Testo della Commissione Emendamento
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 73 al fine di modificare i
parametri per determinare lo stato di salute e la durata di vista prevista delle batterie di cui all'allegato VII, in considerazione del progresso tecnico e scientifico, e di garantire sinergie con i parametri che possono derivare dal lavoro del gruppo di lavoro informale
dell'UNECE sui veicoli elettrici e l'ambiente.
Emendamento 200 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1
Testo della Commissione Emendamento
1. Ai fini della conformità e della verifica della conformità alle prescrizioni di cui agli articoli 9, 10, 12, 13 e
all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), le misure e i calcoli sono effettuati
utilizzando un metodo affidabile, accurato e riproducibile che tenga conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti e i cui risultati sono considerati di bassa incertezza; sono inclusi i metodi descritti nelle norme i cui estremi sono stati
pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
1. Ai fini della conformità e della verifica della conformità alle prescrizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 bis,12, 13 e all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), le misure e i calcoli sono effettuati
utilizzando un metodo affidabile, accurato e riproducibile che tenga conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti e i cui risultati sono considerati di bassa incertezza; sono inclusi i metodi descritti nelle norme i cui estremi sono stati
pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Emendamento 201 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2
Testo della Commissione Emendamento
2. Le batterie sottoposte a prova secondo le norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerate conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 9, 10 e 13 e all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), nella misura in cui dette prescrizioni sono contemplate dalle norme armonizzate.
2. Le batterie sottoposte a prova secondo le norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerate conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 9, 10 e 13 e all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), nella misura in cui dette prescrizioni sono contemplate dalle norme armonizzate o da parti di esse.
Emendamento 202 Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva
Testo della Commissione Emendamento
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni per le prescrizioni di cui agli articoli 9, 10, 12 e 13 e all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), o le prove di cui all'articolo 15, paragrafo 2, qualora:
1. La Commissione può adottare in casi eccezionali, previa consultazione delle pertinenti organizzazioni europee di normazione e degli organismi europei di rappresentanza delle parti interessate che ricevono finanziamenti a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012, atti di esecuzione che stabiliscono specifiche comuni per le prescrizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 bis, 12 e 13 e
all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), o le prove di cui all'articolo 15, paragrafo 2, qualora:
Emendamento 203 Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b
Testo della Commissione Emendamento
(b) la Commissione osservi indebiti ritardi nell'adozione delle norme
armonizzate necessarie o ritenga che le norme armonizzate applicabili non siano sufficienti; o
(b) la Commissione osservi indebiti ritardi nell'adozione delle norme
armonizzate necessarie, in particolare superando i termini fissati per
l'organizzazione di normazione nella richiesta di normazione, o ritenga
ragionevolmente che le norme armonizzate applicabili non soddisfino
sufficientemente i criteri descritti nella richiesta di normazione; o
Emendamento 204 Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione Emendamento
3 bis. La Commissione sostiene
attivamente l'industria dell'Unione e rafforza la propria presenza nelle organizzazioni internazionali di normazione mirando alla massima coerenza possibile tra le norme
internazionali ed europee e promuovendo l'uso generale delle norme europee al di fuori dell'Unione.
Emendamento 205 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1
Testo della Commissione Emendamento
1. Prima che una batteria sia immessa sul mercato o messa in servizio, il
fabbricante o il suo rappresentante
autorizzato garantisce che sia effettuata una valutazione della conformità del prodotto alle prescrizioni di cui ai capi II e III del presente regolamento.
1. Prima che una batteria sia immessa sul mercato o messa in servizio, il
fabbricante o il suo rappresentante
autorizzato garantisce che sia effettuata una valutazione della conformità del prodotto alle prescrizioni di cui ai capi II e III e all'articolo 39 del presente regolamento.
Emendamento 206 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2
Testo della Commissione Emendamento
2. La valutazione della conformità delle batterie alle prescrizioni di cui agli articoli 6, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 è effettuata secondo la procedura di cui all'allegato VIII, parte A.
2. La valutazione della conformità delle batterie alle prescrizioni di cui agli articoli 6, 9, 11, 13 e 14 è effettuata secondo la procedura di cui
all'allegato VIII, parte A.
Emendamento 207 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3
Testo della Commissione Emendamento
3. La valutazione della conformità delle batterie alle prescrizioni di cui agli articoli 7, 8 e 39 è effettuata secondo la
3. La valutazione della conformità delle batterie alle prescrizioni di cui agli articoli 7, 8, 10, 12 e 39 è effettuata secondo la procedura di cui
procedura di cui all'allegato VIII, parte B. all'allegato VIII, parte B.
Emendamento 208 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 5
Testo della Commissione Emendamento
5. I documenti e la corrispondenza relativi alla valutazione della conformità delle batterie sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha sede l'organismo notificato che esegue le
procedure di valutazione della conformità di cui ai paragrafi 1 e 2, o in una lingua da esso accettata.
5. I documenti e la corrispondenza relativi alla valutazione della conformità delle batterie sono redatti nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l'organismo
notificato che esegue le procedure di valutazione della conformità di cui ai paragrafi 1 e 2, o in una lingua da esso accettata.
Emendamento 209 Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione Emendamento
5 bis. Il presente articolo si applica dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione dell'elenco degli organismi notificati di cui all'articolo 30, paragrafo 2, da parte della Commissione.
Emendamento 210 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1
Testo della Commissione Emendamento
1. La dichiarazione di conformità UE attesta che è stata dimostrata la conformità alle prescrizioni di cui ai capi II e III.
1. La dichiarazione di conformità UE attesta che è stata dimostrata la conformità alle prescrizioni di cui ai capi II e III e all'articolo 39.
Emendamento 211
Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2
Testo della Commissione Emendamento
2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato IX, contiene gli elementi specificati nei moduli di cui all'allegato VIII ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale la batteria è immessa sul mercato o messa in servizio.
2. La dichiarazione di conformità UE può essere compilata elettronicamente, ha la struttura tipo di cui all'allegato IX, contiene gli elementi specificati nei moduli di cui all'allegato VIII ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale la batteria è immessa o resa disponibile sul mercato o messa in servizio.
Emendamento 212 Proposta di regolamento Articolo 21 – comma 1
Testo della Commissione Emendamento
Gli Stati membri notificano alla
Commissione e agli altri Stati membri gli organismi di valutazione della conformità autorizzati a svolgere la valutazione della conformità a norma del presente
regolamento.
Gli Stati membri notificano alla
Commissione e agli altri Stati membri gli organismi di valutazione della conformità autorizzati a svolgere la valutazione della conformità da parte di terzi a norma del presente regolamento.
Emendamento 213 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 5
Testo della Commissione Emendamento
5. L'autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.
5. L'autorità di notifica ha a sua disposizione un numero di dipendenti competenti sufficiente e finanziamenti sufficienti per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.
Emendamento 214 Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 3
Testo della Commissione Emendamento 3. L'organismo di valutazione della
conformità è un organismo terzo indipendente da qualsiasi legame
commerciale e dal modello di batteria che valuta, in particolare dai fabbricanti di batterie, dai partner commerciali dei fabbricanti di batterie, dagli investitori azionari degli stabilimenti di fabbricazione delle batterie e dagli altri organismi
notificati e dalle loro associazioni di categoria, dalle società controllanti o affiliate.
3. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo
indipendente da qualsiasi legame
commerciale e dalle batterie che valuta, in particolare dai fabbricanti di batterie, dai partner commerciali dei fabbricanti di batterie, dagli investitori azionari degli stabilimenti di fabbricazione delle batterie e dagli altri organismi notificati e dalle loro associazioni di categoria, dalle società controllanti o affiliate.
Emendamento 215 Proposta di regolamento