• Non ci sono risultati.

PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Nel documento Cronache Economiche. N.044, 10 Ottobre 1948 (pagine 97-100)

SCAMBI C O M M E R C I A L I C O N LA G E R M A N I A (Zona anglo-americana di occupazione)

In rapporto alla conclusione dell'accordo commerciale con la Germania (Zona di occupazione anglo-americana) dei 3 'settembre 1948, il Ministero del Commercio con l'e stero, Direzione generale accordi commerciali, con cir-colare n. 168386 ha comunicato' quanto segue:

« Allo scopo di sviluppare gli scambi commerciali tra 1 Italia e la Bizona, è stato firmato a Franco-forte il 3 corrente un accordo coimlmerciale e vari documenti an-nessi che sono entrati in vigore alla data della firma ed avranno validità fino al 30 giugno 1949, salvo rinnovo

Per quanto riguarda l'applicazione dell'accordo sud-detto valgono le seguenti norme che sono state concor-date con le Amministrazioni e le Organizzazioni di cate-goria interessate:

1) Esportazioni italiane verso la Bizona.

Le seguenti merci, figuranti nella lista A potranno essere esportate verso la Bizona soltanto previa presen-tazione dalla licenza rilasciata dal Ministero delle fi-nanze (Direzione generale dogane), su conforme richiesta del Ministero del commercio con l'estero:

'fertilizzanti azotati, cascami di sughero (ritagli ed agglomerati), bauxite, semi di carrube, carbonato di sodio, stracci e cascami di fibre tessili, canapa grezza e semilavorata, pelo animale, zinco, piombo, vagoni fer-roviari.

Per tutte le altre merci figuranti nella predetta lista A le dogane potranno consentire direttamlente la esporta-zione verso la Bizona tenendo presente però eh» per quanto riguarda la voce « alimentari », la voce « articoli per il programma alberghiero » e la voce « altre merci » tale facoltà è limitata ai podotti per i quali la facoltà stessa è prevista per l'esportazione verso i paesi a va-luta libera.

Si precisa infine che per le esportazioni verso la Bi-zona ammesse direttamente dalle dogane, valgono le ¡stesse norme che si applicano per le esportazioni verso gli altri paesi, anche per quanto riguarda 1 visti ed i controlli dell'iIOE, ben inteso nei confronti di. quel pro-dotti sottoposti a tali visti e controlli.

Per le merci sottoposte a licenza, le ditte interessate dovranno presentare regolare domanda, secondo le nor me vigenti, al Ministero del commercio con l'estero, Ser-vizio esportazioni.

2) Importazioni dalla Bizana.

Per le seguenti merci figuranti nella lista B annessa alia presente circolare, è data facoltà alle dogane di consentire direttamente l'importazione dalla Bizona:

patate da semina, luppolo, legno tondo e segato, po-tassa, ghisa, rottami di ferro ed acciaio, cerchioni per locomotive e carri ferroviari, fotogelatina, argill-fe e terre refrattarie, argilla S-chippac-h, Kie-selguihr (farina fossile), terra di, Neuburg, terra di Kassel, grafite cristal-lizzata.

Per le altre merci figuranti nella Usta B, le importa-zioni saranno subordinate alla presentazione della licenza rilasciata dal Ministero, delle finrnze '(Direzione generale dogane), su ¡conforme richiesta del Ministero del com-mercio con l'estero.

Le domande d'importazione dovranno essere indiriz-zate al Ministero del commercio con l'estero, Servizio importazioni, secondo ile norme vigenti, corredate da una documentazione (contratto originale o relativa fotocopia, scambio idi corrispondenza o eventuale Altra utile docu-mentazione) atta a comprovare che trattasi di opera-zione concreta.

Per quanto riguarda i pagamenti, si precisa che nulla e innovato nel senso, che HI loro regolamento continuerà ad essere effettuato attraverso il conto in dollari USA tenuto IdaU'UlffiCio italiano dei cambi, intestato al nome dei 'Governi militari degli 'Stati Uniti e del Regno Unito in Germania -(« offset Account »).

Si ricorda che le fatture relative ad ogni operazione di importazione e idi esportazione Ida, e verso la Bizona dovranno essere stilate in dollari USA ».

I M P O R T A Z I O N E M A C C H I N A R I C O N F I N A N Z I A M E N T O E R P

Il Ministero industria e commercio, Direzione generale industria, Servizio II, con circolare n. 193 ha comunicato quanto segue in merito alla .procedura da osservare per l'inoltro e l'esame delle domande relative all'importa-zione di macchinari nel quadro dei prestiti ERP, riser-vandosi di far noto successivamente le condizioni ed i termini che saranno determinati per il regolamento dei prestiti in oggetto.

« 1 - Le singole ditte interessate dovranno presentare le loro domande all'Istituto Mobiliare Italiano. Le domande potranno essere inviate sia direttamente presso la sede centrale dell'ffistitiuto Mobiliare di Roma (via del Corso num. 271), o presso l'Ufficio di Milano dell'Istituto

me-desimo (via S. Clemente 1), sia. per il tramite di tutti gli stabilimenti (sedi, filiali, .succursali ed agenzie) della Banca d'Italia che prowederà al loro immediato inol-tro all'IMI.

2 - Le domande dovranno- essere redatte in triplice copia ed accompagnate da due relazioni, anche esse in triplice copia, contenenti 1 seguenti elementi:

J Relazione

a) Notizie sulla azienda (con descrizione generale dei suoi stabilimenti), sua attività prima, durante e dopo la guerra; indicazione del danni di guerra subiti e rico-struzioni ultimate ad oggi, nonché cenno sui problemi eventuali della riconversione delle produzioni di guerra a quella di pace;

b) elenco dettagliato del macchinario e delle attrez-zature richiesto, con l'indicazione delle ditte fornitrici t.pi, caratteristiche tecniche, prezzi ed ogni altro ele-mento che sia ritenuto utile ad una esatta identificazione-c) giustificazione delle domande avanzate loro in-quadramento nel programma di sviluppo industriale e fina-lità che si intendono raggiungere (aumento di produzione diminuzione dei costi, miglioramento di qualità incre-mento di esportazione);

d) ogni dato utile a documentare le concrete possi bilità di realizzazione del programma di acquisto e degli obiettivi -di produzione.

Si ricorda che, in linea di massima, le richieste devono riguardare tipi di macchinario e di attrezzature non pro-dotti in Italia; ove la richiesta comprenda anche macchi, nano producibile in Italia è necessario indicare le ragioni per le quali si intende ricorrere all'importazione. II Relazionei

a) Notizie sommarie sulla situazione patrimoniale ed economico-industriale dell'azienda (bilancio e chiarimenti relativi).

L'azienda dovrà precisare se abbia contratto in passato prestiti esteri e quale sia l'ammontare del debito even-tualmente residuo';

b) dati sulla produzione ed il fatturato -divisi per grandi classi nel 1947-48; previsioni sull'andamento della pro-duzione e della vendita nell'immediato

futuro-e) notizie sulle esportazioni effettuate e che presume di effettuare; eventuale organizzazione di vendita all'e-stero;

-d.) nell'ipotesi in cui il programma -di ampliamento e rimodernamento per il quale si richiede l'utilizzo dei fondi ERP presupponga altresì l'impiego di capitali in lire, indicarne l'ammontare e precisare i mezzi che la ditta ha predisposto per fronteggiare tale fabbisogno.

3 - L'Istituto Immobiliare -Italiano non appena avrà rice-vuto le -domande e provveduto alla loro eventuale inte-grazione, ne trasmetterà copia al Ministero dell'indu-stria e commercio, accompagnandola con copia della I re-lazione sopra indicata;. Contemporaneamente lo stesso Istituto ìniizierà l'istruttoria di carattere economiico-finan ziario di sua competenza.

4 - Il Ministero dell'industria e commercio, presso il quale è stata costituita, una apposita Commissione (con •la partecipazione di rappresentanti del Ministero del contee nero estero), prenderà in esame le domande tra-smesse dall'IMI, tenendo conto delle caratteristiche tec-niche del macchinario richiesto, della sua pro-du-cìbil'ità o meno m Italia e dell'utilità della sua importazione ai tini della ricostruzione e del rammodemeimento dell'at-trezzatura industria 1-e italiana nel quadro dello sviluppo economico generale del paese. Le decisioni del Ministero industria e commercio saranno quindi comunicate all'IMI

Subordinatamente a tale decisione, e non appena cor redata di tutti gli altri elementi istruttori, le domande di prestito verranno sottoposte al Comitato I M I - E R P presieduto da un Sottosegretario di Stato e composto ! dal Direttore generale del tesoro, dal Direttore generale dell'industria, dal Direttore generale delle valute, dal Se-gretario generale del C.I.R., dal Direttore generale del-ri.-M.lI.

TI Comi-tato predetto esprimerà il parere sull'accogli-mento o meno della domanda e prowederà a determi-nare altresì le condizioni per la concessione del prestito nonché la garanzia da richiedere alle ditte miutuatarie. 5 - 11 parere del Comitato' verrà quindi comunicato al Ministero del tesoro cui spetta la decisione definitiva nonché provvedere all'emanazione del relativo decreto di autorizzazione dell'operazione; dopo di c-he l'IMI prò cederà alla, stipulazione del contratto definitivo con le ditte interessate.

Per le domande che siano state già inoltrate prima dora seguendo una procedura diversa da quella più so-pra indicata, le Amministrazioni ed enti che siano in possesso delle domande medesime provvederanno al loro inoltro immediato ali''Istituto Immobiliare Italiano con tutti ì relativi elementi accompagnatori. L'Istituto Mo-biliare Italiano provvederà, a sua volta d'accordo con le ditte richiedenti, alla eventuale regolarizzazione e com-pletamento delle domande e della documentazione prov-vedendo successivamente secondo la procedura più soora indicata.

BREVE RASSEGNA DELLA «GAZZETTA UFFICIALE»

D. M. 18 maggio 1948 (« G. U . » n. 157): Integrazione

di prezzo a favore dei combustibili fossili na-zionali.

L'integrazione di prezzo concessa con D. L. 2 aprile 194«, n. 300, da,l 1° marzo al 30 giugno 1948, agli eser-centi delle aziende minerarie è fissata nella misura di lire mille per ogni tonnellata, venduta e consegnata di antracite, litantraci, ligniti picee, xiloidi e torbose di produzione nazionale, ad eccezione del carbone Sulcis prodotto dalla Società carbonifera sarda e delle torbe. Nella stessa misura di lire mille per tonnellata è fis-sata la integrazione per i combustibili fossili, di cui al comma precedente, consumati da stabilimenti indu-striali appartenenti tagli stessi esercenti o, aid imprendi-tori ad essi consociati, con esclusione dei quantitativi impiegati per i consumi interni di miniera.

D. L. 24 aprile 1948, n. 896 (« G. U. » n. 162): Ricon-segna dei beni asportati dai tedeschi.

I beni che le autorità tedesche asportarono dal terri-torio italiano dopo il 25 luglio 11943 e che sono restituiti ai Governi o alle altre Autorità delle Nazioni Unite sono riconsegnati a cura del Ministro dell'industria e del commercio. Il Ministero dell'industria e del com-mercio pubblica nella Gazzetta Ufficiale un elenco dei beni recuperali contenente una sommaria descrizione degli stessi. La domanda per la riconsegna è diretta al ministero dell'industria e del commercio, e deve essere inviata al Ministero stesso entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui il bene è indicato sotto pena di decadenza. La domanda può essere proposta da chi deteneva il bene al tempo delle asportazioni o dal titolare di diritti acquisiti anteriormente all'aspor-tazione, che abbiano per aggetto il -bene medesimo. La domanda del titolare di diritti non può dar luogo a riconsegna a suo favore nella fase amministrativa se concorre con essa la domanda del detentore. Tuttavia il titolare idei (diritti può proporre istanza giudiziaria contro il detentore per ottenere dallo stesso la restitu-zione del bene di cui sia stata disposta la riconsegna ai sensi del presente decreto. La domanda di riconsegna al Ministero dell'industria e del commercio deve indicare: il) gli estremi necessari alla identificazione del bene; 2) il titolo della detenzione o del diritto;

¡3) la data e le circostanze che diedero luogo alla esportazione ;

4) il prezzo di requisizione e gli indennizzi per la ri-valsa di danno di guerra che siano eventualmente

rice-vuti per il bene. ; L'istante deve unire alla domanda i documenti dei

quali intende valersi per la prova o farne riferimento elencandoli, qualora non ne abbia potuto avere la di-sponibilità. Egli deve inoltre indicare i testimoni dei

quali può essere utile l'escussione. Il Ministero dell'in-dustria e del commercio, se ritiene fondata la domanda, dispone la riconsegna del bene ohe ne forma oggetto dandone comunicazione anche agli aventi diritto, in caso contrarlo il Ministero suddetto dà comunicazione delle sue osservazioni all'istante, che può proporre le sue con-trcideduzioni nel termine di trenta giorni. Decorso il detto termine il Ministro provvede sulla istanza, sen-tita la Commissione prevista dall'articolo seguente. D. L. 3 maggio 1948, n. 937 (« G. U. » n. 168). Ripristino

dei benefici fiscali a favore delle società nazionali assuntrici dei servizi di trasporto aereo di linea. Alle società nazionali, esclusivamente assuntrici di ser-vizi di trasporto aereo di linea, è concessa, per la durata di diec'i anni dai giorno di inizio di ogni singola linea, l'esenzione del dazio doganale, .dalla imposta di fabbri-cazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine, nonché dall'imlposta generale sulllentrata, per i carbu-ranti e per i lubrificanti destinati esclusivamente al fun-zionamento degli aeromobili impiegato per l'esercizio di tali linee. E' pure concessa l'esenzione dal dazio doganale e dall'imposta generane sull'entrata per il materiale di volo (aeromobili, motori e piarti di ricambio) che le sud-dette società dovessero eventualmente importare dall'e-stero. Gli aeromobili, i motori e le parti di ricambio da mettere in esenzione non potranno essere destinati ad uso estraneo agl'esercizio dei servizi di cui le società stesse siano assuntrici. Le relative conceisioni saranno fatte ,al Ministero delle finanze, di intesa, con quello della difesa. Sono escluse dal beneficio, le società che effet-tuano servizi di trasporto aereo di linea riservati esclu-sivamente alle merci. E' altresì concessa a favore delle società nazionali assuntrici- di servizi di trasporti aerei di linea, per il trasporto di cose e di persone per un periodo di dieci anni dalla data del relativo atto costi-tutivo:

1) la riduzione della imposta di negoziazione tanto sulle azioni, quanto sulle obbligazioni, al quarto della misura normale;

2) l'esenzione dalla tassa di bollo escluse le cambiali, e dalle imposte sulle assicurazioni, per tutti gli atti e contratti inerenti all'esercizio di trasporto aereo di linea, compresi i contratti di appalto e di fornitura, nonché gli atti comprovanti gli aumenti di capitale;

F) la riduzione al quarto in tutti i casi su indicati della imposta ordinaria di registro. Le agevolazioni avranno effetto per le linee già in servizio dal 1 luglio 1947. Non sarà concesso il rimborso dei diritti corrispon-denti a titolo definito.

D L. 21 aprile 1948, n. 948 <« G. U. » n. 169). Regola-zione dei rapporti fra lo Stato e l'Azienda Nazio-nale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.). I l Ministero delle Finanze è autorizzato a non avva-lersi del diritto che deriverebbe all'Amministrazione dello Stato dall'art. X I V della Convenzione 30 giugno 193«, e dagli art. V e IV degli addizionali 29 aprile 1938 e 30 gennaio 1941 intervenuti fra lo Stato e lVAzienda Na-zionale Idrogenazione Combustibili (A.N.U.C.) ed a farsi rimborsare dall'iatzienda. medesima le somme versate a titolo di ammortamento del capitale investito negli im-pianti idi Bari, di Livorno e di Novara. Tale rimborso, tenuto conto degli interessi legali dal giorno dei singoli versamenti e di un adeguamento ai fini, monetari, resta determinato in 7230 (milioni 'di l'ire. In aggiunta alla sommi a di cui sopra l'Azienda NaBionale Idrogenazione Combustibili (AJN.UC.) è tenuta a corrispondere il vat-lore degli incrementi patrimoniali verificatisi negli sta-bilimenti di Bari, Livorno e Novara successivamente al 9 giugno 1947 e fino alla data di stipulazione della con-venzione, nonché 11 valore dei materiali facenti parte degli impianti dei detti stabilimenti asportato e ricu-perati o ohe saranno ricuricu-perati. Il Ministero per le Fi-nanze è autorizzato a, determinare le modalità e le ga-ranzie di pagamento delle somme come sopra dovute e ad approvare con propri! decreti le relative convenzioni. D. L. 14 aprile 1948, n. 1011 (« G. U. » n. 177). Istituzione

del Consiglio superiore di aeronautica.

Il Consiglio superiore di aeronautica e l'organo consul-tivo del Ministro per la difesa per tutti gli affari che interessano l'Aeronautica, militare e civile. Esso ha sede presso il Ministero della Difesa. Attribuzioni del Con-siglio Superiore di Aeronautica. Il parére del ConCon-siglio superiore di aeronautica deve essere richiesto :

il) sulle questioni relative agli ordinamenti ed alla pre-parazione organica e bellica dell'Aeronautica militare;

2) sugli schemi di provvedimenti legislativi che il Mi-nistro per la difesa intende proporre per l'Aeronautica militare e civile;

3) sugli schemi di decreti relativi agli ordinamenti aeronautici militari e civili';

4) sugli schèmi di regolamento relativi al servizio t e c -nico militare .amiministrativo ed alla disciplina;

5) sui progetti, ritrovati, invenzioni e rapporti di no-tevole importanza tecnico-militare, sulle questioni con-cernenti lo sviluppo tecnico scientifico dell'Aeronautica;

6) sulle proposte di premi per lavori ed invenzioni utili all'Aeronautica civile e militare;

7) sulle radiazioni di velivoli, motori e di materiale di dotazione;

8) siui progetti di nuovi velivoli, di nuove armi ed installazioni di btordo e su quelli idi grandi trasforma-zioni e d'i riparatrasforma-zioni relative;

9) sui programmi ie sulle caratteristiche di nuove co-struzioni di ve.ivoli, motori ed installazioni di bordo ed eventuali trasformazioni dei materiali esistenti, nonché sui programmi e sulle caratteristiche relative all'arma-mento ed all'allestiall'arma-mento dei velivoli;

10) sugli indirizzi, sui programmi di nuove costruzioni ed eventuali trasformazioni ed installazioni fisse;

11) sulle questioni attinenti alia produzione del mate-riale aeronautico, in relazione alle necessità tecnico ae-ronautiche e civili;

12) sui capitali di oneri generali e particolari, ovvero progetti di contratti e di convenzioni interessanti l'Ae-ronautica, nei casi in cui è prescritto il. parere del Con-siglio di. Stato; nonché sulle condizioni tecniche in ge-nere dei programmi di gare per le provviste di mate-riale speciale di aecronautica;

13) sugli indirizzi e sui progetti di massima dell'orga-nizzazione dei servizi a terra concernenti anche l'efli-cenza e lo sviluppo dei mezzi d'i lavoro per la ripara-zione dei velivoli motori ed installazioni di bordo. Fun-zionaimento del Consiglio superiore di aeronautica, n con-siglio superiore di aeronautica delibera in riunione ple-naria o diviso in sezioni o riunito in comitato. Le Se-zioni del consiglio sono due:

]) Sezione: per gli argomenti di carattere organico ed amministrativo;

2) Sezione: per gli argomenti di carattere tecnico. E abrogata la legge 18 marzo 19413, n. 210, nonché ogni altra, disposizione contraria alle norme contenute nel presente decreto.

D. L. 21 aprile 1948, n. 1012 (« G. U. » n. 177). Disposi-zioni integrative della legge 5 die. 1941, n. 1477, per la liquidazione delle spese facenti carico alle passate gestioni dei Governi coloniali per lavori, forniture, prestazioni varie e requisizioni regolari. Il Ministro per l'Africa Italiana può disporre la liqui-dazione definitiva per le spese per l'esecuzione di forni-ture, per requisizioni regolari, per prestazioni varie di

lavori facenti carico alle passate gestioni dei Governi coloniali, ivi comprese quelle derivanti da riserva e da revisioni di prezzi, anche se le forniture, le prestazioni ed i lavori non siano stati ultimati e collaudati e ¡e relative contabilità non siano state revisionate o, comun-que, nei casi In cui non sia possibile addivenire alla liquidazione formale delle spese stesse. Il creditore che non accerti le decisioni dell'Amministrazione ; adottate ai sensi degli articoli precedenti, può chiedere che la con-troversia venga definita al giudizio di tre membri i quali pronuncieranno secondo equità al sensi dell'art. 805 e se-guenti del Codice di procedura civile. Gli arbitri ven-gono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri e, in caso di mancato accordo, dal primo Presidente della Corte di appello di Roma. Ove le parti non siano d'accordo per il deferimento delle controversie al Collegio arbitrale come sopra costituito, resta salvo il diritto d'i chiederne la de-finizione secondo le ordinarie norme. Le disposizioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili per i pagamenti, da parte di enti comunque sottoposti a vigi-lanza e controllo dello Statoi delle spese relative alle esecuzioni, nell'Africa Italiana, di forniture, prestazioni ed opere pubbliche facenti carico al loro bilanci. D. L. 17 aprile 1948, n. 1029 (« G. U. » n. 180).

Disposi-zioni integrative dei decreti legislativi 8 mag-gio 1947, n. 399; e 22 dicembre 1947, n,. 1600, con-cernenti provvidenze per la ripresa delle costru-zioni edilizie.

Gli alloggi costruiti con le agevolazioni previste dal-l'art. 1 del D. L. d. C. P. d. S. 8 maggio 1947 n. 399, mo-dificato dal D. L. 22 dicembre 1947 n. 1600, possono essere assegnati oltre che in semplice locazione anche in loca-zione con patto di futura vendita e di riscatto, fermo restando quanto disposto per le società e gl'i enti morali di cui all'art. 1, quarto comma, del D. L, 22 dicem-bre 1947 n. 1600. Gli enti costruttori che intendono pro-cedere alla locazione degli alloggi costruiti con patto di futura vendita debbono sottoporre all'approvazione del Ministero deli lavori subbile: gli schemi dei contratti da stipulare con i locatori insieme con il piano finanziario in base al quale sono stabiliti i canoni di affitto. I detti canoni sono determinati tenendo conto dell'amlmorta-mento del capitale investito nelle costruzioni, al netto del concorso e contributo dello Stato, e di una quota per li rimborso spese di manutenzione ordinaria e straordi-naria e di assicurazione, delie imposte e tasse generali e locali, di tutte le altre spese di amministrazione e ge-stione. Sono vietate la permuta del turno di

Nel documento Cronache Economiche. N.044, 10 Ottobre 1948 (pagine 97-100)