• Non ci sono risultati.

– paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento (a) non conformità della batteria alle

prescrizioni di cui ai capi II o III del presente regolamento;

(a) non conformità della batteria alle prescrizioni di cui ai capi II o III o all'articolo 39 del presente regolamento;

Emendamento 397 Proposta di regolamento

Articolo 66 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. I consumatori devono poter inserire informazioni sulle batterie che presentano un rischio per i consumatori in una sezione distinta del sistema comunitario

d'informazione rapida (RAPEX) di cui all'articolo 12 della direttiva 2001/95/CE. La Commissione prende in debita

considerazione le informazioni ricevute e assicura un seguito, tra cui la trasmissione di tali informazioni alle autorità nazionali competenti, se del caso.

La Commissione adotta un atto di

esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 74, paragrafo 2, per stabilire le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al primo comma nonché per la trasmissione di tali informazioni alle autorità nazionali competenti per il seguito.

Emendamento 398 Proposta di regolamento

Articolo 67 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se in esito alla procedura di cui all'articolo 66, paragrafi 3 e 4, vengono sollevate obiezioni contro una misura assunta da uno Stato membro o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria alla normativa dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide mediante un atto di

1. Se in esito alla procedura di cui all'articolo 66, paragrafi 3 e 4, vengono sollevate obiezioni contro una misura assunta da uno Stato membro o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria alla normativa dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. La Commissione conclude tale valutazione entro un mese. In base ai risultati di tale

esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno.

valutazione, la Commissione decide mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno.

Emendamento 399 Proposta di regolamento Articolo 68 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, ritiene che una batteria, pur conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per la protezione dei beni o dell'ambiente, chiede all'operatore economico interessato di far sì che tale batteria, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che sia ritirata dal mercato o richiamata entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

1. Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, ritiene che una batteria, pur conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III, presenti un rischio o possa

ragionevolmente considerarsi in grado di presentare un rischio per la salute o la

sicurezza delle persone o per la protezione dei beni o dell'ambiente, chiede all'operatore economico interessato di far sì che tale batteria, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che sia ritirata dal mercato o richiamata entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

Emendamento 400 Proposta di regolamento Articolo 68 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo Stato membro informa

immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione delle batterie in questione, l'origine e la catena di

approvvigionamento della batteria, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

3. Lo Stato membro informa

immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione delle batterie in questione, l'origine e la catena del valore della batteria, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

Emendamento 401 Proposta di regolamento Articolo 68 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 68 bis

Impianto di prova dell'Unione 1. Entro ... [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione designa un impianto di prova dell'Unione specializzato in batterie a norma

dell'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/1020.

2. L'impianto di prova dell'Unione funge da centro di competenza per:

(a) la fornitura di pareri tecnici e scientifici indipendenti alla Commissione, in deroga all'articolo 21, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1020, nel corso delle indagini di cui all'articolo 32 del presente regolamento e nel corso delle valutazioni di cui all'articolo 67, paragrafo 1, e

all'articolo 68, paragrafo 4, del presente regolamento;

(b) l'esecuzione di prove delle batterie su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato ai fini della valutazione di cui all'articolo 66, paragrafo 1.

Emendamento 402 Proposta di regolamento Articolo 68 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 68 ter

Centri di competenza nazionali per le batterie

1. Le autorità di vigilanza del mercato, d'intesa con le organizzazioni che

rappresentano gli operatori economici e i centri di ricerca, istituiscono un centro di competenza nazionale per le batterie in ciascuno Stato membro.

2. I centri di competenza nazionali per le batterie di cui al paragrafo 1 svolgono attività volte a promuovere la conformità, individuare i casi di non conformità, sensibilizzare e fornire orientamenti e

consulenza tecnica in relazione alle

prescrizioni del presente regolamento. Se del caso, anche altre parti interessate, come le organizzazioni che rappresentano gli utilizzatori finali, possono partecipare alle attività dei centri di competenza nazionali per le batterie.

3. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento

(UE) 2019/1020, l'autorità di vigilanza del mercato e le parti di cui al paragrafo 1 garantiscono che le attività svolte dal centro di competenza nazionale per le batterie non comportino una concorrenza sleale tra gli operatori economici e non pregiudichino l'obiettività, l'indipendenza e l'imparzialità delle parti.

Emendamento 403 Proposta di regolamento

Articolo 69 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 66, uno Stato membro, se constata che una batteria che esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 68 non è conforme al presente regolamento o che un operatore economico ha violato uno degli obblighi di cui al presente regolamento, richiede all'operatore economico interessato di porre fine alla non conformità in questione.

Tra le non conformità figura quanto segue:

1. Fatto salvo l'articolo 66, uno Stato membro, se constata che una batteria che esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 68 non è conforme al presente regolamento o che un operatore economico ha violato uno degli obblighi di cui al presente regolamento, richiede all'operatore economico interessato di porre fine alla non conformità in questione.

Per agevolare tale compito, gli Stati membri istituiscono canali di segnalazione

facilmente accessibili per i consumatori sui casi di non conformità. Tra le non

conformità figura quanto segue:

Emendamento 404 Proposta di regolamento