

Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 415 Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 39, paragrafo 8, all'articolo 55, paragrafo 4, all'articolo 56, paragrafo 4, all'articolo 57, paragrafo 6, all'articolo 58, paragrafo 3 e

6. L'atto delegato adottato

conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 5 bis, all'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, lettera a), all'articolo 7,

paragrafo 1, quarto comma, all'articolo 7, paragrafo 2, quarto comma, lettera a), all'articolo 7, paragrafo 3, terzo e quarto comma, all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), all'articolo 8,

all'articolo 70, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

paragrafo 4 bis nuovo, all'articolo 9,