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Common Consolidated Corporate Tax Base (CCTB)

Capitolo 4 – Le proposte avanzate per la tassazione dell’economia digitale

4.2 Common Consolidated Corporate Tax Base (CCTB)

Come descritto in precedenza, uno dei problemi dell’attuale sistema fiscale comunitario riguarda la mancanza di una disciplina unica e le conseguenti asimmetrie a cui sono sottoposte le imprese che operano a livello internazionale. Una delle soluzioni proposte per far fronte a queste disparità è quella di introdurre un’imposta unica europea sul reddito d’impresa o perlomeno individuare delle regole uniformi e standard per la determinazione di una base imponibile consolidata per le imprese che svolgono le loro attività in più territori.

La Commissione Europea, al fine di rendere omogenee le disposizioni in materia di tassazione delle multinazionali all’interno del territorio europeo, ha istituito un gruppo di lavoro per l’elaborazione della cosiddetta Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB), ritenuta una soluzione globale rispetto ai problemi sopra descritti e agli arbitraggi di profit shifting.

Il tema è stato affrontato per la prima volta nel 2001, per affrontare gli ostacoli alle libertà di svolgimento delle attività economiche, ma le discussioni si sono prolungate negli anni successivi, fino ad arrivare al 2011, quando è stata annunciata la prima proposta attraverso

224 Baker & McKenzie LLP, Comments Received On Public Discussion Draft BEPS Action 1: address the tax

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la comunicazione COM (2011) 121225. Applicabile ai gruppi che superavano una dimensione prestabilita, questo sistema prevedeva di considerare l’Unione Europea come un mercato unico ai fini dell’imposta sulla società, semplificando le attività transfrontaliere, promuovendo gli scambi ed eliminando i confini e le asimmetrie fra i regimi dei diversi Stati coinvolti226. Gli obiettivi di base di questo regime, dunque,

dovevano essere l’aumento della competitività a livello comunitario, l’espansione delle attività economiche, la promozione della crescita e dello sviluppo nei singoli mercati227.

Tuttavia, non è stato imposto agli Stati alcun obbligo di applicazione e, a causa dei molti pareri discordanti espressi, non si è riusciti a giungere ad un accordo definitivo.

Nel 2012 il Parlamento ha votato favorevolmente la proposta, ma allo stesso tempo sono stati avanzati dei suggerimenti al fine di migliorare e rendere facilmente applicabile la CCCTB:

- essendo questo regime utile soprattutto per rispondere al bisogno delle imprese

che operano anche oltre i confini nazionali, esso non può essere facoltativo, bensì ci deve essere l’obbligatorietà per tutte le multinazionali;

- è necessario un approccio antielusivo più severo;

- dopo un periodo prestabilito di cinque anni dall’entrata in vigore, ci deve essere

un controllo e una valutazione degli effetti;

- si devono apportare delle modifiche nella formula di ripartizione dei profitti; - si deve aggiungere la possibilità di tenere in considerazione un’aliquota minima; - vi è la necessità di una maggiore cooperazione tra gli Stati membri dell’Unione228. Nel 2016 la proposta è ritornata nell’agenda della Commissione, che ha nuovamente rilanciato l’argomento, con la comunicazione COM (2016) 683229, rafforzando la

possibilità per le multinazionali di creare una situazione di parità ed eliminare le

225 Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l’imposta

sulle società COM (2011) 121, 16 marzo 2011

226 Petutschnig M., Common Consolidate Corporate Tax Base: Effects of Formulary Apportionment on

Corporate Group Entities, in “www.ssrn.it”, 2013

227 Niazi S., Re-Launch of the Proposal for a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) in the EU:

A Shift in Paradigm, in “www.ssrn.it”, 2017

228 Niazi S., Re-Launch of the Proposal for a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) in the EU:

A Shift in Paradigm, in “www.ssrn.it”, 2017

229 Proposta di Direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l’imposta

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asimmetrie presenti fra i diversi Paesi. L’attenzione si è focalizzata sulla costituzione di un processo “step by step” e sull’attribuzione di una maggiore importanza e attenzione alle dimensioni di correttezza ed antielusione.

Al fine di favorire un progresso rapido, infatti, si è previsto un procedimento graduale costituito da due fasi, ovvero prima una Common Corporate Tax Base (CCTB) e in un momento successivo la CCCTB. Questo approccio innanzitutto prevede di trovare un accordo sulla base comune per far conoscere alle imprese quali sono le opportunità, dopodiché di introdurre il consolidamento al fine di poter fruire dei vantaggi offerti230.

Nel marzo del 2018 il Parlamento Europeo ha approvato la CCCTB con 438 voti favorevoli231.

L’applicazione di questo strumento, tuttavia, è limitata solo alle imprese che producono un fatturato consolidato superiore ai 750 milioni di euro all’anno, esentando così le microimprese e le piccole e medie imprese e viene posta in essere su tutti i redditi, sia quelli prodotti nello Stato di residenza sia negli altri Stati dell’Unione Europea. 232

Si ritiene che la CCCTB rappresenti un mezzo efficace per attribuire il reddito nel luogo in cui viene creato il valore, attraverso una formula basata su tre fattori, ovvero attività, lavoro e fatturato. Per la prima volta, quindi, le imprese possono avere a disposizione un corpus unico di norme, in grado di garantire giustizia e di combattere le tecniche di evasione fiscale poste in essere da alcune multinazionali. Tuttavia, ciò non significa che ci sarà un’armonizzazione delle aliquote dei diversi Paesi, ma soltanto una coesione tra i regimi fiscali nazionali.

Alcuni esperti ritengono che siano numerosi i vantaggi che si possono attribuire all’introduzione della CCCTB, in quanto consente di:

- colmare le lacune attualmente esistenti nella disciplina di trasferimento degli utili ai fini fiscali;

230 Proposta di Direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l’imposta

sulle società COM (2016) 683, 25 ottobre 2016

231 Scardino C., Tassazione delle società: verso la base imponibile comunitaria, in www.ipsoa.it, 12 marzo

2018

232 Proposta di Direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l’imposta

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- incoraggiare le imprese a finanziare le attività mediante capitale, evitando così di dover ricorrere all’indebitamento;

- favorire l’innovazione mediante incentivi fiscali alle attività di ricerca e sviluppo; - creare un sistema efficiente, trasparente ed equo per il calcolo della base imponibile, riformando in modo sostanziale la tassazione societaria all’interno del territorio europeo e migliorando il mercato unico;

- eliminare le asimmetrie tra diversi sistemi nazionali;

- fornire maggiore sostegno alla crescita, all’occupazione e agli investimenti233.

Secondo quanto riportato nella Comunicazione della Commissione, con l’applicazione di questa proposta si possono ottenere diversi benefici, tra i quali l’aumento degli investimenti e dell’occupazione pari rispettivamente al 3.4% e allo 0.6%; una crescita complessiva fino all’1.2%; una diminuzione dei costi fino al 67% per la costituzione di una società figlia, favorendo l’espansione all’estero delle imprese234.

In conclusione, la Commissione Europea ritiene che questo strumento è necessario e utile per rivedere le norme in tema di stabile organizzazione e di tassazione dei profitti, attribuendo maggiore importanza al luogo in cui viene creato il valore delle attività235. Tuttavia, la proposta deve essere esaminata ulteriormente: essa è in contrasto con gli attuali fondamenti dell’Arm’s Lenth e del separate accounting, che dovrebbero perciò essere sostituiti con il formulary apportionment; per rispettare i principi di imposizione fiscale, soprattutto quelli di equità e neutralità, si deve poter includere qualsiasi tipologia di attività, tra cui anche quelle digitali.

I principali limiti, infatti riguardano le difficoltà a rispondere alle diverse esigenze degli Stati, il ristretto ambito territoriale, la mancata attribuzione di un ruolo e di una valorizzazione ai nuovi drivers, come gli intangibles e i Big Data; infine, non si riesce a

233 Della Rovere A., Alagna C., Base imponibile comunitaria in due step, in “www.ipsoa.it”, 05 novembre

2016

234 Proposta di Direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l’imposta

sulle società COM (2016) 683, 25 ottobre 2016

235 Comunicazione della Commissione COM (2017) 547, “Un sistema fiscale equo ed efficace nell’Unione

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risolvere il problema del nesso con il territorio, in quanto si presuppone che nei Paesi in cui si deve ripartire la base imponibile l’impresa sia fisicamente presente236.