• Non ci sono risultati.

– paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

10 bis. Quando un operatore effettua il riutilizzo, il cambio di destinazione o la rifabbricazione di una batteria, la responsabilità estesa del produttore per tale batteria è trasferita dal produttore a tale operatore.

Emendamento 307 Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 13

Testo della Commissione Emendamento

13. L'articolo 8 e l'articolo 8 bis della direttiva 2008/98/CE non si applicano alle batterie.

13. I requisiti in materia di

responsabilità estesa del produttore e i requisiti generali minimi per i regimi di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 8 bis della direttiva

2008/98/CE sono da intendersi come requisiti minimi e sono integrati dalle disposizioni di cui al presente

regolamento.

Emendamento 308 Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. I produttori o, se designate a norma 1. I produttori o, se designate a norma

dell'articolo 47, paragrafo 2, le

organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, provvedono alla raccolta di tutti i rifiuti di batterie portatili,

indipendentemente dalla loro natura, marca od origine nel territorio di uno Stato

membro in cui mettono per la prima volta le batterie a disposizione sul mercato. A tal fine essi:

dell'articolo 47, paragrafo 2, le

organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, provvedono alla raccolta differenziata di tutti i rifiuti di batterie portatili, indipendentemente dalla loro natura, composizione chimica, marca od origine nel territorio di uno Stato membro in cui mettono per la prima volta le batterie a disposizione sul mercato. A tal fine essi:

Emendamento 309 Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) istituiscono punti di raccolta per i rifiuti di batterie portatili;

(a) istituiscono punti di ritiro e raccolta per i rifiuti di batterie portatili;

Emendamento 310 Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Agli utilizzatori finali, nel momento in cui si disfano dei rifiuti di batterie portatili nei punti di raccolta di cui al paragrafo 2, non è addebitato alcun costo né è loro imposto l'obbligo di acquistare una nuova batteria.

3. Agli utilizzatori finali viene data la possibilità di disfarsi dei rifiuti di batterie portatili nei punti di raccolta di cui al paragrafo 2, e ad essi non è addebitato alcun costo né è loro imposto l'obbligo di acquistare una nuova batteria o di aver acquistato la batteria dai produttori che hanno istituito i punti di raccolta.

Emendamento 311 Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le

organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto conseguono, e continuano a conseguire nel tempo, almeno i seguenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie

4. I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le

organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto conseguono, e continuano a conseguire annualmente, almeno i

seguenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di

portatili, calcolati in percentuale sulle batterie portatili, escluse le batterie provenienti da mezzi di trasporto leggeri, messe a disposizione sul mercato per la prima volta in uno Stato membro dal rispettivo produttore o collettivamente dai produttori che fanno capo a

un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore:

batterie portatili, calcolati in percentuale sulle batterie portatili messe a disposizione sul mercato per la prima volta in uno Stato membro dal rispettivo produttore o

collettivamente dai produttori che fanno capo a un'organizzazione per

l'adempimento della responsabilità del produttore:

Emendamento 312 Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto conseguono, e continuano a conseguire annualmente, almeno i seguenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili di uso generale, calcolati in percentuale sulle batterie portatili di uso generale, messe a disposizione sul mercato per la prima volta in uno Stato membro dal rispettivo produttore o collettivamente dai produttori che fanno capo a un'organizzazione per

l'adempimento della responsabilità del produttore:

(a) 45 % entro il 31 dicembre 2023;

(b) 70 % entro il 31 dicembre 2025;

(c) 80 % entro il 31 dicembre 2030.

Emendamento 313 Proposta di regolamento Articolo 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 48 bis

Raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri

1. I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della

responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, provvedono alla raccolta di tutti i rifiuti di batterie per mezzi di

trasporto leggeri, indipendentemente dalla loro natura, composizione chimica, marca od origine nel territorio di uno Stato membro in cui mettono per la prima volta le batterie a disposizione sul mercato.

2. I produttori di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, ritirano, a titolo gratuito e senza imporre agli utilizzatori finali l'obbligo di acquistare una nuova batteria o di aver acquistato il rifiuto di batteria da loro, tutti i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, indipendentemente dalla loro composizione chimica, marca od origine nel territorio di uno Stato membro in cui mettono per la prima volta le

batterie a disposizione sul mercato. A tal fine essi provvedono al ritiro dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri dagli utilizzatori finali o dai punti di ritiro e raccolta predisposti in cooperazione con:

a) i distributori di batterie per mezzi di trasporto leggeri a norma dell'articolo 50, paragrafo 1;

b) gli operatori indipendenti che effettuano riparazioni di mezzi di trasporto leggeri;

c) le autorità pubbliche o terzi che si occupano della gestione dei rifiuti per loro conto a norma dell'articolo 53.

3. I sistemi di ritiro messi in atto conformemente al paragrafo 2

interessano l'intero territorio di uno Stato membro e tengono conto delle dimensioni e della densità della popolazione, del volume previsto di rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri,

dell'accessibilità e della vicinanza agli utilizzatori finali. I sistemi di ritiro non si limitano alle aree in cui la raccolta e la successiva gestione dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri risultano

più redditizie.

4. Agli utilizzatori finali, nel momento in cui si disfano dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri nei punti di raccolta di cui al paragrafo 2, viene sempre data la possibilità di restituire qualsiasi rifiuto di batterie per mezzi di trasporto leggeri in qualsiasi punto di raccolta e ad essi non è

addebitato alcun costo né è loro imposto l'obbligo di acquistare una nuova batteria.

5. I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che agiscono per loro conto conseguono, e continuano a conseguire annualmente, almeno i seguenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, calcolati in percentuale sui quantitativi di batterie per mezzi di trasporto leggeri, messi a disposizione sul mercato per la prima volta in uno Stato membro dal rispettivo produttore o collettivamente dai produttori che fanno capo a

un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore:

a) 75 % entro il 31 dicembre 2025;

b) 85 % entro il 31 dicembre 2030.

I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le

organizzazioni competenti in materia di responsabilità del produttore che agiscono per loro conto, calcolano il tasso di

raccolta di cui al primo comma

conformemente all'atto delegato adottato in conformità dell'articolo 55, paragrafo 2 ter.

6. I punti di raccolta istituiti a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non sono soggetti alle prescrizioni in materia di registrazione o autorizzazione di cui alla direttiva 2008/98/CE.

7. I produttori o, se designate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore richiedono

un'autorizzazione all'autorità competente che deve verificare la conformità con le disposizioni adottate per garantire il rispetto del presente articolo. Qualora l'autorizzazione sia richiesta da un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, la richiesta di autorizzazione identifica chiaramente i produttori aderenti attivi che essa rappresenta.

8. L'organizzazione per

l'adempimento della responsabilità del produttore garantisce che i dati in suo possesso per quanto riguarda le

informazioni riservate o le informazioni direttamente attribuibili ai singoli

produttori rimangano riservati. L'autorità competente può stabilire

nell'autorizzazione le condizioni da rispettare a tal fine.

9. L'autorizzazione a norma

paragrafo 6 può essere concessa solo se è