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L'assicurazione R.C.Auto nel diritto internazionale privato dell'Unione Europea

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Academic year: 2021

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UNIVERSITÀ DI PISA

Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza

Tesi di laurea

L'assicurazione R.C.Auto nel diritto internazionale privato

dell'Unione Europea

Candidato Relatore

Federico Barsotti Professor Antonio Marcello Calamia

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INDICE SOMMARIO

CAPITOLO PRIMO

I CARATTERI PECULIARI DELLA DISCIPLINA DI CONFLITTO DEL RAPPORTO INTERNAZIONALE DI

ASSICURAZIONE R.C.AUTO

1. Le difficoltà derivanti dalla struttura del rapporto

assicurativo in esame...1

2. L'accentuata incidenza del depeçage...4 3. I principi ispiratori della disciplina

internazional-privatistica dell'assicurazione R.C.Auto: la tutela della parte debole e il favor per l'autonomia privata...9

4. Il diritto dell'Unione Europea quale strumento più efficace

per uniformare la disciplina internazionalprivatistica dell'assicurazione R.C.Auto...14

CAPITOLO SECONDO

LE NORME UNIFORMI DI DIRITTO

INTERNAZIONALE PRIVATO ELABORATE IN SEDE EUROPEA: GLI ASPETTI CONTRATTUALI

1. Genesi ed ambito di applicazione...16 2. La disciplina applicabile ai contratti di assicurazione

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3. (Segue): Questioni interpretative...29

4. (Segue): Rilievi critici...37

5. La disciplina applicabile all'esistenza e alla validità formale del contratto...42

6. (Segue): La forma del contratto...48

7. (Segue): L'ambito della legge applicabile al contratto...52

CAPITOLO TERZO LE NORME UNIFORMI SUI PROFILI DEL RAPPORTO ASSICURATIVO NECESSARIAMENTE CONNESSI AL CONTRATTO R.C.AUTO SEZIONE PRIMA: LE OBBLIGAZIONI EX DELICTO 1. Genesi ed ambito di applicazione...54

2. La legge applicabile ai profili risarcitori dell'illecito stradale: la responsabilità per il danno subito...60

3. (Segue): La scelta della legge applicabile...65

4. (Segue): L'ambito della legge applicabile al sinistro...68

5. Norme di sicurezza e di condotta...72

6. La legge applicabile all'azione diretta e alla surrogazione...74

7. I rapporti tra “Roma II” e la Convenzione dell'Aja del 1971 sulla legge applicabile agli incidenti stradali...78

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SEZIONE SECONDA:

GLI ASPETTI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE INTERNAZIONALE

8. Genesi ed ambito di applicazione...81

9. (Segue): Il foro del convenuto...87

10. Competenza in materia di assicurazioni...91

11. La scelta del giudice competente...96

CAPITOLO QUARTO IL CONTRIBUTO DELLA PRASSI GIURISPRUDENZIALE E IL RILIEVO CONFERITO AL PRINCIPIO DI TUTELA DELLA PARTE DEBOLE ADOTTATO DAL GIUDICE COMUNITARIO 1. Lo storico caso Commissione c. Repubblica federale di Germania (C-205/84)...99

2. La tutela del contraente debole nella giurisprudenza in materia di contratti di assicurazione...102

3. (Segue): La tutela della parte debole nella giurisprudenza in materia di responsabilità da illecito stradale...109

4. (Segue): La tutela della parte debole nella giurisprudenza in materia di competenza giurisdizionale...115

CONCLUSIONI...122

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CAPITOLO PRIMO

I CARATTERI PECULIARI DELLA DISCIPLINA DI CONFLITTO DEL RAPPORTO INTERNAZIONALE DI

ASSICURAZIONE R.C.AUTO

SOMMARIO: 1. Le difficoltà derivanti dalla struttura del rapporto di assicurazione R.C.Auto. - 2. L'accentuata incidenza del depeçage. - 3. I principi ispiratori della disciplina internazionalprivatistica dell'assicurazione R.C.Auto: la tutela della parte debole e il favor per l'autonomia privata. - 4. Il diritto dell'Unione Europea quale strumento più efficace per uniformare la disciplina internazionalprivatistica dell'assicurazione R.C.Auto.

1. Le difficoltà derivanti dalla struttura del rapporto di

assicurazione R.C.Auto

Un esame esauriente dell'istituto giuridico dell'assicurazione R.C.Auto non può prescindere da una preliminare constatazione dei profili in cui esso si articola.

Se è vero, infatti, che la genesi e il fondamento dei rapporti che da questo scaturiscono sono da ravvisare nel contratto di assicurazione, è altrettanto vero che sulla ragion d'essere, sul contenuto e sull'esecuzione di tale contratto insistono altre vicende giuridiche, a questo strettamente e necessariamente collegate, che impongono un esame ed una trattazione contestuale.

In primo luogo, il particolare contratto di assicurazione in esame ha come suo aspetto caratterizzante la copertura dei rischi

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derivanti dalla circolazione stradale e la predisposizione di un meccanismo risarcitorio del danneggiato. Questa sua finalità di garanzia sociale implica necessariamente due profili: da un lato quello contrattuale, concernente l'instaurazione e la determinazione del contenuto del rapporto assicurativo, e, dall'altro, quello extracontrattuale, relativo all'accertamento della responsabilità del sinistro, all'individuazione della tipologia e dell'ammontare del danno e al risarcimento di questo. L'incidenza reciproca tra i due distinti profili è evidente. La realizzazione di una adeguata pretesa risarcitoria, infatti, dipende dalle previsioni del contratto di assicurazione circa i massimali del risarcimento e le eventuali limitazioni delle tipologie di danni risarcibili.

Tale caratteristica strutturale implica la necessità del riferimento ad una pluralità di norme di diritto internazionale privato, in una misura di rado riscontrabile nella determinazione della disciplina di conflitto di un istituto giuridico concettualmente unitario. La volontà di sottolineare questa pluralità di fonti è, sostanzialmente, la ragione per cui si è scelto di intitolare la presente indagine “l'assicurazione R.C.Auto”, in luogo del più comunemente utlizzato “contratto di assicurazione R.C.Auto”.

In secondo luogo, tra i profili strettamente connessi al contratto quale base giuridica dell'assicurazione, deve esserne menzionato un terzo: quello processuale, ossia, in altri termini, la determinazione del giudice competente a pronunciarsi sulle azioni scaturenti dalle alterne vicende del rapporto, ora

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contrattuali, ora extracontrattuali.

Quest'ultimo versante assume una particolare importanza in ragione delle finalità di interesse generale che insistono su questa particolare vicenda assicurativa. Il legislatore statale, infatti, ha progressivamente riconosciuto un crescente rilievo all'obiettivo di garanzia sociale, al punto da tutelarlo con norme ad efficacia territoriale assoluta: le c.d. norme di applicazione necessaria1. In presenza di queste disposizioni il giudice adito

dovrà sospendere l'applicabilità delle norme di conflitto, anche in fattispecie che presentino rilevanti elementi di estraneità, facendo prevalere l'operatività delle proprie norme di applicazione necessaria2. Già da questo breve rilievo appare evidente

l'importanza che può assumere la determinazione del giudice competente sulla disciplina materiale della materia assicurativa.

Inoltre, è al diritto internazionale privato del foro che viene demandata la determinazione principale della legge applicabile ai vari profili del rapporto assicurativo nel suo complesso. Ed anche nei casi in cui questo viene integrato o sostituito da norme di conflitto di diversa fonte, quali le Convenzioni internazionali o il

1 Tra quelle più rilevanti nel settore dell'assicurazione R.C.Auto possono essere citate le disposizioni che impogono l'obbligo di tale assicurazione e quelle che attribuiscono al danneggiato il diritto all'azione diretta verso l'assicuratore del responsabile.

2 È dibattuta in dottrina la questione dell'applicabilità, da parte del giudice adito, delle norme di applicazione necessaria appartenenti ad un ordinamento diverso da quello del foro. Chi ne sostiene l'applicazione si basa sull'assunto che queste pretendono di disciplinare la fattispecie concreta; chi sostiene posizioni opposte si richiama al principio in base al quale l'ambito di operatività del diritto straniero dipende esclusivamente dalle norme di conflitto.

Per una più approfondita analisi della questione, si richiama, tra gli altri, G. SPERDUTI, Droit international privé et droit public étranger, in Journal du droit

international, 1977, pp. 13-14; M. PIERRE MAYER, Le lois de police étrangères, in Journal du droit international, 1981, p. 361 ss.

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diritto dell'Unione Europea, vi sono sempre profili residui che rimangono demandati alla lex fori, quali, ad esempio, quelli relativi alla capacità delle persone fisiche.

In conclusione, la complessità strutturale del rapporto assicurativo dovuta ai tre diversi profili di cui si è brevemente cercato di dare conto, testimonia la particolare difficoltà nella determinazione delle diverse leggi che concorrono alla disciplina complessiva della fattispecie dell'assicurazione R.C.Auto.

2. L'accentuata incidenza del depeçage

Il funzionamento del diritto internazionale privato implica, pure in relazione al medesimo rapporto o istituto giuridico, l'immissione nel foro di norme materiali provenienti da diversi ordinamenti. Tale immissione non può esaurirsi in una mera giustapposizione tra queste norme di diversa origine: la loro utilizzazione unitaria, infatti, comporta necessariamente un collegamento armonico e reciproco tra i loro contenuti precettivi.

Il fenomeno e le conseguenti difficoltà ricostruttive sono note in dottrina con il termine convenzionale di depeçage, ossia il frazionamento della disciplina sostanziale di una fattispecie astratta in conseguenza del funzionamento delle norme di conflitto3. Al fine di evitare tale frazionamento, è frequente il 3 I contributi della dottrina sulla problematica in questione sono stati numerosi. In questa sede può essere sufficiente ricordare alcuni contributi classici: L. RAAPE, Les

rapports juridiques entre parents et enfants comme point de départ d'une explication pratique d'anciens et de nouveaux problèmes fondamentaux du droit international privé, in Recueil des Cours, 1934 – IV; M. G. CANSACCHI, Les choix et l'adaptation de la règle étrangère dans le conflict de lois, in Recueil des Cours, 1953 – II.

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tentativo del legislatore di rendere quanto più possibile unitaria ed omogena la disciplina di ciascun rapporto od istituto giuridico. Tuttavia, nel caso dell'assicurazione R.C.Auto, come si è cercato di dimostrare in precedenza, siamo in presenza di una fattispecie necessariamente complessa, composta da una pluralità di profili che chiama in causa altrettante norme di conflitto, ampliando notevolmente il concorso di norme materiali di origine diversa. Accanto alle norme richiamate per i profili contrattuali, infatti, si pongono le disposizioni destinate a disciplinare i profili extracontrattuali e quelle relative alla competenza giurisdizionale.

Inoltre, deve essere segnalato un ulteriore aspetto che contribuisce a complicare il quadro. Il depeçage di tipo tradizionale, come è noto, si riferisce alle disposizioni materiali straniere richiamate nell'ordinamento del foro dalle norme di conflitto. Nella materia della nostra analisi, tuttavia, esiste un frazionamento ulteriore: quello delle norme richiamanti.

I sistemi di conflitto che vengono in considerazione nella disciplina di diritto internazionale privato, infatti, sono di triplice fonte: l'ordinamento statale, con il c.d. diritto internazionale privato comune, l'ordinamento internazionale, per le norme di conflitto poste attraverso Convenzioni internazionali, e, infine, l'ordinamento regionale (prima CEE, CE e – attualmente – U.E.). Il giudice chiamato a pronunciarsi su una fattispecie concreta, pertanto, deve porsi il problema delle norme di conflitto da applicare non solo ratione materiae, ma anche in ragione delle

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fonti da cui promanano. Non appare decisiva l'obiezione secondo cui, formalmente, fanno tutte parte dell'ordinamento del foro. Non può essere ignorata, infatti, la loro genesi in ordinamenti diversi, con una logica giuridica e degli obiettivi legislativi propri.

Il giudice investito della controversia, dunque, dovrà preliminarmente porsi il problema dell'ordine gerararchico che le tre diverse fonti di norme di conflitto presentano nei rapporti reciproci.

Particolarmente esemplificativo, in proposito, appare il caso dell'ordinamento italiano, in cui tutte e tre le fonti del diritto internazionale privato presentano il rango di legge ordinaria. Due di queste, tuttavia, possono vantare una garanzia costituzionale di prevalenza in caso di contrasto con la legge statale. Per le Convenzioni internazionali, infatti, l'art. 117, I comma Cost., impone al legislatore statale e regionale “il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. I precetti legislativi statali eventualmente contrastanti devono, quindi, considerarsi costituzionalmente illegittimi per violazione del citato art. 117. Per quanto riguarda gli atti normativi comunitari, invece, la garanzia costituzionale, per consolidate dottrina e giurisprudenza4, è offerta dall'art. 11

Cost. Tale articolo sancisce che “l'Italia […] consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia

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fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. Pertanto, eventuali norme statali contrastanti con atti normativi comunitari devono considerarsi costituzionalmente illegittime per violazione del citato art. 11 Cost. e, addirittura, “disapplicate”5 dal giudice

interno, in quanto emanate in materie che, in virtù del già ricordato art. 11, sono state sottratte alla competenza del legislatore interno.

Accertata la prevalenza delle norme di conflitto di origine internazionale su quelle di origine statale, rimane ancora da stabilire l'ordine gerarchico fra le disposizioni poste mediante Convenzioni internazionali e quelle contenute in atti comunitari. Il problema non è di facile soluzione. Da un lato, infatti, non si può che constatare come entrambe le categorie di norme vengano immesse con rango di legge ordinaria: le Convenzioni entrano nell'ordinamento statale attraverso l'ordine di esecuzione o la legge di adattamento, quindi non possono che ricalcarne il connotato gerarchico; Gli atti normativi dell'U.E., in quanto norme internazionali di secondo grado prodotte coi procedimenti previsti dai trattati, entrano nel sistema giuridico statale con lo

5 Sull'obbligo per il giudice italiano di non applicare le norme interne incompatibili con il diritto comunitario, anche senza la necessità di una previa pronuncia di incostituzionalità, v. Corte Costituzionale, 8 giugno 1984, Granital.

Sulla sussistenza di tale obbligo in capo ai tutti giudici degli Stati membri si era espressa anche la Corte di Giustizia, la quale, nella sentenza Simmenthal del 9 marzo 1978, C-106/77, aveva affermato che “il giudice nazionale incaricato di applicare […] le disposizioni di diritto comunitario, ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne attendere la previa” abrogazione o dichiarazione di incostituzionalità.

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stesso rango delle norme pattizie. Dall'altro lato, essendo entrambe le categorie dotate di garanzia costituzionale, non può ammettersi che i loro rapporti reciproci siano governati dagli ordinari principi di successione delle leggi nel tempo.

L'unica soluzione non può che essere rinvenuta nella volontà stessa dei rispettivi legislatori. In effetti, finora si è potuta affermare la prevalenza delle norme convenzionali perché il legislatore comunitario ha affermato, per i singoli atti normativi emanati in materie coperte da una Convenzione, che questi “non pregiudicano” l'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno Stato membro sia parte. In tal modo, si determina quell'ulteriore frazionamento di cui si è detto sopra: al depeçage delle norme materiali, infatti, si aggiunge quello della disciplina di conflitto.

Nei rapporti tra Stato membri dell'Unione e Stato terzo contraente della Convenzione, quindi, prevalgono le norme convenzionali. La questione è pacifica e non desta difficoltà interpretative. Ben più complessa è la questione di quali norme prevalgano nei rapporti tra Stati che siano al contempo membri dell'Unione e contraenti della Convenzione. Quest'ultima dovrebbe prevalere anche in tale ipotesi? Il tenore letterale della norma comunitaria (“non pregiudica”) induce ad una risposta affermativa6, tuttavia le conseguenze che da questa discendono 6 Per una soluzione opposta v. K KREUZER, La comunitarizzazione del diritto

internazionale privato in materia di obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”), in P.

PICONE (a cura di), Diritto internazionale privato e diritto comunitario, CEDAM, Padova, 2004, specialmente pp. 445-446.

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destano non poche perplessità. La prevalenza delle norme convenzionali, infatti, crea una disparità di soluzioni nelle relazioni interne all'Unione fra i suoi Stati membri, disparità che il diritto comunitario – anche attraverso la giurisprudenza della sua Corte di Giustizia –, si è sempre fatto carico di escludere.

L'unica soluzione a questa incertezza interpretativa è che l'Unione entri a far parte delle Convenzioni in quanto soggetto unico, sostitutivo di tutti i suoi Stati membri. Una soluzione, questa, di difficile attuazione per le Convenzioni future e che appare impensabile per le Convenzioni pregresse (ad es., nella materia qui esaminata, la Convenzione dell'Aja del 1971).

3. I principi ispiratori della disciplina internazionalprivatistica

dell'assicurazione R.C.Auto: la tutela della parte debole e il favor per l'autonomia privata

Nella ricostruzione delle norme, sia materiali che di conflitto, che concorrono alla definizione della disciplina internazionale dell'assicurazione R.C.Auto, un ruolo particolarmente significativo è svolto dai principi fondamentali assunti dal legislatore come obiettvi delle proprie soluzioni normative. Ovviamente, un'analisi di questo tipo non può che avere ad oggetto norme di un'unica fonte.

La fonte scelta in questa tesi è il diritto dell'Unione Europea, perché costituisce la tipologia più accurata e completa di disciplina uniforme, sia sotto il profilo

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internazionalprivatistico, sia sotto quello di diritto sostanziale, con il primo necessariamente concorrente. La prevalenza gerarchica sulle norme interne, il numero contenuto di ordinamenti statali da uniformare e, soprattutto, la relativa omogeneità dei loro sistemi giuridici, sono tutti fattori che agevolano l'unificazione e consentono soluzioni più coerenti ed avanzate. Inoltre, la possibilità di emanare norme materiali uniformi riduce sensibilmente, anche se non elimina, la paralisi delle norme di conflitto dovuta all'operatività delle norme di applicazione necessaria, particolarmente frequenti nella materia oggetto del nostro esame.

Tornando ai principi ispiratori, i due più rilevanti sono senza dubbio il principio della tutela della parte debole, che appare anche quello dotato di maggiore incisività ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle norme che ad esso si ispirano, e il favor riconosciuto all'autonomia delle parti.

Partendo dalla tutela della parte debole, non si può far a meno di notare come sia opinione comune in dottrina e in giurisprudenza che questa possa essere un obiettivo anche del diritto internazionale privato7. Appare allora utile evidenziare

attraverso quali strumenti le norme di conflitto cerchino di realizzare detto obiettivo.

7 Sul punto v. F. POCAR, La protection de la partie faible en droit international privè, in Recueil des cours, 1984-V, pp. 353-357. L'autore sottolinea come la funzione di emanazione della disciplina protettrice concreta spetti al diritto materiale, mentre il compito del diritto internazionale privato sarebbe quello di designare la legge applicabile, “mais en évitant que la différence du niveau de protection existant dans le systemes juridiques avec lesquels une situation […] a des liens puisse provoquer des solutions injustes pour le partie faible”.

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A tal riguardo, viene anzitutto in rilievo l'utilizzazione di una pluralità di criteri di collegamento, indicando una prevalenza per quello che risulti idoneo ad assicurare una soluzione più favorevole alla parte debole: la legge materiale che si dimostri più idonea a tale scopo può limitare l'operatività della norma di conflitto, evitando l'applicazione di altra legge straniera.

L'intento protettivo risulta ancora più chiaro quando il legislatore adotta un criterio di collegamento che si riferisce all'ambiente sociale e giuridico in cui la parte debole è inserita: il suo Stato di residenza o di domicilio o, in alternativa, lo Stato con cui la fattispecie concreta è più strettamente collegata.

Da considerare con cautela, invece, la possibilità di accordo tra le parti sulla legge applicabile. L'autonomia privata, infatti, perde ogni significato quando lo squilibrio di potere contrattuale porta ad una “oppressione” della parte debole8.

Questo è particolarmente evidente nei contratti di assicurazione e, come vedremo nei capitoli successivi, ha portato il legislatore ad una limitazione di tale autonomia mediante il ricorso criteri obiettivi.

Infine, se nei contratti di assicurazione la parte debole è generalmente identificata nell'assicurato, non mancano le ipotesi in cui è ravvisata nella controparte. Ad esempio, nel regolamento “Roma II” è espressamente previsto che l'optio legis tra danneggiato e danneggiante non può pregiudicare i diritti dei

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terzi9. Un limite, questo, che serve soprattutto a tutelare

l'assicuratore, “il quale non può essere pregiudicato attraverso una scelta strumentale di una legge che faccia aumentare la pretesa dell'assicurato al risarcimento”10.

Per quanto riguarda il principio della valorizzazione dell'autonomia privata, questo è enunciato e richiamato frequentemente nelle norme comunitarie riguardanti l'assicurazione internazionale R.C.Auto, sia sotto il profilo contrattuale, sia sotto quello extracontrattuale (per quest'ultimo il riferimento è al c.d. pactum de lege utenda). Tuttavia non riveste un ruolo fondamentale. A limitarne il rilievo, infatti, concorrono due rilevanti fattori.

In primo luogo, le frequenza, in questa materia, di norme imperative e di norme di applicazione necessaria. Entrambe le categorie di precetti limitano sensibilmente l'operatività delle disposizioni di conflitto, comprese quelle dichiaratamente deputate alla valorizzazione dell'autonomia privata. Inoltre, molte di queste norme sostanziali, ritenute espressive di valori imprescindibili dal legislatore, sono state trasposte in norme comunitarie uniformi, inderogabili dalla volontà delle parti. Si pensi, ad esempio, alle disposizioni relative all'obbligatorietà dell'assicurazione e all'azione diretta.

In secondo luogo, almeno con riguardo ai contenuti del contratto di assicurazione R.C.Auto, la prassi dell'utilizzazione di

9 Art 14, par. 1, regolamento (CE) 864/2007 dell'11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”).

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una modulistica standardizzata da parte delle imprese assicuratrici, che contiene le condizioni generali di polizza, riduce fortemente le possibilità di esercizio dell'autonomia contrattuale. Inoltre, come vedremo meglio in seguito, il legislatore comunitario ha emanato una corposa normativa volta ad armonizzare le legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione R.C.Auto, arrivando, sostanzialmente, ad uniformare i contenuti minimi di larga parte delle clausole contrattuali.

Le considerazioni appena proposte hanno portato parte della dottrina11 ad affermare che, nel contratto in esame, la

prevalenza dell'autorità sulla libertà giunge alla quasi totale soppressione dell'autonomia privata, nel senso che questa non può esercitarsi se non nel rispetto di un contenuto contrattuale precostituito e vincolante. Quanto alla norma di conflitto relativa al contratto, questa non sarebbe “chiamata ad operare in relazione alla fattispecie di assicurazione obbligatoria, se non per questioni particolari”12.

Infine, a limitare ulteriormente l'autonomia privata, la scelta del legislatore comunitario di considerare soddisfatto l'obbligo a contrarre un'assicurazione solo qualora il contratto sia conforme alle disposizioni specifiche relative a detta assicurazione previste dallo Stato membro che impone

11 v., in particolare, A. LA TORRE, La disciplina giuridica dell'attività assicurativa, in

Diritto delle assicurazioni, I, 1987, p. 187.

12 M. FRIGESSI DI RATTALMA, Il contratto internazionale di assicurazione, CEDAM, Padova, 1990, p. 140.

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l'obbligo13. Una scelta, questa, resa obbligatoria dalla

constatazione che se si consentisse alle parti di escludere l'operatività dell'assicurazione a troppi eventi relativi alla circolazione stradale, il risarcimento alla vittima verrebbe de facto escluso.

4. Il diritto dell'Unione Europea quale strumento più efficace per

uniformare la disciplina internazionalprivatistica dell'assicurazione R.C.Auto

Le considerazioni finora svolte sembrano sufficienti a dar conto della complessità strutturale che caratterizza la disciplina di conflitto dell'assicurazione internazionale R.C.Auto.

Tra le tre fonti menzionate in precedenza, il diritto dell'Unione Europea appare quello più idoneo a fornire una disciplina completa ed uniforme della fattispecie. Le sue norme, infatti, prevalgono su quelle di origine statale in virtù del Trattato, mentre cedono alle Convenzioni internazionali, ma solo per una precisa scelta del legislatore e comunque solo limitatamente ai regolamenti che prevedono una disciplina di conflitto. Le direttive comunitarie, infatti, per espressa statuizione della Corte di Giustizia14 prevalgono sulle leggi di

adattamento delle Convenzioni.

Inoltre, nella materia oggetto del nostro studio, il diritto

13 v. infra, Cap. II e III.

14 Corte di Giustizia, 22 giugno 1989, causa C-103/88: “la legge interna di ricezione non può discostarsi in misura sostanziale da quanto previsto dalle direttive”.

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comunitario dispone di principi ispiratori largamente condivisi ed omogeneamente presenti tra gli Stati membri, che hanno già portato ad un significativo grado di uniformazione di tutte quelle norme che concorrono alla complessiva regolamentazione di quella fattispecie complessa che va sotto la denominazione di “Assicurazione R.C.Auto”. Anche se, come vedremo, molto è ancora da fare e i risultati sono spesso lontani dal potersi definire soddisfacenti.

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CAPITOLO SECONDO

LE NORME UNIFORMI DI DIRITTO

INTERNAZIONALE PRIVATO ELABORATE IN SEDE EUROPEA: GLI ASPETTI CONTRATTUALI

IL REGOLAMENTO (CE) 593/2008 DEL 17 GIUGNO 2008 (“ROMA I”)

SOMMARIO: 1. Genesi ed ambito di applicazione. - 2. La disciplina applicabile ai

contratti di assicurazione R.C.Auto. - 3. (Segue): Questioni interpretative. - 4. (Segue): Rilievi critici. - 5. La disciplina applicabile all'esistenza ed alla validità formale del contratto. - 6. (Segue): La forma del contratto. - 7. (Segue): L'ambito della legge applicabile al contratto.

1. Genesi ed Ambito di Applicazione

I vantaggi legati ad una disciplina uniforme delle fattispecie caratterizzate da elementi di estraneità sono da sempre noti agli Stati e non sfuggirono nemmeno alla neonata Comunità Economica Europea. Questa, priva di specifica competenza in materia di diritto internazionale privato, sin dalle origini si mosse con l'unico strumento a sua disposizione: l'art. 220, quarto capoverso, Trattato CEE15, oggi abrogato. Tale disposizione – in

realtà volta al diritto processuale civile internazionale -, impegnava la Comunità a favorire negoziati tra gli Stati membri, al fine di garantire “la semplificazione delle formalità cui sono

15 Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957.

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sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali”.

L'impegno della Comunità si tradusse nella Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale. Tale Convenzione, a causa della pluralità di fori concorrenti che prevedeva, lasciava ampio margine al forum shopping. Al fine di evitare gli effetti distorsivi di questa pratica, venne elaborata la Convenzione di Roma del 19 giugno 198016,

con l'obiettivo dichiarato di ridurre i margini di forum shopping mediante la predisposizione di criteri uniformi di individuazione della legge applicabile. Nonostante questa Convenzione fosse priva di un collegamento formale con il Trattato CEE, nel preambolo è espressa la volontà “di continuare, nel campo del diritto internazionale privato, l'opera di unificazione giuridica già intrapresa nella Comunità, in particolare in materia di competenza giurisdizionale e di esecuzione delle sentenze”. Pochi, comunque, i dubbi sulla natura comunitaria della Convenzione. A fugare gli ultimi, sono intervenuti due Protocolli che hanno conferito alla Corte di Giustizia specifiche competenze nell'interpretazione della Convenzione.17

Con l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam (1999) – e l'attribuzione alla Comunità di specifiche competenze in tema di cooperazione giudiziaria in materia civile –, la

16 Conclusa tra tutti i nove Stati allora membri della Comunità, è entrata in vigore il 1° aprile 1991.

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comunitarizzazione della Convenzione era tappa necessaria. La stessa Commissione si era espressa in maniera inequivocabile, sostenendo che “non si potrà parlare di un autentico mercato interno, che prevede la libera circolazione delle merci, delle persone, dei beni e dei capitali, finché non esisterà uno spazio comune di giustizia al cui interno ogni cittadino possa far valere i propri diritti in un altro Stato membro non meno che in quello in cui risiede”.18 Il processo verrà completato il 17 giugno 2008, con

l'adozione del Regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (di seguito “Roma I”).

L'analisi dell'ambito di applicazione del Regolamento Roma I deve essere condotta mediante l'esame di tre diversi profili: territoriale, materiale o oggettivo, temporale.

Partendo dal profilo temporale, l'art. 28 prevede espressamente che “il presente regolamento si applica ai contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009”.19 Per tutti i contratti conclusi

prima di tale data, rimarrà applicabile la Convenzione di Roma del 1980.

Dal momento che la norma appena citata fa espresso riferimento all'ambito di applicazione materiale del regolamento, è opportuno cogliere l'occasione per definirlo in maniera puntuale. In base all'art. 1 “il presente regolamento si applica, in

18 Così la Commissione nel “Libro verde sulla trasformazione in strumento comunitario della Convemzione di Roma del 1980 applicabile alle obbligazioni contrattuali e sul rinnovamento della medesima”, del 14 gennaio 2003, COM (2002) 654 definitivo, pag. 8.

19 Da non confondere questa data con quella di entrata in vigore, che ex art. 29 è “il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione

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circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale”. Per interpretare questo articolo è necessario richiamare un principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia20, in

base al quale “la qualificazione delle nozioni impiegate dalle pertinenti norme di diritto internazionale privato deve condursi in modo autonomo, ossia alla luce delle soluzioni materiali accolte nello stesso ordinamento di appartenenza […] avendo riguardo, in primo luogo, al contesto nel quale si inserisce la disposizione de qua e allo scopo perseguito dall'atto nel suo complesso e, in seconda istanza, ai principi generali desumibili dagli ordinamenti nazionali”21. Essendo l'ordinamento di appartenenza della norma

in commento quello europeo, è in questo che deve essere ricercata la nozione di “obbligazione contrattuale”. Può allora essere utile richiamarsi alla nozione data dalla Corte di Giustizia in merito ai fori speciali per le obbligazioni contrattuali previsti dalla Convenzione di Bruxelles del 196822. Secondo la Corte “la

nozione di materia contrattuale […] non può ricomprendere le fattispecie in cui non esista un obbligo liberamente assunto da

20 A titolo meramente esemplificativo: Corte di Giustizia, 6 ottobre 1976 C-12/76,

Tèssili; 27 ottobre 1998, causa C-51/97, Réunion europeènne; 19 settembre 2000, causa

C-287/98, Linster; 22 maggio 2003, causa C-103/01, Commissione c. Germania. 21 F. FALCONI, La legge applicabile ai contratti di assicurazione nel regolamento

Roma I, CEDAM, 2015, p. 69.

22 Corte di Giustizia, sentenza 25 ottobre 2011 nelle cause riunite 509/09 e C-161/10: Poiché il regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 (oggi regolamento (UE) 1215/2012 del 12 dicembre 2012), ha sostituito tra gli Stati membri la convenzione di Bruxelles del 1968, l'interpretazione fornita dalla Corte in relazione alla Convenzione vale anche per detto regolamento, purché le disposizioni possano essere qualificate come equivalenti.

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una parte nei confronti di un'altra”23. Si avrà quindi

un'obbligazione contrattuale ogni qual volta vi sia un obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti di un'altra. È evidente come in questa nozione rientrino i contratti di assicurazione R.C.Auto.

Per quanto riguarda le “circostanze che comportino un conflitto di leggi”, ai fini della “applicazione del regolamento è sufficiente che, nel momento in cui è portata all'esame del giudice la “situazione” presenti un collegamento con uno Stato diverso da quello del foro”24.

Per concludere l'analisi sull'ambito materiale, è necessario soffermarsi sull'art. 23, che disciplina i rapporti tra il regolamento e le altre disposizioni di diritto europeo. L'articolo in commento pone “Roma I” come fonte esclusiva del diritto internazionale privato europeo in tema di contratti di assicurazione, stabilendo espressamente la prevalenza della disciplina ivi dettata sulle altre disposizioni dell'ordinamento comunitario25. Previsione in linea

con i considerando 6 e 16, che individuano nell'uniformità delle regole di conflitto di leggi sia uno strumento propedeutico al corretto funzionamento del mercato interno, sia uno degli obiettivi da raggiungere tramite il regolamento stesso.

23 Corte di Giustizia, sentenza 27 ottobre 1998, causa C-51/97, Réunion Europeènne, punto 17.

24 F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, Diritto internazionale privato e processuale, volume I - parte generale e obbligazioni, settima edizione, UTET, 2015, p. 390.

25 Infatti, l'art. 23, pur precisando che “il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni dell'ordinamento comunitario che, con riferimento a settori specifici, disciplinano i conflitti di legge in materia di obbligazoni contrattuali”, fa salvo il caso dell'art. 7, in cui sono discipilinati i contratti di assicurazione.

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Infine, l'ambito di applicazione territoriale. In base al combinato disposto tra l'art. 24 e i considerando 45 e 46, il Regolamento sostituisce la Convenzione di Roma negli Stati membri, con le eccezioni del Regno Unito e della Danimarca. Il Regno Unito ha successivamente dichiarato la propria volontà di vincolarsi al regolamento; Inoltre, poco dopo l'entrata in vigore di “Roma I”, è stata adottata la direttiva Solvency II26, la quale

all'art. 178 dispone espressamente che “qualsiasi Stato membro non soggetto all'applicazione del regolamento (CE) n. 593/2008 applica le disposizioni di tale regolamento per determinare la legge applicabile ai contratti di assicurazione che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 7 di tale regolamento”. Anche la Danimarca, quindi, è vincolata al regolamento nella materia oggetto del nostro esame. Allo stesso modo sono vincolati anche “Islanda, Liechtenstein e Norvegia (Stati AELS – SEE), a seguito […] di un'apposita decisione del comitato misto SEE, la quale ha provveduto ad incorporare la direttiva Solvency II nell'Allegato XI […] dell'Accordo SEE27.

Le differenze rispetto alla disciplina previgente sono marcate. In primo luogo, perché il regolamento prevede una disposizione ad hoc per i contratti di assicurazione, sottraendoli alla disciplina generale delle obbligazioni contrattuali, improntata ad un'ampia valorizzazione dell'autonomia privata; In secondo

26 Direttiva 2009/138 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riasscurazione, che ha operato una rifusione della disciplina in materia dettata dalle precedenti direttive.

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luogo, perché include nel proprio ambito di applicazione anche i rischi intracomunitari. La Convenzione del 1980, infatti, all'art. 1, par. 3 stabilisce espressamente che “le disposizioni della presente convenzione non si applicano ai contratti di assicurazione per la copertura di rischi localizzati nel territorio degli Stati membri della Comunità Economica Europea”. La ragione di tale esclusione sono i lavori parallelamente svolti a livello comunitario che avrebbero portato all'adozione di un primo corpus di norme di conflitto all'interno di atti di armonizzazione di singoli settori del diritto assicurativo comunitario28. Nel ramo danni, che è l'ambito all'interno del

quale si muoverà la nostra analisi, una prima disciplina uniforme di conflitto per i rischi intracomunitari si è avuta con la direttiva 88/357/CEE del 22 giugno 1988 (in seguito, “Seconda direttiva danni”)29.

2. La disciplina applicabile ai contratti di assicurazione

R.C.Auto

Per quanto il regolamento preveda una disciplina ad hoc per i contratti di assicurazione all'art. 7, non contiene alcuna disposizione specificamente dettata per i contratti di

28 Sul punto, S. MARINAI, I valori comuni nel diritto internazionale privato e

processuale comunitario, Giappichelli editore -Torino-, 2007, p. 139.

29 Direttiva 88/357 CEE del 22 giugno 1988, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, fissa le disposizioni volte ad agevolare la libera prestazione dei servizi e modifica la direttiva 73/239 CEE, oggi assorbita nella direttiva

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assicurazione R.C.Auto, la cui disciplina di conflitto andrà ricostruita in via interpretativa.

Il motivo ispiratore della disciplina dettata dal regolamento dovrebbe essere la tutela dell'assicurato, considerato, per le caratteristiche peculiari di questo tipo contrattuale, un contraente debole. Sul punto si esprimono in maniera inequivocabile sia il considerando 23, nei termini di obiettivo generale da raggiungere per tutti i contraenti considerati deboli, sia il considerando 32, per quanto riguarda specificamente i contratti di assicurazione. La ragione di questa disciplina particolare è da ricercarsi nella nota sentenza Commissione c. Repubblica Federale di Germania30, in cui la Corte ha riconosciuto alla tutela

dell'assicurato – in quanto parte debole -, il rango di principio fondamentale dell'ordinamento, riconducibile ad esigenze imperative di carattere generale e perciò idoneo a costituire motivo di limitazione della libera prestazione dei servizi. Al tempo stesso, però, la Corte ha anche riconosciuto che queste esigenze di tutela variano in ragione del rischio dedotto nel contratto e della natura del contraente. Vi sono, in pratica, assicurati che non possono essere considerati “parti deboli” e per questo non necessitano di tutela.

Questa pronuncia ha portato, nell'adozione della “Seconda direttiva danni”, a distinguere i contratti di assicurazione relativi ai grandi rischi dagli altri contratti assicurativi. I primi vengono

30 Corte di Giustizia, 4 dicembre 1984, causa C-205/84, sulla quale v. infra cap. quarto.

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definiti in maniera puntuale dall'art. 5, lett. d) della direttiva 73/239/CEE31, ma, in linea generale, sono tutti quei rischi

strettamente connessi al commercio internazionale; l'ambito dei secondi, comunemente definiti “rischi di massa”, viene ricavato in via residuale: vi rientrano sia il ramo vita, sia il ramo danni, nella parte non compresa nei grandi rischi.

L'articolo 7 riprende questa summa divisio, dedicando ai grandi rischi il paragrafo 2 ed ai rischi di massa il paragrafo 3. Dalla definizione data è evidente come il contratto di assicurazione R.C.Auto rientri tra i rischi i massa, per cui è sul paragrafo 3 che dovrà svolgersi la nostra analisi. Questa disposizione dovrà poi essere coordinata con quanto previsto al paragrafo 4 in relazione ai contratti di assicurazione obbligatoria, perché a livello europeo l'obbligatorietà di questo contratto è prevista dal 197232.

Leggendo l'art. 7, par. 3, si percepisce subito il regime derogatorio rispetto alla regola generale. Se in base all'art. 3 del regolamento “Roma I” le parti possono concordare qualunque legge, qua la loro libertà di scelta è limitata, nell'ambito in cui rientrano i contratti R.C.Auto, a:

(a) la legge di uno Stato membro nel quale il rischio è situato

31 Direttiva 73/239/CEE del 24 luglio 1973 in materia di accesso ed esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione vita. È la c.d. “Prima direttiva danni”, oggi assorbita nella direttiva Solvency II.

32 Art. 3 Direttiva 72/166/CEE del 24 aprile 1972 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, oggi assorbita dalla direttiva 2009/103/CE del 16 settembre 2009.

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al momento della conclusione del contratto;

(b) la legge del paese nel quale il contraente assicurato ha la residenza abituale;

Il secondo comma del paragrafo in commento amplia potenzialmente il novero delle leggi applicabili al contratto stabilendo che, “quando nei casi di cui alle lettere a), b) […] gli Stati membri in questione accordano una più ampia libertà di scelta della legge applicabile al contratto di assicurazione, le parti possono avvalersi di tale libertà”. Inoltre, essendo quello in analisi un contratto di assicurazione obbligatorio, devono essere considerate anche le regole addizionali previste al par. 4, in base al quale, “il contratto di assicurazione soddisfa l'obbligo di contrarre un'assicurazione solo qualora sia conforme alle disposizioni specifiche relative a detta assicurazione previste dallo Stato membro che impone l'obbligo”. In caso di contraddizione tra le due disposizioni, è stabilita espressamente la prevalenza delle disposizioni dello Stato che impone l'obbligo. È infine previsto, alla lettera b) del par. 4, un regime opzionale, in base al quale “in deroga ai paragrafi 2 e 3, uno Stato membro può stabilire che il contratto di assicurazione sia disciplinato dalla legge dello Stato membro che impone l'obbligo di assicurazione”.

Ricapitolando, il contratto di assicurazione R.C.Auto può essere sottoposto o alla legge dello Stato in cui è situato il rischio al momento della conclusione del contratto, oppure alla legge

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dello Stato di residenza abituale dell'assicurato. Tuttavia, qualora la legge individuata consenta di scegliere tra un più ampio novero di leggi, le parti possono avvalersi di tale facoltà, scegliendo una legge diversa. Trattandosi di un'assicurazione obbligatoria, in caso di contraddizione, prevale la legge dello Stato che impone l'obbligo. In ogni caso, l'obbligo di contrarre sarà soddisfatto solo qualora le disposizioni del contratto soddisfino le norme espressamente stabilite per detta assicurazione dallo Stato che impone l'obbligo. Infine, bisogna considerare il fatto che agli Stati è offerta la facoltà di stabilire che il contratto di assicurazione sia disciplinato dalla legge dello Stato che impone l'obbligo, togliendo quindi alle parti la possibiltà di scegliere la legge applicabile. Tutto questo purché il rischio R.C.Auto assicurato sia sito in uno Stato membro, dal momento che il regolamento “Roma I” si applica ai rischi di massa solo se intracomunitari33. La disciplina dei rischi di massa

extracomunitari, di conseguenza, è quella predisposta dalle norme generali del regolamento.

Nell'ipotesi in cui le parti non abbiano esercitato la loro facoltà di scelta, o l'abbiano fatto eccedendo i limiti posti dall'art. 7, par. 3, il “contratto è disciplinato dalla legge dello Stato membro nel quale il rischio è situato al momento della conclusione del contratto”34

La disciplina appena descritta pone alcuni problemi

33 Art. 7, par. 1 regolamento “Roma I”.

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interpretativi. Prima di analizzare tali problematiche, è opportuno chiarire alcuni concetti fin qui dati per scontati. In primo luogo, la nozione di “paese nel quale il rischio è situato”. In base all'art. 7, par. 6, ai fini dell'articolo in commento il paese di rischio è determinato in conformità all'art. 2, lettera d) della “Seconda direttiva danni”. Dall'analisi di questo secondo articolo si ricava che, ai fini dei contratti di assicurazione R.C.Auto, il paese di localizzazione del rischio è quello di immatricolazione del veicolo, indipendentemente dal tipo di veicolo assicurato.

In secondo luogo, è necessario individuare con precisione lo Stato membro che impone l'obbligo in relazione alla singola fattispecie concreta, dal momento che l'obbligo dell'assicurazione R.C.Auto è previsto a livello comunitario dal 1972. La soluzione viene dalla direttiva 2009/103/CE, del 16 settembre 200935, la

quale all'art. 3 impone agli Stati membri di adottare “tutte le misure appropriate […] affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione di veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un'assicurazione”. Da questo si ricava che ciascuno Stato ha l'onere di imporre l'assicurazione obbligatoria ai veicoli che “stazionano abitualmente nel suo territorio”. La precisazione di questa formula la fornisce la stessa direttiva all'art. 1, par. 4, in base al quale il territorio di stazionamento abituale è:

35 È la direttiva attualmente vigente in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità. È stata emanata al fine di codificare la materia, la cui disciplina era in precedenza contenuta in cinque direttive, succedutesi dal 1972 al 2005.

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(a) il territorio dello Stato di immatricolazione del veicolo, indipendentemente dal fatto che la targa sia definitiva o temporanea;

(b) “qualora non sia prevista l'immatricolazione per un tipo di veicolo, ma questo rechi una targa assicurativa o un segno distintivo analogo alla targa d'immatricolazione, il territorio dello Stato in cui tale targa o segno sono stati rilasciati;

(c) qualora non siano previsti immatricolazione, targa assicurativa o segno distintivo per taluni tipi di veicoli, il territorio dello Stato di domicilio del detentore”;

(d) ai soli fini della liquidazione del sinistro, il territorio dello Stato in cui è avvenuto l'incidente, “qualora il veicolo [coinvolto] sia privo di targa di immatricolazione o rechi una targa che non corrisponde o non corrisponde più allo stesso veicolo”.

Nella generalità delle ipotesi lo Stato di stazionamento abituale coinciderà con quello di immatricolazione. Avremo quindi una generale coincidenza tra lo Stato di localizzazione del rischio e lo Stato che impone l'obbligo di contrarre l'assicurazione.

Infine, qualche parola sul concetto di residenza abituale, utilizzato dal regolamento come criterio di collegamento. La definizione, contenuta all'art. 19, è deficitaria, in quanto indica cosa deve intendersi per residenza abituale soltanto per le

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persone fisiche che agiscono nell'ambito di un'attività professionale e per le società ed altre entità giuridiche. Nulla viene detto in merito alla residenza abituale delle persone fisiche tout court, ossia a quelle cui si riferisce l'art. 7, par. 3. In mancanza di indicazioni precise, la nozione può essere ricavata dalla lex fori oppure ricostruita in maniera autonoma alla luce del diritto comunitario. In questa seconda ipotesi, che si fa preferire per ragioni di uniformità delle soluzioni, per residenza abituale deve intendersi il luogo in cui la persona fisica ha volutamente e stabilmente fissato il centro dei propri interessi36.

3. (Segue): Questioni interpretative

Le maggiori difficoltà interpretative sono poste dal paragrafo 4. Vi si legge testualmente il riferimento a regole addizionali “che si applicano ai contratti di assicurazione che coprono rischi per i quali uno Stato membro impone un obbligo di assicurazione”. Si tratta di norme che si applicano indipendentemente dalla tipologia di contratto di assicurazione (grandi rischi o rischi di massa), con l'unico limite nella localizzazione del rischio. Nell'ambito delle assicurazioni R.C.Auto, quindi, troveranno applicazione solo se il veicolo è immatricolato in uno Stato vincolato alle norme in materia di assicurazione poste dal regolamento.

Il paragrafo in esame è diviso in due lettere: alla lettera a)

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stabilsce che “il contratto di assicurazione soddisfa l'obbligo di contrarre un'assicurazione solo qualora sia conforme alle disposizioni specifiche (corsivo aggiunto), relative a detta assicurazione previste dallo Stato membro che impone l'obbligo”; alla lett. b), invece, offre agli Stati la possibilità, in deroga alla disciplina di conflitto, di far regolare i contratti di assicurazione obbligatoria dalla legge dello Stato membro che impone l'obbligo.

La prima questione posta dal paragrafo in analisi è quando, in concreto, il contratto di assicurazione soddisfi l'obbligo a contrarre. La norma prevede che questo avvenga quando il contratto è conforme alle specifiche disposizioni previste per quel tipo di assicurazione, che nell'oggetto del nostro studio è quello R.C.Auto, dallo Stato che impone l'obbligo. Ad una prima analisi potrebbe sembrare che la disposizione riguardi le norme imperative. In realtà, si tratta di una norma di diritto internazionale privato materiale che detta le condizioni a cui un'impresa assicuratrice “è ammessa ad offrire i propri servizi in regime di libera prestazione in presenza dell'imposizione di un obbligo a contrarre”37. Per risolvere la nostra questione si dovrà

quindi stabilire, in via interpretativa, quando tali specifiche previsioni siano soddisfatte dalle condizioni contrattuali. Dal momento che la disciplina dettata al paragrafo in analisi ricalca quella prevista dalla Seconda direttiva danni38, appare 37 F. FALCONI, op. cit. p. 141.

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ragionevole riproporre la soluzione allora proposta dalla dottrina. Secondo questa “the court […] must compare the interests protected by [the rules of the member State which impose the duty to take out insurance] with those protected by the law governing the insurance contract. Only if the governing law of the contract does not take into consideration the interests protected by the specific provisions relating to compulsory insurance laid down by the Member State which imposes the obbligation to take down the insurance […] will the court apply these provisions”39. Nel caso in cui questa valutazione

comparativa dia esito positivo, l'obbligo sarà soddisfatto e il giudice non potrà disapplicare la lex contractus.

Chiarito come debba essere interpretato il requisito della conformità, è ora possibile risolvere la questione delle norme imperative posta dal secondo periodo della lett. a) del par. 4, art. 7 regolamento “Roma I”, in cui si stabilisce che in caso di contraddizione tra le disposizioni dello Stato di localizzazione del rischio e quelle dello Stato che impone l'obbligo, prevalgono queste ultime. Come abbiamo visto sopra, nella materia dell'assicurazione R.C.Auto, il paese di localizzazione del rischio coincide con quello di immatricolazione e, tendenzialmente, questa coincidenza esiste anche tra paese di immatricolazione e Stato che impone l'obbligo. Ove questa coincidenza si verifichi anche in concreto, e quindi la legge applicabile al contratto sia

39 F. SEATZU, Insurance in private internatioal law – A European Perspective, Oxford – Portland Oregon, 2003, p. 210.

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quella dello Stato di localizzazione del rischio, nulla quaestio: la legge scelta è la stessa dello Stato che impone l'obbligo, quindi non può esserci contraddizione. Tuttavia, la legge dello Stato di localizzazione del rischio è solo una delle leggi che i contraenti possono scegliere: l'art. 7, par. 3, infatti, consente loro di scegliere tra quella e la legge dello Stato di residenza abituale del contraente; inoltre, in base al secondo capoverso di questo paragrafo, se lo Stato la cui legge è stata selezionata offre una maggiore libertà di scelta, le parti possono avvalersene. È quindi possibile scegliere una legge di uno Stato diverso da quello in cui il rischio è localizzato al momento della conclusione del contratto. Qualora venisse scelta questa diversa legge, qual è il suo rapporto con la legge dello Stato che impone l'obbligo? Dal momento che il par. 4 pone come termine di paragone esclusivamente la legge dello Stato di localizzazione del rischio, si deve forse supporre che nella materia dei contratti di assicurazione obbligatoria sia questa l'unica legge che le parti possono scegliere, in deroga alla disciplina generale dettata ai parr. 2) (grandi rishi) e 3) (rischi di massa)?

Indubbiamente questa sarebbe la soluzione più pratica, tuttavia non può non lasciare perplessi. In primo luogo, per una considerazione di carattere letterale: quando il par. 4, lett. b) ha voluto offrire agli Stati la possibiltà di un regime derogatorio, l'ha fatto in maniera espressa ed inequivocabile. Perché alla lettera a) non avrebbe dovuto fare altrettanto? In secondo luogo, perché la soluzione non risulterebbe in linea con l'impostazione sistematica

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del Regolamento. Nei considerando è espresso chiaramente sia che “la libertà delle parti di scegliere la legge applicabile dovrebbe costituire una delle pietre angolari del sistema”40, sia

che è opportuno predisporre regole di conflitto ad hoc per tutelare il contraente considerato debole41 e questo concetto è poi

ripreso in maniera specifica per i contratti di trasporto passeggeri e per i contratti di assicurazione42. In nessuno dei casi in cui

queste considerazioni di tutela hanno portato ad una disciplina specifica, questa è stata strutturata in modo da escludere completamente la libertà di scelta delle parti: si è sempre provveduto circoscrivendola ad un novero predeterminato di leggi, scelte perché ritenute più favorevoli ai loro interessi.

Alla luce di queste considerazioni di carattere sistematico, e sia pure tenendo conto delle notevoli specificità della materia dei contratti di assicurazione obbligatoria R.C.Auto, appare poco probabile che l'obiettivo fosse quello di annullare l'optio legis delle parti, per giunta in modo “indiretto”. Sembra quindi preferibile rispondere in maniera negativa alla domanda e ritenere che, nello spazio concesso dall'art. 7, par. 3 del regolamento Roma I, le parti possano scegliere qualunque legge.

Stabilito che le parti mantengono la loro libertà di scelta, rimane da chiarire cosa accade se la legge scelta sia in contraddizione con quella dello Stato che impone l'obbligo. Il par. 4, come già anticipato, stabilisce espressamente la

40 Considerando 11, regolamento (CE) 593/2008 del 17 giugno 2008 (“Roma I”). 41 Consentendo 23, regolamento (CE) 593/2008 del 17 giugno 2008 (“Roma I”). 42 Consentendo 32, regolamento (CE) 593/2008 del 17 giugno 2008 (“Roma I”).

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prevalenza delle disposizioni di quest'ultimo Stato, ma non chiarisce cosa intenda per “contraddizione”. Anche in questo caso è possibile ravvisare una coincidenza tra la lettera della norma in commento e la corrispondente disposizione della “Seconda direttiva danni”43. Possiamo allora richiamare le

soluzioni date dalla dottrina relazione a quest'ultima per affermare che non basta una mera divergenza: affinchè prevalga la legge dello Stato che impone l'obbligo è necessario che questa risulti inconciliabile con la legge scelta dalle parti44.

La soluzione è ovviamente la medesima anche per l'ipotesi in cui sia scelta la legge dello Stato di localizzazione del rischio e questa, non coincidendo con quella dello Stato che impone l'obbligo, risulti con essa in contraddizione. Siffatta soluzione, però, non può considerarsi generalmente valida, ma è applicabile solo in relazione a quelle ipotesi in cui sia stata scelta la legge di uno Stato che non impone l'obbligatorietà dell'assicurazione R.C.Auto. La generalità delle ipotesi vedrà, invece, concorrere due leggi che impongono l'obbligo: quella dello Stato di stazionamento abituale del veicolo, cui l'Unione Europea impone l'obbligo di far sì che i veicoli ivi abitualmente stazionanti siano coperti da assicurazione, e quella scelta dalle parti, in cui sussiste il medesimo obbligo e nella generalità dei casi sarà parimenti di origine comunitaria.

A complicare il quadro, il fatto che l'obbligo comunitario

43 Art. 8, par. 3, direttiva 88/357/CEE del 22 giugno 1988. 44 M. FRIGESSI DI RATTALMA, op. cit., p. 212.

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sarà stato assolto, nei suoi caratteri essenziali, nel medesimo modo in tutti gli Stati membri. Le direttive che lo impongono, infatti, hanno l'obiettivo di realizzare un'armonizzazione tra le legislazioni in materia di assicurazione R.C.Auto, armonizzazione che passa necessariamente dalla previsione di un contenuto minimo del contratto, comune a tutti gli Stati. Dal momento che le direttive lasciano un certo margine agli Stati circa le modalità con cui concretamente raggiungere l'obiettivo prefissato, è verosimile che persistano delle differenze tra le varie legislazioni, ma non si potrà certo parlare di inconciliabilità. La soluzione proposta sopra sarà quindi ancora utilizzabile solo nelle ipotesi, in verità molto remote, in cui sia stata scelta come applicabile la legge di uno Stato terzo le cui disposizioni, pur imponendo l'obbligo, risultino inconciliabili con quelle dello Stato di stazionamento abituale del veicolo. Ma per la generalità delle ipotesi, come si determina la legge concretamente applicabile al contratto? La normativa di conflitto comunitaria non aiuta, perché non prende in considerazione l'ipotesi di un conflitto tra le normative di due Stati membri che impongono l'obbligo. L'unica soluzione sembra quella di lasciare che sia il giudice, sulla base della legge del foro, a stabilire quale legge debba prevalere nel caso concreto45.

La questione appena analizzata può apparire meramente teorica, lontana dalla pratica assicurativa. In realtà rischia di essere un problema estremamente concreto in virtù del secondo

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comma dell'art. 7 par. 3, che consente alle parti, ossia all'impresa assicuratrice, di avvalersi della maggiore libertà di scelta eventualmente offerta dalla legge di uno Stato membro. Con la grande diffusione di internet sono sempre più numerosi i siti che offrono la possibilità di concludere contratti di assicurazione online, con compagnie generalmente stabilite in un Paese terzo rispetto a quelli di residenza del contraente e di immatricolazione del veicolo. Ove concesso dalla legislazione richiamata, è evidente che l'impresa assicuratrice avrà ogni interesse a far sì che sia applicabile al contratto una legge ulteriore, più “vicina” ai suoi interessi: magari proprio quella del Paese in cui è stabilita. A titolo meramente esemplificativo possono essere citati i casi di Belgio, Lituania e Repubblica Ceca, che consentono alle parti la più ampia libertà di scelta46. Come si può facilmente

comprendere da questi brevi cenni, la questione che si è cercato di risolvere è tutt'altro che oziosa o meramente teorica.

Prima di concludere l'analisi delle questioni interpretative, un breve cenno alla lett. b) del paragrafo 4, che attribuisce agli Stati la facoltà di far disciplinare il contratto dalla legge dello Stato membro che impone l'obbligo. Avvalersi di tale facoltà significa cancellare la libertà di scelta delle parti e affidare la disciplina del contratto esclusivamente alla legge dello Stato di stazionamento abituale del veicolo, che generalmente, come detto, coincide con quello di immatricolazione. La norma non

46 European Commission, Study on the law applicable to insurance contracts, p. 102 ss.

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pone problemi interpretativi, ma desta più di un dubbio l'opportunità di una previsione del genere47. L'Italia, comunque,

ha deciso di avvalersi di questa facoltà48.

4. (Segue): Rilievi critici

La valutazione dell'opera del legislatore comunitario deve essere condotta tenendo presenti gli obiettivi che si era prefissato. L'obiettivo generale è il conseguimento della certezza del diritto, da raggiungere tramite la predisposizione di una disciplina di conflitto capace di offrire un alto grado di prevedibilità49. A

questo si affianca la tutela del contraente debole, da realizzare tramite regole di conflitto più favorevoli ai loro interessi50 e da

bilanciare con la libera prestazione dei servizi, garantita dagli artt. 56 e 57 TFUE.

La selezione delle leggi all'interno del novero in cui può svolgersi l'optio legis delle parti appare felice. È evidente l'intento della norma di realizzare la tutela della parte debole mediante il richiamo ad ordinamenti individuati in base ad

47 Sul punto P. PIRODDI, I contratti di assicurazione tra mercato interno e diritto

internazionale privato, in N. BOSCHIERO (a cura di), La nuova disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti (Roma I), Torino, Giappichelli, 2009,

p. 292.

48 Art. 180, 3° comma, d. lgs 7 settembre 2005, n° 209, codice delle assicurazioni private: “le disposizioni specifiche relative ad una assicurazione obbligatoria, previste dallo Stato che impone l'obbligo, prevalgono su quelle della legge applicabile al contratto”. Allo stesso modo hanno operato, tra gli altri, Francia, Germania e Olanda. 49 Considerando 16, regolamento “Roma I”.

50 Considerando 23 e, specificamente per i contratti di assicurazione, considerando 32, regolamento “Roma I”.

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elementi specificamente riferiti ad essa51. Lo Stato di residenza

abituale e quello di localizzazione del rischio, infatti, sono in varia misura collegati alla sfera sociale e giuridica dell'assicurato. In più, nella generalità dei casi, lo Stato di immatricolazione del veicolo coincide con quello di residenza abituale dell'assicurato. Questa limitata possibiltà di scelta ha avuto l'effetto di portare all'applicazione di una legge “vicina” all'assicurato. L'osservazione che una legge più “lontana” dall'assicurato potrebbe offrirgli una tutela maggiore non appare decisiva: le difficoltà e i costi richiesti dall'accertamento di un diritto straniero, infatti, sono spesso tali da incidere negativamente sulle possibiltà di fruire effettivamente dei diritti da esso riconosciuti. Una simile impostazione, inoltre, letta in combinato disposto con l'allora vigente art 9, par. 1) lett. b del regolamento (CE) 44/200152 (Bruxelles I), consente, qualora a prendere l'iniziativa

processuale sia l'assicurato (come è nella generalità delle ipotesi), di realizzare una tendenziale coincidenza tra forum e ius.

Alla luce di queste considerazioni, non può non destare perplessità la previsione di cui al secondo comma del par. 3, che, come ricordato più volte, concede alle parti una maggiore libertà di scelta ogni qual volta questo sia consentito dalle norme dello Stato la cui legge è stata scelta dalle parti. La disposizione è

51 Sul punto, F. POCAR, op. cit., p. 349 ss.

52 Oggi, con testo identico, art. 11, par. 1, lett. b, regolamento (UE) 1215/2012 del 12 dicembre 2012 (“Bruxelles I bis”). Questa norma consente all'assicurato-attore di convenire in giudizio l'assicuratore (anche) di fronte ai giudici dello Stato in cui è domiciliato l'attore stesso, purché l'assicuratore sia domiciliato in uno Stato membro. Sul punto torneremo in maniera più approfondita nel Capitolo Terzo, Sezione Seconda.

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simmetrica a quella contenuta nell'art. 7, lett. d) della “Seconda direttiva danni”: oggi come allora, frutto di un compromesso dovuto all'impossibilità di conciliare le vedute degli Stati membri sulle restrizioni all'autonomia privata. La norma in esame rivela tratti di incoerenza rispetto alle principali finalità del regolamento. La causa di questa incoerenza è lo spazio lasciato al meccanismo del rinvio e, quindi, alle norme di conflitto degli Stati membri. Questo meccanismo è disciplinato all'art. 20 del regolamento, in cui si prevede che il richiamo operato dal regolamento stesso alle disposizioni di un determinato ordinamento deve essere inteso alle norme materiali di questo, “salvo che il […] regolamento disponga altrimenti”53. È proprio

nell'ambito dei contratti di assicurazione diversi dai grandi rischi che il regolamento dispone altrimenti. Una facile obiezione potrebbe venire dall'osservazione che, nelle materie disciplinate da “Roma I”, la normativa comunitaria sostituisce quella degli Stati membri, quindi il problema del rinvio potrebbe porsi solo qualora ad essere richiamata fosse quella di uno Stato terzo. Come abbiamo visto, nell'ambito dei contratti di Assicurazione R.C.Auto questo è (praticamente) impossibile, quindi la questione, ai fini di questo studio, sarebbe risolta. Tuttavia, sia la formulazione inequivocabile dell'art. 7, par. 3, sia il dibattito svoltosi durante la procedura legislativa54, indicano chiaramente

l'intenzione del legislatore di adottare una soluzione di

53 Art. 20, ultima frase, regolamento “Roma I”.

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