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Competenza in materia di assicurazioni

Le esigenze di tutela della parte debole che hanno guidato il legislatore nella redazione di “Roma I”, non sono estranee nemmeno al regolamento in esame. In determinati rapporti giuridici si assiste ad un vero e proprio “squilibrio di forze” tra le parti, tale da incidere negativamente sulle possibilità della parte debole di accedere alla tutela giurisdizionale. Si pensi ai costi necessari per instaurare un processo all'estero: possono essere tali da scoraggiare la parte lesa dal far valere i propri diritti.

Il legislatore si è fatto carico di queste esigenze di giustizia sostanziale, esprimendo, al considerando 18, l'opportunità di “tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali”. Le “parti deboli” sono state individuate nel contraente di assicurazione (artt. 10-16), nel consumatore (artt. 17-19), e nei lavoratori subordinati (artt. 20-23). La tutela di ciascuna di queste categorie è realizzata in maniera peculiare, ma il principio di fondo è comune: offrire alla parte tutelata una molteplicità di opzioni quando è lei ad agire in giudizio e, allo stesso tempo, limitare al solo foro dello Stato in cui è domiciliata la possibilità di convenirla in giudizio. La nostra analisi sarà limitata alle tutele previste in materia di assicurazioni.

Secondo quanto dispone l'art. 11, il contraente dell'assicurazione, l'assicurato o il beneficiario hanno la facoltà di convenire l'assicuratore sia davanti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato, sia davanti a quelli del diverso Stato in cui loro sono

domiciliati. Qualora la controversia riguardi l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività, inoltre, la causa può essere proposta anche davanti ai giudici del luogo in cui la sede decentrata è situata126. Nell'ipotesi di

coassicurazione si aggiunge una quarta opzione. Il coassicuratore, infatti, può essere convenuto anche dinanzi ai giudici dello Stato “presso il quale sia stata proposta l'azione contro l'assicuratore al quale è affidata la delega al contratto di assicurazione”.

Il meccanismo di tutela predisposto non viene meno neanche nelle ipotesi in cui l'assicuratore non sia domiciliato in uno Stato membro. In base all'art. 11, par. 2, infatti, qualora questi abbia una “succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro”, sarà considerato come domiciliato in tale Stato per le contestazioni relative al loro esercizio. Nel caso in cui non trovi applicazione questa norma, in virtù del rinvio operato all'art. 10, si applica l'art. 6, che disciplina le ipotesi in cui il convenuto sia domiciliato all'estero127.

Ulteriori alternative sono previste in relazione a specifici contratti di assicurazione. In particolare, nella materia della responsabilità civile l'assicuratore può essere convenuto in giudizio nel luogo dove si è verificato l'evento dannoso e, qualora la lex fori lo consenta, anche dinanzi all'autorità giurisdizionale

126 Questa ipotesi è prevista all'art. 7, par 1., n° 5, la cui operatività nella materia delle assicurazioni è espressamente disposta dall'art. 10

presso la quale è stata proposta l'azione esercitata dalla parte lesa contro l'assicurato128. Azione per la quale, in base al combinato

disposto dell'art.4, par. 1 e dell'art. 7, par. 1, n° 2, sono competenti sia le autorità giurisdizionali dello Stato di domicilio del convenuto, sia quelle dello Stato in cui è avvenuto l'evento dannoso129.

In base all'art. 13, par. 2, “le disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12”, ossia quelle appena analizzate, “si applicano anche all'azione diretta proposta dalla parte lesa contro l'assicuratore, sempre che tale azione sia possibile”. Nel settore R.C.Auto, come abbiamo visto trattando il regolamento “Roma II”, l'azione diretta è sempre possibile. Si può quindi concludere che anche il soggetto leso da un sinistro goda del medesimo trattamento di favore previsto per l'assicurato. In particolare, gli è riconosciuta la possibilità di esercitare l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile nello Stato in cui lui, danneggiato, è domiciliato. In proposito si esprime anche il considerando 32 della direttiva 2009/103/CE. Pur non essendo, ovviamente, dotato di portata vincolante, è tuttavia esemplificativo della volontà del legislatore di offrire pari tutela a tutte la parti che, nella materia assicurativa, sono ritenute deboli.

La soluzione, in realtà, non è sempre stata pacifica e dubbi interpretativi potrebbero continuare a sorgere. Se si ritiene

128 Artt. 12 e 13, par. 1 regolamentio “Bruxelles I bis”.

129 I criteri di collegamento previsti all'art. 7 si aggiungono al criterio generale del foro del convenuto, consentendo all'attore di instaurare la controversia in un foro a questa più strettamente collegato, conformemente alle indicazioni contenute al

l'azione diretta come l'esercizio di un diritto attinente alla responsabilità civile e non alla materia assicurativa, infatti, un'interpretazione letterale della disposizione porterebbe ad escludere la sua applicabilità all'azione diretta esercitata dalla parte lesa di un sinistro. Può allora essere opportuno richiamare in questa sede, nonostante alla prassi giurisprudenziale sia dedicato il prossimo capitolo, un'importante sentenza della Corte di Giustizia130, che dovrebbe aiutare a risolvere definitivamente la

questione.

La vicenda riguarda un sinistro avvenuto nei Paesi Bassi con un veicolo assicurato con una compagnia di tale Stato. La vittima, un cittadino tedesco, aveva proposto l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore in Germania. Il Bundesgerichtshof tedesco, consapevole delle differenti interpretazioni date al rinvio operato dall'art. 13, aveva presentato domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia. In una parte della dottrina tedesca, infatti, si sottolineava come il diritto di agire della vittima sia inteso, nel sistema internazionalprivatistico tedesco, come un diritto attinente alla materia della responsabilità civile e non al contratto di assicurazione. Secondo tale interpretazione, l'art. 13, par. 2 comprenderebbe solo le questioni assicurative stricto sensu e la nozione di “beneficiario” cui tale disposizione allude, non includerebbe la persona lesa, la quale, quindi, non potrebbe esercitare l'azione diretta nello Stato in cui è domiciliata.

Interpellata sul punto, la Corte di Giustizia ha sottolineato come il rinvio abbia, in realtà, lo scopo di ampliare la categoria di attori che agiscono in giudizio nei confronti dell'assicuratore, includendovi anche la parte lesa. L'applicazione di detta regola sulla competenza all'azione diretta della persona lesa, perciò, non può dipendere dalla sua qualifica quale “beneficiario”, poiché il rinvio operato dall'art. 13, par. 2, del regolamento consente di estendere la norma sulla competenza a tali controversie al di là dell'inquadramento dell'attore in una delle categorie previste dall'art. 11. Un'interpretazione contraria, prosegue la Corte, priverebbe la parte lesa di una tutela identica a quella che il regolamento concede alle altre parti considerate deboli nelle controversie in materia assicurativa e si porrebbe, dunque, in contrasto con la sua ratio. A sostegno dell'interpretazione data viene portata proprio la direttiva 2009/103/CE, la quale non si limita a prevedere, negli ordinamenti degli Stati membri, un diritto all'azione diretta della vittima nei confronti dell'impresa di assicurazione, ma fa espresso riferimento alla possibilità di esercitare questo diritto dinanzi al giudice del luogo in cui è domiciliata131. La posizione netta della Corte dovrebbe essere 131 Va segnalato come la causa sia in realtà relativa ad un contesto normativo in cui le disposizioni rilevanti erano il regolamento “Bruxelles I”, ed in particolare gli artt. 9 e 11 di questo, e la direttiva 2000/26/CE, in particolare l'art. 3, con cui si prevedeva l'azione diretta, e il considerando 16 bis, in cui si leggeva che “la parte lesa può citare in giudizio l'assicuratore della responsabilità civile nello Stato membro in cui essa è domiciliata”. Oggi tali disposizioni sono sostituite dal regolamento “Bruxelles I bis”, ed in particolare gli artt. 11 e 13, e dalla direttiva 2009/103/CE, in particolare l'art. 18 e il considerando 32. Dal momento che vi è perfetta coincidenza tra le vecchie e le nuove disposizioni, ragioni di chiarezza e continuità espositiva mi hanno convinto a sostituire i riferimenti fatti dalla Corte alla vecchia disciplina, con le disposizioni attualmente in vigore.

sufficiente a chiarire qualsiasi dubbio.

A questa ampia facoltà di scelta concessa all'assicurato e alla persona lesa dal sinistro, si contrappone il vincolo imposto all'assicuratore dall'art. 14. Questi, infatti, potrà proporre la propria azione “solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto, sia egli contraente dell'assicurazione, assicurato o beneficiario”. È fatta salva solo l'ipotesi in cui la legge relativa all'azione diretta preveda la chiamata in causa del contraente dell'assicurazione o dell'assicurato. In questo caso l'autorità giurisdizionale competente per l'azione diretta lo è anche nei loro confronti132.