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Capitolo 3 – La determinazione del reddito e i prezzi di trasferimento nell’economia

3.1 La determinazione del reddito della stabile organizzazione

3.1.1 Royalties

Le operazioni di commercio elettronico, sulla base del corrispettivo realizzato, possono originare non solo redditi d’impresa, ma anche royalties. Per determinare la tipologia del reddito, ovvero capire se si tratta di royalties, si deve analizzare il “corpus mysticum”, ovvero la natura dei diritti trasferiti, e non il “corpus mechanicum”, dunque il mezzo di trasferimento che è stato impiegato161.

L’OCSE, all’articolo 12, paragrafo 2 del Modello contro le doppie imposizioni definisce le royalties come “i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione

in uso di un diritto di proprietà letterarie e artistiche, di brevetti, marchi, disegni, progetti e per le informazioni riguardanti l’esperienza industriale, commerciale o scientifica”162.

159 Articolo 152, comma 1 TUIR 160 Articolo 153 TUIR

161 OCSE, Commentary on article 12 concerning the Taxation of Royalties, para. 2, 14.1 162 OCSE, Commentary on article 12 concerning the Taxation of Royalties, para. 2, 8

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Nella normativa nazionale, le royalties, che vengono classificate come “canoni”, sono regolate dall’articolo 23, comma 2 del TUIR, che afferma “indipendentemente dalle

condizioni di cui alle lettere c), d), e) f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti: c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonchè di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico; d) i compensi corrisposti ad imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato”163.

Anche per quanto riguarda le modalità di tassazione si possono rilevare delle differenze: mentre secondo l’OCSE le royalties devono essere tassate dallo Stato di residenza del beneficiario effettivo164, la normativa nazionale prevede una ritenuta alla fonte del 30% a titolo d’imposta nello Stato della fonte165.

Particolare attenzione merita il caso del software. Nel Commentario OCSE si precisa che i diritti del software si devono considerare come una forma di proprietà intellettuale, pertanto i relativi pagamenti non possono essere separati dai diritti d’autore generale166.

È opportuno, però, distinguere diverse operazioni che hanno ad oggetto il software: qualora vi sia la cessione dei diritti o il parziale acquisto per l’uso personale o commerciale dell’acquirente i corrispettivi si devono considerare come redditi d’impresa; per quanto riguarda i contratti misti, ad esempio la vendita di hardware con software applicativo integrato, si può avere un reddito d’impresa, ma anche una royalty; mentre i pagamenti per l’acquisto di diritti di distribuzione o riproduzione per sviluppare o sfruttare commercialmente il software, rientrano nelle royalties167.

163 Articolo 23, comma 2 TUIR

164 OCSE, Commentary on article 12 concerning the Taxation of Royalties, para. 1, 3 165 Dpr 600/1973, articolo 25, comma 4

166 OCSE, Commentary on article 12 concerning the Taxation of Royalties, para. 2, 13.1 167 OCSE, Commentary on article 12 concerning the Taxation of Royalties, para. 2, 12.1-15

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Il 1° febbraio 2001, è stato pubblicato il documento “Tax Treaty Characterisation Issues

arising from E-Commerce”, con il quale il Technical Advisory Group168 ha fornito una classificazione dei redditi derivanti dalle transazioni elettroniche in 28 fattispecie. Nella seguente tabella si riportano le operazioni classificate dal TAG.

Operazione Categoria di reddito

Ordine elettronico di acquisto di beni

materiali Reddito d’impresa

Ordine elettronico e download di prodotti

digitali Reddito d’impresa / Royalty

169

Ordine elettronico e download di prodotti

digitali per lo sfruttamento di copyright Royalty

Aggiornamenti e implementazioni Reddito d’impresa

Cessione di software a utilizzo

temporaneo e altre licenze per

informazioni digitali

Reddito d’impresa / Royalty170

Software o altro prodotto digitale

monouso Reddito d’impresa

Application hosting con licenza separata Reddito d’impresa

Application hosting con contratto

congiunto Reddito d’impresa

Application service provider Reddito d’impresa

168 Il Technical Advisory Group (TAG) è un gruppo di lavoro istituito dal Comitato Affari Fiscali dell’OCSE

nel 1999 al fine di esaminare la caratterizzazione dei diversi tipi di pagamento del commercio elettronico nell’ambito delle convenzioni fiscali e fornire i necessari chiarimenti

169 Il Tag precisa che se il bene in oggetto è un software allora il corrispettivo è un reddito d’impresa; se il

bene è un prodotto diverso dal software ci sono due alternative: si può avere una royalty se il cliente deve utilizzare un diritto di copyrigth per acquisire le informazioni, altrimenti si ha un reddito d’impresa

170 Se si tratta di commercio elettronico indiretto, il prodotto viene restituito alla scadenza e viene

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Canone per la fornitura dei servizi ASP Reddito d’impresa

Web site hosting Reddito d’impresa

Manutenzione del software Reddito d’impresa

Memorizzazione dei dati Reddito d’impresa

Supporto tecnico su una rete Reddito d’impresa

Recupero dati Reddito d’impresa

Invio di dati esclusivi o di elevato valore Reddito d’impresa

Pubblicità Reddito d’impresa

Accesso elettronico a consulenze

professionali

Reddito d’impresa

Informazioni tecniche Royalty

Invio elettronico di informazioni Reddito d’impresa

Accesso a un sito web interattivo Reddito d’impresa / Royalty171

Portali commerciali Reddito d’impresa

Aste online Reddito d’impresa

Programmi di vendita riferita Reddito d’impresa

Acquisizione di contenuti Reddito d’impresa / Royalty172

Trasmissioni via web Reddito d’impresa

Costi di trasporto Reddito d’impresa

171 Il corrispettivo pagato dal cliente è un reddito d’impresa, il pagamento corrisposto dal provider è una

royalty

172 Se il sito paga il provider per la pubblicazione di materiale protetto si genera una royalty, se invece il

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Abbonamento a un sito web Reddito d’impresa173

Il Technical Advisory Group ha specificato l’appartenenza delle singole operazioni aventi come oggetto il digitale alla categoria dei redditi d’impresa piuttosto che delle royalties. Come si può notare dalla tabella sopra riportata, è stato precisato che la maggior parte dei pagamenti è compresa in un’attività d’impresa e quindi nell’applicabilità dell’articolo 7 del Modello OCSE, ad eccezione di solo alcuni rientranti nell’ambito dell’articolo 12174.