Testo della Commissione Emendamento (f) istituire un meccanismo di
trattamento dei reclami come sistema di allarme precoce per sensibilizzare ai rischi o fornire tale meccanismo tramite accordi di collaborazione con altri operatori
economici o organizzazioni o agevolando il ricorso a un esperto o a un organismo esterni, quale un mediatore.
(f) istituire un meccanismo di trattamento dei reclami come sistema di allarme precoce per sensibilizzare ai rischi e come meccanismo di riparazione del danno in linea con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani o fornire tali meccanismi tramite accordi di collaborazione con altri operatori
economici o organizzazioni o agevolando il ricorso a un esperto o a un organismo esterni, quale un mediatore. Tali
meccanismi tengono conto dei criteri dei meccanismi di trattamento dei reclami delineati nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.
Emendamento 248 Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a
Testo della Commissione Emendamento
(a) individuare e valutare gli effetti negativi associati alle categorie di rischio elencate all'allegato X, punto 2, cui è esposta la propria catena di
approvvigionamento, sulla base delle informazioni fornite a norma del paragrafo 2, alla luce dei principi della strategia in materia di catena di approvvigionamento;
(a) individuare e valutare il rischio di effetti negativi associati alle categorie di rischio comprese quelle elencate
all'allegato X, punto 2, cui è esposta la propria catena del valore, sulla base delle informazioni fornite a norma del
paragrafo 2, e di ogni altra informazione pertinente che sia accessibile al pubblico o fornita da parti interessate, alla luce dei principi della strategia in materia di catena del valore;
Emendamento 249 Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b – parte introduttiva
Testo della Commissione Emendamento
(b) attuare una strategia per far fronte ai rischi individuati destinata a prevenire o a ridurre gli effetti negativi:
(b) attuare una strategia per far fronte ai rischi individuati destinata a prevenire, a ridurre e ad affrontare gli effetti negativi:
Emendamento 250
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b – punto i
Testo della Commissione Emendamento
i) comunicando ai propri alti dirigenti designati a tal fine le risultanze della valutazione dei rischi legati alla catena di approvvigionamento;
i) comunicare ai propri alti dirigenti designati a tal fine le risultanze della valutazione dei rischi legati alla catena del valore;
Emendamento 251 Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b – punto ii
Testo della Commissione Emendamento
ii) adottando misure di gestione dei rischi conformemente all'allegato II delle linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, tenuto conto della propria capacità di influenzare i fornitori in grado più di altri di prevenire o ridurre
efficacemente i rischi individuati, e, se necessario, di fare pressione su di essi adottando le misure necessarie;
ii) adottare misure di gestione dei rischi conformemente alle norme in
materia di dovere di diligenza riconosciute a livello internazionale di cui all'allegato X, punto 3 bis, tenuto conto della propria capacità di influenzare le relazioni commerciali in grado più di altre di prevenire o ridurre efficacemente i rischi individuati, e, se necessario, di fare pressione su di esse adottando le misure necessarie;
Emendamento 252 Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b – punto iii
Testo della Commissione Emendamento
iii) attuando il piano di gestione dei rischi, monitorando e tenendo traccia dei risultati degli sforzi per ridurre i rischi, comunicando tali risultati agli alti dirigenti designati a tal fine e prevedendo la
sospensione o la risoluzione del contratto con un fornitore dopo il fallimento dei tentativi di ridurre i rischi, sulla base degli accordi contrattuali pertinenti in linea con il paragrafo 2, secondo comma;
iii) attuare il piano di gestione dei rischi, monitorando e tenendo traccia dei risultati degli sforzi per ridurre i rischi, comunicando tali risultati agli alti dirigenti designati a tal fine e prevedendo la
sospensione o la risoluzione del contratto con una relazione commerciale dopo il fallimento dei tentativi di ridurre i rischi, sulla base degli accordi contrattuali pertinenti in linea con il paragrafo 2, secondo comma;
Emendamento 253
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3 – comma 2
Testo della Commissione Emendamento
Nel perseguire gli sforzi per ridurre i rischi pur continuando gli scambi commerciali o sospendendoli temporaneamente,
l'operatore economico di cui al paragrafo 1 si consulta con i fornitori e i portatori di interessi, compresi le autorità pubbliche locali e centrali, le organizzazioni internazionali o le organizzazioni della società civile e i terzi interessati, e concorda con essi una strategia di
riduzione dei rischi misurabili nell'ambito del piano di gestione dei rischi.
Nel perseguire gli sforzi per ridurre i rischi pur continuando gli scambi commerciali o sospendendoli temporaneamente,
l'operatore economico di cui al paragrafo 1 si consulta con le relazioni commerciali e i portatori di interessi, comprese le autorità pubbliche locali e centrali, le
organizzazioni internazionali o le organizzazioni della società civile e le comunità interessate, e concorda con essi una strategia di riduzione dei rischi
misurabili nell'ambito del piano di gestione dei rischi.
Emendamento 254 Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3 – comma 3
Testo della Commissione Emendamento
L'operatore economico di cui al paragrafo 1 individua e valuta la probabilità che si verifichino nella propria catena di
approvvigionamento effetti negativi nelle categorie di rischio elencate all'allegato X, punto 2, sulla base delle relazioni
disponibili relative alle verifiche da parte di terzi eseguite da un organismo
notificato riguardanti i fornitori della catena di approvvigionamento e, se del caso, valutando le pratiche di tali fornitori relative al dovere di diligenza. Tali
relazioni di verifica sono conformi al paragrafo 4, primo comma. In mancanza di tali relazioni di verifica da parte di terzi concernenti i fornitori, l'operatore
economico di cui al paragrafo 1 identifica e valuta i rischi nella propria catena di approvvigionamento nell'ambito dei propri sistemi di gestione dei rischi. In tali casi, l'operatore economico di cui al paragrafo 1 esegue tramite terzi, nella fattispecie l'organismo notificato conformemente al paragrafo 4, primo comma, le verifiche del dovere di
L'operatore economico di cui al paragrafo 1 individua e valuta la probabilità che si verifichino nella propria catena del valore effetti negativi nelle categorie di rischio elencate all'allegato X, punto 2.
L'operatore economico di cui al paragrafo 1 individua e valuta i rischi nella propria catena del valore nell'ambito dei propri sistemi di gestione dei rischi. In tali casi, l'operatore economico di cui al paragrafo 1 esegue tramite terzi, nella fattispecie l'organismo notificato conformemente al paragrafo 4, primo comma, le verifiche del dovere di diligenza nelle proprie catene di approvvigionamento. L'operatore
economico può inoltre avvalersi delle relazioni disponibili relative alle verifiche da parte di terzi eseguite da un organismo notificato riguardanti le relazioni
commerciali della catena di
approvvigionamento e, se del caso, valutando le pratiche di tali fornitori relative al dovere di diligenza. Tali relazioni di verifica sono conformi al paragrafo 4, primo comma.
diligenza nelle proprie catene di approvvigionamento.
Emendamento 255 Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione Emendamento
3 bis. Gli Stati membri assicurano di disporre di un regime di responsabilità in virtù del quale gli operatori economici possano, conformemente al diritto nazionale, essere ritenuti responsabili e offrire riparazione in relazione a qualsiasi danno derivante da impatti negativi
effettivi o potenziali sui diritti umani, sull'ambiente o sulla buona governance che essi, o imprese da essi controllate, hanno causato o cui hanno contribuito con atti od omissioni.
Emendamento 256 Proposta di regolamento