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Modifiche introdotte in Italia

Capitolo 2 – Progetto BEPS: un nuovo nexus per la stabile organizzazione

2.5 Modifiche apportare in seguito alla pubblicazione del Progetto BEPS

2.5.3 Modifiche introdotte in Italia

In seguito all’aggiornamento del Modello di Convenzione OCSE e del relativo Commentario, nonché all’adesione alla Convenzione Multilaterale, anche l’Italia ha introdotto delle modifiche nelle disposizioni relative alla stabile organizzazione142.

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2018143, in particolare con le disposizioni

riportate nell’articolo 1, comma 1010, è stata integrata la normativa già esistente ed estesa l’applicazione del regime fiscale ordinario anche a quelle imprese che, pur non possedendo una presenza fisica nel territorio italiano, detengono una “significativa

presenza economica”.

140 Rasi F., L’interpretazione e l’applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni

alla luce del BEPS e del MLI: una, nessuna o centomila, Università degli Studi del Molise, Seminario di aggiornamento professionale per i magistrati delle commissioni tributarie delle regioni Molise, Abruzzo e Basilicata, 01 dicembre 2017

141 Articolo 5 Modello di Convenzione OCSE (2017), par. 8

142 Piazza M., Trainotti A., Stabile organizzazione: nuova definizione e implicazioni più rilevanti, in “Norme

& Tributi Mese”, n. 6, 2018, pag. 32

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La principale novità, infatti, riguarda l’introduzione della lettera f-bis, al comma 2 dell’articolo 162 del TUIR, che attualmente prevede che tra i requisiti che devono essere soddisfatti per la presenza di una stabile organizzazione, debba essere inserito anche “una

significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso”. Mentre

in passato, quindi, era richiesta solamente la presenza fisica per rendere legittima la tassazione delle attività svolte da un soggetto in Italia, la nuova normativa, recependo le raccomandazioni riportate nell’Action 1 del Progetto BEPS, prescinde da questo requisito.

L’obiettivo è quello di superare la precedente impostazione “basata sull’insediamento di

una struttura fisica nel territorio dello Stato”144 e di riuscire a sottoporre all’imposizione fiscale quelle società, soprattutto appartenenti al settore digitale, che negli anni sono riuscite a porre in essere dei comportamenti elusivi.

Per valutare il verificarsi di questo requisito, a differenza della precedente normativa che non prendeva in considerazione il numero di operazioni poste in essere, si può fare riferimento a una serie di fattori quantitativi, quali i ricavi prodotti, gli elementi digitali e i fattori legati alla clientela, così come era stato suggerito nell’ambito del Progetto BEPS145.

Il legislatore nazionale, però, è intervenuto anche nei commi da 4 a 7.

Per quanto riguarda la negative list, infatti, è stato precisato che non comprende una stabile organizzazione:

a) l’uso di una installazione ai soli fini di deposito, esposizione e consegna di beni o merci dell’impresa;

b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

144 Lunelli L., La Legge di Bilancio 2018 e le altre novità fiscali di fine 2017, Confindustria Udine, 10 gennaio

2018

145 Calculli M., Stabile organizzazione: Modello OCSE anche per l’Italia, in “www.directio.it”, 23 gennaio

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c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni;

e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività;

f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e)146.

La differenza rispetto alla norma ante-modifica riguarda il carattere preparatorio o ausiliario: mentre in passato le attività appartenenti alla negative list non erano considerate stabile organizzazione e pertanto non potevano essere assoggettate a tassazione, poiché si presumeva un carattere preparatorio o ausiliario, con le modifiche intervenute a partire dal 1° gennaio 2018, il legislatore ha precisato che queste disposizioni si applichino qualora l’attività sia preparatoria o ausiliaria, pertanto vi è l’esclusione solamente quando ricorra questa caratteristica, che deve essere valutata caso per caso.

Secondo la norma tradizionale, infatti, un magazzino o un deposito non costituivano una stabile organizzazione, poiché non erano considerati rilevanti, oggi, invece, possono costituire un’eccezione negativa solamente qualora risultino preparatorie o ausiliarie rispetto all’attività principale dell’impresa: soprattutto con la diffusione del commercio elettronico, infatti, questo concetto è stato aggirato, pur essendo divenute queste funzioni una parte essenziale del business147. Per una società che vende online, infatti, il magazzino oggi è fondamentale per garantire al consumatore tempi di consegna brevi, perciò, non può che essere considerato una stabile organizzazione.

Un’altra importante disposizione introdotta dall’Italia, seguendo quanto dettato dall’OCSE, riguarda la cosiddetta “anti-fragmentation rule”.

146 Articolo 162 TUIR, comma 4

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Pertanto, al comma 5 dell’articolo 162 il legislatore ha precisato che non si ricorre alla negative list qualora ci sia un’impresa che detiene una stabile organizzazione in Italia, ma al contempo anche una fattispecie appartenente al comma 4 oppure nel caso in cui vi sia una stabile organizzazione di una società che è strettamente collegata, le cui attività sono complementari.

In questo modo, dunque, l’esistenza di una stabile organizzazione comporta il soddisfacimento dei requisiti anche per l’altra impresa, che non lo sarebbe, invece, stata se fosse stata considerata isolatamente, poiché tutto viene ricondotto nell’ambito della stabile organizzazione.

È importante evidenziare che il comma 5 è stato riscritto, in quanto è stato eliminato ogni riferimento a “elaborati elettronici e relativi impianti ausiliari”, facendo prevalere la sostanza economica su quella materiale148.

Il comma 7-bis, da ultimo, precisa che le due imprese sono strettamente collegate qualora: - una possieda una partecipazione, diretta o indiretta, maggiore del 50% dell’altra; - una detiene più del 50% del totale dei diritti di voto e del capitale sociale;

- se entrambi sono partecipati da un terzo, questo ha una partecipazione maggiore del 50%, ovvero dei diritti di voto e del capitale sociale149.

L’Italia, dunque, recependo quanto introdotto dall’OCSE, ha introdotto delle importanti modifiche alla normativa interna, con l’obiettivo di contrastare le tecniche di erosione della base imponibile e spostamento dei profitti, soprattutto con riferimento al settore dell’economia digitale.

In conclusione, si può affermare che, sia a livello internazionale sia nazionale, i legislatori, recependo i suggerimenti riportati nel Progetto BEPS, si stanno muovendo nell’ottica di modificare gli esistenti requisiti della stabile organizzazione.

148 Tonucci & Partners, Legge di Bilancio 2018: Nuova nozione di stabile organizzazione. L. 29.12.2017 n.

205, 6 febbraio 2018

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L’obiettivo primario è quello di assicurare un trattamento equo e corretto per tutte le imprese che operano nel mercato: tali modifiche, infatti, devono avere da un lato l’effetto di indurre le società, in particolare quelle del web, a cambiare le loro politiche e ad operare in modo corretto, dall’altro fare in modo che non vi sia in alcun modo la possibilità di esercitare delle attività con caratteri elusivi.

La novità principale riguarda il cambiamento dei requisiti della stabile organizzazione, in particolar modo l’aggiunta del concetto della “significativa e continuativa presenza

economica” in un territorio, intesa non più in senso meramente fisico bensì anche digitale,

che legittima la giurisdizione coinvolta a esercitare il proprio potere impositivo anche qualora non via sia una sede fissa d’affari intesa in modo tradizionale.

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Capitolo 3 – La determinazione del reddito e i